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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/12/2025, n. 32354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32354 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17912/2020 R.G. proposto da EN OV ([...]) e EN ES ([...]), in proprio e nella qualità di eredi di LI Antonelli, il primo rappresentato e difeso da se stesso (giovanniattingenti@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall’avvocato Francesco Procaccini ([...]; francescoprocaccini@avvocatinapoli.legalmail.it), la seconda rappresentata e difesa dai citati avvocati OV EN e Francesco Procaccini;
– ricorrenti – contro Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e OL (80015070636), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati AN Guzzo ([...]; Consorzio Contributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 32354 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 11/12/2025 2 arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org) e LA MA ([...]; claudiomartino@ordineavvocatiroma.org); – controricorrente – e Ge.Fi.L., Gestione fiscalità locale S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza n. 7631/14/2019, depositata in data 8 ottobre 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. OV Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 7631/14/2019, depositata in data 8 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania – pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 1 giugno 2018, n. 14109 – ha rigettato il ricorso proposto dalle parti, odierne ricorrenti, avverso quattro ingiunzioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione in relazione a contributi consortili dovuti dai contribuenti per gli anni dal 2008 al 2010. 1.1 – Premesso che – in relazione alla pronuncia rescindente la quale aveva accolto il primo motivo di ricorso per cassazione che recava denuncia di violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omesso esame dell’eccezione di nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione – rimaneva da esaminare, in sede di rinvio, «unicamente la censura relativa all'assunto vizio di motivazione delle ingiunzioni di pagamento», il giudice del rinvio ha rilevato che: 3 - gli stessi ricorrenti avevano depositato «sin dal ricorso introduttivo dcl giudizio di primo grado … gli atti prodromici costituiti dagli avvisi di notifica, di cui mai hanno contestato l'avvenuta ricezione, in tal modo confermando di aver avuto conoscenza dei relativi contenuti»; - in detti atti erano stati «indicati gli immobili, con relative indicazioni degli estremi catastali, per i quali è avanzata la pretesa, con specificazione dei criteri di calcolo mediante i quali è stata determinala la misura dei contributi (rendita x coefficiente valutazione rivalutato x coefficiente di bonifica x aliquota consortile).»; - al contempo, le impugnate ingiunzioni di pagamento – che non recavano «l'indicazione degli immobili assoggettati al contributo, né …[de]gli estremi catastali» - esponevano «il criterio cli calcolo per addivenire all'importo richiesto, con espressa menzione che gli importi esatti dei coefficienti sono stati illustrali nei precedenti avvisi di notifica e nel Piano di Classifica, redatto ai sensi della L.R. Campania n. 4/02.»; - in ragione, pertanto, del rinvio per relationem operato agli atti presupposti, la pretesa impositiva doveva ritenersi compiutamente motivata atteso che «gli atti prodromici, costituiti dagli avvisi di notifica, conosciuti dai contribuenti che hanno espressamente dichiarato di averli ricevuti, appaiono adeguatamente motivati, essendo in essi riportala l’indicazione dell’ente impositore, del tributo richiesto, degli immobili per i quali la pretesa è fatta valere, con relativa ubicazione ed estensione, con indicazione del metodo attraverso il quale le somme sono state determinate.». 2. – EN OV e EN ES ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ed hanno depositato memoria. Il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e OL resiste con controricorso. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – I primi tre motivi di ricorso – che vanno congiuntamente esaminati siccome connessi – espongono le seguenti censure. 1.1 – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, alla l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1 e 3, agli artt. 24 e 97 Cost., all’art. 860 cod. civ., alla l. reg. Campania, 25 febbraio 2003, n. 4, art. 12, all’art. 2697 cod. civ. ed all’art. 116 cod. proc. civ. deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del rinvio aveva ritenuto compiutamente motivata la pretesa impositiva laddove il Piano di classifica risultava (solo) indicato ma non allegato agli atti impositivi, né autonomamente comunicato ad essi esponenti;
si soggiunge, poi, che della deliberazione di adozione del Piano di classifica risultava prevista (solo) la pubblicazione (nel Bollettino Ufficiale della Regione) del relativo avviso di deposito presso la sede del Consorzio (deposito della durata di 30 giorni) e che lo stesso Consorzio nemmeno aveva dato prova della accessibilità al Piano dietro sua consultazione nel sito Internet. 1.2 – Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle medesime disposizioni enunciate nel primo motivo di ricorso sull’assunto che – se, nella fattispecie, così come ritenuto dal giudice del rinvio, risultavano specificati i presupposti rilevanti ai fini della determinazione del quantum della pretesa impositiva, e ciò non di meno, - analoga indicazione non emergeva in ordine all’an della pretesa impositiva stessa e, dunque, a riguardo del beneficio fondiario che astringeva i terreni oggetto di contribuenza e dello stesso perimetro di contribuenza. 5 1.3 – Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., deducendo, in sintesi, che il decisum oggetto di impugnazione si fondava su argomenti inconciliabili ed irriducibilmente contrastanti, perciò su di una motivazione apparente, atteso che il giudice del gravame, all’un tempo, aveva correlato al beneficio fondiario lo stesso presupposto impositivo epperò di detto beneficio non aveva ricercato la ricorrenza («neanche presuntiva») nella motivazione degli atti impositivi. 2. – I tre motivi – che pur prospettano profili di inammissibilità - sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi. 2.1 – Principiando dall’esame della censura che riveste natura logicamente pregiudiziale, va, innanzitutto, rilevato che i ricorrenti, col terzo motivo, operano una (non consentita) combinazione di argomenti decisori che rinvengono da due distinte pronunce della Commissione Tributaria Regionale della Campania: la sentenza n. 7879/2016 del 14 settembre 2016 – che ha, per l’appunto, esaminato la questione relativa al presupposto impositivo accertandone, nella fattispecie, l’effettiva sussistenza a fronte della presunzione di vantaggiosità correlata all’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, ed all’approvazione di un piano di classifica, e che, come anticipato, ha formato oggetto di cassazione con riferimento all’omesso esame dell’eccezione di nullità degli atti per difetto di motivazione - e la sentenza (ora) oggetto di impugnazione che – pronunciando nel giudizio di rinvio disposto da Cass., 1 giugno 2018, n. 14109 – ha, per l’appunto, premesso l’àmbito della cognizione ad essa demandato (in punto di difetto di motivazione degli atti impositivi) e conseguentemente rilevato la compiutezza motivazionale di detti atti. 6 Mentre, dunque, rimane del tutto inammissibile il riferimento ai contenuti motivazionali spesi dalla sentenza oggetto di cassazione – peraltro per profili litigiosi del tutto estranei a quelli risolti dalla sentenza pronunciata dal giudice del rinvio – quest’ultima non espone affatto argomenti tra di loro inconciliabili e, per vero, si risolve in una compiuta, e coerente, disamina del contenuto degli atti impositivi che – secondo lo schema del rinvio per relationem – si integrano vicendevolmente siccome gli atti presupposti (cd. avvisi di notifica) espressamente richiamati negli atti oggetto di impugnazione (ingiunzioni di pagamento). E ne risulta una motivazione chiara e comprensibile, per di più pianamente allineata a principi di diritto ripetutamente enunciati dalla Corte. 2.2 – Quanto, difatti, al primo ed al secondo motivo di ricorso, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, la Corte ha in più occasioni rimarcato, in termini generali, che la l. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (qui, giustappunto, per notificazione;
cfr., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073). Ed anche con specifico riferimento agli atti che esplicitano una pretesa impositiva correlata a contributi di bonifica, si è rilevato che la relativa motivazione ben può essere «adottata per relationem ad un diverso atto che fondasse i presupposti dell'imposizione e che fosse conosciuto o conoscibile dal contribuente, come, nel caso, il Piano di classifica» seppur necessario che, così come nella fattispecie accertato 7 dal giudice del rinvio, l'atto di riferimento e i relativi estremi siano indicati nell'atto che a quello rinvia (v., in motivazione, Cass. Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722 cui adde Cass., 12 aprile 2023, n. 9778; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3602; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21177). 2.3 – Quanto, poi, ai residui profili di censura, va rimarcato che il presupposto del contributo di bonifica (il beneficio fondiario) non può che ritenersi correlato – in quanto ne rappresenta una implicita (e necessaria) ricaduta – alle stesse indicazioni che l’atto impositivo sia in grado di esprimere, così come nella fattispecie avvenuto, a riguardo sia dell’esistenza di un Piano di classifica – dalla cui adozione consegue una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio, ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza (cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722) – sia dell’identificazione dei terreni che formano oggetto dell’imposizione secondo i (pur) espressi criteri di determinazione del quantum del contributo. Così che la sussistenza, o meno, del presupposto impositivo non può che essere, per un verso, espressa nei termini della pretesa impositiva qualificata dalla ricorrenza del piano di classifica – e dai criteri di liquidazione pur espressamente indicati – e, per il restante, affidata alla imprescindibile verifica giudiziale che, come anticipato, a quel piano correla una mera presunzione che le difese svolte in giudizio dal contribuente possono senz’altro superare. Laddove, allora, l’indicazione degli estremi dell’atto di approvazione del piano di classifica sta alla motivazione dell’atto impositivo così come 8 il suo deposito in giudizio sta al riscontro probatorio della fondatezza della medesima pretesa impositiva. Il piano di classifica, pertanto, non andava allegato all’atto impositivo né autonomamente comunicato ai contribuenti che, peraltro, inammissibilmente fanno refluire sul piano della motivazione dell’atto impositivo profili di censura che involgono la conoscibilità in concreto (anche nel sito internet) di detto piano, peraltro con deduzioni che, sempre in termini inammissibili, sviliscono, in fatto, lo stralcio del piano che, nella fattispecie, sarebbe stato prodotto in giudizio. 3. – I residui motivi di ricorso espongono, poi, le seguenti censure. 3.1 – Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2727 e ss., 2697 cod. civ., agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., agli artt. 24 e 123 Cost., all'art. 1 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1516 del 24.4.2003, ed all'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.15 del 20.11.2009. Assumono, in sintesi, i ricorrenti che illegittimamente la sentenza 7879/2016, del 14 settembre 2016, aveva rilevato che il decreto dirigenziale di approvazione del piano di classifica era stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania quando di detto piano la stessa controparte non aveva indicato gli estremi della relativa pubblicazione e lo stesso piano risultava «irreperibile e non conoscibile.». Soggiungono i ricorrenti che, secondo le citate disposizioni regionali, la stessa pubblicazione di decreti dirigenziali risultava (solo) facoltativa e che, ad ogni modo, l’estratto che ne era stato prodotto in giudizio risultava «del tutto inidoneo a rendere conoscibile il presunto piano di classifica stesso.». 9 3.2 – Il quinto motivo (erroneamente indicato in ricorso come sesto), sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 857 e ss., 2727 e ss., 2697 cod. civ., agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 3 e 10, ed alla l. reg. Campania, 25 febbraio 2003, n. 4, artt. 2, 12 e 18, assumendo i ricorrenti che illegittimamente (sempre) la sentenza n. 7879/2016, del 14 settembre 2016, aveva rilevato che il perimetro di contribuenza era stato «trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli», coincidendo con «la zona di operatività del Consorzio», quando di detta trascrizione controparte non aveva dato prova alcuna, per di più deducendo che «il perimetro di contribuenza ... è stato ... pubblicato sul BURC Campania in sostituzione della pubblicità della trascrizione presso i pubblici registri». Ne conseguiva l’illegittimità della presunzione tratta dal piano di classifica in difetto di trascrizione del perimetro di contribuenza la cui delimitazione costituiva adempimento ulteriore rispetto a quella di classificazione del Consorzio. 3.3 – Col sesto motivo (erroneamente indicato in ricorso come settimo), e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 857 e ss., 2727 e ss., 2697 cod. civ., agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 1 e 4, ed alla l. reg. Campania, 25 febbraio 2003, n. 4, artt. 4, 6 e 30, assumendo che erroneamente (sempre) la sentenza n. 7879/2016, del 14 settembre 2016, aveva rilevato che formavano oggetto di contestazione, in giudizio, il calcolo del contributo e la ricorrenza di un beneficio fondiario quando essi esponenti avevano (diversamente) eccepito l'inesistenza di un comprensorio di bonifica, di un piano generale dei lavori e di attività, di un perimetro di contribuenza e di un 10 piano di classifica legittimamente approvato, così che alcuna presunzione il giudice del merito avrebbe potuto trarre dal piano di classifica che, prodotto (solo) in un estratto, nemmeno poteva offrir riscontro al beneficio fondiario, specifico e diretto, quale integrante il presupposto impositivo. 4. – Questi motivi sono inammissibili. 4.1 – Come reso esplicito dal loro obiettivo contenuto – che gli stessi ricorrenti chiariscono in premessa riferendosi (impropriamente) ad una (supposta) «integrazione» di contenuti decisori tra due distinte sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Campania – le censure attingono la sentenza n. 7879/2016, cit., che, come anticipato, ha formato oggetto di cassazione, con rinvio alla stessa Corte di merito, per l’omessa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione. Con la ricordata ordinanza n. 14109/2018, difatti, la Corte ebbe a considerare assorbiti i residui motivi del proposto ricorso in considerazione (evidentemente) della connotazione dell’eccezione non esaminata quale difesa preliminare di merito, in quanto tale suscettibile di rivestire valore assorbente rispetto ad ogni altra questione (pur) tra le parti dibattuta. E, in quanto assorbiti, detti motivi dovevano ritenersi, per definizione, non decisi, così che andavano riproposti davanti al giudice di rinvio che era tenuto ad esaminarli pena la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2022, n. 37270; Cass., 22 novembre 2018, n. 30184; Cass., 2 settembre 2010, n. 19015; Cass., 8 gennaio 2007, n. 90; Cass., 1 giugno 2004, n. 10493; Cass., 4 luglio 2003, n. 10567). Per di più, va soggiunto, nel giudizio di rinvio, quale processo chiuso, è preclusa alle parti la proposizione di nuove domande o eccezioni, posto che non possono essere proposti dalle parti, né presi 11 in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, motivi che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (v., ex plurimis, Cass., 21 febbraio 2019, n. 5137; Cass., 7 gennaio 2009, n. 68; Cass., 14 giugno 2006, n. 13719; quanto al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, v. Cass., 21 settembre 2015, n. 18600; Cass., 12 dicembre 2014, n. 26200). 4.2 – L’inammissibilità dei motivi in esame consegue, allora, da ciò che l’unica sentenza suscettibile di impugnazione rimaneva, nella fattispecie, quella resa dal giudice del rinvio, sentenza che, per di più, poteva essere legittimamente impugnata, in ragione di omessa pronuncia, – e in censura, dunque, del rilievo svolto da quel giudice, secondo il quale rimaneva da esaminare, in sede di rinvio, «unicamente la censura relativa all'assunto vizio di motivazione delle ingiunzioni di pagamento» - (solo) e nella misura in cui le questioni (ora) sottoposte all’esame della Corte avessero formato oggetto di (corrispondenti) motivi di appello e di (conseguenti) motivi di ricorso per cassazione, questi ultimi legittimamente, a loro volta, riproponibili davanti al giudice del rinvio in quanto dichiarati assorbiti. 5. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in solido di parti ricorrenti nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
12 - condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 600,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
– ricorrenti – contro Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e OL (80015070636), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati AN Guzzo ([...]; Consorzio Contributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 32354 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 11/12/2025 2 arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org) e LA MA ([...]; claudiomartino@ordineavvocatiroma.org); – controricorrente – e Ge.Fi.L., Gestione fiscalità locale S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza n. 7631/14/2019, depositata in data 8 ottobre 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. OV Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 7631/14/2019, depositata in data 8 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania – pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 1 giugno 2018, n. 14109 – ha rigettato il ricorso proposto dalle parti, odierne ricorrenti, avverso quattro ingiunzioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione in relazione a contributi consortili dovuti dai contribuenti per gli anni dal 2008 al 2010. 1.1 – Premesso che – in relazione alla pronuncia rescindente la quale aveva accolto il primo motivo di ricorso per cassazione che recava denuncia di violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omesso esame dell’eccezione di nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione – rimaneva da esaminare, in sede di rinvio, «unicamente la censura relativa all'assunto vizio di motivazione delle ingiunzioni di pagamento», il giudice del rinvio ha rilevato che: 3 - gli stessi ricorrenti avevano depositato «sin dal ricorso introduttivo dcl giudizio di primo grado … gli atti prodromici costituiti dagli avvisi di notifica, di cui mai hanno contestato l'avvenuta ricezione, in tal modo confermando di aver avuto conoscenza dei relativi contenuti»; - in detti atti erano stati «indicati gli immobili, con relative indicazioni degli estremi catastali, per i quali è avanzata la pretesa, con specificazione dei criteri di calcolo mediante i quali è stata determinala la misura dei contributi (rendita x coefficiente valutazione rivalutato x coefficiente di bonifica x aliquota consortile).»; - al contempo, le impugnate ingiunzioni di pagamento – che non recavano «l'indicazione degli immobili assoggettati al contributo, né …[de]gli estremi catastali» - esponevano «il criterio cli calcolo per addivenire all'importo richiesto, con espressa menzione che gli importi esatti dei coefficienti sono stati illustrali nei precedenti avvisi di notifica e nel Piano di Classifica, redatto ai sensi della L.R. Campania n. 4/02.»; - in ragione, pertanto, del rinvio per relationem operato agli atti presupposti, la pretesa impositiva doveva ritenersi compiutamente motivata atteso che «gli atti prodromici, costituiti dagli avvisi di notifica, conosciuti dai contribuenti che hanno espressamente dichiarato di averli ricevuti, appaiono adeguatamente motivati, essendo in essi riportala l’indicazione dell’ente impositore, del tributo richiesto, degli immobili per i quali la pretesa è fatta valere, con relativa ubicazione ed estensione, con indicazione del metodo attraverso il quale le somme sono state determinate.». 2. – EN OV e EN ES ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ed hanno depositato memoria. Il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e OL resiste con controricorso. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – I primi tre motivi di ricorso – che vanno congiuntamente esaminati siccome connessi – espongono le seguenti censure. 1.1 – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, alla l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1 e 3, agli artt. 24 e 97 Cost., all’art. 860 cod. civ., alla l. reg. Campania, 25 febbraio 2003, n. 4, art. 12, all’art. 2697 cod. civ. ed all’art. 116 cod. proc. civ. deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del rinvio aveva ritenuto compiutamente motivata la pretesa impositiva laddove il Piano di classifica risultava (solo) indicato ma non allegato agli atti impositivi, né autonomamente comunicato ad essi esponenti;
si soggiunge, poi, che della deliberazione di adozione del Piano di classifica risultava prevista (solo) la pubblicazione (nel Bollettino Ufficiale della Regione) del relativo avviso di deposito presso la sede del Consorzio (deposito della durata di 30 giorni) e che lo stesso Consorzio nemmeno aveva dato prova della accessibilità al Piano dietro sua consultazione nel sito Internet. 1.2 – Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle medesime disposizioni enunciate nel primo motivo di ricorso sull’assunto che – se, nella fattispecie, così come ritenuto dal giudice del rinvio, risultavano specificati i presupposti rilevanti ai fini della determinazione del quantum della pretesa impositiva, e ciò non di meno, - analoga indicazione non emergeva in ordine all’an della pretesa impositiva stessa e, dunque, a riguardo del beneficio fondiario che astringeva i terreni oggetto di contribuenza e dello stesso perimetro di contribuenza. 5 1.3 – Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., deducendo, in sintesi, che il decisum oggetto di impugnazione si fondava su argomenti inconciliabili ed irriducibilmente contrastanti, perciò su di una motivazione apparente, atteso che il giudice del gravame, all’un tempo, aveva correlato al beneficio fondiario lo stesso presupposto impositivo epperò di detto beneficio non aveva ricercato la ricorrenza («neanche presuntiva») nella motivazione degli atti impositivi. 2. – I tre motivi – che pur prospettano profili di inammissibilità - sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi. 2.1 – Principiando dall’esame della censura che riveste natura logicamente pregiudiziale, va, innanzitutto, rilevato che i ricorrenti, col terzo motivo, operano una (non consentita) combinazione di argomenti decisori che rinvengono da due distinte pronunce della Commissione Tributaria Regionale della Campania: la sentenza n. 7879/2016 del 14 settembre 2016 – che ha, per l’appunto, esaminato la questione relativa al presupposto impositivo accertandone, nella fattispecie, l’effettiva sussistenza a fronte della presunzione di vantaggiosità correlata all’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, ed all’approvazione di un piano di classifica, e che, come anticipato, ha formato oggetto di cassazione con riferimento all’omesso esame dell’eccezione di nullità degli atti per difetto di motivazione - e la sentenza (ora) oggetto di impugnazione che – pronunciando nel giudizio di rinvio disposto da Cass., 1 giugno 2018, n. 14109 – ha, per l’appunto, premesso l’àmbito della cognizione ad essa demandato (in punto di difetto di motivazione degli atti impositivi) e conseguentemente rilevato la compiutezza motivazionale di detti atti. 6 Mentre, dunque, rimane del tutto inammissibile il riferimento ai contenuti motivazionali spesi dalla sentenza oggetto di cassazione – peraltro per profili litigiosi del tutto estranei a quelli risolti dalla sentenza pronunciata dal giudice del rinvio – quest’ultima non espone affatto argomenti tra di loro inconciliabili e, per vero, si risolve in una compiuta, e coerente, disamina del contenuto degli atti impositivi che – secondo lo schema del rinvio per relationem – si integrano vicendevolmente siccome gli atti presupposti (cd. avvisi di notifica) espressamente richiamati negli atti oggetto di impugnazione (ingiunzioni di pagamento). E ne risulta una motivazione chiara e comprensibile, per di più pianamente allineata a principi di diritto ripetutamente enunciati dalla Corte. 2.2 – Quanto, difatti, al primo ed al secondo motivo di ricorso, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, la Corte ha in più occasioni rimarcato, in termini generali, che la l. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (qui, giustappunto, per notificazione;
cfr., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073). Ed anche con specifico riferimento agli atti che esplicitano una pretesa impositiva correlata a contributi di bonifica, si è rilevato che la relativa motivazione ben può essere «adottata per relationem ad un diverso atto che fondasse i presupposti dell'imposizione e che fosse conosciuto o conoscibile dal contribuente, come, nel caso, il Piano di classifica» seppur necessario che, così come nella fattispecie accertato 7 dal giudice del rinvio, l'atto di riferimento e i relativi estremi siano indicati nell'atto che a quello rinvia (v., in motivazione, Cass. Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722 cui adde Cass., 12 aprile 2023, n. 9778; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3602; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21177). 2.3 – Quanto, poi, ai residui profili di censura, va rimarcato che il presupposto del contributo di bonifica (il beneficio fondiario) non può che ritenersi correlato – in quanto ne rappresenta una implicita (e necessaria) ricaduta – alle stesse indicazioni che l’atto impositivo sia in grado di esprimere, così come nella fattispecie avvenuto, a riguardo sia dell’esistenza di un Piano di classifica – dalla cui adozione consegue una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio, ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza (cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722) – sia dell’identificazione dei terreni che formano oggetto dell’imposizione secondo i (pur) espressi criteri di determinazione del quantum del contributo. Così che la sussistenza, o meno, del presupposto impositivo non può che essere, per un verso, espressa nei termini della pretesa impositiva qualificata dalla ricorrenza del piano di classifica – e dai criteri di liquidazione pur espressamente indicati – e, per il restante, affidata alla imprescindibile verifica giudiziale che, come anticipato, a quel piano correla una mera presunzione che le difese svolte in giudizio dal contribuente possono senz’altro superare. Laddove, allora, l’indicazione degli estremi dell’atto di approvazione del piano di classifica sta alla motivazione dell’atto impositivo così come 8 il suo deposito in giudizio sta al riscontro probatorio della fondatezza della medesima pretesa impositiva. Il piano di classifica, pertanto, non andava allegato all’atto impositivo né autonomamente comunicato ai contribuenti che, peraltro, inammissibilmente fanno refluire sul piano della motivazione dell’atto impositivo profili di censura che involgono la conoscibilità in concreto (anche nel sito internet) di detto piano, peraltro con deduzioni che, sempre in termini inammissibili, sviliscono, in fatto, lo stralcio del piano che, nella fattispecie, sarebbe stato prodotto in giudizio. 3. – I residui motivi di ricorso espongono, poi, le seguenti censure. 3.1 – Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2727 e ss., 2697 cod. civ., agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., agli artt. 24 e 123 Cost., all'art. 1 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1516 del 24.4.2003, ed all'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.15 del 20.11.2009. Assumono, in sintesi, i ricorrenti che illegittimamente la sentenza 7879/2016, del 14 settembre 2016, aveva rilevato che il decreto dirigenziale di approvazione del piano di classifica era stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania quando di detto piano la stessa controparte non aveva indicato gli estremi della relativa pubblicazione e lo stesso piano risultava «irreperibile e non conoscibile.». Soggiungono i ricorrenti che, secondo le citate disposizioni regionali, la stessa pubblicazione di decreti dirigenziali risultava (solo) facoltativa e che, ad ogni modo, l’estratto che ne era stato prodotto in giudizio risultava «del tutto inidoneo a rendere conoscibile il presunto piano di classifica stesso.». 9 3.2 – Il quinto motivo (erroneamente indicato in ricorso come sesto), sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 857 e ss., 2727 e ss., 2697 cod. civ., agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 3 e 10, ed alla l. reg. Campania, 25 febbraio 2003, n. 4, artt. 2, 12 e 18, assumendo i ricorrenti che illegittimamente (sempre) la sentenza n. 7879/2016, del 14 settembre 2016, aveva rilevato che il perimetro di contribuenza era stato «trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli», coincidendo con «la zona di operatività del Consorzio», quando di detta trascrizione controparte non aveva dato prova alcuna, per di più deducendo che «il perimetro di contribuenza ... è stato ... pubblicato sul BURC Campania in sostituzione della pubblicità della trascrizione presso i pubblici registri». Ne conseguiva l’illegittimità della presunzione tratta dal piano di classifica in difetto di trascrizione del perimetro di contribuenza la cui delimitazione costituiva adempimento ulteriore rispetto a quella di classificazione del Consorzio. 3.3 – Col sesto motivo (erroneamente indicato in ricorso come settimo), e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 857 e ss., 2727 e ss., 2697 cod. civ., agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 1 e 4, ed alla l. reg. Campania, 25 febbraio 2003, n. 4, artt. 4, 6 e 30, assumendo che erroneamente (sempre) la sentenza n. 7879/2016, del 14 settembre 2016, aveva rilevato che formavano oggetto di contestazione, in giudizio, il calcolo del contributo e la ricorrenza di un beneficio fondiario quando essi esponenti avevano (diversamente) eccepito l'inesistenza di un comprensorio di bonifica, di un piano generale dei lavori e di attività, di un perimetro di contribuenza e di un 10 piano di classifica legittimamente approvato, così che alcuna presunzione il giudice del merito avrebbe potuto trarre dal piano di classifica che, prodotto (solo) in un estratto, nemmeno poteva offrir riscontro al beneficio fondiario, specifico e diretto, quale integrante il presupposto impositivo. 4. – Questi motivi sono inammissibili. 4.1 – Come reso esplicito dal loro obiettivo contenuto – che gli stessi ricorrenti chiariscono in premessa riferendosi (impropriamente) ad una (supposta) «integrazione» di contenuti decisori tra due distinte sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Campania – le censure attingono la sentenza n. 7879/2016, cit., che, come anticipato, ha formato oggetto di cassazione, con rinvio alla stessa Corte di merito, per l’omessa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione. Con la ricordata ordinanza n. 14109/2018, difatti, la Corte ebbe a considerare assorbiti i residui motivi del proposto ricorso in considerazione (evidentemente) della connotazione dell’eccezione non esaminata quale difesa preliminare di merito, in quanto tale suscettibile di rivestire valore assorbente rispetto ad ogni altra questione (pur) tra le parti dibattuta. E, in quanto assorbiti, detti motivi dovevano ritenersi, per definizione, non decisi, così che andavano riproposti davanti al giudice di rinvio che era tenuto ad esaminarli pena la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2022, n. 37270; Cass., 22 novembre 2018, n. 30184; Cass., 2 settembre 2010, n. 19015; Cass., 8 gennaio 2007, n. 90; Cass., 1 giugno 2004, n. 10493; Cass., 4 luglio 2003, n. 10567). Per di più, va soggiunto, nel giudizio di rinvio, quale processo chiuso, è preclusa alle parti la proposizione di nuove domande o eccezioni, posto che non possono essere proposti dalle parti, né presi 11 in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, motivi che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (v., ex plurimis, Cass., 21 febbraio 2019, n. 5137; Cass., 7 gennaio 2009, n. 68; Cass., 14 giugno 2006, n. 13719; quanto al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, v. Cass., 21 settembre 2015, n. 18600; Cass., 12 dicembre 2014, n. 26200). 4.2 – L’inammissibilità dei motivi in esame consegue, allora, da ciò che l’unica sentenza suscettibile di impugnazione rimaneva, nella fattispecie, quella resa dal giudice del rinvio, sentenza che, per di più, poteva essere legittimamente impugnata, in ragione di omessa pronuncia, – e in censura, dunque, del rilievo svolto da quel giudice, secondo il quale rimaneva da esaminare, in sede di rinvio, «unicamente la censura relativa all'assunto vizio di motivazione delle ingiunzioni di pagamento» - (solo) e nella misura in cui le questioni (ora) sottoposte all’esame della Corte avessero formato oggetto di (corrispondenti) motivi di appello e di (conseguenti) motivi di ricorso per cassazione, questi ultimi legittimamente, a loro volta, riproponibili davanti al giudice del rinvio in quanto dichiarati assorbiti. 5. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in solido di parti ricorrenti nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
12 - condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 600,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto