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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/11/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. ) residente in [...]2, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in forza di procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, comma terzo, cpc unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Andrea Serraglia Forti (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento – Via Calepina n. 75; OPPONENTE CONTRO
, (C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore, Dott. , Procuratore, e Rag. Controparte_2 CP_3
Vicedirettore Centrale, con sede in 23100 – Piazza Garibaldi n. 16, rappresentata e
[...] CP_1 difesa, come da procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo del 08.01.2024, dall'Avv. Paola Muscolino (C.F. , con domicilio eletto presso la medesima, con studio in 39100 C.F._3 Bolzano – Via Macello n. 65; OPPOSTA IN PUNTO: opposizione e decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE Nel merito in via principale: previo accertamento della nullità per le ragioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 12.03.2024 nonché nella prima memoria ex art. 171 ter cpc di data 21 giugno 2024, della deroga inserita nell'art. 6 del contratto di fideiussione per cui vi è causa e/o presso accertamento della violazione da parte di dell'art. 1956 Controparte_1 c.c. revocare, dichiarare nullo, inefficace ed invalido il decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare integralmente le domande di pagamento con esso avanzate e poi rideterminate con comparsa di risposta dd. 21.05.2024. Nel merito in via subordinata: in caso di mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, ove venisse accertata la sussistenza dell'asserito, e comunque contestato, credito dell'opposta verso la debitrice principale contenere la domanda di Controparte_4
pagina 1 di 10 pagamento avanzata da parte opposta nei limiti della fideiussione rilasciata dalla sig.ra o Parte_1 comunque nella misura inferiore che dovesse essere ritenuta dimostrata dalla creditrice. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge (4% CNA, spese generali 15%, IVA se dovuta). In via istruttoria a)si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui alle pagg. 2 e 3 dell'atto di precisazione delle conclusioni dd. 12.06.2025. b)si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova avversari – pur contestati – eventualmente ammessi. c)Si chiede che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di Controparte_1 con riguardo alla richiesta di escussione della garanzia prestata dal Fondo Pubblico ex
[...] Legge 662/1996, in riferimento al mutuo chirografario n. 1373185 del 8.4.2021 concesso alla società e relativo pagamento da parte del Fondo. Parte_2 CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA Nel merito:
1)rigettare le avversarie istanze tutte per i motivi esposti in narrativa, confermando altresì il decreto ingiuntivo nr. 23/2024 del Tribunale di Trento emesso sub R.G. 33/2024 in data 11.01.2024, tenendo conto nei confronti della sola dell'incasso di € 20.000,00 derivante Controparte_1 dell'escussione della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996, con le conseguenze relative sempre solamente nei confronti della mentre il credito permane nei Controparte_1 confronti del Fondo Pubblico per quanto di sua competenza;
2)in subordine comunque rigettare le avversarie istanze tutte ed accertare e dichiarare che la signora è debitrice nei limiti della fideiussione del 02.05.2019, delle somme tutte indicate nel Parte_1 decreto ingiuntivo nr. 23/2024 del Tribunale di Trento e che nei confronti della sola
[...]
tali somme vengono ridotte nei soli confronti della in Controparte_5 CP_1 conseguenza dell'incasso di € 20.000,00 derivante dall'escussione della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996, il cui credito relativo permane, o di quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali ed alle spese sino al saldo effettivo;
di conseguenza condannare la signora al pagamento, in favore della , della Parte_1 Controparte_1 somma in questione, o di quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali ed alle spese dal momento del dovuto sino al saldo effettivo;
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio e del presente procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio in data 08.01.2024, il Tribunale di Trento, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 23/2024 dd. 11.01.2024, notificato il 02.02.2024, il Tribunale di Trento ingiungeva alla debitrice principale e ai fideiussori Parte_3 [...]
e a il pagamento, in favore di delle somme Parte_4 Parte_1 Controparte_1 di € 3.488,16, € 20.087,14 ed € 1.729,20, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura. Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che in data 12.06.2018 la
[...] concludeva con la un primo contratto di conto corrente Parte_3 Controparte_1 recante il n. 4093/75 (v. all. 1,4 e 23); 2) che in data 19.04.2019 la predetta società concludeva con detto istituto bancario un ulteriore contratto di conto corrente recante il n. 4200/85 (v. all. 5 e 24); 3) pagina 2 di 10 che in data 09.04.2021 detta società concludeva con la ricorrente un altro contratto di conto corrente recante il n.4305/93 (v. all. 6 e 25); 4) che in data 26.10.2018 la società concludeva con la un
CP_1 contratto di apertura di credito in conto corrente valido sino a revoca per l'importo di € 5.000,00 oltre ad interessi convenzionali e ad interessi di mora da valersi sul conto corrente n. 4093/75 (v. all. 7); 5) che in data 01.02.2019 la società concludeva con la in contratto di apertura di credito in conto
CP_1 corrente valido per un mese e 15 giorni, e quindi dal 01.02.2019 al 15.03.2019, per l'importo di € 5.000,00 oltre ad interessi convenzionali e ad interessi di mora da valersi sul conto corrente n. 4093/75 (v. all. 8); 6) che in data 26.04.2019 la società concludeva con la un contratto di mutuo
CP_1 chirografario per la somma capitale di € 5.000,00, oltre ad interessi convenzionali regolati dall'art. 2 del contratto di mutuo e agli interessi di mora regolati dall'art. 5 dello stesso contratto (v. all. 9); 7) che ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo chirografario dd. 26.4.2019 la optava per la
CP_1 corresponsione dell'imposta sostitutiva ex DPR n. 601/1973 e succ. modd. In luogo delle imposte di registro e di bollo;
8) che in data 08.04.2021 la società concludeva con la un ulteriore contratto
CP_1 di mutuo chirografario per la somma capitale di € 20.000,00 oltre agli interessi convenzionali regolati dall'art. 2 del contratto di mutuo e agli interessi di mora regolati dall'art. 4 dello stesso contratto (v. all. 10); 9) che detto contratto di mutuo chirografario era assistito dalla garanzia del Fondo Pubblico ex L. n. 662/1996 e che a seguito dell'escussione della stessa da parte della il Fondo avrebbe
CP_1 acquisito automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1203 c.c. e 2 co. 4 D.M. 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione mediante autonomo procedimento;
10) che ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo chirografario dd. 08.04.2021 la optava per la corresponsione dell'imposta sostitutiva ex D.P.R.
CP_1 n. 601/1973 e succ. modd. In luogo delle imposte di registro e di bollo;
11) che in data 11.07.2018 la ricorrente rilasciava la fideiussione bancaria n. a garanzia delle obbligazioni assunte NumeroDiCa_1 dalla società ed in favore di , fideiussione valida sino all'importo massimo di € Parte_5
4.350,00 (v. all. 11-12); 12) che alla data di redazione del ricorso monitorio (08.01.2024) non era ancora pervenuta alla Banca richiesta di escussione da parte della 13) che dette posizioni Parte_6 debitorie erano garantite dalle seguenti fideiussioni: A) fideiussione omnibus rilasciata in data 26.04.2019 da socia ed amministratrice della società debitrice principale, sino alla Parte_4 concorrenza dell'importo di € 10.000,00 (v. all. 13); B) fideiussione omnibus rilasciata in data 02.05.2019 da sino alla concorrenza dell'importo di € 10.000,00 (v. all. 14); 14) che a Parte_1 causa del mancato pagamento di svariate rate di entrambi i mutui anzidetti, la Controparte_1
con raccomandata dd. 27.06.2023 inviata alla debitrice principale, recedeva dai rapporti
[...] di conto corrente e revocava gli affidamenti di credito accordati con contestuale decadenza dal beneficio del termine alla società (v. all. 18)), comunicazione inviata successivamente anche tramite PEC in data 21.12.2023 (v. all. 19-20-21); 15) che la medesima lettera di recesso dai rapporti di conto corrente e di revoca degli affidamenti accordati con contestuale decadenza dal beneficio del termine, veniva inviata, a mezzo raccomandata A.R., alle garanti e sempre in Parte_4 Parte_1 data 27.06.2023 (v. all. 22); 16) che alla data del ricorso monitorio la debitrice principale e le garanti, quest'ultime nei limiti delle fideiussioni rilasciate, risultavano debitrici nei confronti della
[...] per i seguenti importi: A) € 3.488,16 in linea capitale ed interessi al Controparte_1
16.08.2023, oltre interessi corrispettivi al tasso del 6,1630% dal 17.08.2023 al saldo, quale scoperto del conto corrente n. 4093/75 dd. 12.06.2018 (v. all. 15); B) € 20.087,14 in linea capitale e interessi al pagina 3 di 10 27.06.2023, oltre interessi corrispettivi al tasso dello 0,75% dal 28.06.2023 al saldo, quale residuo del mutuo chirografario n. 1373185 dd. 08.04.2021 (v. all. 16); C) € 1.729,20 in linea capitale ed interessi al 27.06.2023, oltre interessi corrispettivi al tasso dell'8,2140% dal 28.06.2023 al saldo, quale residuo del mutuo chirografario n. 1287264 dd. 26.04.2019 (v. all. 17); 17) che alla data del ricorso monitorio sia la società che le garanti non avevano provveduto al pagamento del proprio debito. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione dd. Parte_1
12.03.2024, ritualmente notificato, chiedendo in via preliminare, sospendere la concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 cpc;
nel merito in via principale, previo accertamento della nullità della deroga di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione e/o della violazione da parte della dell'art. 1956 c.c., revocare, dichiarare nullo, Controparte_1 inefficace ed invalido il decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare integralmente le domande di pagamento avanzate;
nel merito in via subordinata, ove venisse accertata la sussistenza del credito comunque contestato, contenere la domanda di pagamento avanzata dalla Banca nei limiti della fideiussione rilasciata da o comunque nella misura inferiore che dovesse essere ritenuta Parte_1 dimostrata dalla creditrice;
spese di giudizio rifuse. In punto di diritto deduceva l'attrice a sostegno dell'opposizione: 1) “Nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione – Violazione del termine previsto dall'art. 1957 co. 1 c.c.- liberazione del garante”; 2)
“Liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1956”; 3) “In ogni caso - Nullità parziale del decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti della sig.ra per un importo pari a oltre il Parte_1 doppio del massimo importo garantito con fideiussione”. Con decreto in data 20.03.2024 il G.I. fissava udienza per il 03.04.2024 al solo fine di provvedere all'istanza di sospensione, concedendo termine sino al 27.03.2024 per la notifica dell'istanza del decreto a controparte. Con comparsa dd. 02.04.2024 si costituiva nel sub – procedimento n. 661 – 1/ 2024 R.G. l'opposta chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della concessa Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza in data 08.04.2024 il G.I. disponeva la sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi nel giudizio di merito con comparsa dd. 21.05.2024 l'opposta , Controparte_1 nel riportarsi in fatto al contenuto del ricorso monitorio dd. 08.01.2024, e contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva, nel merito, rigettare le avverse istanze, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, “tenendo conto nei confronti della dell'incasso Controparte_1 di € 20.000,00 derivante dall'escussione della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996, con le conseguenze relative”; in subordine, rigettare le avversarie istanze ed accettare e dichiarare che Pt_1 era debitrice nei confronti dell'istituto bancario, nei limiti della fideiussione dd. 02.05.2019, delle
[...] somme indicate nel decreto ingiuntivo, detratto l'incasso di € 20.000,00 derivante dall'escussione della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996, o di quella somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali e alle spese sino al saldo effettivo, con conseguente condanna dell'opponente della somma in questione, oltre interessi e spese;
spese del procedimento monitorio e del presente giudizio rifuse. All'udienza dd. 16.10.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. pagina 4 di 10 All'udienza dd. 22.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, preme rilevare preliminarmente, come già osservato con ord. dd. 08.04.2024, “che per errore del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione si è ingiunto a quale fideiussore, il Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 25.304,50, quale sorte capitale, anzicchè correttamente quella di € 10.000,00, corrispondente all'importo massimo garantito di € 10.000,00, come da fideiussione omnibus rilasciata dalla stessa in data 02.05.2019 (v. doc. 2) parte opponente). Inoltre, come evidenziato nel ricorso monitorio dd. 08.01.2024, ove parte opposta precisava che “il mutuo chirografario dd. 08.04.2021 è assistito dalla garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996 e che a seguito dell'escussione della stessa da parte della Banca, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4 del D.M. 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione…”, la già in sede di comparsa di risposta nel sub procedimento n. 661- Controparte_1
1/2024 R.G. dd. 02.04.2024, ha dato atto che il Fondo Pubblico è stato escusso e, pertanto, ha provveduto al pagamento della somma di € 20.000,00, determinando il quasi azzeramento del residuo del mutuo chirografario n. 1373185 dd. 08.04.2021. In particolare, l'istituto di credito anzidetto, nel ridimensionare le proprie pretese per effetto dell'escussione anzidetta, quantificava: A) in € 3.488,16 lo scoperto del conto corrente n. 4093/75 dd. 12.06.2018 in linea capitale oltre ad interessi;
B) in € 1.729,20 il residuo del mutuo chirografario n. 1287264 dd. 26.04.2019 in linea capitale oltre ad interessi;
C) in € 153,64 il residuo del mutuo chirografario dd. 08.04.2021 alla data dd. 22.03.2024 oltre ad interessi;
oltre alle spese e ai compensi liquidati con il decreto ingiuntivo, le spese ed i compensi dell'atto di precetto e le eventuali spese future (v. all. 50-51-52-53-54-55-56 parte opposta). Ciò posto, i motivi di opposizione si appalesano infondati. Invero, parte opponente, nel richiamare l'art. 1956 c.c. – secondo cui “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” -, sostiene che “la presenza di indicatori oggettivi di una situazione di deficit patrimoniale della emergevano in Parte_7 modo chiaro già a partire dal mese di marzo 2020, basti analizzare l'estratto conto relativo al c/c 4093 (cfr. all. 23 Ricorso per Decreto Ingiuntivo e qui riproposto sub doc. 10)” (v. pag. 6 atto di citazione). Evidenziava in particolare l'opponente che detta società presentava un saldo negativo, alla data dd. 31.12.2019, di € 2.990,56; alla data dd. 31.03.2020, di € 10.862,54; alla data dd. 30.06.2020 di € 15.250,82; alla data dd. 30.09.2020, di € 13.543,44; alla data dd. 31.12.2020, di € 10.765,40; alla data dd. 31.03.2021, di € 12.094,95. Nonostante “l'obiettiva situazione di crisi economica in cui versava la Parte_7 la creditrice ha comunque ritenuto di erogare addirittura un mutuo di euro 20.000,00, andato a confluire sul conto corrente 4305 costituito ad hoc in data 09.04.2021, senza alcuna richiesta di previa autorizzazione dell'odierna opponente, in spregio del disposto dell'art. 1956 c.c.” (v. pag. 7 atto di citazione). Lamenta l'opponente, nello specifico, di non essere stata né informata né richiesta di autorizzare il mutuo chirografario da € 20.000,00 concesso alla predetta società in data 09.04.2021, invocando, per l'effetto, la liberazione della stessa ex art. 1956 c.c.. pagina 5 di 10 Tale motivo di opposizione, in realtà, si appalesa infondato, laddove si consideri: 1) che l'opponente si limita a riportarsi alle evidenze debitorie del solo conto corrente n. 4093 acceso il 12.06.2018, tralasciando gli altri due conti correnti;
2) che in effetti quest'ultimi, che nel periodo in riferimento (aprile 2021) erano intestati alla società debitrice principale ed attivi, alla data di concessione della fideiussione (02.05.2019) non erano tali da ritenere che detta società versasse in una situazione di crisi economica, e segnatamente “da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”; 3) che dalla disamina degli estratti del conto corrente 4093 (v. all. 23), del conto corrente 4200 (v. all. 24) e del conto corrente 4305 (v. all. 25), riportati in sintesi nella tabella di cui alle pagg. 10-11 comp. costituzione e risposta dd. 21.05.2024, emerge come la situazione patrimoniale della società al momento della concessione del mutuo chirografario dd. 09.04.2021 fosse addirittura migliore rispetto alla situazione dd. 02.05.2019, allorquando aveva concesso la fideiussione. Parte_1
Ad ogni buon conto giova rammentare che ai sensi dell'art. 5 dell'atto di fideiussione dd. 02.05.2019 (v. all. 4) parte opposta) “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito…Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, l'Azienda di credito è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”. Ebbene, tale diritto non risulta essere stato esercitato da assai verosimilmente in quanto Parte_1 già a conoscenza delle scelte societarie, giacché già socia ed amministratrice, al pari della sorella della società Melkshakes & Bananas S.r.l., costituita nel maggio 2018 (v. all. 1), 28) e 29) Parte_4 parte opposta). Conferente al caso di specie Cass. n. 3761/2006, secondo cui “… la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”. In definitiva, alla data di erogazione del mutuo (08.04.2021) la società debitrice originaria non versava in difficoltà economiche e le condizioni patrimoniali della stessa non erano tali – rispetto al momento della concessione della fideiussione (02.05.2019) da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, stante, addirittura, il miglioramento della situazione patrimoniale societaria (in data 31.03.2019 il saldo era negativo per € 365,98, mentre alla data dd. 31.03.2021 i conti correnti presentavano una provvista di € 6.847,57 – v. all. 23-24-25 parte opposta). Quanto all'eccepita nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione (“I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), preme evidenziare, sotto un primo profilo, che a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, secondo cui avrebbe ricevuto la raccomandata di recesso / revoca / risoluzione dei contratti in essere Parte_1 tra la e la debitrice principale il giorno 27.06.2023, la data di ricezione CP_1 Parte_3 della stessa, come si evince del relativo avviso di ricevimento è il 13 luglio 2023 (v.all.22) parte opposta). pagina 6 di 10 Diversamente la medesima lettera raccomandata, inviata alla società debitrice principale, ritornava al mittente in data 17.07.2023 con l'indicazione di indirizzo “sconosciuto”, nonostante fosse stata spedita correttamente all'indirizzo indicato nella visura camerale (v. all. 1): Trento – Via Brennero n. 43). Orbene, avendo detta comunicazione natura di atto recettizio ex artt. 1334 e 1335 c.c., la cui efficacia decorre dal momento in cui viene ricevuto, è di tutta evidenza come il deposito del ricorso monitorio (08.01.2024) sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. In effetti, nel caso di specie, il termine di sei mesi è decorso dalla data dd. 11.07.2023, data in cui è stato dichiarato da Poste Italiane (v. all. 18) parte opposta) il mancato recapito alla debitrice principale della raccomandata anzidetta, o, nell'ipotesi più favorevole all'istituto bancario, dalla data dd. 21.12.2023, allorquando detta comunicazione inviata a mezzo pec veniva ricevuta dalla società (v. docc. 19-20-21 parte opposta). Ne vale sostenere da parte opponente che il termine iniziale, da cui decorrono i 6 mesi previsti dall'art. 1956 c.c., va individuato “alla data del 27.06.2023, ovvero nel momento in cui la banca – stante la reiterata violazione degli impegni da parte della debitrice principale, ha unilateralmente deciso, con effetto evidentemente immediato, di interrompere i benefici connessi alle elargizioni di credito effettuate a quest'ultima, così facendo maturare il presupposto per l'escussione della fideiussione rilasciata dall'attrice” (v. pag. 4 memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc dd. 21.06.2024). In effetti, sul punto, giova rammentare che “Il recesso della banca dal contratto di apertura di credito è atto recettizio, con la conseguenza che, al fine della produzione degli effetti che da esso derivano, è necessaria la prova del ricevimento della relativa dichiarazione da parte del destinatario della stessa” (v. Cass. n. 15066/2000; Cass. n. 9943/1993; Trib: Napoli n.13227/2012). Inoltre, in relazione all'apertura di credito, l'art. 1845 co. 2 c.c. recita: “Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori”. D'altro canto la clausola risolutiva espressa, di cui ai contratti di mutuo chirografari dd. 26.04.2019 e 08.04.2021 (v. docc.
5-6 parte opponente), prevede la possibilità da parte della di risolvere il CP_1 contratto qualora la parte finanziata non adempia anche a uno solo degli obblighi contrattuali previsti dando alla il diritto di recedere in presenza degli eventi vi previsti. CP_1
Tuttavia, non si tratta di un automatismo risolutivo dei contratti, ma di un diritto che prevede per il suo esercizio l'onere della comunicazione, così come previsto espressamente dall'art. 1456 c.c., secondo cui “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. E' di tutta evidenza, pertanto, che la dichiarazione di volersi valere di detta clausola è un atto negoziale, unilaterale e recettizio, ovvero essa opera nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.). Sempre a tal riguardo preme sottolineare, sulla scorta delle certificazioni ex art. 50 T.U.B. relative ai mutui chirografari anzidetti (v. docc. 16-17 parte opposta), che sono state poste a sofferenza le posizioni creditorie con data contabile dd. 31.07.2023, ovvero successivamente alla ricezione delle raccomandate di recesso / revoca / risoluzione dei contratti in essere da parte della debitrice principale e pagina 7 di 10 della garante, a nulla rilevano, in relazione alla questione esaminata, le disposizioni attuative del Fondo di garanzia pubblico (v. pagg.
1-2 memoria ex art. 171 ter n. 3 cpc dd. 19.07.2024 parte opponente). Fermo restando il rispetto da parte dell'istituto bancario del termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente irrilevanza del profilo attinente alla validità o meno della clausola derogativa a tale disposizione, ai soli fini di completezza è necessario esaminare la questione relativa all'asserita qualifica di consumatore assunta dall'opponente, con conseguente applicazione della normativa prevista dal Codice del Consumo (v. pagg.
3-5 atto di citazione dd. 12.03.2024). In relazione alla definizione contenuta nell'art. 3 co. 1 lett. a) del Codice del Consumo, secondo cui è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, l'elaborazione giurisprudenziale formatasi, con specifico riferimento ai contratti accessori di garanzia, ha ritenuto non applicabile la tutela consumistica alla figura del fideiussore, allorquando il garante presta fideiussione per un debitore non consumatore, stante “il carattere accessorio della fideiussione”. Tale tesi del professionista “di rimbalzo” formulata dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza
“DieTringer” (17.03.1998, C-45/96) – condivisa dalla Suprema Corte con sent. nn. 2954/2017, 24846/2016, 16827/2016 e 25212/2011, secondo cui “la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della “individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore” -, è stata più recentemente superata dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE (ord. 19.11.2015 C-74/15), la quale, nel rigettare l'automatismo anzidetto, ha affermato che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Si noti che tale impostazione è stata fatta propria dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con ord. n. 5868 dd. 27.02.2023. Orbene, alla luce degli enunciati principi e sulla scorta della documentazione prodotta da parte opposta, deve escludersi in capo all'attuale opponente, all'epoca della concessione della fideiussione (02.05.2019 – v. all. 14) parte opposta), la qualità di consumatrice, e ciò laddove si consideri: A) che con atto dd. 31.05.2018 veniva costituita la società dalle sorelle Parte_3 Pt_1
e socie al 50% ed entrambe amministratrici della società (v. all. 28); B) che
[...] Parte_4 rimaneva socia ed amministratrice sino al gennaio 2019 (v. all. 29), ovvero pochi mesi
Parte_1 prima della fideiussione (02.05.2019); C) che in data 26.10.2018 entrambe le sorelle avevano concesso una fideiussione omnibus per € 5.000,00, ormai estinta (v. all. 31); D) che al tempo
Parte_1 aveva una notevole esperienza in ambito commerciale / societario e conoscenza delle lingue straniere (v. all. 30 e 40); E) che quantomeno sino all'aprile 2021, e quindi ben oltre la data in
Parte_1 cui la stessa rilasciava la fideiussione, era pienamente a conoscenza della situazione societaria, come si evince dalla conclusione dei contratti intercorsi tra la società e l'istituto di credito (v. all. 4-10). Sempre ai soli fini di completezza, stante il rispetto da parte della Banca del termine di cui all'art. 1957 c.c., si appalesa infondata l'eccezione di nullità della deroga contenuta nella fideiussione de qua in quanto clausola vessatoria. Sul punto, in effetti, si ribadisce non solo che il termine semestrale è stato rispettato dalla ma CP_1 altres' che il fideiussore per le ragioni esposte, non può considerarsi consumatore.
Parte_1 pagina 8 di 10 Inoltre la Suprema Corte ha escluso la natura vessatoria della clausola derogatrice all'art. 1957 c.c., affermando che “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose pe le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contribuenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (v. Cass. n. 9245/2007). Ad ogni buon conto si aggiunga che detta clausola è stata confermata dalla contraente con la doppia sottoscrizione (v. all. 14). Infine, parimenti infondata si appalesa l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione delle norme antitrust. A tal riguardo giova rammentare che se è ben vero che le fideiussioni riproducenti lo schema ABI o comunque contenenti le clausole sub 2), 6) e 8) dello stesso, asseritamente anticoncorrenziali, non solo possono giustificare una richiesta risarcitoria, ma altresì possono essere affette da nullità, anche solo parziale, è altrettanto vero che tali conseguenze non sono mai automatiche, in quanto sottoposte al vaglio del giudice, con riferimento al caso di specie. In particolare, affinchè possa essere dichiarata la nullità, peraltro parziale (v. Cass. S. U. n. 41994/2021; Cass. n. 24044/2019), è necessario che il fideiussore abbia non solo dedotto, ma altresì provato, che non solo la fideiussione conteneva le clausole de quibus, ma altresì l'esistenza dell'intesa nel periodo in riferimento (2019) (v. Trib. Milano sent. n. 294 dd. 19.01.2022 e n. 9050 dd. 08.11.2021); che alla data di sottoscrizione della fideiussione l'utilizzo dello schema ABI fosse uniforme;
che vi sia stata applicazione concreta di un accordo a monte anticoncorrenziale, che la scelta di firmare tale fideiussione sia stata limitata dall'intesa concorrenziale, tale da precludere una scelta diversa;
che detta limitazione abbia prodotto un danno effettivo. Onere probatorio in alcun modo assolto da parte opponente. In definitiva, ferma l'infondatezza dei motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'opponente va revocato per effetto dell'incasso medio tempore di € 20.000,00 da Parte_1 parte dell'istituto bancario opposto, conseguente all'esecuzione della garanzia del Fondo Pubblico ex L. n. 662/1996. Conseguentemente l'opponente va condannata a pagare, in favore della Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 5.370,79, di cui € 3.488,00 quale scoperto del conto Controparte_1 corrente n. 4093/75 dd. 12.06.2018 in linea capitale, € 1.729,20 quale residuo del mutuo chirografario n. 1287264 dd. 26.04.2019 in linea capitale ed € 153,79 quale residuo del mutuo chirografario n. 1373185 dd. 08.04.2021, oltre ad interessi a far data, rispettivamente, dal 17.08.2023, 28.06.2023 e 28.06.2023. Le spese del procedimento per ingiunzione e del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede: pagina 9 di 10 -rigetta l'opposizione;
-revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti di Parte_1
-condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di € 5.370,79, di cui € 3.488,00 quale scoperto del conto corrente n. 4093/75 dd. 12.06.2018 in linea capitale, oltre ad interessi dal 17.08.2023, € 1.729,20 quale residuo del mutuo chirografario n. 1287264 dd. 26.04.2019 in linea capitale, oltre ad interessi dal 28.06.2023, ed € 153,79 quale residuo del mutuo chirografario n. 1373185 dd. 08.04.2021, oltre ad interessi dal 28.06.2023;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese del procedimento per ingiunzione e del presente giudizio sostenute dall'opposta, che liquida, quanto al primo, in complessivi € 712,50, di cui 567,00 per compensi professionali ed in € 145,50 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 27.11.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. ) residente in [...]2, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in forza di procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, comma terzo, cpc unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Andrea Serraglia Forti (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento – Via Calepina n. 75; OPPONENTE CONTRO
, (C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore, Dott. , Procuratore, e Rag. Controparte_2 CP_3
Vicedirettore Centrale, con sede in 23100 – Piazza Garibaldi n. 16, rappresentata e
[...] CP_1 difesa, come da procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo del 08.01.2024, dall'Avv. Paola Muscolino (C.F. , con domicilio eletto presso la medesima, con studio in 39100 C.F._3 Bolzano – Via Macello n. 65; OPPOSTA IN PUNTO: opposizione e decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE Nel merito in via principale: previo accertamento della nullità per le ragioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 12.03.2024 nonché nella prima memoria ex art. 171 ter cpc di data 21 giugno 2024, della deroga inserita nell'art. 6 del contratto di fideiussione per cui vi è causa e/o presso accertamento della violazione da parte di dell'art. 1956 Controparte_1 c.c. revocare, dichiarare nullo, inefficace ed invalido il decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare integralmente le domande di pagamento con esso avanzate e poi rideterminate con comparsa di risposta dd. 21.05.2024. Nel merito in via subordinata: in caso di mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, ove venisse accertata la sussistenza dell'asserito, e comunque contestato, credito dell'opposta verso la debitrice principale contenere la domanda di Controparte_4
pagina 1 di 10 pagamento avanzata da parte opposta nei limiti della fideiussione rilasciata dalla sig.ra o Parte_1 comunque nella misura inferiore che dovesse essere ritenuta dimostrata dalla creditrice. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge (4% CNA, spese generali 15%, IVA se dovuta). In via istruttoria a)si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui alle pagg. 2 e 3 dell'atto di precisazione delle conclusioni dd. 12.06.2025. b)si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova avversari – pur contestati – eventualmente ammessi. c)Si chiede che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di Controparte_1 con riguardo alla richiesta di escussione della garanzia prestata dal Fondo Pubblico ex
[...] Legge 662/1996, in riferimento al mutuo chirografario n. 1373185 del 8.4.2021 concesso alla società e relativo pagamento da parte del Fondo. Parte_2 CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA Nel merito:
1)rigettare le avversarie istanze tutte per i motivi esposti in narrativa, confermando altresì il decreto ingiuntivo nr. 23/2024 del Tribunale di Trento emesso sub R.G. 33/2024 in data 11.01.2024, tenendo conto nei confronti della sola dell'incasso di € 20.000,00 derivante Controparte_1 dell'escussione della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996, con le conseguenze relative sempre solamente nei confronti della mentre il credito permane nei Controparte_1 confronti del Fondo Pubblico per quanto di sua competenza;
2)in subordine comunque rigettare le avversarie istanze tutte ed accertare e dichiarare che la signora è debitrice nei limiti della fideiussione del 02.05.2019, delle somme tutte indicate nel Parte_1 decreto ingiuntivo nr. 23/2024 del Tribunale di Trento e che nei confronti della sola
[...]
tali somme vengono ridotte nei soli confronti della in Controparte_5 CP_1 conseguenza dell'incasso di € 20.000,00 derivante dall'escussione della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996, il cui credito relativo permane, o di quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali ed alle spese sino al saldo effettivo;
di conseguenza condannare la signora al pagamento, in favore della , della Parte_1 Controparte_1 somma in questione, o di quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali ed alle spese dal momento del dovuto sino al saldo effettivo;
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio e del presente procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio in data 08.01.2024, il Tribunale di Trento, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 23/2024 dd. 11.01.2024, notificato il 02.02.2024, il Tribunale di Trento ingiungeva alla debitrice principale e ai fideiussori Parte_3 [...]
e a il pagamento, in favore di delle somme Parte_4 Parte_1 Controparte_1 di € 3.488,16, € 20.087,14 ed € 1.729,20, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura. Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che in data 12.06.2018 la
[...] concludeva con la un primo contratto di conto corrente Parte_3 Controparte_1 recante il n. 4093/75 (v. all. 1,4 e 23); 2) che in data 19.04.2019 la predetta società concludeva con detto istituto bancario un ulteriore contratto di conto corrente recante il n. 4200/85 (v. all. 5 e 24); 3) pagina 2 di 10 che in data 09.04.2021 detta società concludeva con la ricorrente un altro contratto di conto corrente recante il n.4305/93 (v. all. 6 e 25); 4) che in data 26.10.2018 la società concludeva con la un
CP_1 contratto di apertura di credito in conto corrente valido sino a revoca per l'importo di € 5.000,00 oltre ad interessi convenzionali e ad interessi di mora da valersi sul conto corrente n. 4093/75 (v. all. 7); 5) che in data 01.02.2019 la società concludeva con la in contratto di apertura di credito in conto
CP_1 corrente valido per un mese e 15 giorni, e quindi dal 01.02.2019 al 15.03.2019, per l'importo di € 5.000,00 oltre ad interessi convenzionali e ad interessi di mora da valersi sul conto corrente n. 4093/75 (v. all. 8); 6) che in data 26.04.2019 la società concludeva con la un contratto di mutuo
CP_1 chirografario per la somma capitale di € 5.000,00, oltre ad interessi convenzionali regolati dall'art. 2 del contratto di mutuo e agli interessi di mora regolati dall'art. 5 dello stesso contratto (v. all. 9); 7) che ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo chirografario dd. 26.4.2019 la optava per la
CP_1 corresponsione dell'imposta sostitutiva ex DPR n. 601/1973 e succ. modd. In luogo delle imposte di registro e di bollo;
8) che in data 08.04.2021 la società concludeva con la un ulteriore contratto
CP_1 di mutuo chirografario per la somma capitale di € 20.000,00 oltre agli interessi convenzionali regolati dall'art. 2 del contratto di mutuo e agli interessi di mora regolati dall'art. 4 dello stesso contratto (v. all. 10); 9) che detto contratto di mutuo chirografario era assistito dalla garanzia del Fondo Pubblico ex L. n. 662/1996 e che a seguito dell'escussione della stessa da parte della il Fondo avrebbe
CP_1 acquisito automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1203 c.c. e 2 co. 4 D.M. 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione mediante autonomo procedimento;
10) che ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo chirografario dd. 08.04.2021 la optava per la corresponsione dell'imposta sostitutiva ex D.P.R.
CP_1 n. 601/1973 e succ. modd. In luogo delle imposte di registro e di bollo;
11) che in data 11.07.2018 la ricorrente rilasciava la fideiussione bancaria n. a garanzia delle obbligazioni assunte NumeroDiCa_1 dalla società ed in favore di , fideiussione valida sino all'importo massimo di € Parte_5
4.350,00 (v. all. 11-12); 12) che alla data di redazione del ricorso monitorio (08.01.2024) non era ancora pervenuta alla Banca richiesta di escussione da parte della 13) che dette posizioni Parte_6 debitorie erano garantite dalle seguenti fideiussioni: A) fideiussione omnibus rilasciata in data 26.04.2019 da socia ed amministratrice della società debitrice principale, sino alla Parte_4 concorrenza dell'importo di € 10.000,00 (v. all. 13); B) fideiussione omnibus rilasciata in data 02.05.2019 da sino alla concorrenza dell'importo di € 10.000,00 (v. all. 14); 14) che a Parte_1 causa del mancato pagamento di svariate rate di entrambi i mutui anzidetti, la Controparte_1
con raccomandata dd. 27.06.2023 inviata alla debitrice principale, recedeva dai rapporti
[...] di conto corrente e revocava gli affidamenti di credito accordati con contestuale decadenza dal beneficio del termine alla società (v. all. 18)), comunicazione inviata successivamente anche tramite PEC in data 21.12.2023 (v. all. 19-20-21); 15) che la medesima lettera di recesso dai rapporti di conto corrente e di revoca degli affidamenti accordati con contestuale decadenza dal beneficio del termine, veniva inviata, a mezzo raccomandata A.R., alle garanti e sempre in Parte_4 Parte_1 data 27.06.2023 (v. all. 22); 16) che alla data del ricorso monitorio la debitrice principale e le garanti, quest'ultime nei limiti delle fideiussioni rilasciate, risultavano debitrici nei confronti della
[...] per i seguenti importi: A) € 3.488,16 in linea capitale ed interessi al Controparte_1
16.08.2023, oltre interessi corrispettivi al tasso del 6,1630% dal 17.08.2023 al saldo, quale scoperto del conto corrente n. 4093/75 dd. 12.06.2018 (v. all. 15); B) € 20.087,14 in linea capitale e interessi al pagina 3 di 10 27.06.2023, oltre interessi corrispettivi al tasso dello 0,75% dal 28.06.2023 al saldo, quale residuo del mutuo chirografario n. 1373185 dd. 08.04.2021 (v. all. 16); C) € 1.729,20 in linea capitale ed interessi al 27.06.2023, oltre interessi corrispettivi al tasso dell'8,2140% dal 28.06.2023 al saldo, quale residuo del mutuo chirografario n. 1287264 dd. 26.04.2019 (v. all. 17); 17) che alla data del ricorso monitorio sia la società che le garanti non avevano provveduto al pagamento del proprio debito. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione dd. Parte_1
12.03.2024, ritualmente notificato, chiedendo in via preliminare, sospendere la concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 cpc;
nel merito in via principale, previo accertamento della nullità della deroga di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione e/o della violazione da parte della dell'art. 1956 c.c., revocare, dichiarare nullo, Controparte_1 inefficace ed invalido il decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare integralmente le domande di pagamento avanzate;
nel merito in via subordinata, ove venisse accertata la sussistenza del credito comunque contestato, contenere la domanda di pagamento avanzata dalla Banca nei limiti della fideiussione rilasciata da o comunque nella misura inferiore che dovesse essere ritenuta Parte_1 dimostrata dalla creditrice;
spese di giudizio rifuse. In punto di diritto deduceva l'attrice a sostegno dell'opposizione: 1) “Nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione – Violazione del termine previsto dall'art. 1957 co. 1 c.c.- liberazione del garante”; 2)
“Liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1956”; 3) “In ogni caso - Nullità parziale del decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti della sig.ra per un importo pari a oltre il Parte_1 doppio del massimo importo garantito con fideiussione”. Con decreto in data 20.03.2024 il G.I. fissava udienza per il 03.04.2024 al solo fine di provvedere all'istanza di sospensione, concedendo termine sino al 27.03.2024 per la notifica dell'istanza del decreto a controparte. Con comparsa dd. 02.04.2024 si costituiva nel sub – procedimento n. 661 – 1/ 2024 R.G. l'opposta chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della concessa Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza in data 08.04.2024 il G.I. disponeva la sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi nel giudizio di merito con comparsa dd. 21.05.2024 l'opposta , Controparte_1 nel riportarsi in fatto al contenuto del ricorso monitorio dd. 08.01.2024, e contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva, nel merito, rigettare le avverse istanze, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, “tenendo conto nei confronti della dell'incasso Controparte_1 di € 20.000,00 derivante dall'escussione della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996, con le conseguenze relative”; in subordine, rigettare le avversarie istanze ed accettare e dichiarare che Pt_1 era debitrice nei confronti dell'istituto bancario, nei limiti della fideiussione dd. 02.05.2019, delle
[...] somme indicate nel decreto ingiuntivo, detratto l'incasso di € 20.000,00 derivante dall'escussione della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996, o di quella somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali e alle spese sino al saldo effettivo, con conseguente condanna dell'opponente della somma in questione, oltre interessi e spese;
spese del procedimento monitorio e del presente giudizio rifuse. All'udienza dd. 16.10.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. pagina 4 di 10 All'udienza dd. 22.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, preme rilevare preliminarmente, come già osservato con ord. dd. 08.04.2024, “che per errore del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione si è ingiunto a quale fideiussore, il Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 25.304,50, quale sorte capitale, anzicchè correttamente quella di € 10.000,00, corrispondente all'importo massimo garantito di € 10.000,00, come da fideiussione omnibus rilasciata dalla stessa in data 02.05.2019 (v. doc. 2) parte opponente). Inoltre, come evidenziato nel ricorso monitorio dd. 08.01.2024, ove parte opposta precisava che “il mutuo chirografario dd. 08.04.2021 è assistito dalla garanzia del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996 e che a seguito dell'escussione della stessa da parte della Banca, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4 del D.M. 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione…”, la già in sede di comparsa di risposta nel sub procedimento n. 661- Controparte_1
1/2024 R.G. dd. 02.04.2024, ha dato atto che il Fondo Pubblico è stato escusso e, pertanto, ha provveduto al pagamento della somma di € 20.000,00, determinando il quasi azzeramento del residuo del mutuo chirografario n. 1373185 dd. 08.04.2021. In particolare, l'istituto di credito anzidetto, nel ridimensionare le proprie pretese per effetto dell'escussione anzidetta, quantificava: A) in € 3.488,16 lo scoperto del conto corrente n. 4093/75 dd. 12.06.2018 in linea capitale oltre ad interessi;
B) in € 1.729,20 il residuo del mutuo chirografario n. 1287264 dd. 26.04.2019 in linea capitale oltre ad interessi;
C) in € 153,64 il residuo del mutuo chirografario dd. 08.04.2021 alla data dd. 22.03.2024 oltre ad interessi;
oltre alle spese e ai compensi liquidati con il decreto ingiuntivo, le spese ed i compensi dell'atto di precetto e le eventuali spese future (v. all. 50-51-52-53-54-55-56 parte opposta). Ciò posto, i motivi di opposizione si appalesano infondati. Invero, parte opponente, nel richiamare l'art. 1956 c.c. – secondo cui “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” -, sostiene che “la presenza di indicatori oggettivi di una situazione di deficit patrimoniale della emergevano in Parte_7 modo chiaro già a partire dal mese di marzo 2020, basti analizzare l'estratto conto relativo al c/c 4093 (cfr. all. 23 Ricorso per Decreto Ingiuntivo e qui riproposto sub doc. 10)” (v. pag. 6 atto di citazione). Evidenziava in particolare l'opponente che detta società presentava un saldo negativo, alla data dd. 31.12.2019, di € 2.990,56; alla data dd. 31.03.2020, di € 10.862,54; alla data dd. 30.06.2020 di € 15.250,82; alla data dd. 30.09.2020, di € 13.543,44; alla data dd. 31.12.2020, di € 10.765,40; alla data dd. 31.03.2021, di € 12.094,95. Nonostante “l'obiettiva situazione di crisi economica in cui versava la Parte_7 la creditrice ha comunque ritenuto di erogare addirittura un mutuo di euro 20.000,00, andato a confluire sul conto corrente 4305 costituito ad hoc in data 09.04.2021, senza alcuna richiesta di previa autorizzazione dell'odierna opponente, in spregio del disposto dell'art. 1956 c.c.” (v. pag. 7 atto di citazione). Lamenta l'opponente, nello specifico, di non essere stata né informata né richiesta di autorizzare il mutuo chirografario da € 20.000,00 concesso alla predetta società in data 09.04.2021, invocando, per l'effetto, la liberazione della stessa ex art. 1956 c.c.. pagina 5 di 10 Tale motivo di opposizione, in realtà, si appalesa infondato, laddove si consideri: 1) che l'opponente si limita a riportarsi alle evidenze debitorie del solo conto corrente n. 4093 acceso il 12.06.2018, tralasciando gli altri due conti correnti;
2) che in effetti quest'ultimi, che nel periodo in riferimento (aprile 2021) erano intestati alla società debitrice principale ed attivi, alla data di concessione della fideiussione (02.05.2019) non erano tali da ritenere che detta società versasse in una situazione di crisi economica, e segnatamente “da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”; 3) che dalla disamina degli estratti del conto corrente 4093 (v. all. 23), del conto corrente 4200 (v. all. 24) e del conto corrente 4305 (v. all. 25), riportati in sintesi nella tabella di cui alle pagg. 10-11 comp. costituzione e risposta dd. 21.05.2024, emerge come la situazione patrimoniale della società al momento della concessione del mutuo chirografario dd. 09.04.2021 fosse addirittura migliore rispetto alla situazione dd. 02.05.2019, allorquando aveva concesso la fideiussione. Parte_1
Ad ogni buon conto giova rammentare che ai sensi dell'art. 5 dell'atto di fideiussione dd. 02.05.2019 (v. all. 4) parte opposta) “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito…Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, l'Azienda di credito è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”. Ebbene, tale diritto non risulta essere stato esercitato da assai verosimilmente in quanto Parte_1 già a conoscenza delle scelte societarie, giacché già socia ed amministratrice, al pari della sorella della società Melkshakes & Bananas S.r.l., costituita nel maggio 2018 (v. all. 1), 28) e 29) Parte_4 parte opposta). Conferente al caso di specie Cass. n. 3761/2006, secondo cui “… la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”. In definitiva, alla data di erogazione del mutuo (08.04.2021) la società debitrice originaria non versava in difficoltà economiche e le condizioni patrimoniali della stessa non erano tali – rispetto al momento della concessione della fideiussione (02.05.2019) da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, stante, addirittura, il miglioramento della situazione patrimoniale societaria (in data 31.03.2019 il saldo era negativo per € 365,98, mentre alla data dd. 31.03.2021 i conti correnti presentavano una provvista di € 6.847,57 – v. all. 23-24-25 parte opposta). Quanto all'eccepita nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione (“I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), preme evidenziare, sotto un primo profilo, che a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, secondo cui avrebbe ricevuto la raccomandata di recesso / revoca / risoluzione dei contratti in essere Parte_1 tra la e la debitrice principale il giorno 27.06.2023, la data di ricezione CP_1 Parte_3 della stessa, come si evince del relativo avviso di ricevimento è il 13 luglio 2023 (v.all.22) parte opposta). pagina 6 di 10 Diversamente la medesima lettera raccomandata, inviata alla società debitrice principale, ritornava al mittente in data 17.07.2023 con l'indicazione di indirizzo “sconosciuto”, nonostante fosse stata spedita correttamente all'indirizzo indicato nella visura camerale (v. all. 1): Trento – Via Brennero n. 43). Orbene, avendo detta comunicazione natura di atto recettizio ex artt. 1334 e 1335 c.c., la cui efficacia decorre dal momento in cui viene ricevuto, è di tutta evidenza come il deposito del ricorso monitorio (08.01.2024) sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. In effetti, nel caso di specie, il termine di sei mesi è decorso dalla data dd. 11.07.2023, data in cui è stato dichiarato da Poste Italiane (v. all. 18) parte opposta) il mancato recapito alla debitrice principale della raccomandata anzidetta, o, nell'ipotesi più favorevole all'istituto bancario, dalla data dd. 21.12.2023, allorquando detta comunicazione inviata a mezzo pec veniva ricevuta dalla società (v. docc. 19-20-21 parte opposta). Ne vale sostenere da parte opponente che il termine iniziale, da cui decorrono i 6 mesi previsti dall'art. 1956 c.c., va individuato “alla data del 27.06.2023, ovvero nel momento in cui la banca – stante la reiterata violazione degli impegni da parte della debitrice principale, ha unilateralmente deciso, con effetto evidentemente immediato, di interrompere i benefici connessi alle elargizioni di credito effettuate a quest'ultima, così facendo maturare il presupposto per l'escussione della fideiussione rilasciata dall'attrice” (v. pag. 4 memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc dd. 21.06.2024). In effetti, sul punto, giova rammentare che “Il recesso della banca dal contratto di apertura di credito è atto recettizio, con la conseguenza che, al fine della produzione degli effetti che da esso derivano, è necessaria la prova del ricevimento della relativa dichiarazione da parte del destinatario della stessa” (v. Cass. n. 15066/2000; Cass. n. 9943/1993; Trib: Napoli n.13227/2012). Inoltre, in relazione all'apertura di credito, l'art. 1845 co. 2 c.c. recita: “Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori”. D'altro canto la clausola risolutiva espressa, di cui ai contratti di mutuo chirografari dd. 26.04.2019 e 08.04.2021 (v. docc.
5-6 parte opponente), prevede la possibilità da parte della di risolvere il CP_1 contratto qualora la parte finanziata non adempia anche a uno solo degli obblighi contrattuali previsti dando alla il diritto di recedere in presenza degli eventi vi previsti. CP_1
Tuttavia, non si tratta di un automatismo risolutivo dei contratti, ma di un diritto che prevede per il suo esercizio l'onere della comunicazione, così come previsto espressamente dall'art. 1456 c.c., secondo cui “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. E' di tutta evidenza, pertanto, che la dichiarazione di volersi valere di detta clausola è un atto negoziale, unilaterale e recettizio, ovvero essa opera nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.). Sempre a tal riguardo preme sottolineare, sulla scorta delle certificazioni ex art. 50 T.U.B. relative ai mutui chirografari anzidetti (v. docc. 16-17 parte opposta), che sono state poste a sofferenza le posizioni creditorie con data contabile dd. 31.07.2023, ovvero successivamente alla ricezione delle raccomandate di recesso / revoca / risoluzione dei contratti in essere da parte della debitrice principale e pagina 7 di 10 della garante, a nulla rilevano, in relazione alla questione esaminata, le disposizioni attuative del Fondo di garanzia pubblico (v. pagg.
1-2 memoria ex art. 171 ter n. 3 cpc dd. 19.07.2024 parte opponente). Fermo restando il rispetto da parte dell'istituto bancario del termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente irrilevanza del profilo attinente alla validità o meno della clausola derogativa a tale disposizione, ai soli fini di completezza è necessario esaminare la questione relativa all'asserita qualifica di consumatore assunta dall'opponente, con conseguente applicazione della normativa prevista dal Codice del Consumo (v. pagg.
3-5 atto di citazione dd. 12.03.2024). In relazione alla definizione contenuta nell'art. 3 co. 1 lett. a) del Codice del Consumo, secondo cui è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, l'elaborazione giurisprudenziale formatasi, con specifico riferimento ai contratti accessori di garanzia, ha ritenuto non applicabile la tutela consumistica alla figura del fideiussore, allorquando il garante presta fideiussione per un debitore non consumatore, stante “il carattere accessorio della fideiussione”. Tale tesi del professionista “di rimbalzo” formulata dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza
“DieTringer” (17.03.1998, C-45/96) – condivisa dalla Suprema Corte con sent. nn. 2954/2017, 24846/2016, 16827/2016 e 25212/2011, secondo cui “la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della “individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore” -, è stata più recentemente superata dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE (ord. 19.11.2015 C-74/15), la quale, nel rigettare l'automatismo anzidetto, ha affermato che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Si noti che tale impostazione è stata fatta propria dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con ord. n. 5868 dd. 27.02.2023. Orbene, alla luce degli enunciati principi e sulla scorta della documentazione prodotta da parte opposta, deve escludersi in capo all'attuale opponente, all'epoca della concessione della fideiussione (02.05.2019 – v. all. 14) parte opposta), la qualità di consumatrice, e ciò laddove si consideri: A) che con atto dd. 31.05.2018 veniva costituita la società dalle sorelle Parte_3 Pt_1
e socie al 50% ed entrambe amministratrici della società (v. all. 28); B) che
[...] Parte_4 rimaneva socia ed amministratrice sino al gennaio 2019 (v. all. 29), ovvero pochi mesi
Parte_1 prima della fideiussione (02.05.2019); C) che in data 26.10.2018 entrambe le sorelle avevano concesso una fideiussione omnibus per € 5.000,00, ormai estinta (v. all. 31); D) che al tempo
Parte_1 aveva una notevole esperienza in ambito commerciale / societario e conoscenza delle lingue straniere (v. all. 30 e 40); E) che quantomeno sino all'aprile 2021, e quindi ben oltre la data in
Parte_1 cui la stessa rilasciava la fideiussione, era pienamente a conoscenza della situazione societaria, come si evince dalla conclusione dei contratti intercorsi tra la società e l'istituto di credito (v. all. 4-10). Sempre ai soli fini di completezza, stante il rispetto da parte della Banca del termine di cui all'art. 1957 c.c., si appalesa infondata l'eccezione di nullità della deroga contenuta nella fideiussione de qua in quanto clausola vessatoria. Sul punto, in effetti, si ribadisce non solo che il termine semestrale è stato rispettato dalla ma CP_1 altres' che il fideiussore per le ragioni esposte, non può considerarsi consumatore.
Parte_1 pagina 8 di 10 Inoltre la Suprema Corte ha escluso la natura vessatoria della clausola derogatrice all'art. 1957 c.c., affermando che “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose pe le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contribuenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (v. Cass. n. 9245/2007). Ad ogni buon conto si aggiunga che detta clausola è stata confermata dalla contraente con la doppia sottoscrizione (v. all. 14). Infine, parimenti infondata si appalesa l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione delle norme antitrust. A tal riguardo giova rammentare che se è ben vero che le fideiussioni riproducenti lo schema ABI o comunque contenenti le clausole sub 2), 6) e 8) dello stesso, asseritamente anticoncorrenziali, non solo possono giustificare una richiesta risarcitoria, ma altresì possono essere affette da nullità, anche solo parziale, è altrettanto vero che tali conseguenze non sono mai automatiche, in quanto sottoposte al vaglio del giudice, con riferimento al caso di specie. In particolare, affinchè possa essere dichiarata la nullità, peraltro parziale (v. Cass. S. U. n. 41994/2021; Cass. n. 24044/2019), è necessario che il fideiussore abbia non solo dedotto, ma altresì provato, che non solo la fideiussione conteneva le clausole de quibus, ma altresì l'esistenza dell'intesa nel periodo in riferimento (2019) (v. Trib. Milano sent. n. 294 dd. 19.01.2022 e n. 9050 dd. 08.11.2021); che alla data di sottoscrizione della fideiussione l'utilizzo dello schema ABI fosse uniforme;
che vi sia stata applicazione concreta di un accordo a monte anticoncorrenziale, che la scelta di firmare tale fideiussione sia stata limitata dall'intesa concorrenziale, tale da precludere una scelta diversa;
che detta limitazione abbia prodotto un danno effettivo. Onere probatorio in alcun modo assolto da parte opponente. In definitiva, ferma l'infondatezza dei motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'opponente va revocato per effetto dell'incasso medio tempore di € 20.000,00 da Parte_1 parte dell'istituto bancario opposto, conseguente all'esecuzione della garanzia del Fondo Pubblico ex L. n. 662/1996. Conseguentemente l'opponente va condannata a pagare, in favore della Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 5.370,79, di cui € 3.488,00 quale scoperto del conto Controparte_1 corrente n. 4093/75 dd. 12.06.2018 in linea capitale, € 1.729,20 quale residuo del mutuo chirografario n. 1287264 dd. 26.04.2019 in linea capitale ed € 153,79 quale residuo del mutuo chirografario n. 1373185 dd. 08.04.2021, oltre ad interessi a far data, rispettivamente, dal 17.08.2023, 28.06.2023 e 28.06.2023. Le spese del procedimento per ingiunzione e del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede: pagina 9 di 10 -rigetta l'opposizione;
-revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti di Parte_1
-condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di € 5.370,79, di cui € 3.488,00 quale scoperto del conto corrente n. 4093/75 dd. 12.06.2018 in linea capitale, oltre ad interessi dal 17.08.2023, € 1.729,20 quale residuo del mutuo chirografario n. 1287264 dd. 26.04.2019 in linea capitale, oltre ad interessi dal 28.06.2023, ed € 153,79 quale residuo del mutuo chirografario n. 1373185 dd. 08.04.2021, oltre ad interessi dal 28.06.2023;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese del procedimento per ingiunzione e del presente giudizio sostenute dall'opposta, che liquida, quanto al primo, in complessivi € 712,50, di cui 567,00 per compensi professionali ed in € 145,50 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 27.11.2025 Dott. M. Morandini
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