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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/09/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 22/09/2025 davanti all'avv. CE GI, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 1109/2020
Sono presenti per parte attrice l'avv. DEL , per parte Parte_1 convenuta l'avv. ZAMPINI ANGELA, per l'avv. SABETTA Controparte_1
ELVIRA DANIELA
l'avv. Elvira D. Sabetta impugna e contesta il contenuto della scarna comparsa depositata dall'avv. CE Del Basso, succeduto al precedente procuratore costituito, avv. Aurelio Di Mario, risultato essere sospeso, come emerge dalla consultazione on line del sito dell'Albo degli avvocati del Foro di
Isernia, e si riporta al contenuto degli atti e scritti depositati per conto di
, comprese le deduzioni di udienza, tra cui quelle svolte alle Controparte_2 scorse udienze del 18.6.25 e 8.9.25, che abbiansi per integralmente richiamate, ed in particolare, al contenuto della comparsa conclusionale depositata dalla stessa, laddove sono state esposte ed argomentate tutte le eccezioni, allegazioni difensive e conclusioni formulate nell'interesse di esso
Assicuratore, che trovano ulteriore supporto nella recentissima pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.25, rimarcando, anche alla luce della espletata fase istruttoria, la carenza probatoria della domanda attorea, l'ascrivibilità dell'evento dannoso ( caduta ) alla imprudente e negligente condotta dell'anziana attrice, che si immetteva sulla sede stradale senza curarsi della presenza dell'autovettura e della pur prudente e regolare manovra di retromarcia, che il conducente della stessa stava compiendo ad andatura accertatamente moderatissima, come ammesso dagli stessi testi attorei e desumibile anche dalla mancata comparizione dell'attrice a rendere il deferito interrogatorio, e come, d'altronde, la comune esperienza consente di affermare, nonché la ultronea raffigurazione di esiti lesivi, prospettati in maniera ultronea dalla difesa attorea, e inadeguatamente e distortamente valutati da un CTU, che ha depositato una relazione affetta da macroscopici vizi formali e contenutistici e del tutto priva di carattere scientifico, clinico e medico-legale, quanto piuttosto contraddistinta da un ingiustificato favor nei confronti di essa attrice;
il tutto come ritualmente eccepito dalla difesa dell'Assicuratore, che, eccependo anche la altrettanto ultronea acquisizione ed utilizzo di relazione di altro medico, che si sarebbe dovuto limitare ad effettuare un mero esame diagnostico, ma che ha confezionato una vera e propria relazione di parte, e denunciandone i vizi, aveva fatto motivata richiesta di rinnovazione di CTU, che si reitera, in via istruttoria, anche in questa sede.
Inoltre corre l'obbligo di evidenziare e rimarcare il comportamento processuale della difesa di parte attrice, che non solo aveva effettuato il deposito di una comparsa conclusionale, non autorizzata, in concomitanza della scorsa udienza del 18.6.25, rendendo evidente l'intento di non consentirne la lettura da parte dei procuratori delle restanti parti costituite, ma l'ultroneità del deposito di una seconda comparsa conclusionale effettuata da esso procuratore nel termine successivamente concesso dal Giudice, che, benchè vada stralciata, per mero tutiorismo difensivo, si impugna e contesta essendo il contenuto della stessa infondato, contraddittorio e fuorviante, in aderenza alla linea difensiva adottata, volta, con tutta evidenza, ad ingenerare una distorta prospettazione sia dei fatti che degli esiti lesivi.
Pertanto in difetto di rinnovazione della CTU o di riconvocazione del CTU a chiarimenti, con salvezza di ogni diritto, si torna ad insistere, contrariis reiectis, nelle conclusioni rassegnate, nel merito ed in via istruttoria, per conto di
, e ribadite nella comparsa conclusionale ed alle scorse udienze, Controparte_2 con vittoria di spese e competenze giudiziali, in esse comprese quelle di CTU
e CTP.
L'avv. Zampini si riporta alle difese e si associa alle deduzioni odierne dell'avv.
Sabetta.
L'avv. Del Basso si riporta alle difese in atti, contestando le argomentazioni di controparte.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di conSIlio.
-===
Alle ore 17:01, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
2 ragioni di fatto e di diritto, il giudice pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di CE GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 1109/2020 promossa da
) nata il [...] a Parte_2 C.F._1
FROSOLONE (IS), rappresentata e difesa dall'avv. DEL BASSO
FRANCESCO, contro
), rappresentata e difesa E_ C.F._2 dall'avv. ZAMPINI ANGELA nonché
(C.F.: e P.I.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SABETTA ELVIRA DANIELA
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
3 -======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 14 aprile 2021 ha Parte_2 convenuto in giudizio, davanti all'intestato TR , e E_
, il primo quale proprietario e conducente della Wolkswagen Controparte_4
Golf targata CP 520 FV e la seconda quale compagnia che garantisce la vettura per la RCA, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in OL (IS), via Filangieri, il 6 giugno 2017, intorno alle ore
11,40. L'attrice allega che , “nell'effettuare una manovra E_ in retromarcia, investiva la RA , che era ferma sul Controparte_5 margine del marciapiede in attesa di attraversare la strada”.
Costituendosi, ha riconosciuto che Controparte_2
a) alla data e nel luogo riferiti nell'atto di citazione il SI. CP_3
era intento ad effettuare manovra di retromarcia per parcheggiare
[...]
l'autovettura condotta, W. Golf, negli appositi spazi, adiacenti il marciapiede, allorché la SI.ra scendeva dal marciapiede per immettersi Parte_2 sulla strada andando ad occupare la zona destinata a parcheggio;
b) il contatto tra il pedone e l'autovettura, ove esistente, era di minima entità sia per lo spazio ridotto intercorrente tra il marciapiede e l'auto, sia per
l'andatura di quest'ultima.
A propria volta il convenuto ha contestato la domanda negando CP_3 il contatto tra la vettura e l'attrice (parlando di “presunto” contatto) e imputando il danno alla condotta dell'attrice che, incurante della presenza di strisce pedonali a poca distanza, era scesa inopinatamente dal marciapiede sulla strada mentre la vettura dell'attore procedeva in retromarcia.
Non è contestato che prima dell'introduzione del giudizio ha Controparte_2 versato in favore dell'attrice la somma complessiva di € 9.800,00.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una CTU medico-legale.
In sede di interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato di aver sentito “un colpetto”. Si tratta di una confessione giudiziale.
A riscontro della dichiarazione del soccorre la descrizione delle CP_3 modalità con le quali è avvenuto l'incidente che emerge dalla dichiarazione resa dal testimone all'udienza del 12 dicembre 2022: “con un Testimone_1
4 piede stava scendendo mentre faceva retromarcia;
... preciso che CP_3 sono certo del fatto che la SI.ra è stata colpita dalla macchina, sentii Pt_2 un piccolo rumore e vidi la RA a terra ... Ho sentito il rumore, non ho visto
l'impatto ma ho visto la RA a terra”.
Dunque, il teste, pur non avendo visto l'impatto, ha avuto una chiara percezione dell'accaduto che offre un preciso riscontro e una più chiara descrizione di quanto emerge dall'interrogatorio del SI. . CP_3
Agli atti è poi provato che a poca distanza dal punto in cui c'è stato impatto tra l'attrice e la vettura del convenuto c'è un attraversamento pedonale.
In sintesi, è provato che la SI.ra , scendendo dal marciapiede è stata Pt_2 investita (anche se si è trattato di poco più di un lieve contatto) dalla vettura del , che procedeva a bassa velocità e in retromarcia. CP_3
In diritto, nella fattispecie, vanno poste in rilievo due circostanze: il fatto che la vettura procedeva in retromarcia e che l'incidente è avvenuto con un pedone.
Non essendo contestato il fatto che la vettura condotta da CP_3 procedeva in retromarcia nel momento in cui è avvenuto l'incidente oggetto di controversia, deve essere evidenziato che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 07/11/2017, n. 8591; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza,
27/06/2013, n. 35824).
Recentemente Cassazione penale sez. IV, 24/06/2025, n. 23939 ha affermato:
"in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep. 2018, , Rv. 272485 -01; n. 35824 del 27/06/2013, Rv. Per_1 Per_2
256959 -01). Egli, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l'eventuale imprudenza di costoro, se non
5 costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez.
4, n. 33385 del 08/07/2008, , Rv. 240899 -01). Peraltro, in maniera Parte_3 coerente con tali principi, si è, anche successivamente, precisato che l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento (ex multis: Sez. 4, n. 24414 del
06/05/2021, Rv. 281399 -01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Per_3
Bonfrisco, Rv. 272223 -01; n. 27513 del 10/05/2017, Rv. 269997 -01; n. Per_4
5691 del 02/02/2016, Rv. 265981 -01)”. Parte_4
Dunque, l'automobilista in retromarcia è tenuto a osservare particolare prudenza nell'eseguire tale manovra e non può fare affidamento sulla prudenza degli altri utenti della strada. Tuttavia il comportamento altrui, quando sopravvenuto e incauto tanto da essere imprevedibile, tempera la responsabilità del conducente del veicolo acquisendo l'efficacia di causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso.
Viene dunque in rilievo l'altro profilo sopra evidenziato: l'incidente ha coinvolto, oltre alla vettura condotta dal convenuto, un pedone.
Occorre dunque osservare che, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, co. 1°,
c.c., il conducente
• deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto (ovvero fatto tutto il possibile per evitare il danno, nella fattispecie è richiesta la speciale cautela dettata dalla retromarcia) e
• che la condotta del pedone abbia concorso in maniera colposa, anormale e imprevedibile (rendendo impossibile la previsione del comportamento e l'adozione di condotte atte a evitare il sinistro).
In tal senso si è più volte espressa la suprema corte: Cass. n. 3964 del 2014;
Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017;
Cass. n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025.
Sulla base di tali premesse, nel merito i rapporti tra le responsabilità devono essere regolati alla luce degli art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie la presunzione di responsabilità, e l'art. 1227
6 c.c., che pone a carico del danneggiato la responsabilità e le conseguenze che derivano dalla sua condotta colposa. Tanto alla luce del fatto che l'onere della prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore.
“In altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241 del 2019 ; Cass. n. 20137 del 2023 ; Cass. n. 2433 del 2024)” (così in motivazione, punto A.1.1, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/07/2025, n. 21761).
Occorre a questo punto osservare che, discendendo la responsabilità a carico del convenuto dall'art. 2054 c.c., resta del tutto marginale l'accertamento se in quel punto il parcheggio era lecito: la responsabilità è comunque del conducente.
Ritornando al merito della controversia, è accertato che il convenuto procedendo in retromarcia ha investito la SI.ra . Tanto in CP_3 Pt_2 applicazione dell'art. 2054 c.c. pone a suo carico la responsabilità del fatto.
Altrettanto accertato è che procedeva a velocità moderata in CP_3 retromarcia, che l'attrice è scesa dal marciapiedi mentre l'auto procedeva in retromarcia e che a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l'incidente c'erano le strisce pedonali.
Il teste all'udienza del 12 dicembre 2022 ha dichiarato: Tes_1
“il SI. stava facendo manovra in retromarcia per entrare in CP_3 un'area in cui aveva intenzione di parcheggiare. La SI.ra stava Pt_2 uscendo dal mio negozio dopo aver fatto la spesa;
la RA, scendendo dal marciapiede, aveva appena messo il piede sulla strada quando è stata colpita dalla vettura del che procedeva in retromarcia;
non ricordo con CP_3 quale parte della vettura è stata colpita. La vettura andava in retromarcia a velocità ridotta. Non ho visto il momento in cui la vettura ha colpito la SI.ra
, ma ho sentito il rumore del colpo tra la vettura e la RA e ho Pt_2 prestato attenzione vedendo la SI.ra cadere;
...”.
Pur non avendo visto direttamente l'accaduto, il teste ha percepito con
7 chiarezza la dinamica: mentre parcheggiava in retromarcia, la CP_3 SI.ra è scesa dal marciapiedi. Poi, rispondendo al capitolo b) Pt_2 articolato dalla difesa dell'assicurazione, ha confermato che il contatto tra il pedone e l'autovettura, ove esistente, era di minima entità sia per lo spazio ridotto intercorrente tra il marciapiede e l'auto, sia per l'andatura di quest'ultima.
Rileva ancora evidenziare che in prossimità del luogo in cui l'incidente è avvenuto ci sono le strisce pedonali, circostanza confermata, tra l'altro, anche dalla teste , figlia dell'attrice (che poi, dimostrando la Testimone_2 partecipazione emotiva alla lite, quindi l'interesse, ha precisato l'irrilevanza della circostanza).
Pertanto, alla luce della responsabilità che, a mente dell'art. 2054 c.c. è da porsi a carico del conducente, accertato che la condotta del era CP_3 stata prudente, considerata la bassa velocità che emerge dalle dichiarazioni dei testimoni, letto l'art. 1227 c.c., deve ritersi che la SI.ra abbia Pt_2 concorso nella determinazione dell'accaduto nella misura del 40% per aver occupato del tutto inopinatamente e imprevedibilmente la sede stradale mentre l'auto del procedeva in retromarcia e dell'ulteriore 10% per CP_3 non aver utilizzato le strisce pedonali presenti sul posto.
In sintesi, la responsabilità deve essere posta in concorso a carico di entramnìbe le parti nella misura del 50%.
Così accertato l'an, occorre procedere alla determinazione del quantum.
In corso di causa è stata, in diverse fasi, eseguita una consulenza tecnica d'ufficio.
La relazione originaria prevedeva un danno stimato nella misura del 19% (di cui 11% da ricondurre all'ematoma subdurale, il 3% all'anosmia e il 3% alla frattura del OC).
Rispondendo alle osservazioni del dott. , consulente di R_ CP
, il dott. dopo aver escluso tra gli esiti dell'incidente la frattura del
[...] PE OC (relazione depositata il 25 marzo 2024, pag. 13 di 18) e aver rivisto la valutazione complessiva dell'elaborato, ha determinato il danno patrimoniale conseguente all'incidente nella misura del 12,5%.
Disposti d'ufficio ulteriori esami e all'esito della valutazione olfattometrica
8 che, come puntualmente riferisce il dott. , otorinolaringoiatra, è Persona_7 una metodica oggettiva basata sulla registrazione di potenziali evocati, è risultata accertata l'anosmia che era stata oggetto di contestazioni tra le parti.
Così, con la relazione depositata l'11 novembre 2024, alla luce della verificata esistenza dell'anosmia, valutata come conseguenza dell'incidente, il dott. determina il danno non patrimoniale nella misura del 19%. Non PE pare adeguatamente argomentata la valutazione del danno, non contenendo la relazione alcuno specifico sviluppo argomentativo da cui lasciare derivare le ragioni da cui desumere la misura del danno.
Si rende dunque necessario disporre la rinnovazione della CTU.
A tal fine, con separata ordinanza, essere disposta la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
PQM
Il TR di Isernia, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, avv. CE GI, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_2 E_
, iscritta al RG 1109/2020 Controparte_4 accerta la responsabilità di in concorso con E_ [...]
misura del 50% cadauno;
CP_6 con separata ordinanza provvede alla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Isernia, il 22 settembre 2025
Il Giudice onorario
CE GI
9
Verbale di udienza
All'udienza del 22/09/2025 davanti all'avv. CE GI, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 1109/2020
Sono presenti per parte attrice l'avv. DEL , per parte Parte_1 convenuta l'avv. ZAMPINI ANGELA, per l'avv. SABETTA Controparte_1
ELVIRA DANIELA
l'avv. Elvira D. Sabetta impugna e contesta il contenuto della scarna comparsa depositata dall'avv. CE Del Basso, succeduto al precedente procuratore costituito, avv. Aurelio Di Mario, risultato essere sospeso, come emerge dalla consultazione on line del sito dell'Albo degli avvocati del Foro di
Isernia, e si riporta al contenuto degli atti e scritti depositati per conto di
, comprese le deduzioni di udienza, tra cui quelle svolte alle Controparte_2 scorse udienze del 18.6.25 e 8.9.25, che abbiansi per integralmente richiamate, ed in particolare, al contenuto della comparsa conclusionale depositata dalla stessa, laddove sono state esposte ed argomentate tutte le eccezioni, allegazioni difensive e conclusioni formulate nell'interesse di esso
Assicuratore, che trovano ulteriore supporto nella recentissima pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.25, rimarcando, anche alla luce della espletata fase istruttoria, la carenza probatoria della domanda attorea, l'ascrivibilità dell'evento dannoso ( caduta ) alla imprudente e negligente condotta dell'anziana attrice, che si immetteva sulla sede stradale senza curarsi della presenza dell'autovettura e della pur prudente e regolare manovra di retromarcia, che il conducente della stessa stava compiendo ad andatura accertatamente moderatissima, come ammesso dagli stessi testi attorei e desumibile anche dalla mancata comparizione dell'attrice a rendere il deferito interrogatorio, e come, d'altronde, la comune esperienza consente di affermare, nonché la ultronea raffigurazione di esiti lesivi, prospettati in maniera ultronea dalla difesa attorea, e inadeguatamente e distortamente valutati da un CTU, che ha depositato una relazione affetta da macroscopici vizi formali e contenutistici e del tutto priva di carattere scientifico, clinico e medico-legale, quanto piuttosto contraddistinta da un ingiustificato favor nei confronti di essa attrice;
il tutto come ritualmente eccepito dalla difesa dell'Assicuratore, che, eccependo anche la altrettanto ultronea acquisizione ed utilizzo di relazione di altro medico, che si sarebbe dovuto limitare ad effettuare un mero esame diagnostico, ma che ha confezionato una vera e propria relazione di parte, e denunciandone i vizi, aveva fatto motivata richiesta di rinnovazione di CTU, che si reitera, in via istruttoria, anche in questa sede.
Inoltre corre l'obbligo di evidenziare e rimarcare il comportamento processuale della difesa di parte attrice, che non solo aveva effettuato il deposito di una comparsa conclusionale, non autorizzata, in concomitanza della scorsa udienza del 18.6.25, rendendo evidente l'intento di non consentirne la lettura da parte dei procuratori delle restanti parti costituite, ma l'ultroneità del deposito di una seconda comparsa conclusionale effettuata da esso procuratore nel termine successivamente concesso dal Giudice, che, benchè vada stralciata, per mero tutiorismo difensivo, si impugna e contesta essendo il contenuto della stessa infondato, contraddittorio e fuorviante, in aderenza alla linea difensiva adottata, volta, con tutta evidenza, ad ingenerare una distorta prospettazione sia dei fatti che degli esiti lesivi.
Pertanto in difetto di rinnovazione della CTU o di riconvocazione del CTU a chiarimenti, con salvezza di ogni diritto, si torna ad insistere, contrariis reiectis, nelle conclusioni rassegnate, nel merito ed in via istruttoria, per conto di
, e ribadite nella comparsa conclusionale ed alle scorse udienze, Controparte_2 con vittoria di spese e competenze giudiziali, in esse comprese quelle di CTU
e CTP.
L'avv. Zampini si riporta alle difese e si associa alle deduzioni odierne dell'avv.
Sabetta.
L'avv. Del Basso si riporta alle difese in atti, contestando le argomentazioni di controparte.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di conSIlio.
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Alle ore 17:01, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
2 ragioni di fatto e di diritto, il giudice pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di CE GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 1109/2020 promossa da
) nata il [...] a Parte_2 C.F._1
FROSOLONE (IS), rappresentata e difesa dall'avv. DEL BASSO
FRANCESCO, contro
), rappresentata e difesa E_ C.F._2 dall'avv. ZAMPINI ANGELA nonché
(C.F.: e P.I.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SABETTA ELVIRA DANIELA
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 14 aprile 2021 ha Parte_2 convenuto in giudizio, davanti all'intestato TR , e E_
, il primo quale proprietario e conducente della Wolkswagen Controparte_4
Golf targata CP 520 FV e la seconda quale compagnia che garantisce la vettura per la RCA, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in OL (IS), via Filangieri, il 6 giugno 2017, intorno alle ore
11,40. L'attrice allega che , “nell'effettuare una manovra E_ in retromarcia, investiva la RA , che era ferma sul Controparte_5 margine del marciapiede in attesa di attraversare la strada”.
Costituendosi, ha riconosciuto che Controparte_2
a) alla data e nel luogo riferiti nell'atto di citazione il SI. CP_3
era intento ad effettuare manovra di retromarcia per parcheggiare
[...]
l'autovettura condotta, W. Golf, negli appositi spazi, adiacenti il marciapiede, allorché la SI.ra scendeva dal marciapiede per immettersi Parte_2 sulla strada andando ad occupare la zona destinata a parcheggio;
b) il contatto tra il pedone e l'autovettura, ove esistente, era di minima entità sia per lo spazio ridotto intercorrente tra il marciapiede e l'auto, sia per
l'andatura di quest'ultima.
A propria volta il convenuto ha contestato la domanda negando CP_3 il contatto tra la vettura e l'attrice (parlando di “presunto” contatto) e imputando il danno alla condotta dell'attrice che, incurante della presenza di strisce pedonali a poca distanza, era scesa inopinatamente dal marciapiede sulla strada mentre la vettura dell'attore procedeva in retromarcia.
Non è contestato che prima dell'introduzione del giudizio ha Controparte_2 versato in favore dell'attrice la somma complessiva di € 9.800,00.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una CTU medico-legale.
In sede di interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato di aver sentito “un colpetto”. Si tratta di una confessione giudiziale.
A riscontro della dichiarazione del soccorre la descrizione delle CP_3 modalità con le quali è avvenuto l'incidente che emerge dalla dichiarazione resa dal testimone all'udienza del 12 dicembre 2022: “con un Testimone_1
4 piede stava scendendo mentre faceva retromarcia;
... preciso che CP_3 sono certo del fatto che la SI.ra è stata colpita dalla macchina, sentii Pt_2 un piccolo rumore e vidi la RA a terra ... Ho sentito il rumore, non ho visto
l'impatto ma ho visto la RA a terra”.
Dunque, il teste, pur non avendo visto l'impatto, ha avuto una chiara percezione dell'accaduto che offre un preciso riscontro e una più chiara descrizione di quanto emerge dall'interrogatorio del SI. . CP_3
Agli atti è poi provato che a poca distanza dal punto in cui c'è stato impatto tra l'attrice e la vettura del convenuto c'è un attraversamento pedonale.
In sintesi, è provato che la SI.ra , scendendo dal marciapiede è stata Pt_2 investita (anche se si è trattato di poco più di un lieve contatto) dalla vettura del , che procedeva a bassa velocità e in retromarcia. CP_3
In diritto, nella fattispecie, vanno poste in rilievo due circostanze: il fatto che la vettura procedeva in retromarcia e che l'incidente è avvenuto con un pedone.
Non essendo contestato il fatto che la vettura condotta da CP_3 procedeva in retromarcia nel momento in cui è avvenuto l'incidente oggetto di controversia, deve essere evidenziato che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 07/11/2017, n. 8591; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza,
27/06/2013, n. 35824).
Recentemente Cassazione penale sez. IV, 24/06/2025, n. 23939 ha affermato:
"in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep. 2018, , Rv. 272485 -01; n. 35824 del 27/06/2013, Rv. Per_1 Per_2
256959 -01). Egli, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l'eventuale imprudenza di costoro, se non
5 costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez.
4, n. 33385 del 08/07/2008, , Rv. 240899 -01). Peraltro, in maniera Parte_3 coerente con tali principi, si è, anche successivamente, precisato che l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento (ex multis: Sez. 4, n. 24414 del
06/05/2021, Rv. 281399 -01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Per_3
Bonfrisco, Rv. 272223 -01; n. 27513 del 10/05/2017, Rv. 269997 -01; n. Per_4
5691 del 02/02/2016, Rv. 265981 -01)”. Parte_4
Dunque, l'automobilista in retromarcia è tenuto a osservare particolare prudenza nell'eseguire tale manovra e non può fare affidamento sulla prudenza degli altri utenti della strada. Tuttavia il comportamento altrui, quando sopravvenuto e incauto tanto da essere imprevedibile, tempera la responsabilità del conducente del veicolo acquisendo l'efficacia di causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso.
Viene dunque in rilievo l'altro profilo sopra evidenziato: l'incidente ha coinvolto, oltre alla vettura condotta dal convenuto, un pedone.
Occorre dunque osservare che, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, co. 1°,
c.c., il conducente
• deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto (ovvero fatto tutto il possibile per evitare il danno, nella fattispecie è richiesta la speciale cautela dettata dalla retromarcia) e
• che la condotta del pedone abbia concorso in maniera colposa, anormale e imprevedibile (rendendo impossibile la previsione del comportamento e l'adozione di condotte atte a evitare il sinistro).
In tal senso si è più volte espressa la suprema corte: Cass. n. 3964 del 2014;
Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017;
Cass. n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025.
Sulla base di tali premesse, nel merito i rapporti tra le responsabilità devono essere regolati alla luce degli art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie la presunzione di responsabilità, e l'art. 1227
6 c.c., che pone a carico del danneggiato la responsabilità e le conseguenze che derivano dalla sua condotta colposa. Tanto alla luce del fatto che l'onere della prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore.
“In altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241 del 2019 ; Cass. n. 20137 del 2023 ; Cass. n. 2433 del 2024)” (così in motivazione, punto A.1.1, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/07/2025, n. 21761).
Occorre a questo punto osservare che, discendendo la responsabilità a carico del convenuto dall'art. 2054 c.c., resta del tutto marginale l'accertamento se in quel punto il parcheggio era lecito: la responsabilità è comunque del conducente.
Ritornando al merito della controversia, è accertato che il convenuto procedendo in retromarcia ha investito la SI.ra . Tanto in CP_3 Pt_2 applicazione dell'art. 2054 c.c. pone a suo carico la responsabilità del fatto.
Altrettanto accertato è che procedeva a velocità moderata in CP_3 retromarcia, che l'attrice è scesa dal marciapiedi mentre l'auto procedeva in retromarcia e che a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l'incidente c'erano le strisce pedonali.
Il teste all'udienza del 12 dicembre 2022 ha dichiarato: Tes_1
“il SI. stava facendo manovra in retromarcia per entrare in CP_3 un'area in cui aveva intenzione di parcheggiare. La SI.ra stava Pt_2 uscendo dal mio negozio dopo aver fatto la spesa;
la RA, scendendo dal marciapiede, aveva appena messo il piede sulla strada quando è stata colpita dalla vettura del che procedeva in retromarcia;
non ricordo con CP_3 quale parte della vettura è stata colpita. La vettura andava in retromarcia a velocità ridotta. Non ho visto il momento in cui la vettura ha colpito la SI.ra
, ma ho sentito il rumore del colpo tra la vettura e la RA e ho Pt_2 prestato attenzione vedendo la SI.ra cadere;
...”.
Pur non avendo visto direttamente l'accaduto, il teste ha percepito con
7 chiarezza la dinamica: mentre parcheggiava in retromarcia, la CP_3 SI.ra è scesa dal marciapiedi. Poi, rispondendo al capitolo b) Pt_2 articolato dalla difesa dell'assicurazione, ha confermato che il contatto tra il pedone e l'autovettura, ove esistente, era di minima entità sia per lo spazio ridotto intercorrente tra il marciapiede e l'auto, sia per l'andatura di quest'ultima.
Rileva ancora evidenziare che in prossimità del luogo in cui l'incidente è avvenuto ci sono le strisce pedonali, circostanza confermata, tra l'altro, anche dalla teste , figlia dell'attrice (che poi, dimostrando la Testimone_2 partecipazione emotiva alla lite, quindi l'interesse, ha precisato l'irrilevanza della circostanza).
Pertanto, alla luce della responsabilità che, a mente dell'art. 2054 c.c. è da porsi a carico del conducente, accertato che la condotta del era CP_3 stata prudente, considerata la bassa velocità che emerge dalle dichiarazioni dei testimoni, letto l'art. 1227 c.c., deve ritersi che la SI.ra abbia Pt_2 concorso nella determinazione dell'accaduto nella misura del 40% per aver occupato del tutto inopinatamente e imprevedibilmente la sede stradale mentre l'auto del procedeva in retromarcia e dell'ulteriore 10% per CP_3 non aver utilizzato le strisce pedonali presenti sul posto.
In sintesi, la responsabilità deve essere posta in concorso a carico di entramnìbe le parti nella misura del 50%.
Così accertato l'an, occorre procedere alla determinazione del quantum.
In corso di causa è stata, in diverse fasi, eseguita una consulenza tecnica d'ufficio.
La relazione originaria prevedeva un danno stimato nella misura del 19% (di cui 11% da ricondurre all'ematoma subdurale, il 3% all'anosmia e il 3% alla frattura del OC).
Rispondendo alle osservazioni del dott. , consulente di R_ CP
, il dott. dopo aver escluso tra gli esiti dell'incidente la frattura del
[...] PE OC (relazione depositata il 25 marzo 2024, pag. 13 di 18) e aver rivisto la valutazione complessiva dell'elaborato, ha determinato il danno patrimoniale conseguente all'incidente nella misura del 12,5%.
Disposti d'ufficio ulteriori esami e all'esito della valutazione olfattometrica
8 che, come puntualmente riferisce il dott. , otorinolaringoiatra, è Persona_7 una metodica oggettiva basata sulla registrazione di potenziali evocati, è risultata accertata l'anosmia che era stata oggetto di contestazioni tra le parti.
Così, con la relazione depositata l'11 novembre 2024, alla luce della verificata esistenza dell'anosmia, valutata come conseguenza dell'incidente, il dott. determina il danno non patrimoniale nella misura del 19%. Non PE pare adeguatamente argomentata la valutazione del danno, non contenendo la relazione alcuno specifico sviluppo argomentativo da cui lasciare derivare le ragioni da cui desumere la misura del danno.
Si rende dunque necessario disporre la rinnovazione della CTU.
A tal fine, con separata ordinanza, essere disposta la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
PQM
Il TR di Isernia, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, avv. CE GI, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_2 E_
, iscritta al RG 1109/2020 Controparte_4 accerta la responsabilità di in concorso con E_ [...]
misura del 50% cadauno;
CP_6 con separata ordinanza provvede alla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Isernia, il 22 settembre 2025
Il Giudice onorario
CE GI
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