Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
La disciplina processuale (artt. 55 e 348 cod. proc. pen.) è orientata al principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l'individuazione di persone o di cose. (Nella fattispecie, relativa a riconoscimento fotografico, la Corte ha ne affermato la natura di prova atipica, non riconducibile alla ricognizione di persona disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 16818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16818 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 333
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 043403/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GO IR, N. IL 31/07/1931;
avverso SENTENZA del 12/03/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. CIAMPA Pasquale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7.11.2001 il Tribunale di Latina condannava OR SI, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di anni tre di reclusione e L.
1.000.000 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di tentata rapina in danno di LI MA. Con sentenza del 12.3.2003 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rideterminava la pena nella misura di anni due di reclusine ed Euro 413,00 di multa.
Avverso tale sentenza l'imputato OR SI propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, artt. 56 e 628 c.p.. In particolare la difesa, premesso che l'unica fonte di prova a carico del ricorrente era costituita dalle dichiarazioni della parte offesa LI MA, rileva che la Corte territoriale, dopo aver precisato che le dichiarazioni della parte offesa, pur potendo da sole costituire fonte di prova, dovevano essere sottoposte ad un esame particolarmente rigoroso e penetrante, non era stata consequenziale con tali premesse nel prosieguo della motivazione. E rileva altresì che il riconoscimento fotografico operato dalla predetta parte offesa doveva ritenersi assolutamente non idoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti per cui è processo, essendo stata esibita alla stessa un'unica fotografia.
Il motivo è manifestamente infondato.
In proposito rileva il Collegio che il suddetto motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed invero il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva ove si osservi che la Corte territoriale, con motivazione assolutamente logica che si sottrae pertanto alle censure mosse con il proposto gravame, ha rilevato che le dichiarazioni della parte offesa LI MA erano del tutto credibili avuto riguardo alla circostanza che la donna aveva avuto tempo sufficiente per osservare la condotta e la persona del suo aggressore, e che nel riferire l'accaduto occorsole la stessa non aveva accentuato i toni dell'esposizione ed aveva omesso di aggiungere circostanze che la situazione e la spinta psicologica del momento potevano suggerire. Rileva pertanto il Collegio che la motivazione della Corte territoriale si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune;
e pertanto la ricostruzione dei fatti operata dai predetti giudici di merito, fondata su precisi elementi di giudizio e non su congetture o supposizioni, si snoda attraverso un iter argomentativo nel quale sono stati enunciati i fatti probatori ed esplicitato il processo logico posto a sostegno della valutazione effettuata;
e pertanto sul punto il ricorso si appalesa manifestamente infondato.
E ad analoga conclusione deve pervenirsi per quel che riguarda il riconoscimento fotografico;
ed invero dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p. si evince il principio della atipicità degli atti di indagine di polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere - dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal Pubblico Ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli, e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l'individuazione di persone o di cose, trattandosi in buona sostanza di atti di indagine finalizzati ad orientare l'investigazione.
Orbene, sul punto la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che l'individuazione fotografica, operata nel caso di specie in sede di indagini di P.G. e confermata al dibattimento, è prova atipica, come tale non riconducibile alla ricognizione prevista dall'art. 213 c.p.p.; e pertanto l'assunzione delle cautele previste dal predetto articolo, se può essere comunque finalizzata ad assicurare il valore probatorio del riconoscimento, non può considerarsi imposta a pena di nullità. Argomentando da tali rilievi la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che l'individuazione fotografica legittimamente può essere assunta, se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 189 c.p.p., atteso che il suo valore è soprattutto collegato alla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione. Da ciò consegue implicitamente che la sottoposizione all'imputato di un'unica fotografia non inficia in alcun modo il valore probatorio dell'avvenuto riconoscimento, avuto riguardo al carattere atipico della prova suddetta, alla irrilevanza delle cautele previste dall'art. 213 c.p.p. in relazione al detto riconoscimento, alla indubbia attendibilità del soggetto che aveva operato il detto riconoscimento: tutti elementi ben lumeggiati dalla Corte territoriale la cui motivazione si appalesa quindi assolutamente completa ed esaustiva.
E pertanto anche sul punto il ricorso deve ritenersi palesemente infondato.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 56 c.p., comma 3, art. 521 c.p.p., artt.610 e 635 c.p.. In particolare rileva la difesa che erroneamente la
Corte territoriale aveva disatteso la richiesta di applicazione della esimente della desistenza volontaria, di cui all'art. 56 c.p., comma 3, essendo emerso che il ricorrente, pur avendo il completo dominio della situazione, si era determinato volontariamente e spontaneamente a non proseguire nell'intento criminoso, non impossessandosi del danaro, del cellulare o dell'autovettura della vittima, atteso che aveva fatto risalire in macchina la LI mandandola via, pur in assenza di qualsivoglia causa estranea alla volontà dell'agente che avesse reso irrealizzabile la prosecuzione della rapina. E pertanto il ricorrente andava assolto dall'accusa di tentata rapina, perché il fatto non costituiva reato, rimanendo solo eventualmente la punibilità per la condotta violenta e minacciosa addebitatagli. Il motivo non è fondato.
Sul punto osserva il Collegio che la desistenza deve essere volontaria (anche se non spontanea), il che si verifica quando l'interruzione dell'azione non subisce l'incidenza di fattori esterni idonei ad interferire con la scelta adottata (Cass. sez. 2, 23.4/18.9.2003 n. 35764), e cioè avviene al di fuori della presenza di cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano. E tale situazione si è verificata nel caso di specie, siccome correttamente evidenziato dai giudici di merito, i quali hanno espressamente escluso che la desistenza possa essere considerata volontaria quando sia determinata dalla insussistenza della res;
ed invero, posto che la condotta del OR aveva di mira un bene specifico, il danaro, per come si evince dal fatto che l'attenzione dell'imputato si era fermata sul portafogli della vittima, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l'azione criminosa si era esaurita per la riscontrata mancanza del suddetto bene (o comunque a causa dell'entità non apprezzabile dell'importo rinvenuto, per come emerge dalla circostanza riferita dalla parte offesa che il OR si alterò allorché riscontrò la presenza nel portafogli di "poche migliaia di lire"), e non certo per desistenza volontaria la quale ricorre allorché l'interruzione dell'azione non sia stata determinata da cause esterne ed oggettive che abbiano evidenziato l'inutilità della condotta. Ed invero, se pur la desistenza dall'azione non richiede necessariamente una spinta psicologica spontanea di autentico pentimento, deve tuttavia presentare il carattere della volontarietà libera ed autonoma, suggerita da motivi di natura diversa e non imposta dall'intervento di fattori estranei che rendono impossibile l'attuazione del fine cui la condotta illecita era volta;
ne consegue che non può essere considerata volontaria la desistenza cagionata dalla impossibilità di conseguire il profitto della propria condotta illecita.
E pertanto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto l'insussistenza nel caso di specie della esimente in parola. Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 27 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008