Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10567 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 0 567/ 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 3709/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Cron. 23185 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Rep. 3584 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ud. 26/01/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 02 ACO. 2001 COOP. EDILIZIA SANTA MARIA S.r.l. in persona dell'Amm.re e legale rapp.te Sig.ra MORINO MARIA ROSA, 3000 VIA REGINAelettivamente domiciliata in ROMA CANCELLERIA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato GIOVE STEFANO, che la difende unitamente all'avvocato DE345153 FUGAZZOLA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente DE345154
contro
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA CERUTI VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che lo difende unitamente 2001 157 all'avvocato GIUSEPPE MARIDATI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 660/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 29/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Giuseppe RAMADORA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento p.q.r.. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 3 febbraio 1983 Fran- cesco TI citò davanti al Tribunale di Bergano la s.r.l. coop. edilizia Santa Maria, esponendo che nel 1979 quest'ultima, con due distinti contratti di appalto, gli aveva affidato, rispet- tivamente, la ristrutturazione di un edificio ubicato in via Battaglia n. 7 a Treviglio e la costruzione di una nuova ala dello stesso fabbri- cato;
che la prima opera era stata eseguita, ma pagato il compenso residuo, non gli era stato pari a lire 22.350.605, né gli era stata trasmes- sa la proprietà di un appartamento del complesso, che la committente si era obbligata a trasferir- gli, come parte del corrispettivo dovutogli;
che era rimasto altresì creditore di ulteriori lire 20.406.013 per i lavori oggetto del secondo rapporto, i quali erano stati sospesi in attesa di una variante, che non era stata poi approvata;
che gli era inoltre dovuto il rimborso delle spese noleggiper e materiali depositati in cantiere dopo l'interruzione. Chiese quindi che — previa convalida del sequestro conservativo da lui richiesto e ottenuto ante causam per l'impor- - il Tribunale condannasse to di lire 90.000.000 3709/1999 3 la convenuta al pagamento delle somme di cui era con interessi e rivalutazione moneta- debitrice, ria, la dichiarasse tenuta ad adempiere quanto concordato con i contratti di appalto, pronun- ciasse il trasferimento dell'immobile oggetto dell'obbligazione che essa aveva assunto, о in subordine dichiarasse risolta la convenzione, per inadempimento dell'altra parte. A tali domande la società Santa Maria oppose che l'interruzione dei lavori per la realizzazio- ne della nuova ala non le era imputabile;
che l'appaltatore, se non avesse voluto mantenere il cantiere, avrebbe potuto chiedere il collaudo provvisorio delle opere ultimate;
che queste erano affette da vizi e non erano state eseguite secondo il capitolato. Chiese quindi la revoca del sequestro, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento degli importi necessari per l'eliminazione dei difetti e delle difformità, con le eventuali compensazioni. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nella produzione di documenti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 10 aprile 1995 il Tribunale dichiarò cessata la materia del 3709/1999 contendere, in relazione all'azione ex art. 2932 C.C.; convalidò il sequestro conservativo;
di- chiarò risolto il secondo contratto di appalto per inadempimento della committente;
condannò la convenuta a pagare all'attore la somma di lire 93.620.624, con gli interessi legali decorrenti dal giugno 1981, oltre alla rivalutazione moneta- ria determinata in lire 51.705.589; respinse la riconvenzionale. Impugnata dalla s.r.l. coop. edilizia Santa Maria, la decisione è stata integralmente confer- mata dalla Corte di appello di Brescia, che con sentenza de] 27 dicembre 1997 ha rigettato il gravame. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. coop. edilizia Santa Maria,, in base a sei motivi. AN TI ha resisti- to con controricorso. Ognuna delle parti ha presentato una propria memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi di ricorso possono essere presi in esame congiuntamente, poiché contengono censure strettamente connesse e relative allo stesso capo della sentenza impugnata: quello con cui è stato confermato il rigetto della domanda 3709/1999 5 riconvenzionale proposta dalla società Santa Maria e diretta ad ottenere la condanna dell'at- tore al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi e delle difformità del- l'opera. In proposito, la Corte di appello ha ritenu- le parti, pattuendo che 'in sede di collau- to: T do provvisorio devono essere rilevati e verbaliz- zati gli eventuali difetti di costruzione', hanno dato luogo a un assetto convenzionale del regime relativo alla denuncia», che «può essere inter- pretato come derogatorio rispetto all'originario regolamento stabilito in materia dall'art. 1667 C.C., atteso lo spostamento di ogni incombente relativo agli eventuali vizi costruttivi al momento del collaudo provvisorio»>; il detto regolamento pattizio a sfondo derogatorio viene ad essere subordinato, secondo il comune intento dei contraenti, alla verificazione di un preciso presupposto, costituito dalla regolare e completa ultimazione dei lavori appaltati», alla quale non si è pervenuti perché le opere affidate in appalto all'impresa, dopo la consegna del secondo stato di avanzamento, ebbero a subire una drasti- ca sospensione sottesa ad una difformità del 3709/1999 6 fabbricato rispetto alla concessione edilizia, difformità pacificamente ascrivibile alla commit- tente»>; - pertanto «è da ritenere insorto, stante l'acclarata inoperatività del regime pattizio surriferito, un preciso obbligo della Cooperativa committente di addivenire alla denuncia di asse- riti vizi costruttivi in tempi brevi e compatibi- li con il disposto dell'art. 1667 c.c., vertendo- si in tema di incombente concretante pur sempre una condizione per il valido esercizio dell'azio- non avendo la committenza provveduto ane>>>; - tale adempimento nei termini di legge, in quanto il primo atto denunciativo dei pretesi difetti e difformità dal capitolato risale ad una perizia di parte depositata anni dopo il blocco definiti- vo dei lavori, è chiaro che la Cooperativa appel- lante è da considerare decaduta dal diritto di fare valere la garanzia». A queste deduzioni la ricorrente, denunciando «violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1667 c.c. ed omessa motivazione», nonché vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 C.C.>>>, obietta che «anche a voler negar rilevanza al regime convenzionale sopra richiamato, la Corte d'Appello [ha] errato nel 3709/1999 7 ritenere applicabili le disposizioni di cui all'art. 1667 c.C.>>, le quali presuppongono che le opere appaltate siano state effettivamente ultimate»>; sostiene inoltre che «una piana inter- pretazione della clausola contrattuale richiamata porta a concludere che era volontà delle parti consentire l'accertamento dei vizi in modo del tutto svincolato dai limiti di tempo sanciti dall'art. 1667 c.c.». Le doglianze formulate dalla ricorrente sono fondate. In effetti, la soluzione che nella sentenza impugnata è stata data alla questione è intrinse- camente contraddittoria. Ritenendo che l'«assetto convenzionale del regime della denuncia>>> fosse derogatoric rispetto all'originario regolamento stabilito in materia dall'art. 1667 C.C.», il giudice di secondo grado li ha tuttavia reputati alternativi, nel senso che il secondo fosse destinato a prevalere sull'altro, nel caso che non vi fosse stata la «regolare e completa ulti- mazione dei lavori appaltati». Ma non ha spiegato la ragione salvo che con un apodittico riferi- mento al «comune intento dei contraenti»> per la quale la condizione prevista nella clausola, pur 3709/1999 8 essendo mancata, dovesse considerarsi avverata. Né ha chiarito quale diverso evento (la «drastica sospensione dei lavori», o il loro «blocco defi- nitivo»>, о un qualche altro accadimento) fosse destinato nella specie a tenere luogo dell'ulti- mazione dell'opera e della sua presa in consegna, che costituiscono il presupposto dell'operatività della disciplina legale (Cass. 7 dicembre 1994 n. 10505), mentre invece i lavori non solo non erano stati completati, ma anzi era ancora sub iudice se dovessero esserlo, dato che solo in via subor- dinata l'attore appaltatore aveva agito per per ina- ottenere la risoluzione del contratto, dempimento della convenuta-committente: risolu- zione che è stata poi 'dichiarata' dal Tribunale, ma con sentenza costitutiva, anche se con effetto retroattivo (Cass. 20 agosto 1999 n. 8793), sicché fino a quella pronuncia il rapporto era rimasto in essere. Inoltre, la società Santa Maria è stata gravata dalla Corte di appello di un onere di denuncia dei vizi e delle difformità, da assolvere in un termine indeterminato, vaga- mente indicato con la formula «in tempi brevi e compatibili con il disposto dell'art. 1667 c.c.>>, nonché con decorrenza da un momento altrettanto 3709/1999 9 imprecisato, non essendosi individuata la data della scoperta' dei vizi e delle difformità, la loro manifestazionequale prescinde dalla sola esteriore e implica un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva dell'entità e della deriva- zione causale dei difetti dell'opera (Cass. 18 maggio 1996 m. 4619). Poiché in sede di rinvio in esito a quanto - sarà deciso in ordine all'opponibilità dei vizi e delle difformità dell'opera, nonché alla loro effettiva esistenza - si dovrà stabilire se e quali corrispettivi siano ancora dovuti all'ap- paltatore, secondo l'entità dell'inadempimento in ipotesi a lui addebitabile, restano assorbiti gli altri motiv:. di ricorso, che attengono appunto alla quantificazione di tali somme, nonché alla convalida del sequestro conservativo, che la Corte di appello ha confermato osservando, tra l'altro, che il TI era risultato «creditore di ingenti importi». Accolti pertanto i primi due motivi di ricor- e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza SO impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Brescia, cui viene anche rimessa la 3709/1999 10 pronuncia sulle spese del giudizio di legittimi - tà. DISPOSITIVO La Corte accoglie i primi due motivi di ri- corso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudi- zio di legittimità. Roma, 9 maggio 2001 Ettore Bansiente GT 0.000 450T 60000 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 310000 TOT. C 2 PGD 2001 IL CANCELLIEREG UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA Registrato in data 10IT. 20014 a 41 8 4 8 648486 སྒྲ་ཐ versate £. 310.000 trecentodiecimila ) (lire p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI LIPO) Responsabile Servizio A ziani (Dr ATRACCICHUNT 3709/1999 11