Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2000, n. 5127
CASS
Sentenza 31 marzo 2000

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In tema di notificazione all'imputato in caso di irreperibilità, nessuna omissione può addebitarsi all'autorità giudiziaria ed agli organi di polizia dei quali essa si serva, nel caso in cui - svolte regolari ricerche nei luoghi di nascita, di ultima residenza e di abituale attività lavorativa - non venga rinvenuta traccia di diversa residenza o dimora. La circostanza che l'interessato abbia provato il trasferimento della residenza - sia pure nell'area territoriale dell'ultima residenza risultante - non può assumere alcuna rilevanza se nessuna indicazione di tale nuova residenza emerga dagli atti e dalle informazioni. Deve escludersi, infatti, che le ricerche possano essere eseguite indistintamente in tutti i Comuni della zona in cui l'imputato aveva abitato in passato.

Commentario1

  • 1Giustizia amministrata in nome del popolo: oscuramento dati è eccezione (Cass. 4145/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2000, n. 5127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5127
Data del deposito : 31 marzo 2000

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