Sentenza 31 marzo 2000
Massime • 1
In tema di notificazione all'imputato in caso di irreperibilità, nessuna omissione può addebitarsi all'autorità giudiziaria ed agli organi di polizia dei quali essa si serva, nel caso in cui - svolte regolari ricerche nei luoghi di nascita, di ultima residenza e di abituale attività lavorativa - non venga rinvenuta traccia di diversa residenza o dimora. La circostanza che l'interessato abbia provato il trasferimento della residenza - sia pure nell'area territoriale dell'ultima residenza risultante - non può assumere alcuna rilevanza se nessuna indicazione di tale nuova residenza emerga dagli atti e dalle informazioni. Deve escludersi, infatti, che le ricerche possano essere eseguite indistintamente in tutti i Comuni della zona in cui l'imputato aveva abitato in passato.
Commentario • 1
- 1. Giustizia amministrata in nome del popolo: oscuramento dati è eccezione (Cass. 4145/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2000, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 31.03.2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N. 683
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Sica " N. 19974/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TO SE nato a [...] il 1^.10.1964.
avverso la sentenza corte d'appello di Venezia del 25.02.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Anna Maria De Sandro che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. Fragasso, sostituto dell'avv. M. Bacchiega. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del Gup tribunale di Rovigo che il 25.03.1997 aveva condannato il TO alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 217, 218 (varie ipotesi) L.F. nonché art. 1 co. 1 lett. b) D.L. 429/92, tutti unificati dal vincolo della continuazione.
Il ricorrente allegava il seguente motivo:
Violazione art. 159 c.p.p. in relazione alla notifica - con il rito degli irreperibili - del decreto di citazione in appello, per mancate ricerche nell'area di reale residenza, dalla quale l'imputato non si era mai allontanato.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato. L'art. 159 c.p.p. impone nuove ricerche dell'imputato particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza, dell'ultima dimora ed in quello di quello in cui svolge abitualmente l'attività lavorativa, purché risultino dagli atti o vengano a conoscenza nell'ambito delle informazioni assunte.
Nessuna omissione può addebitarsi all'autorità giudiziaria ed agli organi di polizia dei quali essa si serva, nel caso in cui - svolte regolari ricerche nei luoghi di nascita, di ultima residenza e di abituale attività lavorativa - non venga rinvenuta traccia di diversa residenza o dimora.
La circostanza, poi, che l'interessato abbia provato il trasferimento della residenza - sia pure nell'area territoriale dell'ultima risultante - non può assumere alcuna rilevanza se nessuna indicazione di tale nuova residenza emerga dagli atti e dalle informazioni.
Deve escludersi, infatti, che le ricerche possano essere eseguite indistintamente in tutti i Comuni del la zona in cui l'imputato aveva abitato in passato.
Nella specie nulla faceva sospettare che l'imputato potesse aver fissato nuova residenza nel Comune di Baone, non lontano da quello di AN (ultima residenza), tanto più che i genitori avevano riferito il suo allontanamento all'estero per destinazione sconosciuta.
Al rigetto del ricorso deve conseguire la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2000