Sentenza 12 marzo 2009
Massime • 1
In tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante la circostanza che il reo, per commettere l'abuso sessuale, avesse condotto la vittima in luogo più lontano, diverso da quello convenuto per la consumazione del rapporto, essendo rimasta la vittima indifferente durante il trasporto in auto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2009, n. 15068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15068 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2009 |
Testo completo
O S C U RAT A
15 068 /09 Registro Generale n. 33700/2008 In caso di diffusione E الات T R presente provvedimento Udienza pubblica 12.03.2009 O C omettere le generalità e gli Sentenza n.584 altri dati identificativi di:
I.N.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano a norma dell'art. 62 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d. lgs. 196/03 in quantot Terza Sezione Penale
☐ disposto d'ufficio composta dagli Ill.mi Signori: a richiesta di pane
✓ imposto dalla legge dott. Aldo Grassi Presidente
Consigli ZIONATO
1. dott. Ciro Petti QI CANCEL Consigliere rett Florella Donati
2. dott. Alfredo Teresi
Consigliere 3. dott. Alfredo Maria Lombardi
Consigliere 4. dott. Guicla I. Mulliri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da| D.B.S. nato a "omissis" avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 22.05.2008 che, qualificato il fatto di cui al capo c) quale rapina aggravata dall'uso dell'arma, ha determinato in anni 6 mesi 8 di reclusione la pena inflittagli nel giudizio di primo grado anche per i reati di cui agli art.609 bis;
61 n. 2 e 605 cod. pen.; 4 legge n. 110/1975;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente avv. Giuliano Dominici, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 22.05.2008 la Corte d'Appello di Genova, qualificato il fatto di cui al capo c) quale rapina aggravata dall'uso dell'arma [per essersi l'agente impossessato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza, della borsetta contenente un cellulare e la somma di €. 250 sottraendola alla sedicenne
N.I. , determinava in anni 6 mesi 8 di reclusione la pena inflitta a nel D.B.S. giudizio di primo grado anche per i reati di cui agli art.609 bis cod. pen. [per avere, con violenza e minaccia, in particolare facendo uso di un coltello puntato sul corpo della vittima, costretto [ N.I. Ja subire atti sessuali sia nella forma di una completa penetrazione orale che vaginale con eiaculazione in vagina]; 605, 61 n. 2 cod. pen. [per avere, al fine di commettere il suddetto delitto, privato la 1. della libertà personale portandola e trattenendola in luogo diverso da quello convenuto per la consumazione di un rapporto sessuale protetto a pagamento];
4 legge n.110/1975 [per avere portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione un coltello a IC].
La Corte faceva proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado confermando, tranne chę la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c), l'affermazione di responsabilità alla stregua delle attendibili dichiarazioni della minore sostenute da riscontri esterni.
In particolare, essendo pacifico che D.B. e la 1. avevano convenuto un rapporto sessuale a pagamento da consumare in casa dell'uomo, era credibile che la persona offesa avesse chiarito la propria esigenza di avere un rapporto protetto, sicché, per la pretesa dell'imputato di congiungersi carnalmente senza l'ovvia precauzione e per la minaccia col coltello, era configurabile l'abuso sessuale.
L'imputato aveva sequestrato la 1. sia per averla condotta in luogo diverso da quello convenuto sia per avere chiuso tutte le portiere dell'auto privando la donna della libertà di movimento.
La sottrazione della borsetta e l'avere impedito alla vittima di riprenderla integrava il delitto di rapina aggravata per la minaccia del coltello.
Infine non era giustificato il porto del coltello a IC.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge;
manifesta illogicità di motivazione sulla configurabilità dell'abuso sessuale.
La giovane rumena incapace di esprimersi nella lingua italiana, aveva prestato consenso al rapporto sessuale a pagamento sicché era irrilevante che l'uomo non avesse usato il profilattico, non incidendo la circostanza [neppure provata] sulla libera autodeterminazione nella sfera sessuale.
Il sequestro di persona non era configurabile sia perché, essendo apribili dall'interno le portiere dell'autovettura, la ragazza era libera di uscire,sia perché la stessa era rimasta sull'auto per il tempo della consumazione del rapporto.
Anche il delitto di rapina aggravata doveva essere escluso avendo l'imputato, secondo l'accusa, usato il coltello solo per commettere l'abuso sessuale, sicché né violenza né minacce erano state commesse per trattenere la borsetta della Ion.
La detenzione del “temperino" multiuso era giustificata per avere il ricorrente fatto visita in un campeggio fatta ai figli nel pomeriggio del fatto.
Denunciava, inoltre, violazione di legge per il diniego della diminuente di cui al comma 3 dell'art.609 bis cod. pen. che andava riconosciuta perché il rapporto sessuale era stato liberamente concordato ed era stato consumato senza modalità particolarmente brutali senza alcun danno alla persona offesa.
Denunciava, infine, vizio di motivazione sulla determinazione della pena.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. O S C U R A T A
L'obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall'art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.
Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un'approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicché, nel giudizio d'appello, occorre che la corte di merito riporti compiutamente i motivi d'appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze negli stessi avanzate.
Quindi, il giudice d'appello è libero, nella formazione del suo convincimento, d'attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento.
Nel caso in esame, nel giudizio d'appello è stato ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per tutti i fatti contestatigli salvo la diversa qualificazione giuridica di quello di cui al capo c).
Sono state a tal fine richiamate le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame [fatta eccezione per l'imputazione di sequestro di persona] che sono articolate in fatto e distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali. perildelitt exmut. 605c.p. tranne che
Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano motivato illogicamente, ma sostanzialmente propone censure in fatto, superficiali giudizi d'inverosimiglianza, d'illogicità e di carenza d'indagini probatorie, che i predetti hanno già esaminato ritenendoli inidonei a sostenere un giudizio favorevole all'imputato, sussistendo a suo carico specifici e concreti elementi comprovanti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della parte lesa [il cui racconto accusatorio è stato spontaneo, confermato nel tempo, privo d'intento persecutorio, ben inserito nel contesto ambientale e pure riscontrato da dati probatori].
Pertanto è stata ritenuta fondata l'accusa della minore, una ragazza rumena appena sedicenne dedita alla prostituzione, circa l'abuso subito ad opera dell'imputato, col quale aveva concordato una prestazione sessuale a pagamento con l'uso del preservativo [esigenza sicuramente esternabile, anche con l'ausilio di gesti, da parte di una persona che aveva scarsa conoscenza della lingua italiana], non solo per la plausibilità della richiesta, giustificata dall'interesse alla tutela della propria persona e dal diritto di determinarsi liberamente nella sfera sessuale, di un rapporto sessuale protetto, ma anche per essere stato il rapporto consumato sotto la minaccia di un coltello a IC (secondo quanto descritto dalla parte lesa) che l'imputato non ha fatto ritrovare, si è ritenuto, per le evidenti negative implicazioni che sarebbero emerse a suo carico.
La presenza dell'arma spiega l'assenza di lesioni sul corpo della vittima che aveva riferito di non avere opposto resistenza all'aggressore perché impietrita dal terrore.
Incensurabile è la ritenuta configurabilità del reato di rapina aggravata. O S C U R A T A
E' stato accertato dai giudici di merito, alla stregua delle attendibili dichiarazioni della parte lesa, che l'imputato, mentre - armato di coltello - le intimava di spogliarsi, nel contempo, le aveva preso dalle mani la borsetta, contenente denaro,telefono cellulare e altri oggetti personali, poggiandola sul sedile posteriore dell'auto e che, consumato l'abuso, l'uomo, senza pagare la somma pattuita, aveva cacciato dall'auto la donna e si era allontanato senza restituirle la borsetta.
Tale condotta integra, quindi, il reato ritenuto dai giudici dell'appello essendosi l'agente impossessato direttamente della cosa, minacciando la vittima con un coltello, al fine di conseguire un ingiusto profitto.
Congruamente motivata è la sussistenza del reato di porto ingiustificato di coltello alla stregua della genericità della doglianza difensiva.
Sul delitto di sequestro di persona il ricorrente ha fondatamente censurato il giudizio a lui sfavorevole espresso in sede di merito.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà prevista dall'art. 605 c.p. non si esaurisce nella costrizione attuata per compiere gli atti sessuali prevista dall'art. 609 bis cod. pen., ma si prolunga prima o dopo questa costrizione.
Il sequestro di persona è assorbito nella violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae solo per il tempo necessario a commettere il delitto contro la libertà sessuale.
Nel caso di specie, la privazione della libertà conseguirebbe dall'avere l'imputato trasportato in auto la Ion, non già presso la propria abitazione come convenuto, ma in un luogo diverso e ciò, secondo i giudici di merito, inciderebbe sulla quantificazione del tempo necessario a commettere la violenza sessuale perché il mutamento dell'itinerario originariamente concordato era finalizzato a privare la vittima della libertà di movimento anche per la chiusura di tutte le portiere dell'auto al momento del fatto.
Il giudizio non è corretto perché il superamento del quartiere genovese, ove era ubicata la casa dell'imputato, per raggiungere un luogo più lontano, non ha comportato l'allungamento del tempo necessario per la consumazione dell'abuso sessuale stante che la ragazza, non avendo cognizione alcuna circa l'ubicazione della casa dell'imputato, non ha esternato dissenso circa la sua permanenza a bordo dell'auto fino al momento in cui l'imputato attuò con violenza l'abuso sessuale serrando le portiere dell'auto.
Nel caso di specie, quindi, la privazione della libertà della parte lesa è coincisa con la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali, essendo stata la 1. secondo quanto si evince dalla lettura delle sentenze di merito, rimasta indifferente mentre veniva trasportata nel luogo ove avrebbe dovuto essere consumato il rapporto sessuale ed essendo stata, poi, espulsa dal veicolo subito dopo avere subito la violenza.
Per conseguenza la sentenza va annullata in ordine al sequestro di persona, contestato al capo b) della rubrica, perché il fatto non sussiste e va eliminata la relativa pena, che il giudice di appello aveva determinato in mesi quattro di reclusione. O S C U R A T A
Nell'ambito degli atti sessuali, che, per il loro inquadramento nella categoria dei delitti contro la persona e più specificamente in quelli contro la libertà individuale, assumono oggettivo connotato di gravità, sono previsti dal terzo comma dell'art. 609 bis cod. pen., casi di minore gravità alla cui individuazione provvede, volta per volta, il giudice di merito, quando sia possibile ritenere, alla stregua del corretto esame dei dati processuali rilevanti e con adeguata motivazione, che la libertà della vittima sia stata offesa in modo non grave, sicché è rispettata l'esigenza della graduazione della pena, nel rispetto del fine rieducativo cui la pena stessa deve tendere, con riferimento all'entità delle violazioni commesse.
Quindi, rilevato che la citata diminuente è stata introdotta al fine di svincolare la valutazione della gravità del fatto dai limiti della materialità della condotta posta in essere, così come era in precedenza, elevandola a un giudizio più ampio che deve tenere conto di tutte le componenti del caso, va ribadito che “in tema di abusi sessuali, ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall'art. 609 bis, comma 3, cod. pen. deve farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi" [Cassazione Sezione III. n. 972/2000,
RV. 215954; conforme Sezione III n.11558/1999, RV. 215077; Sezione III, n. 47730/2003, El Kabouri, RV.
226865].
Nelle specie, i giudici di merito hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale con una motivazione che è congrua poiché sono stati indicati gli elementi ritenuti rilevanti e decisivi ai fini sopraindicati, rimanendo implicitamente superati e disattesi tutti gli altri.
Infatti, considerato che le modalità dell'abuso sessuale sono connotate da spiccata gravità [la violenza è stata compiuta di notte ai danni di una persona in giovane età, clandestina e priva di qualsiasi mezzo di difesa] e che la violenza è stata commessa unitamente ad altri fatti criminosi, correttamente è stato ritenuto che l'attenuante non può operare in favore dell'imputato.
Incensurabile è la motivazione sulla determinazione della pena, avendo la corte territoriale rilevata la sua adeguatezza all'entità dei fatti, come in precedenza descritta, giudizio immodificabile alla stregua del ritenuto elevato disvalore dell'azione e della condotta riprovevole tenuta dopo la consumazione del reato.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel capo concernente il delitto di cui alla lettera b) (art. 605 cod. pen.) perché il fatto non sussiste ed elimina la pena di mesi quattro di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di I.N.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 12.02.2009.
il presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA edo il consigliere estensore очен E
T
- 8 APR. 2009 R
O
FUNZIO CANCELLERIA