Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di irreperibilità, per la validità del relativo decreto non è richiesto il previo esperimento del tentativo di notificazione, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., ove le indagini della polizia giudiziaria, le ricerche anagrafiche e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria abbiano palesato "ab initio" l'assoluta impraticabilità della notifica nei luoghi indicati nella disposizione predetta, rilevando, ai fini della legittimità della dichiarazione di irreperibilità, solo lo svolgimento delle ricerche imposte dall'art. 159 stesso codice, da eseguire con completezza, cumulativamente e non alternativamente, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono svolte, in modo che possa risultare acquisito un rigoroso accertamento dell'impossibilità di rintracciare l'imputato.
Commentario • 1
- 1. Giustizia amministrata in nome del popolo: oscuramento dati è eccezione (Cass. 4145/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2008, n. 20634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20634 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 21/02/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 563
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025999/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VE SC, N. IL 07/06/1970;
avverso ORDINANZA del 15/11/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza deliberata il 15/11/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Milano:
- revocava la misura della semilibertà applicata nei confronti di SC VE con provvedimento 17/12/2003 del Tribunale di Sorveglianza di Torino, con decorrenza dalla data di ammissione al beneficio, in ragione della gravità del comportamento posto in essere dal condannato (evasione avvenuta il 28/5/2005);
- ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione dell'affidamento in prova proposta dal condannato anteriormente alla sua evasione, in ragione della sua persistente irreperibilità. Avverso tale ordinanza, mai notificata al difensore di ufficio ne' all'interessato, con alto del 27/6/2007 ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'VE, lamentando, con un primo motivo, la nullità della decisione impugnata per violazione di legge (art. 179 c.p.p., lett. d e art. 159 c.p.p.) avendo il tribunale disposto la notifica al condannato dell'avviso dell'udienza di discussione in camera di consiglio presso il suo difensore, previa emissione di decreto di irreperibilità ritenuto invalido in quanto non adeguatamente motivato, mancando qualsiasi riferimento all'avvenuto esperimento delle ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p.. Con un secondo motivo la difesa ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (L. n. 354 del 1975, artt. 48 e 51) con riferimento alla riconosciuta efficacia retroattiva della revoca, in quanto il periodo trascorso in semilibertà deve considerarsi, secondo la migliore dottrina, come pena detentiva espiata, non potendosi qualificarsi l'istituto della semilibertà una misura alternativa alla detenzione;
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo di gravame occorre considerare, infatti, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nella svia requisitoria scritta, che il decreto di irreperibilità del ricorrente, emesso a seguito dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria dell'irreperibilità del ricorrente, sottrattosi con l'evasione alle, prescrizione della scmilibertà, deve ritenersi pienamente rituale, in ragione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte (si veda, ex multis, Cass. sez. 2^, sentenza n. 10803 del 5/2/1999 - 22/9/1999, riv. 214357, ric. Fabbrini), secondo cui "in tema di irreperibilità, per la validità del relativo decreto non è richiesto il previo esperimento del tentativo di notificazione, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., ove le indagini della polizia giudiziaria, le ricerche anagrafiche e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria abbiano palesato "ab initio" l'assoluta impraticabilità della notifica nei luoghi indicati nella disposizione predetta" dal momento che ciò che rileva ai fini della legittimità della dichiarazione di irreperibilità, infatti, è lo svolgimento delle ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., da eseguirsi con completezza, cumulativamente e non alternativamente, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono svolte, dimodoché possa risultare acquisito "un rigoroso accertamento dell'impossibilità di rintracciare l'imputato". Quanto poi al secondo motivo di gravame, con il quale si sostiene "l'incompatibilità" di una revoca ex tunc con l'istituto della semilibertà, esso muove dall'errata premessa dell'assunto che la semilibertà non può qualificarsi come misura alternativa alla detenzione, che trova smentita nella stessa collocazione della norma relativa all'istituto nel capo 6^ della L. n. 354 del 1975, relativo alle misure alternative alla detenzione, sicché, trovando applicazione la regola generale secondo cui gli effetti della revoca possono retroagire nei termini adeguati alla gravità delle ragioni che la determinano, in conformità alla valutatone effettuata dal collegio giudicante che la sancisce, nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nel provvedimento impugnato che ha riconosciuto alla revoca la massima efficacia retroattiva in ragione della gravità della condotta del beneficiario e cioè la evasione, ancora perdurante al momento della deliberazione del provvedimento. Dalle considerazioni che precedono conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008