Sentenza 6 luglio 2017
Massime • 1
È legittima la confisca di prevenzione di una società, acquisita dal proposto nel periodo di accertata pericolosità, la cui attività sia caratterizzata sin dall'origine dall'impiego sproporzionato di risorse illecite in misura tale da viziare geneticamente l'operatività dell'ente, divenuto il risultato di siffatto impiego, rendendo indistinguibile l'attività illecita da quella lecita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2017, n. 43447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43447 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2017 |
Testo completo
43447-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1444 Giovanni Conti - Presidente - Massimo Ricciarelli -relatore- Angelo Capozzi C.C. 06/07/2017 Ersilia Calvanese R.G.N. 11130/2017 Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.G. presso Corte di appello di Palermo nei confronti di: AG EG AG SA AG VI AG GI AG RO e da AG EG, nato il [...] a [...], nato il [...] ad [...], nata il [...] ad [...], nato il [...] ad [...], nato il [...] ad [...] avverso il decreto emesso il 26/09/2016 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
Gl letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 26/9/2016 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato quello del Tribunale di Agrigento del 17/12/2014, revocando per difetto di attualità della pericolosità la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, applicata nei confronti di AG EG, confermando la misura di prevenzione patrimoniale della confisca delle quote di capitale sociale di ISOA s.r.l., intestate ad AG GI, AG VI, AG RO, AG SA, con relativo complesso aziendale, revocando la confisca di tutti gli altri beni per i quali la misura era stata applicata dal Tribunale, infine confermando il rigetto della richiesta di confisca delle quote di I.O.Q. s.r.l.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, deducendo violazione di legge per mancanza e apparenza di motivazione nonché in relazione alla legge 1423 del 1956, richiamata dalla legge 575 del 1965. 2.1. Segnala che nei casi di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso il requisito dell'attualità della pericolosità sociale avrebbe dovuto considerarsi implicito nell'attualità della presumibile appartenenza, occorrendo altrimenti la prova del recesso del proposto о della disintegrazione dell'organizzazione criminosa. Nel caso di specie vi era la possibilità di affermare la stabile contiguità per almeno un decennio, accompagnata dalla frequentazione di elementi di vertice del sodalizio, tale da proiettare i suoi effetti sul giudizio di attualità, mentre non erano stati acquisiti elementi utili a ricostruire la dissoluzione della consorteria o la dissociazione del proposto. La Corte, nel negare l'attualità e nel prospettare un'eventuale nuova proposta per l'applicazione di misura di prevenzione, aveva erroneamente valutato gli elementi disponibili, in base ai quali la misura di prevenzione personale avrebbe dovuto essere confermata.
2.2. Relativamente alla misura patrimoniale, la Corte non aveva correttamente interpretato e applicato i principi affermati dalla sentenza n. 4880 del 2015 della Corte di cassazione a Sezioni unite, non tenendo conto della distinzione tra pericolosità generica e pericolosità qualificata e dell'incidenza di essa ai fini della perimetrazione temporale. 2 2 Afferma il ricorrente che, quando ci si trovi a valutare la pericolosità di un soggetto e la relativa perimetrazione cronologica, deve esaminarsi la complessiva condizione esistenziale, prescindendo da una fuorviante focalizzazione sulla commissione o sull'accertamento di singole fattispecie di reato e verificando se e in che termini il soggetto sia riuscito a guadagnarsi sul mercato rendite di posizione di origine illecita, aggredibili con lo strumento della confisca. In tale ottica proprio la disamina degli eventuali livelli di sproporzione patrimoniale potrà fornire indicazioni al fine di definire temporalmente la pericolosità del proposto. Nel caso di specie il soggetto aveva continuato a beneficiare di indebite rendite di posizione non intaccate da provvedimenti ablativi, traenti origine da gravi esperienze criminose, come desumibile dagli indici di sproporzione patrimoniale emersa nel giudizio di merito. Le ricchezze accumulate avrebbero dovuto dunque reputarsi inquinate, al pari della società sottoposta a confisca, a prescindere dal fatto che esse provenissero o meno da attività di stampo mafioso.
3. Ha proposto ricorso AG EG.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. La Corte aveva confermato la confisca in violazione di legge, in quanto in assenza dei presupposti, con motivazione apparente e in violazione del divieto di bis in idem. La Corte, pur escludendo che ricorresse un'ipotesi di bis in idem, aveva finito per dare rilievo al giudizio di pericolosità espresso con il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. del 1996, rimasto confermato in relazione ai profili di condotte antisociali di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1 legge 1423 del 1956, peraltro con affermazioni così contraddittorie da non consentire di comprendere il filo logico seguito. In concreto la Corte aveva fondato la valutazione sulla pericolosità generica che era stata a suo tempo accertata e ancorata alle medesime condotte, senza indicazione di fatti nuovi, non rilevando le ulteriori conferme acquisite a sostegno di quei medesimi fatti. L'elemento nuovo, costituito dalle relazioni con esponenti mafiosi, era stato in concreto reputato irrilevante al fine della formulazione di un giudizio di pericolosità qualificata. 3 In concreto la Corte aveva dato atto dell'inesistenza di indizi tali da far ritenere l'AG appartenente a Cosa Nostra e nel contempo aveva contraddittoriamente individuato proprio nei rapporti con Cosa Nostra il novum che avrebbe consentito di superare il bis in idem.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 1 e segg. legge 575 del 1965, 200 cod. pen., 125 cod. proc. pen. La Corte aveva applicato la misura patrimoniale sulla base di una pericolosità generica non attuale, così applicando retroattivamente in modo indebito le disposizioni sopravvenute, riguardanti la riferibilità delle misure patrimoniali anche a soggetti inclusi nelle categorie di cui all'art. 1 nn. 1e2 legge 1423 del 1956 e la possibilità di disporre misure patrimoniali disgiuntamente dalle misure personali.
4. Hanno proposto ricorso -con atti separati ma di corrispondente contenuto- AG GI, AG VI, AG SA e AG RO.
4.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 1 legge 1423 del 1956 e 649 cod. proc. pen. Il provvedimento di conferma della misura patrimoniale era stato emesso in violazione del divieto di bis in idem, in quanto era stato fondato sul presupposto della pericolosità generica già accertata con il decreto del 16/4/1996, in assenza di elementi di fatto nuovi e diversi: la Corte infatti aveva ancorato il proprio accertamento ai medesimi fatti di usura e truffa già allora presi in considerazione. Né avrebbero potuto considerarsi come nuovi elementi gli epiloghi dei procedimenti giudiziari all'epoca ancora pendenti o le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
4.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge per motivazione apparente. La Corte in effetti aveva fondato il decisum su due affermazioni incompatibili: per un verso aveva escluso la sussistenza pregressa o attuale della pericolosità qualificata;
dall'altro aveva ascritto alle relazioni intrattenute con esponenti mafiosi l'ulteriore e più allarmante profilo della pericolosità, con conseguente proiezione in avanti dei tempi di permanenza dell'iter criminale. In realtà le relazioni con esponenti mafiosi non si erano tradotte in addebiti specifici e avevano avuto ad oggetto un perimetro temporale concluso nel 1990- 1992, in assenza di riferimenti da parte di Di TI circa contatti tra AG e la consorteria dal 1993. Di qui l'impossibilità di superare il precedente giudicato di prevenzione e di rinvenire elementi nuovi idonei a proiettare più avanti nel tempo la pericolosità sociale, che invece secondo la Corte si sarebbe arrestata alla fine del biennio 1996/97. 4.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 1 legge 1423 del 1956 e all'art.
2-ter legge 575 del 1965, con motivazione omessa o apparente. In primo luogo la Corte non aveva risolto la questione della persistenza della pericolosità generica in costanza di detenzione, a fronte dell'arresto dell'AG nel 1993 e nel 1994. In secondo luogo aveva affermato che proposto aveva perseverato in condotte antisociali fino al 1997, così ritenendo di poter apprendere le quote sociali di ISOA s.r.l. a causa di conferimenti e finanziamenti effettuati in quel periodo. Ma non aveva considerato che l'AG era stato assolto nel merito, essendo stato condannato solo per un episodio. Inoltre i provvedimenti acquisiti avevano dimostrato che le condotte antisociali si arrestavano al 1993. Indebitamente dunque era stato attratto nella perimetrazione della pericolosità l'intero pacchetto delle quote di ISOA s.r.l., nel presupposto che il riacquisto delle quote ad opera dei figli e i finanziamenti effettuati ricadessero nel periodo di pericolosità del proposto. Le operazioni contabili del 1995 non avrebbero potuto valorizzarsi, sia perché ricadenti in periodo coperto da giudicato di prevenzione sia perché la perimetrazione della pericolosità avrebbe dovuto arrestarsi a periodo anteriore. Inoltre era stato disatteso il principio per cui in caso di intestazione di beni a terzi la natura simulata dell'intestazione deve risultare provata sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti. La Corte indebitamente aveva valorizzato il dato costituito dal prezzo di cessione delle quote, che in realtà può dipendere da molteplici variabili e non può comprovare la fittizietà della cessione. Indebitamente era stato confiscato il capitale sociale nel presupposto della provenienza da evasione fiscale, peraltro non commesse dal proposto AG EG e comunque avvenute tra il 1998 e il 2008, in epoca successiva al periodo di ritenuta pericolosità sociale. La Corte aveva violato i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di computo delle somme provenienti da attività illecita, in particolare da evasione fiscale. In realtà nessun procedimento per evasione era stato avviato e inoltre indebitamente era stato ravvisato un provento o profitto di evasione fiscale al di A 5 fuori della nozione legalmente stabilita dall'art. 1, lett. f), d.lgs. 74 del 2000, non potendosi genericamente far riferimento ai ricavi «in nero». La Corte aveva inoltre omesso di considerare che la società ISOA aveva già versato la somma di euro 200.000,00 a titolo di imposta evasa, con la conseguenza che la confisca di prevenzione aveva determinato una duplicazione di conseguenze derivanti dal medesimo fattore, mentre si sarebbe dovuto semmai decurtare tale importo e computare una somma nettamente inferiore di quella di 2,2, milioni di ricavi «in nero», indicata dalla Corte. Deducono peraltro i ricorrenti che il vizio più rilevante ineriva al fatto che la Corte aveva circoscritto la pericolosità del proposto nell'arco di tempo dal 1985 al 1996/97, mentre sotto altro profilo aveva escluso che al proposto potessero essere addebitati i fatti di evasione fiscale, in quanto non oggetto di proposta o di contestazione in contraddittorio: del tutto ingiustificata risultava dunque la confisca del capitale e del compendio aziendale di ISOA sulla base del fatto che la società era stata gestita e alimentata nel periodo 1998-2008 con l'immissione di risorse sottratte all'imposizione fiscale e provenienti da attività illecita. Ma l'AG dal 1993 si era estraniato dalla compagine sociale e dalla gestione di ISOA, essendo stato per lunghi periodi detenuto. La verifica fiscale della Guardia di Finanza non aveva inoltre rilevato la presenza dell'ingerenza del proposto nella gestione e cura degli affari sociali. Di qui la contraddittorietà del ragionamento della Corte, che si poneva in contrasto con le premesse, non potendo l'evasione fiscale, riferita a periodo successivo, fondare la confisca del capitale e del compendio aziendale, correlata al periodo di pericolosità del proposto. Emergeva per tale via un vizio di violazione di legge e di motivazione apparente, intrinsecamente illogica e contraddittoria.
5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto di tutti i ricorsi.
6. AG EG, AG GI, AG RO, AG VI e AG SA tramite i loro difensori, hanno presentato motivi aggiunti.
6.1. Deducono violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2-ter legge 575 del 1965, 1 e 4 legge 1423 del 1956, 4 d.lgs 74 del 2000, 150 cod. proc. pen. Non era consentito formulare un giudizio aggravatore di pericolosità sociale e comunque giungere ad un giudizio di appartenenza all'associazione mafiosa ex art. 1 legge 575 del 1965. AG EG non era stato parte in procedimenti penali per partecipazione o concorso esterno e d'altro canto dalle dichiarazioni dei collaboratori non 6 emergeva alcun dato da cui potesse desumersi il contributo fornito dal predetto o l'apporto fornito dall'associazione allo sviluppo dell'attività economica e imprenditoriale dell'AG, ciò che di per sé imponeva l'annullamento del decreto e la revoca della confisca.
6.2. Quanto all'assunto dell'imponente evasione fiscale, la stessa era avvenuta dopo il periodo di pericolosità sociale e comunque le violazioni fiscali avrebbero dovuto imputarsi ai terzi interessati, che progressivamente avevano assunto la proprietà e le redini dell'azienda.
6.3. Inoltre era da considerarsi di stretta interpretazione, anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza De Tommaso del 23 febbraio 2017 della Corte di Strasburgo, il presupposto collegato allo svolgimento di traffici delittuosi, con la conseguenza che per dare rilievo all'evasione fiscale si sarebbe dovuto accertare che erano stati commessi delitti, con superamento delle soglie di punibilità, non essendo sufficiente lo status di evasore.
7. Gli stessi ricorrenti, tramite i loro difensori, hanno presentato memoria avente i medesimi contenuti, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
8. Autonoma memoria è stata presentata nell'interesse di AG EG, in replica al ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo e a sostegno delle conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione sullo specifico punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile, perché in parte generico e comunque manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo in effetti non si confronta con la motivazione del decreto impugnato. La Corte, richiamando sul punto il decreto del Tribunale e la motivazione contenuta nella sentenza della Corte di appello di Palermo del 9/12/2013 (si rinvia in particolare alle pagg. 31 e segg. del decreto), ha ampiamente dato conto delle ragioni per cui nei confronti dell'AG EG era ravvisabile una pericolosità qualificata, riconducibile alla contiguità mafiosa, manifestatasi attraverso i contatti con personaggi di rilievo del potere mafioso locale, a cominciare da Fragapane, a sostegno di una significativa attività di usura, caratterizzata anche dal ricorso a condotte di intimidazione. Ma nel contempo ha rilevato come tale contiguità non si fosse tradotta in un rapporto organico di affiliazione e come non fossero emersi specifici collegamenti 7 con quei personaggi, per lo meno dopo il biennio 1996/1997, nel quale l'AG era stato sottoposto ad una misura di prevenzione personale, applicata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 16/5/1996, confermato dalla Corte di appello di Palermo il 14/1/1997 e poi divenuto irrevocabile, in relazione a pericolosità ritenuta attuale, correlata a reiterati episodi di truffa in danno dell'A.I.M.A. ed a vari episodi di usura, secondo le categorie di cui all'art. 1, primo comma, nn. 1 e 2, legge 1423 del 1956. La Corte ha in particolare sottolineato come, attesa la natura dell'inserimento dell'AG nel contesto mafioso e considerata l'epoca cui risalivano i contatti, non avrebbe potuto rilevare, al fine di ritenere attuale la pericolosità del proposto, la circostanza della persistenza dell'operatività di Cosa Nostra nel medesimo territorio, tenendo anche conto del fatto che né Di TI, postosi alla guida del mandamento alla fine degli anni '90, né altri collaboratori avevano fornito notizie su contatti dell'AG con esponenti mafiosi risalenti ad epoca più recente rispetto al periodo in cui aveva un ruolo dominante il Fragapane, peraltro arrestato nel 1995. Come è noto, «il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa» (Cass. Sez. 6, n. 9747 del 29/1/2014, Romeo, rv. 259074). Peraltro, se quanto rilevato dalla Corte di appello vale a qualificare l'appartenenza dell'AG nel senso ora specificato, non può per contro prescindersi dagli ulteriori elementi su cui il decreto impugnato si fonda, che, unitamente al lungo lasso di tempo trascorso da quelle manifestazioni di contiguità mafiosa, impediscono di presumere l'attualità della pericolosità solo in assenza di segni positivi di recesso personale: deve invece richiamarsi il diverso principio per cui «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio» (Cass. Sez. 6, n. 51666 del 11/11/2016, Rindone, rv. 268087). 8 Coerentemente dunque la Corte ha sottolineato che nel caso di specie, in assenza di un vero e proprio inserimento organico, non avrebbe potuto darsi rilievo a quella contiguità, che peraltro si era manifestata a sostegno di attività illecite, di per sé attestanti quella pericolosità, che era stata posta a fondamento della misura di prevenzione applicata nel 1996 e protrattasi fino al 1997, cioè nel biennio in cui il proposto, secondo la Corte (pag. 44), aveva continuato a cogliere i frutti di attività illecite per loro natura durature e funzionali a pronti reimpieghi. E' in tale prospettiva manifestamente infondato, in quanto non specificamente correlabile alla fattispecie ricostruita dalla Corte, l'assunto del Procuratore Generale ricorrente secondo cui la frequentazione di elementi di vertice era tale da proiettare i suoi effetti sul giudizio di attualità, in assenza di elementi idonei ad attestare la dissoluzione della consorteria o la dissociazione del proposto.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte, nel definire la natura e l'ambito temporale della pericolosità dell'AG, ha rilevato come la stessa dovesse essere specificamente perimetrata in relazione agli elementi di fatto al riguardo venuti in evidenza ed ha dunque dato rilievo soprattutto a quelle stesse condotte illecite di truffa e usura che erano state già poste alla base della misura di prevenzione personale, applicata all'Agro nel 1996, nel presupposto che egli fosse soggetto che viveva con i proventi di traffici delittuosi. Ha così ritenuto la Corte che la pericolosità si era manifestata a partire dal 1985, epoca cui risalivano le prime truffe ai danni dell'A.I.M.A., fino al biennio 1996/1997, nel quale la precedente misura di prevenzione era stata per intero applicata, periodo che si collocava a ridosso di quello cui si riferivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l'intensa attività di usura dell'AG, per un lasso di tempo favorita dai rapporti con il Fragapane, fermi restando i contatti anche con altri esponenti mafiosi. In definitiva la Corte ha ritenuto che nei confronti dell'AG fosse ravvisabile una pericolosità generica, estesa nel lasso di tempo indicato, all'interno del quale si collocava anche un periodo significativo di pericolosità qualificata dalla contiguità mafiosa, peraltro riferibile alla prima metà degli anni '90. Il Procuratore Generale ricorrente muove erroneamente dal presupposto che la Corte abbia ravvisato invece una pericolosità qualificata e deduce l'erronea applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione. Va sul punto invero osservato che «la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. 9 Er pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato>> (Cass. Sez. U. n. 4880 del 26/6/2014, dep. nel 2015, Spinelli, rv. 262605). Sta di fatto che la Corte territoriale, nel dare rilievo ad una specifica perimetrazione della pericolosità, non ha affatto violato i principi affermati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, ma ne ha invece fatto compiuta applicazione, escludendo che la pericolosità qualificata avesse investito l'intero percorso esistenziale del proposto e dunque, coerentemente con quanto osservato in ordine alla pericolosità generica, delimitando il periodo in cui la pericolosità si era manifestata e al quale avrebbe dovuto farsi riferimento ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione. Poiché proprio il manifestarsi della pericolosità a legittimare il ricorso a tale misura, deve correlarsi al relativo periodo anche la ricerca degli altri presupposti di essa, a cominciare da quello della sproporzione: ne discende la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui avrebbe dovuto esaminarsi la complessiva condizione esistenziale e avrebbero dovuto inoltre valutarsi gli eventuali livelli di sproporzione patrimoniale, al fine di definire temporalmente la pericolosità del proposto. E' d'altro canto generico l'ulteriore assunto che il proposto avesse continuato a beneficiare di indebite rendite di posizione, non intaccate da provvedimenti ablativi, traenti origine da esperienze criminose: va infatti rimarcato che, una volta esclusa la rilevanza dell'intero percorso esistenziale del proposto, la misura di prevenzione patrimoniale è destinata a colpire non tutto il suo patrimonio ma gli specifici cespiti che ricadono nel periodo di accertata pericolosità, cosicché nel caso di specie, con riguardo a beni acquisiti in epoca diversa da quella definita, avrebbe dovuto darsi almeno la puntuale dimostrazione della dipendenza di eventuali indici di sproporzione patrimoniale dal reimpiego di risorse illecite risalenti al periodo di manifestata pericolosità.
2. Il ricorso di AG EG è inammissibile. Il predetto è invero privo di interesse ad interloquire non solo sui presupposti della misura di prevenzione personale, che è stata revocata, ma anche su quelli della misura di prevenzione patrimoniale, che ha colpito le quote della società ISOA s.r.l. (con il relativo patrimonio aziendale), intestate a 10 Er soggetti diversi, cioè ai figli, senza che l'AG ne abbia per contro prospettato la diretta riconducibilità a se stesso. Ne discende che il ricorrente non invoca il diritto alla restituzione dei beni e assume una posizione adesiva a quella dei terzi interessati, il che vale a connotare l'inammissibilità del suo ricorso (sul punto si richiama Cass. Sez. 6, n. 48274 del 1/12/2015, Vicario, rv. 265767, non ricorrendo invece il diverso caso dell'interesse a negare l'interposizione fittizia, al fine di contestare il giudizio di sproporzione: Cass. Sez. 2, n. 40008 del 12/5/2016, Pomilio, rv. 268232).
3. Gli speculari ricorsi di AG GI, AG VI, AG SA e AG RO sono nel loro complesso infondati.
3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Si invoca la preclusione derivante da pregresso giudicato di prevenzione, in quanto la confisca era stata fondata sugli stessi presupposti di pericolosità generica che era stata accertata con il decreto del 1996, in assenza di fatti nuovi o diversi, tali non potendosi considerare gli epiloghi di provvedimenti giudiziari all'epoca pendenti o le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si tratta all'evidenza di argomentazione inconferente, in quanto una preclusione avrebbe potuto in astratto prospettarsi, in assenza di elementi diversi, per la misura di prevenzione personale, ma non anche per la misura patrimoniale che non era stata in precedenza richiesta e applicata. Sta di fatto che nel caso di specie neanche per la misura personale sarebbe stata configurabile una preclusione, in quanto il dato di partenza, salvo il merito, era questa volta costituito dall'attribuzione all'AG sulla base di una pluralità di elementi, all'epoca non conosciuti, di una pericolosità qualificata, tale da proiettare in avanti i tempi di permanenza dell'iter criminale (in tal senso le corrette osservazioni della Corte a pag. 43). Ma di certo non può parlarsi di preclusione per l'applicazione di una misura patrimoniale, che può dirsi sorretta anche dalla pericolosità generica che era stata posta alla base della misura di prevenzione personale del 1996: va infatti a questo riguardo osservato che «le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.>> (Cass. Sez. U. n. 4880 del 26/6/2014, dep. nel 2015, Spinelli, rv. 262602), ciò che rende disgiuntamente applicabile la misura di prevenzione patrimoniale anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma primo, nn. 1 e 2 legge 1423 del 1956. 11 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. I ricorrenti hanno invero travisato la motivazione della Corte, che non è incorsa in una vistosa contraddizione, ma ha solo illustrato la potenziale utilità della verifica della pericolosità qualificata, salvo poi in concreto attestare che la contiguità mafiosa non si era manifestata in un lasso di tempo più ampio rispetto alla pericolosità generica già accertata con il decreto del 1996, la quale avrebbe dovuto costituire la base di riferimento temporale, in relazione alle plurime ipotesi di truffa e di usura (quest'ultima sostenuta anche dalla contiguità mafiosa), ai fini dell'applicazione della misura patrimoniale.
3.3. Il terzo articolato motivo è infondato. In primo luogo va rimarcato che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte ha ampiamente motivato in ordine alla natura e all'ambito della pericolosità dell'AG, facendo riferimento a prove specifiche e a situazioni concrete e in particolare rilevando come con continuità a partire dal 1985 il proposto si fosse reso protagonista di illecite condotte di truffa e di usura, emergenti sia da sentenze irrevocabili sia dal racconto di vari collaboratori di giustizia, che avevano fatto riferimento a quanto da essi rilevato o appreso in ordine alle attività dell'AG, in parte favorite dal rapporto con il Fragapane e con altri esponenti mafiosi. La Corte, come si è già avuto modo di sottolineare, ha anche osservato che la pericolosità si era manifestata nell'arco di tempo dal 1985 al 1996/1997, allorché l'AG aveva continuato a conseguire i frutti di attività illecite per loro natura durature. In tale quadro è all'evidenza irrilevante il riferimento al periodo di detenzione dell'AG nel 1993/1994, giacché la Corte ha comunque dato conto di un periodo più ampio, fra l'altro segnalando anche i contatti illeciti protrattisi fino ad epoca successiva con taluni esponenti mafiosi, a cominciare dal Fragapane, tratto in arresto nel 1995 (è stato segnalato anche il rinvenimento di un'agenda con i numeri di telefono di esponenti mafiosi e l'episodio della vendita della G.D.O). Parimenti irrilevante risulta il fatto che l'AG fosse stato assolto da vari reati nel processo per associazione per delinquere, usura ed estorsione, salvo il riconoscimento della penale responsabilità con riguardo ad un episodio di usura ed un episodio di minacce, seguiti comunque da proscioglimento per prescrizione, e salvo il riconoscimento dell'attendibilità dell'accusatore AL per altri episodi di usura relativamente ai quali la prescrizione era stata dichiarata in primo grado (decreto impugnato a pagg. 21 segg.). A questo riguardo la Corte ha posto in luce il fatto che le condotte di usura costituivano in quegli anni oggetto di intensa attività da parte dell'AG, tanto 12 Ir che di esse avevano parlato i collaboratori di giustizia, nel delineare il quadro dei rapporti del predetto con esponenti mafiosi, protrattisi nell'arco di tempo già indicato e comunque oltre il 1993. Coerentemente dunque è stato fatto riferimento, quale limite dell'accertata pericolosità, al biennio 1996/1997, periodo peraltro coincidente con quello nel quale era stata applicata all'AG la precedente misura di prevenzione sulla base della verifica dell'attualità della pericolosità a quell'epoca. Nel contempo del tutto correttamente sono state valutate ai fini della valutazione della sproporzione patrimoniale le operazioni compiute dopo il 1993, comprese quelle del 1995. In particolare non può dirsi arbitrario l'inserimento in tale valutazione del pacchetto delle quote della società ISOA s.r.l. D'altro canto la contestazione della riferibilità di tali quote al proposto è stata fondata solo su valutazioni di merito, non rilevanti in sede di legittimità, tanto meno con riguardo ad una materia nella quale può essere dedotta la sola violazione di legge. Ed invero la Corte ha formulato il proprio giudizio in modo chiaro e lineare, osservando (pagg. 50 e segg.) che la cessione delle quote, avvenuta nel 1993 in favore di terzi -i quali, dopo aver in apparenza acquistato al prezzo di € 1.280.000.000, a fronte della già avvenuta immissione di denaro da parte dell'AG per circa £ 2.000.000.000 e dell'acquisto di immobili per un valore superiore, nel 1995 ne avevano rivendute una parte a due figli dell'AG e nel 2001 la parte residua agli altri due figli, sempre allo stesso prezzo di acquisto-, avrebbe dovuto reputarsi fittizia e finalizzata a sottrarre quel patrimonio al rischio della confisca, in rapporto al procedimento avviato in quel lasso di tempo per fatti di usura contro l'AG, fra l'altro tratto anche in arresto e non arbitrariamente dunque ritenuto il vero «dominus» in assenza di adeguata capacità reddituale dei figli. Va aggiunto comunque che «ai fini della confisca prevista dall'art.
2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione» (Cass. Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, Trubchaninova, rv. 266247). 13 од 1 Si tratta di principio del tutto in linea con la consolidata affermazione che in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari» (Cass. Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. nel 2016, Poli, rv. 266142; Cass. Sez. 6, n. 49878 del 6/12/2013, Mortellaro, rv. 258140; Cass. Sez. 1, n. 2960 del 7/12/2005, Nangano, rv. 233429). Tali arresti muovono in effetti dal rilievo che lo stretto vincolo familiare, tanto più se suffragato da rapporto di convivenza e da mancanza in capo al terzo di idonee risorse, costituisce situazione di fatto di per sé interpretabile nel senso della fittizietà dell'intestazione apparente, gravando dunque sul terzo interessato l'onere di fornire una rigorosa prova di segno contrario (in tal senso anche Cass. Sez. 1, n. 17743 del 7/3/2014, Rienzi, rv. 259608). Proprio in tali termini il principio risulta essere stato di recente ripreso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno rilevato come il rapporto esistente tra proposto e coniuge, figli e altri conviventi costituisca, pur al di fuori dei casi oggetto di specifiche presunzioni, circostanza di fatto significativa, quando il terzo convivente non dispone di adeguata ed effettiva capacità economica (in tal senso Cass. Sez. U. n. 12621 del 22/12/2016, dep. nel 2017, De Angelis, non massimata sul punto).
3.4. Muovono da un'erronea interpretazione del contenuto della motivazione del decreto impugnato i rilievi formulati dai ricorrenti con riguardo al valore attribuito dalla Corte all'evasione fiscale. Va sul punto chiarito che la Corte ha ampiamente dato conto dei rilievi difensivi, formulati con apposita memoria, volti a segnalare nel periodo dal 1998 al 2008 una consistente sotto-fatturazione di ricavi, finalizzata a sottrarre questi ultimi all'imposizione fiscale, con conseguente rappresentazione di circa due milioni di euro di ricavi in nero». Ma al tempo stesso la Corte ha escluso che potesse farsi riferimento a fatti di evasione fiscale al fine di ampliare l'ambito di riferimento temporale della pericolosità del proposto, così da proiettarla in avanti, giacché tali fatti di evasione fiscale non avevano formato oggetto di previa contestazione. Sta di fatto che la Corte ha sottolineato come l'acquisizione della società ISOA s.r.l. fosse avvenuta nell'arco di tempo in cui si era manifestata la pericolosità dell'AG e come tale società avesse fruito di consistenti risorse provenienti da attività illecite, cioè quelle attività con riguardo alle quali l'AG era stato riconosciuto responsabile di truffa in danno di A.I.M.A. e che gli 14 да avevano consentito di reimmettere nel circuito societario risorse per oltre due miliardi di lire. In tal modo la Corte ha rilevato come la società ISOA s.r.l., che aveva potuto fruire di tali risorse, reimmesse in forma di finanziamento soci, avesse tratto da esse decisivo giovamento, tanto che in assenza di esse le attività lecite non avrebbero potuto essere le stesse, in un inestricabile intreccio di reimpiego di risorse illecite. In tale quadro la Corte ha rilevato come la stessa evasione fiscale derivante da sotto-fatturazione, segnalata dalla difesa, per il periodo dal 1998 al 2008, avesse a sua volta continuato ad assicurare reimpieghi illeciti in misura consistente, senza che peraltro di quanto riveniente dall'evasione fiscale i ricorrenti potessero giovarsi, per attestare assenza di sperequazione, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (Cass. Sez. U., n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, rv. 260244). Ciò significa dunque che secondo la nitida rappresentazione della Corte la società ISOA s.r.l. era stata fin dall'inizio caratterizzata da una contaminante ed inestricabile immissione di risorse collocate fuori della contabilità, che ne avevano segnato la complessiva operatività, così da disvelare la consistente sperequazione degli impieghi, manifestatasi poi anche nel periodo dal 1997 in poi, con l'ausilio dell'evasione fiscale propiziata da ricavi in nero». A fronte di ciò deve escludersi che la confisca, in contrasto con quanto affermato in ordine alla sfera temporale della pericolosità, sia stata disposta sulla base di non meglio definiti delitti di evasione fiscale commessi in epoca successiva, risultando invece che la confisca è stata basata sul rilievo della preponderante sperequazione propiziata dall'impiego di risorse illecite riconducibili all'AG e al periodo di accertata pericolosità, tale da aver radicalmente contaminato l'operatività della società, divenuta il non ulteriormente distinguibile risultato di quell'impiego, situazione non mutata nel periodo successivo, allorché è stato utilizzato il mezzo dell'evasione fiscale, peraltro a sostegno di un soggetto economico la cui operatività era da ritenersi ormai radicalmente viziata dalle fondamenta. E' dunque irrilevante che non siano stati avviati procedimenti per evasione fiscale, fermo restando che comunque il riferimento alle sotto-fatturazioni discende dalla stessa linea difensiva dei ricorrenti, mentre è irrilevante il disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. 74 del 2000, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la radicale sperequazione che ha contrassegnato l'operatività della società ISOA s.r.l, ben prima delle addotte evasioni fiscali, peraltro non isolatamente valutabili nel quadro di quell'ormai inestricabile sperequazione. 15 Analoghi rilievi devono formularsi con riguardo alla deduzione difensiva dell'avvenuto pagamento di euro 200.000,00 a titolo di imposte evase, somma che avrebbe dovuto decurtarsi, così da condurre al rilievo di una sperequazione certamente inferiore all'importo di 2,2, milioni di euro di ricavi «in nero» indicata dalla Corte. In realtà la Corte si è basata sulla sproporzione accertata con riguardo al periodo nel quale si era manifestata la pericolosità dell'AG, avendo dunque rilevato che quella continuativa operatività illecita aveva contaminato radicalmente il soggetto economico, che peraltro aveva proseguito anche nel periodo successivo ad operare con modalità parimenti illecite, tali da non consentire una specifica distinzione, ciò che di per sé segnala l'inconferenza del rilievo difensivo. Meramente assertivo risulta infine il rilievo che dal 1993 in poi l'AG si fosse estraniato dalla compagine sociale e che dalle indagini della Guardia di Finanza non fosse emersa una sua specifica ingerenza. Vale al riguardo quanto già in precedenza osservato in ordine alla ritenuta riferibilità della società all'AG e all'acquisizione da parte della stessa di una posizione e di una capacità di azione viziata dall'utilizzo di impieghi sperequati.
3.5. Quanto fin qui osservato deve essere ribadito anche con riguardo al motivo aggiunto, articolato in più punti, che comunque affrontano i medesimi temi fin qui esaminati. In particolare non è ravvisabile alcuna preclusione correlata al precedente decreto applicativo di misura di prevenzione, fermo restando che nel caso concreto la pericolosità del proposto è stata desunta sia sulla base degli elementi già valutati all'epoca sia su una base ulteriore, correlata alla accertata contiguità mafiosa dell'AG, nei termini descritti dalla Corte attraverso il riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e all'accertamento compiuto in sede di rinvio dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico dell'AG. Si è inoltre già sottolineato quale rilevanza è stata in concreto attribuita all'evasione fiscale, che non ha costituito la base di riferimento dell'accertata pericolosità del proposto, ma si è aggiunta in modo da consolidare la sperequazione degli impieghi. D'altro canto va richiamato quanto già rilevato in ordine alla riferibilità della società al proposto. Va infine chiarito come non abbia concreta rilevanza nel caso di specie l'autorevole pronuncia della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 febbraio 2017, nel caso De Tommaso
contro
Italia. 16 Non è tanto rilevante che sia stato riscontrato anche un profilo di pericolosità qualificata, inseritasi peraltro in un lasso di tempo caratterizzato da pericolosità generica, alla resa dei conti valorizzata dai Giudici di merito, quanto invece che il giudizio di pericolosità non sia stato fondato su vaghe suggestioni o su opinabili valutazioni, ma, nel pieno rispetto dell'autorevole monito della Corte di Strasburgo, sia stato saldamente ancorato a fatti anche penalmente accertati e ad elementi di prova precisi, come tali valutabili, dai quali è stato desunto che il proposto era dedito ad attività illecite che gli avevano consentito di ricavare cospicue risorse, poi reimmesse nel circuito societario. E' invece irrilevante in tale prospettiva la mancata celebrazione di processi per evasione fiscale o la specifica configurabilità di reati fiscali in relazione al puntuale superamento delle soglie di punibilità, posto che l'evasione fiscale non è stata valutata come base di riferimento del giudizio di pericolosità, ma al diverso fine di dar conto di una consolidata sperequazione non altrimenti giustificata.
4. In conclusione dunque deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Palermo;
va inoltre dichiarato inammissibile il ricorso di AG EG, che va condannato al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende;
vanno infine rigettati i ricorsi di AG SA, AG VI, AG GI e AG RO, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile il ricorso di AG EG e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di AG SA, AG VI, AG GI, AG RO e condanna i suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/7/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Giovanni Conti кий К семя Drub DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 SET 2017 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AZ I E Piera Esposito O N