Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8551 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B' IN ME DEL POLITA855155 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3710/98 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Cron..19584Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere- Ud.07/12/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2000 GIACCHERO MARGHERITA, SCHIANTA (SCIANTA) PATRIZIA, 5266 EVANGELISTI ROSSELLA, ROGGERO ANTONELLA, LUPANO -1- FRANCA, BE MARIA, CORTESE PIER LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO SANTE, che li rappresenta e EN OB, | difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 175/97 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 17/06/97 R.G.N. 118/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CANTARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Casale di Monferrato, decidendo dei motivi di impugnazione alla sentenza di primo grado, limitati alla errata indicazione della decorrenza di rivalutazione ed interessi, e alla errata compensazione delle spese, in causa nella quale AC MA, con altri litisconsorti, avevano richiesto la condanna dell'INPS, Fondo di garanzia, al pagamento delle retribuzioni dovute in forza del d.l. n.80 del 92, quanto ai capi di impugnazione, riteneva che la fattispecie doveva ritenersi regolata dal 7° e non dal 6° comma dell'art. 2 del citato d.l. n.80/92, per il quale a favore dei dipendenti di imprese soggette a procedure concorsuali, è dovuto un indennizzo, per la mancata attuazione della direttiva posto a carico del fondo di garanzia, sottratto al disposto del 5° comma, per il quale interessi e rivalutazione sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. Il Tribunale riteneva quindi che in ipotesi di indennizzo ai sensi del 7° dell'art. 2, interessi e rivalutazioneCO. decorrono dal momento della cessazione del rapporto, ovvero dal momento della maturazione del credito e non dalla data di dichiarazione di 3 fallimento. Avverso questa decisione ricorre per cassazione 1'INPS censurandola con un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si è costituito l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce l'istituto ricorrente violazione degli artt. 2, 7° CO. d.lvo 27 gennaio 1992 n.80, dell'art. 429 c.p.c. richiamandosi a precedenti di questa Corte, per i quali il fallimento costituisce, secondo il chiaro tenore della direttiva e del decreto di attuazione, elemento integrativo del diritto in questione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nel ritenere che interessi e rivalutazione decorrono, nella specie, dalla data di risoluzione del rapporto. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto: l'orientamento di questa Corte richiamato dal ricorrente, cui anche in questa decisione il Collegio intende aderire, è stato infatti di recente ribadito da Cass. 22 luglio 1999, n.7922 per il quale "l'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. n.80 del 1992, a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da 4 parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha struttura di un credito di lavoro e funzione risarcitoria, a prescindere dalla riconducibilità della fattispecie nella generale previsione dell'art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che, posta l'inerenza della prestazione in argomento con il rapporto di lavoro, i crediti consequenziali decorrono e possono essere azionati dal momento del loro inadempimento e cioè dalla data della perdita retributiva che l'indennizzo mira a compensare, non rilevando che la perdita stessa avvenga in un momento anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n.80 del 1992. Tale data è da collocare, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, all'atto della declaratoria del fallimento datoriale, atteso che una diversa e successiva decorrenza, in quanto inidonea a adeguatamente il pregiudizio subito a riparare condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe (come previsto dall'ordinamento comunitario), farebbe assumere alla relativa norma un significato non conforme ai principi fissati da quest'ultimo 5 ordinamento".
Per questi motivi
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, decidendo nel merito come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di dichiarazione del fallimento. Spese compensate per l'intero giudizio. il Presidente:Корадо , еве, щит Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Palle Depositata in Cancelleria- 22 GIU. 2001 Oggi, A PLEAS M E CANCELLIERE R P U S T R I O , D C LLO , TASSA PO 10 I . A D T 533 R OSTA SP 'A ELL . I GN P N D IM -13 O SI A A SEN 1-8 D D , E TE 1 I ISTRO ESEN A E O G ITT G EG LE IR R D ELLA O D