Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2015, n. 5184
CASS
Sentenza 10 novembre 2015

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Massime1

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione.

Commentario1

  • 1Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2015, n. 5184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5184
Data del deposito : 10 novembre 2015

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