Sentenza 10 novembre 2015
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione.
Commentario • 1
- 1. Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2015, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2015 |
Testo completo
5 1 8 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 3010/2015- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente SENTENZA Dott. MARGHERITA CASSANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 42077/2013 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IL N. IL 26/11/1976 avverso il decreto n. 4/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 27/06/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A - Gialouella che ha chiesto il rigetts del ricorso سے Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto. 1.11 27 giugno 2013 la Corte d'appello di Torino confermava il decreto emesso il 7 dicembre 2012 dal locale Tribunale con il quale veniva disposta la confisca dei beni immobili, mobili registrati, dei rapporti bancari e finanziari, dei preziosi nella disponibilità di HA LI.
2.Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, HA LI che, anche mediante memorie difensive, formula le seguenti censure. Denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, 200, 202 e 203 c.p., nonché degli artt. 11 e 12 R.D. n. 262 del 1942, 2, comma 2-bis, della 1. n. 575 del 1965 e successive modifiche, non potendo trovare applicazione, nel caso in esame, in cui non si osservano le disposizioni del d. lgs. n. 159 del 2011, la misura di prevenzione patrimoniale disgiunta da quella personale, revocata nei confronti di UR per assenza del requisito della pericolosità sociale. Rileva, inoltre, che, nel 2006, i soggetti di cui ai nn. 1 e 2 della 1. n. 1423 del 1956 non rientravano nel novero dei possibili destinatari di misure di prevenzione patrimoniali e che tale possibilità è stata reintrodotta solo nel 2008, anno in cui la pericolosità di UR non era più sussistente. Lamenta, inoltre, violazione ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. in relazione all'art.
2-bis della 1. n. 575 del 1965 non sussistendo la prova della continuativa convivenza della ricorrente con il UR sin dall'anno 2005, profilo in ordine al quale è stata fornita una motivazione meramente apparente basata su presunzioni e su indimostrate regole di esperienza, tenuto conto delle concrete circostanze di fatto allegate dalla difesa e del tutto pretermesse Prospetta violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta sproporzione tra i redditi della ricorrente e le sue effettive disponibilità economiche e patrimoniali, nonostante le contrarie risultanze acquisite, tra cui la relazione tecnica, le dichiarazioni, pienamente genuine, rilasciate da IG e RÒ. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato. Il suo esame impone una duplice premessa. 1 1.Nella concreta fattispecie sottoposta all'esame del Collegio non trova applicazione il d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto l'art. 117 (disciplina transitoria) di detto decreto prevede che le disposizioni contenute nel libro I del d. lgs. ora detto>> non applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi continuano ad applicarsi le norme previgenti>>. Nel caso di specie la proposta di applicazione della misura di prevenzione è stata depositata in data anteriore all'entrata in vigore (13 ottobre 2011) del d. lgs. n. 159 del 2011. 2.L'ordinamento consente l'applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94. Ciò, peraltro, non significa che nel nostro ordinamento sia stata introdotta un'actio in rem, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene. La pericolosità si trasferisce alla res per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile (Sez. U, n. 4880 del 26 giugno 2014). Lo scopo della confisca va, quindi, al di là dell'esigenza di prevenzione personale nei confronti del soggetto pericoloso, mirando a sottrarre definitivamente il bene di provenienza illecita al circuito criminale di origine per inserirlo in un altro esente da condizionamenti criminali. L'affermazione di tali principi ad opera delle Sezioni Unite di questa Corte, rende superflua la rimessione ex art. 618 c.p.p., pure sollecitata dalla difesa. Il sistema introdotto, dunque, presenta una sua intrinseca coerenza, perseguendo l'obiettivo di colpire i patrimoni illecitamente acquisiti non attraverso l'eliminazione dell'accertamento, sempre necessario, anche se incidentale, della pericolosità del titolare del bene, ma facendo venire meno il nesso di accessorietà tra misura personale e misura patrimoniale in ragione del fatto che non si ritiene più necessaria la previa applicazione (o esecuzione) della misura personale che può mancare per carenza non della pericolosità, ma di un suo ulteriore presupposto. 2 سے Il bene, pertanto, viene colpito non solo se ricorrono gli ordinari presupposti dell'illecita provenienza, ma anche se è stato acquistato da persona che era, all'epoca, pericolosa. Il mero decorso del tempo o, comunque, la cessazione della pericolosità del soggetto non possono avere l'effetto positivo di rendere lecito il possesso del bene da parte di colui che lo ha illecitamente acquisito (quanto era pericoloso) o ne trae la conseguente utilità, sia pure di riflesso.
3.Sulla base di tali premesse, il Collegio osserva ulteriormente che il disposto dell'art. 200, comma primo, c.p. - secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione - deve essere interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione, non costituiva reato, é possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto (Sez. 1, n. 13039 dell'11 marzo 2005; Sez. 3, n. 40703 del 15 ottobre 2002; Sez. 2, n. 3655 del 3 ottobre 1996 in tema di confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 399 del 1994). Contrariamene a quanto prospettato dalla difesa, il principio di retroattività della legge penale, sancito dagli artt. 25, comma 2, Cost. e 2 c.p. opera per le norme incriminatrici, ma non per le misure di sicurezza (Sez. 2, n. 33597 del 14 maggio 2009; Sez. 1, n. 7116 dell'8 novembre 2007). Di conseguenza, le misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca sono applicabili, in ragione dell'abrogazione dell'art. 14 della 1. n. 55 del 1990 per effetto del d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla 1. n. 125 del 2008 con conseguente riespansione dell'area di operatività dell'art. 19 della 1. n. 152 del 1975, così come modificata d'art. 13 della 1. n. 327 del 1988, anche ai soggetti dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, quali che siano i delitti da cui scaturiscono i proventi, soggetti menzionati nell'art. 1, nn. 1 e 2, della 1. n. 1423 del 1956 In altri termini, l'abrogazione dell'art. 14 della 1. n. 55 del 1990, art. 14 deve essere letto come un ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale che, senza le limitazioni riconducibili a tale norme, vengono estese ai soggetti che sono dediti a traffici delittuosi o vivono 3 Cu abitualmente, anche in modo parziale, con i proventi di attività criminose, a prescindere da quali siano i delitti da cui scaturiscano i proventi. Tale affermazione appare coerente con i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 13246 del 25 marzo 2010), secondo cui, con riferimento alle misure di prevenzione personali, l'art. 13 della 1. n. 327 del 1988, modificando l'art. 19, comma 1, della 1. n. 152 del 1975, ha stabilito che le disposizioni di cui alla 1. n. 575 del 1965, si applichino anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della 1. n. 1423 del 1956. Per effetto di tale norma sussiste, quindi, una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose (o ad esse equiparate) e soggetti pericolosi in quanto abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui, almeno in parte, traggano i mezzi di vita.
4.L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove, con motivazione puntuale ed esente da vizi giuridici o argomentativi, ha evidenziato, con specifico riguardo alla sussistenza della pericolosità sociale di UR, che egli era da oltre trent'anni dedito a traffici delittuosi che gli hanno consentito di vivere con i proventi di tali attività delittuose e di mantenere un elevato tenore di vita pure a fronte di redditi dichiarati di minima entità e in assenza di una qualsivoglia attività produttiva svolta. La Corte d'appello di Torino, con motivazione corretta ed approfondita, quale risultante anche dalla valutazioni critiche delle prospettazioni difensive, ha osservato che il periodo al quale va ancorata la pericolosità di UR deve essere individuato negli anni dal 2001 al 2006, conclusione di per sé non contestata dalla ricorrente la quale si è limitata ad affermare che, in tale periodo, il suo patrimonio personale non ebbe a subire "incrementi sospetti”. La Corte ha, inoltre, stabilito, sulla base di un corretto discorso giustificativo, la relazione cronologica tra la pericolosità sociale manifestata da UR e l'acquisizione dei beni oggetto del decreto di confisca, intesa come misura di sicurezza di natura polivalente, volta a fronteggiare una pericolosità del predetto UR attuale al momento dell'acquisizione dei beni sottoposti a provvedimento ablativo e, in quanto tale, destinata ad esplicare i suoi riflessi sui beni confiscati per effetto della novella legislativa in precedenza ripercorsa, applicabile anche a fattispecie come quella in esame - manifestatesi prima della sua entrata in vigore pur in assenza di una pericolosità attuale del destinatario della misura patrimoniale. 4 س 5. Ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965 deve essere distinta la posizione del coniuge, dei figli, dei conviventi nell'ultimo quinquennio da quella degli altri terzi. La disponibilità dei beni - costituente il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario. Nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta (nel senso di seguito precisato), senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che l'art. 2 bis della legge 575/1965 considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova. La presunzione ex art.
2-bis, comma 3, 1. n. 575 del 1965 deve essere, peraltro, posta in correlazione con l'accertata assenza di disponibilità economiche proprie del terzo intestatario - sintomatica della fittizietà dell'intestazione - quale lecito criterio interpretativo della situazione di fatto, non comportante illegittime inversioni dell'onere della prova a carico dei terzi. L'accertamento incidentale del carattere fittizio degli atti traslativi costituisce, quindi, parte integrante del ragionamento giudiziale posto a fondamento della pronuncia ablativa del bene ritenuto nella disponibilità di fatto del prevenuto, pur se nella formale titolarità del terzo. Le censure prospettate al riguardo dalla ricorrente, lungi dal confrontarsi con i principi sinora illustrati, tendono, in realtà, ad una rilettura delle risultanze acquisite non consentita alla luce dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (recante “misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità], che limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), in tema di misure di prevenzione non è deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato 5 مسر imposto al giudice di appello dal decimo comma dell'art. 4 della 1. n. 1423 del 1956 (Sez. 6, n. 15107 del 17 dicembre 2003, n.15107; Sez. 2, n. 2181 del 6 maggio 1999). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. E, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Benché nei motivi di ricorso la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., la maggior parte delle censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all'adeguatezza logica del ragionamento seguito dalla Corte d'appello che, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, è completo, analitico, immune da vizi giuridici. Sotto questo profilo, pertanto, le censure dedotte dalla difesa con il secondo e il terzo motivo di ricorso sono, da un lato, aspecifiche, in quanto non sai confrontano con le ragioni argomentate del provvedimento impugnato e, dall'altro, manifestamente infondate, in quanto tese a sollecitare una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto e fondate su un'erronea interpretazione della nozione di travisamento del fatto e della prova, categorie impropriamente richiamate per contestare, in realtà, non l'esistenza o il contenuto informativo della prova stessa, bensì soltanto il risultato probatorio.
6. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 10 novembre 2015. DEPOSITATA Il Consigliere estensor IN CANCELLER Presidente Margherita Cassano ликоноо -9 FEB 2016 Maria Cristing Siotto GIL CANCELLIERE Stefania FAIELLA