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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2564/2021, vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Giuseppina Piccirillo (c.f. ), con studio C.F._2
legale in Mondragone alla Via Del Santuario n. 4, e dall'avv. Gaetano Madonna (c.f.
), con studio in Marcianise alla via Gandhi n. 24, presso il cui C.F._3
studio elettivamente domicilia;
pec e fax: 0823 1546657,
; 0823-828293 Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. – p.iva. Controparte_1 P.IVA_1
, in qualità di Impressa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada P.IVA_2 per la Regione Campania, rappresenta e difesa dall'avv. Federico Pampaloni (cf.
) con Studio in Comeana via Lombarda 54, ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Russo Raffaele (c.f. , in C.F._5
Napoli, Centro Direzionale Isola G/7; pec: Email_3
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1Con sentenza n. 2914/2020, pubblicata il 30/11/2020, non notificata, il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere accoglieva la domanda proposta da quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania- nei confronti di e lo condannava al pagamento di euro 6.986,68, oltre interessi e Parte_1 alle spese processuali liquidate in euro 3.300,17, oltre rimborso delle spese generali e accessori.
1.2. Nello specifico, la in veste di impresa designata alla gestione del Controparte_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada, con atto di citazione notificato l'8.11.2018 aveva agito in regresso nei confronti di ai sensi dell'art.292 co. 1 D.lgs. n. 209/2005 Parte_1 per ottenere il rimborso dell'importo di euro 6.986,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, che essa impresa aveva corrisposto al danneggiato dal sinistro verificatosi il 3.9.1999, di cui era stata accertata la responsabilità a carico del veicolo, privo di copertura assicurativa, tg BL 250027 di proprietà del prefato condotto da Parte_1 [...]
, giusta sentenza n. 323/2003 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca. Per_1
1.3. Costituitosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva Parte_1
della società istante, la prescrizione biennale dell'azione di regresso nonché (nelle memorie ex art. 183 comma 6 primo termine cpc) il proprio difetto di legittimazione passiva per essere rimasto estraneo al giudizio conclusosi con la sentenza n. 323/2003 del giudice di pace, svoltosi nei confronti di altro soggetto, tale . Persona_1
1.4. Il primo giudice, affermata la legittimazione attiva dell'attrice e disattesa l'eccezione di prescrizione biennale, reputando applicabile il termine decennale decorrente dalla data del pagamento, non elasso nel caso di specie, riteneva provati i fatti costitutivi della domanda attorea e cioè: la declaratoria di responsabilità esclusiva di nel sinistro Parte_1 verificatosi il 3.9.1999 in forza della sentenza n. 393/2003 sopra citata;
la condanna, solidale, dell'impresa attrice al risarcimento del danno subito da Parte_2 l'avvenuto pagamento della somma complessiva di euro 6.989,68 da parte della
[...]
come risultante dalle quietanze prodotte in atti e non contestate dal convenuto;
il CP_1 difetto di prova del pagamento delle predette somme da parte del convenuto in favore dell'attrice.
2.1. Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado n. 2914/2020 sulla base di due motivi.
2.2. Con il primo lamenta “errata valutazione del difetto di legittimazione passiva di
assumendo che il tribunale avrebbe confuso le parti processuali, ritenendo Parte_1
erroneamente che il sinistro si fosse verificato tra e mentre Parte_2 Parte_1 con la sentenza n. 323/2023 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca la parte condannata al risarcimento risultava e non esso deducente che, quindi, non era né parte Persona_1 processuale né parte soccombente, e nella gravata sentenza non era stato specificato il titolo in forza del quale esso istante era chiamato a ristorare la somma corrisposta al danneggiato da altro soggetto, . Persona_1
2.2. Con la seconda ragione, deduce l“errato computo del dies a quo del termine di prescrizione” sostenendo che l'azione di risarcimento nei confronti di esso appellante avrebbe dovuto essere esperita nei due o cinque anni decorrenti dal sinistro, avvenuto il 3 settembre nel 1999, e non dalla pubblicazione della sentenza del giudice di pace di Sessa
Aurunca del 2023, sicché la richiesta dell'impresa designata dal FGVS, avanzata tramite nel 2011 era stata effettuata quando il termine di prescrizione era già maturato. CP_2
2.3. Risulta, poi, reiterata dall'appellante l'eccezione di violazione dell'art. 163 nr 2 cpc per mancata specificazione, nell'atto di citazione del primo grado, se l'attrice agisse in proprio o quale impresa designata dal FGVS ( v. pag. 3 atto di appello).
3.Si è costituita in giudizio la società chiedendo dichiararsi Controparte_1
inammissibile il gravame per violazione dell'art. 342 cpc, non essendo state indicate le parti della sentenza appellata e le circostanze che comporterebbero una violazione di legge. Nel merito, ha contestato le ragioni dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del grado. 4.È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 3.12.2024 in esito all'udienza del 27.11.2024 di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
5. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dall'appellata.
5.1. L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, nella versione novellata (ratione temporis applicabile) l'art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte. 6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
6.1. Va, in primo luogo, dichiarata inammissibile l'eccezione di violazione dell'art. 163 n. 2 cpc in quanto risulta meramente reiterata in appello senza lo svolgimento di ragioni critiche idonee a sovvertire gli argomenti posti a fondamento della decisione. Sul punto, invero, il tribunale, in modo condivisibile, ritenendo di dover attribuire rilevanza all'aspetto e al contenuto sostanziale dell'atto introduttivo, ha motivato il rigetto osservando che “ seppure
è vero che, nell'intestazione dell'atto di citazione, non viene specificato che la
[...]
agisce in qualità di impresa designata, ciò appare chiaramente affermato nel CP_1
contesto dell'atto introduttivo ( nel quale l'attrice deduce chiaramente di aver eseguito il pagamento delle somme, di cui chiede la ripetizione, nella qualità di impresa designata e, nelle conclusioni dell'atto, richiede espressamente il rimborso delle somme predette nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada)”. Siffatta ratio decidenti non è stata attinta dal gravame che, si ribadisce, si è limitato a riproporre la medesima eccezione sulla base di sintetici argomenti difensivi già esaminati e disattesi dal primo giudice senza sviluppare un ragionamento alternativo volto ad incrinare le ragioni del convincimento espresso in sentenza.
Da qui l'inammissibilità dell'eccezione.
6.2. Gli altri due mezzi sono invece infondati nel merito e vanno esaminati congiuntamente in quanto la loro decisione presuppone la disamina di una questione comune e cioè la natura giuridica dell'azione recuperatoria prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private, nel quale è confluita l'analoga previsione di cui all'art. 29 comma 1 l. 990/69) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che va qui approfondita, con integrazione della motivazione della gravata sentenza.
6.3. Giova osservare, invero, che l'opzione qualificatoria della prefata azione (così descritta dalla norma in commento “
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall' articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d) , ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè degli interessi e delle spese”), vale a dire se azione autonoma o meno rispetto alla posizione del danneggiato- secondo i due principali orientamenti di legittimità scontratisi in materia- ha estrema rilevanza perché da essa dipende sia il regime di prescrizione applicabile sia l'individuazione dei presupposti dell'azione.
Infatti, se intesa quale azione autonoma rispetto alla posizione del danneggiato -in quanto avente titolo non nel diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni ( derivante da fatto illecito) ma nella legge- elementi necessari sarebbero : la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa ( per il caso che qui interessa) e il pagamento dell'indennizzo da parte dell'impresa designata in favore del danneggiato ( anche in via transattiva) , mentre l'accertamento della responsabilità del sinistro (o dell'illecito) sarebbe mero “presupposto” dell'azione e non fatto costitutivo;
sarebbe, poi, applicabile la prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento.
Se, invece, ricondotta all'ambito della surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 c.c. , l'impresa designata, effettuato il pagamento al danneggiato, verrebbe a sostituirsi ad esso verso il responsabile (o i responsabili civili) nella medesima posizione (sostanziale e processuale), quindi il suo diritto di regresso sarebbe soggetto al termine di prescrizione biennale, traducendosi nel medesimo diritto del danneggiato risarcito;
l'accertamento della responsabilità dell'illecito sarebbe, poi, a carico dell'impresa designata, come lo sarebbe per il danneggiato.
6.4. Il tema, oggetto di contrasto ermeneutico in giurisprudenza e dottrina, è stato composto solo di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21514 del 7 luglio 2022 che, premessa un'ampia disamina dei diversi orientamenti esistenti e delle diverse conseguenze connesse all'opzione qualificatoria quanto al regime della prescrizione e ai presupposti dell'azione e alla differenza tra azione di regresso e azione surrogatoria (cfr.
v pagg. 10 e ss. in motivazione della sentenza cit qui da intendersi richiamate) ha ritenuto che l'azione recuperatoria prevista dal comma 2 dell'art. 292 Cod. Ass. Priv, espressamente denominata dal legislatore “di regresso”, vada “qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato.
Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile” (cfr. punto 17 pagg.26 e ss motivazione SU
21514/2022).
6.5. Da tale carattere di specialità e dalla ritenuta impossibilità di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e del diritto da questa esercitato verso il danneggiate alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questi vantato, il Supremo Consesso ha fatto dipendere le seguenti conseguenze ( cfr pagg. 27 e ss.)
a) l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo, corrisposto al danneggiato, dal responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nei casi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa ( lett.
a) e b) nonché negli altri casi previsti dal primo comma dell'art. 292 cit.); nel caso di sinistro imputabile a più danneggianti (come nell'ipotesi di sinistro cagionato da conducente diverso dal proprietario del veicolo) l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (quindi non solo dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su di esso gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né
l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero;
b) l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di detta azione ma un mero “presupposto”, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda;
c) elementi costitutivi dell'azione sono, invece, la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell'indennizzo, anche in via transattiva (v. in motivazione SU 21514/2022 pag. 13);
d) la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio dei responsabili civili bensì, ai sensi dell'art. 1182 terzo comma cpc, con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente;
e) il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato. 7. I principi appena esposti sono dirimenti per la soluzione del caso all'esame riguardante l'ipotesi di sinistro causato da veicolo privo di assicurazione, rientrante nell'ambito dell'art. 292 comma cit.
7.1. Con il primo mezzo l'appellante sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere stato parte del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Sessa Aurunca culminato con la sentenza n. 323/2003, su cui l'impresa designata ha fondato il proprio credito, giudizio che aveva visto soccombente altro soggetto ( e nel quale Persona_1
esso appellante, pur essendo l'intestatario del veicolo tg BL 25007, non era mai stato citato.
7.1.1. Il motivo è infondato.
Posto che l'accertamento della responsabilità del sinistro è, come detto, solo un presupposto dell'azione recuperatoria, bene ha ritenuto il primo giudice che dalla sentenza del giudice di pace su menzionata potesse desumersi la responsabilità di nell'incidente Parte_1
occorso il 3.9.1999 nel quale era rimasto danneggiato Infatti, se è vero, Persona_2 come sostiene l'appellante, che la decisione suddetta abbia visto come parti del giudizio
( attore), l'impresa designata e (convenuti), questi ultimi Persona_2 Persona_1 due condannati in solido al risarcimento del danno in favore del primo, ai fini dell'azione recuperatoria in esame ciò che rileva è l'acclarata responsabilità del veicolo tg BL 25007, privo di copertura assicurativa, nella verificazione del sinistro occorso il 3.9.1999, del quale
è pacifico (perché affermato dallo stesso appellante e in ogni caso emergente dalla visura dell'ACI datata 22.9.2010 in fascicolo primo grado appellata) che sia il Parte_1 proprietario. Con la conseguenza che in tale ultima veste (espressamente dedotta nell'atto di citazione in primo grado, ove è indicato come proprietario del veicolo danneggiante, condotto nell'occasione da cfr. punto 4 del libello introduttivo del primo Persona_1 grado) l'appellante è corresponsabile civile dell'evento dannoso e legittimato passivo all'azione recuperatoria in esame, non avendo nel presente giudizio dedotto e provato circostanze escludenti detta responsabilità, come avrebbe potuto fare non avendone avuto occasione nel giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace su menzionato.
7.1.2.Invero, la sentenza n. 323/2003 non rappresenta il titolo in forza del quale l'impresa designata agisce per il recupero della somma corrisposta quale coobbligato solidale (come sarebbe se si trattasse di azione di regresso tout court) ma il presupposto dell'azione recuperatoria quale accertamento del “fatto illecito” , sicchè non assume rilevanza che non sia stato parte del giudizio conclusosi con la prefata decisione e non sia Parte_1 destinatario della condanna giudiziale, come non lo sarebbe se, invece di pronuncia giudiziale, l'azione recuperatoria avesse trovato fondamento in una transazione tra impresa designata e danneggiato (che non richiede la partecipazione necessaria del danneggiante).
La tutela del responsabile civile, che non è stato parte dell'accertamento della responsabilità del sinistro (in via giudiziale o transattiva) è ampiamente assicurata dalla possibilità, affermata dalla Sezioni Unite nella decisione su riportata, di contestare detto accertamento nel giudizio avente ad oggetto l'azione “di regresso” dell'impresa designata, dimostrando la propria estraneità all'illecito.
Da qui l'infondatezza del primo mezzo.
7.2. Del pari infondato il secondo motivo con cui l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione sull'assunto che il termine sarebbe biennale e decorrerebbe dalla data del sinistro, quindi sarebbe ampiamente maturato alla data della richiesta di pagamento del
2011.
7.2.1.Le ragioni svolte dal oltre ad essere ripetitive di tesi difensive già prospettate Pt_1 in primo grado e motivatamente disattese dal tribunale (v. pag. 3 e 4 sentenza appellata qui da intendersi richiamate), si palesa ancor più infondato alla luce dell'arresto delle Sezioni
Unite sopra riportato che ha confermato, sul punto, l'orientamento fatto proprio dal primo giudice nella gravata sentenza, secondo cui il termine di prescrizione applicabile è decennale decorrente dal pagamento, quindi non elasso nella specie ( ove il pagamento risulta avvenuto nel 2003 e la richiesta di pagamento è stata formulata con raccomandata ar recapitata il 7.2.2011 v. in produzione primo grado appellata).
Ne consegue il rigetto anche del secondo mezzo.
8. Alla luce di quanto precede, non essendo qui messa in discussione la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'azione “di regresso” oggetto della domanda giudiziale dell'impresa designata attuale appellata (la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa, il pagamento del risarcimento liquidato al danneggiato da parte dell'impresa designata), che il primo giudice ha ritenuto dimostrati sulla base della documentazione prodotta dall'impresa designata, va confermata la sentenza gravata, integrata solo nella motivazione nei termini sopra spiegati.
9. La totale soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo in applicazione degli importi minimi (stante la ripetitività delle questioni già dibattute nel precedente grado) di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria).
10. Ricorono, altresì, i presupposti, stante il rigetto dell'appello, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2914/2020, Parte_1 pubblicata il 30/11/2020 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1
- in qualità di Impressa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada- che si liquidano in € 1984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 23.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2564/2021, vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Giuseppina Piccirillo (c.f. ), con studio C.F._2
legale in Mondragone alla Via Del Santuario n. 4, e dall'avv. Gaetano Madonna (c.f.
), con studio in Marcianise alla via Gandhi n. 24, presso il cui C.F._3
studio elettivamente domicilia;
pec e fax: 0823 1546657,
; 0823-828293 Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. – p.iva. Controparte_1 P.IVA_1
, in qualità di Impressa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada P.IVA_2 per la Regione Campania, rappresenta e difesa dall'avv. Federico Pampaloni (cf.
) con Studio in Comeana via Lombarda 54, ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Russo Raffaele (c.f. , in C.F._5
Napoli, Centro Direzionale Isola G/7; pec: Email_3
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1Con sentenza n. 2914/2020, pubblicata il 30/11/2020, non notificata, il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere accoglieva la domanda proposta da quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania- nei confronti di e lo condannava al pagamento di euro 6.986,68, oltre interessi e Parte_1 alle spese processuali liquidate in euro 3.300,17, oltre rimborso delle spese generali e accessori.
1.2. Nello specifico, la in veste di impresa designata alla gestione del Controparte_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada, con atto di citazione notificato l'8.11.2018 aveva agito in regresso nei confronti di ai sensi dell'art.292 co. 1 D.lgs. n. 209/2005 Parte_1 per ottenere il rimborso dell'importo di euro 6.986,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, che essa impresa aveva corrisposto al danneggiato dal sinistro verificatosi il 3.9.1999, di cui era stata accertata la responsabilità a carico del veicolo, privo di copertura assicurativa, tg BL 250027 di proprietà del prefato condotto da Parte_1 [...]
, giusta sentenza n. 323/2003 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca. Per_1
1.3. Costituitosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva Parte_1
della società istante, la prescrizione biennale dell'azione di regresso nonché (nelle memorie ex art. 183 comma 6 primo termine cpc) il proprio difetto di legittimazione passiva per essere rimasto estraneo al giudizio conclusosi con la sentenza n. 323/2003 del giudice di pace, svoltosi nei confronti di altro soggetto, tale . Persona_1
1.4. Il primo giudice, affermata la legittimazione attiva dell'attrice e disattesa l'eccezione di prescrizione biennale, reputando applicabile il termine decennale decorrente dalla data del pagamento, non elasso nel caso di specie, riteneva provati i fatti costitutivi della domanda attorea e cioè: la declaratoria di responsabilità esclusiva di nel sinistro Parte_1 verificatosi il 3.9.1999 in forza della sentenza n. 393/2003 sopra citata;
la condanna, solidale, dell'impresa attrice al risarcimento del danno subito da Parte_2 l'avvenuto pagamento della somma complessiva di euro 6.989,68 da parte della
[...]
come risultante dalle quietanze prodotte in atti e non contestate dal convenuto;
il CP_1 difetto di prova del pagamento delle predette somme da parte del convenuto in favore dell'attrice.
2.1. Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado n. 2914/2020 sulla base di due motivi.
2.2. Con il primo lamenta “errata valutazione del difetto di legittimazione passiva di
assumendo che il tribunale avrebbe confuso le parti processuali, ritenendo Parte_1
erroneamente che il sinistro si fosse verificato tra e mentre Parte_2 Parte_1 con la sentenza n. 323/2023 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca la parte condannata al risarcimento risultava e non esso deducente che, quindi, non era né parte Persona_1 processuale né parte soccombente, e nella gravata sentenza non era stato specificato il titolo in forza del quale esso istante era chiamato a ristorare la somma corrisposta al danneggiato da altro soggetto, . Persona_1
2.2. Con la seconda ragione, deduce l“errato computo del dies a quo del termine di prescrizione” sostenendo che l'azione di risarcimento nei confronti di esso appellante avrebbe dovuto essere esperita nei due o cinque anni decorrenti dal sinistro, avvenuto il 3 settembre nel 1999, e non dalla pubblicazione della sentenza del giudice di pace di Sessa
Aurunca del 2023, sicché la richiesta dell'impresa designata dal FGVS, avanzata tramite nel 2011 era stata effettuata quando il termine di prescrizione era già maturato. CP_2
2.3. Risulta, poi, reiterata dall'appellante l'eccezione di violazione dell'art. 163 nr 2 cpc per mancata specificazione, nell'atto di citazione del primo grado, se l'attrice agisse in proprio o quale impresa designata dal FGVS ( v. pag. 3 atto di appello).
3.Si è costituita in giudizio la società chiedendo dichiararsi Controparte_1
inammissibile il gravame per violazione dell'art. 342 cpc, non essendo state indicate le parti della sentenza appellata e le circostanze che comporterebbero una violazione di legge. Nel merito, ha contestato le ragioni dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del grado. 4.È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 3.12.2024 in esito all'udienza del 27.11.2024 di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
5. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dall'appellata.
5.1. L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, nella versione novellata (ratione temporis applicabile) l'art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte. 6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
6.1. Va, in primo luogo, dichiarata inammissibile l'eccezione di violazione dell'art. 163 n. 2 cpc in quanto risulta meramente reiterata in appello senza lo svolgimento di ragioni critiche idonee a sovvertire gli argomenti posti a fondamento della decisione. Sul punto, invero, il tribunale, in modo condivisibile, ritenendo di dover attribuire rilevanza all'aspetto e al contenuto sostanziale dell'atto introduttivo, ha motivato il rigetto osservando che “ seppure
è vero che, nell'intestazione dell'atto di citazione, non viene specificato che la
[...]
agisce in qualità di impresa designata, ciò appare chiaramente affermato nel CP_1
contesto dell'atto introduttivo ( nel quale l'attrice deduce chiaramente di aver eseguito il pagamento delle somme, di cui chiede la ripetizione, nella qualità di impresa designata e, nelle conclusioni dell'atto, richiede espressamente il rimborso delle somme predette nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada)”. Siffatta ratio decidenti non è stata attinta dal gravame che, si ribadisce, si è limitato a riproporre la medesima eccezione sulla base di sintetici argomenti difensivi già esaminati e disattesi dal primo giudice senza sviluppare un ragionamento alternativo volto ad incrinare le ragioni del convincimento espresso in sentenza.
Da qui l'inammissibilità dell'eccezione.
6.2. Gli altri due mezzi sono invece infondati nel merito e vanno esaminati congiuntamente in quanto la loro decisione presuppone la disamina di una questione comune e cioè la natura giuridica dell'azione recuperatoria prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private, nel quale è confluita l'analoga previsione di cui all'art. 29 comma 1 l. 990/69) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che va qui approfondita, con integrazione della motivazione della gravata sentenza.
6.3. Giova osservare, invero, che l'opzione qualificatoria della prefata azione (così descritta dalla norma in commento “
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall' articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d) , ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè degli interessi e delle spese”), vale a dire se azione autonoma o meno rispetto alla posizione del danneggiato- secondo i due principali orientamenti di legittimità scontratisi in materia- ha estrema rilevanza perché da essa dipende sia il regime di prescrizione applicabile sia l'individuazione dei presupposti dell'azione.
Infatti, se intesa quale azione autonoma rispetto alla posizione del danneggiato -in quanto avente titolo non nel diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni ( derivante da fatto illecito) ma nella legge- elementi necessari sarebbero : la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa ( per il caso che qui interessa) e il pagamento dell'indennizzo da parte dell'impresa designata in favore del danneggiato ( anche in via transattiva) , mentre l'accertamento della responsabilità del sinistro (o dell'illecito) sarebbe mero “presupposto” dell'azione e non fatto costitutivo;
sarebbe, poi, applicabile la prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento.
Se, invece, ricondotta all'ambito della surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 c.c. , l'impresa designata, effettuato il pagamento al danneggiato, verrebbe a sostituirsi ad esso verso il responsabile (o i responsabili civili) nella medesima posizione (sostanziale e processuale), quindi il suo diritto di regresso sarebbe soggetto al termine di prescrizione biennale, traducendosi nel medesimo diritto del danneggiato risarcito;
l'accertamento della responsabilità dell'illecito sarebbe, poi, a carico dell'impresa designata, come lo sarebbe per il danneggiato.
6.4. Il tema, oggetto di contrasto ermeneutico in giurisprudenza e dottrina, è stato composto solo di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21514 del 7 luglio 2022 che, premessa un'ampia disamina dei diversi orientamenti esistenti e delle diverse conseguenze connesse all'opzione qualificatoria quanto al regime della prescrizione e ai presupposti dell'azione e alla differenza tra azione di regresso e azione surrogatoria (cfr.
v pagg. 10 e ss. in motivazione della sentenza cit qui da intendersi richiamate) ha ritenuto che l'azione recuperatoria prevista dal comma 2 dell'art. 292 Cod. Ass. Priv, espressamente denominata dal legislatore “di regresso”, vada “qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato.
Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile” (cfr. punto 17 pagg.26 e ss motivazione SU
21514/2022).
6.5. Da tale carattere di specialità e dalla ritenuta impossibilità di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e del diritto da questa esercitato verso il danneggiate alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questi vantato, il Supremo Consesso ha fatto dipendere le seguenti conseguenze ( cfr pagg. 27 e ss.)
a) l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo, corrisposto al danneggiato, dal responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nei casi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa ( lett.
a) e b) nonché negli altri casi previsti dal primo comma dell'art. 292 cit.); nel caso di sinistro imputabile a più danneggianti (come nell'ipotesi di sinistro cagionato da conducente diverso dal proprietario del veicolo) l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (quindi non solo dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su di esso gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né
l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero;
b) l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di detta azione ma un mero “presupposto”, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda;
c) elementi costitutivi dell'azione sono, invece, la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell'indennizzo, anche in via transattiva (v. in motivazione SU 21514/2022 pag. 13);
d) la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio dei responsabili civili bensì, ai sensi dell'art. 1182 terzo comma cpc, con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente;
e) il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato. 7. I principi appena esposti sono dirimenti per la soluzione del caso all'esame riguardante l'ipotesi di sinistro causato da veicolo privo di assicurazione, rientrante nell'ambito dell'art. 292 comma cit.
7.1. Con il primo mezzo l'appellante sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere stato parte del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Sessa Aurunca culminato con la sentenza n. 323/2003, su cui l'impresa designata ha fondato il proprio credito, giudizio che aveva visto soccombente altro soggetto ( e nel quale Persona_1
esso appellante, pur essendo l'intestatario del veicolo tg BL 25007, non era mai stato citato.
7.1.1. Il motivo è infondato.
Posto che l'accertamento della responsabilità del sinistro è, come detto, solo un presupposto dell'azione recuperatoria, bene ha ritenuto il primo giudice che dalla sentenza del giudice di pace su menzionata potesse desumersi la responsabilità di nell'incidente Parte_1
occorso il 3.9.1999 nel quale era rimasto danneggiato Infatti, se è vero, Persona_2 come sostiene l'appellante, che la decisione suddetta abbia visto come parti del giudizio
( attore), l'impresa designata e (convenuti), questi ultimi Persona_2 Persona_1 due condannati in solido al risarcimento del danno in favore del primo, ai fini dell'azione recuperatoria in esame ciò che rileva è l'acclarata responsabilità del veicolo tg BL 25007, privo di copertura assicurativa, nella verificazione del sinistro occorso il 3.9.1999, del quale
è pacifico (perché affermato dallo stesso appellante e in ogni caso emergente dalla visura dell'ACI datata 22.9.2010 in fascicolo primo grado appellata) che sia il Parte_1 proprietario. Con la conseguenza che in tale ultima veste (espressamente dedotta nell'atto di citazione in primo grado, ove è indicato come proprietario del veicolo danneggiante, condotto nell'occasione da cfr. punto 4 del libello introduttivo del primo Persona_1 grado) l'appellante è corresponsabile civile dell'evento dannoso e legittimato passivo all'azione recuperatoria in esame, non avendo nel presente giudizio dedotto e provato circostanze escludenti detta responsabilità, come avrebbe potuto fare non avendone avuto occasione nel giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace su menzionato.
7.1.2.Invero, la sentenza n. 323/2003 non rappresenta il titolo in forza del quale l'impresa designata agisce per il recupero della somma corrisposta quale coobbligato solidale (come sarebbe se si trattasse di azione di regresso tout court) ma il presupposto dell'azione recuperatoria quale accertamento del “fatto illecito” , sicchè non assume rilevanza che non sia stato parte del giudizio conclusosi con la prefata decisione e non sia Parte_1 destinatario della condanna giudiziale, come non lo sarebbe se, invece di pronuncia giudiziale, l'azione recuperatoria avesse trovato fondamento in una transazione tra impresa designata e danneggiato (che non richiede la partecipazione necessaria del danneggiante).
La tutela del responsabile civile, che non è stato parte dell'accertamento della responsabilità del sinistro (in via giudiziale o transattiva) è ampiamente assicurata dalla possibilità, affermata dalla Sezioni Unite nella decisione su riportata, di contestare detto accertamento nel giudizio avente ad oggetto l'azione “di regresso” dell'impresa designata, dimostrando la propria estraneità all'illecito.
Da qui l'infondatezza del primo mezzo.
7.2. Del pari infondato il secondo motivo con cui l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione sull'assunto che il termine sarebbe biennale e decorrerebbe dalla data del sinistro, quindi sarebbe ampiamente maturato alla data della richiesta di pagamento del
2011.
7.2.1.Le ragioni svolte dal oltre ad essere ripetitive di tesi difensive già prospettate Pt_1 in primo grado e motivatamente disattese dal tribunale (v. pag. 3 e 4 sentenza appellata qui da intendersi richiamate), si palesa ancor più infondato alla luce dell'arresto delle Sezioni
Unite sopra riportato che ha confermato, sul punto, l'orientamento fatto proprio dal primo giudice nella gravata sentenza, secondo cui il termine di prescrizione applicabile è decennale decorrente dal pagamento, quindi non elasso nella specie ( ove il pagamento risulta avvenuto nel 2003 e la richiesta di pagamento è stata formulata con raccomandata ar recapitata il 7.2.2011 v. in produzione primo grado appellata).
Ne consegue il rigetto anche del secondo mezzo.
8. Alla luce di quanto precede, non essendo qui messa in discussione la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'azione “di regresso” oggetto della domanda giudiziale dell'impresa designata attuale appellata (la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa, il pagamento del risarcimento liquidato al danneggiato da parte dell'impresa designata), che il primo giudice ha ritenuto dimostrati sulla base della documentazione prodotta dall'impresa designata, va confermata la sentenza gravata, integrata solo nella motivazione nei termini sopra spiegati.
9. La totale soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo in applicazione degli importi minimi (stante la ripetitività delle questioni già dibattute nel precedente grado) di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria).
10. Ricorono, altresì, i presupposti, stante il rigetto dell'appello, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2914/2020, Parte_1 pubblicata il 30/11/2020 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1
- in qualità di Impressa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada- che si liquidano in € 1984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 23.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello