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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5774 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del
3/7/2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 15999/2024
TRA il sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Palermo 501, C.F.: elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._1 Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Di Monda C.F.:
[...]
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, presso cui C.F._2 elegge domicilio speciale, anche ai fini del pagamento ai sensi dell'art. 47 c.c. Ai sensi dell'art. 136 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 02/70059889 ed all'indirizzo di posta elettronica nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 ; Email_2 RICORRENTE CONTRO
l' , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonella Trovati - C.F. – PEC. C.F._3 t - e Avv. Erminio Capasso, in virtù di procura Email_3 generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) del 22/03/2024 - Repertorio n. Persona_1 37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale di Napoli al Viale A. De Gasperi, n. 55 CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1
1 aveva proposto in data 24/3/2023 domanda amministrativa intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ex L.104/1992, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e ne di deambulare autonomamente;
che successivamente aveva proposto ricorso giudiziario per ATP n. RG 21613/2023 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; che nel corso del giudizio la Commissione convocava il ricorrente a visita negando l' indennità di accompagnamento che anche il ctu nella sua relazione negava l' indennità di accompagnamento
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto che non riconosceva i presupposti per l' indennità di accompagnamento e l' accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell' art 3 co3 L. 104/92 ,
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto all' accertamento dell' invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con condanna alle spese
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa all' udienza del 3/7/2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità solo del 100%
Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
2 Il ctu ha nella sua relazione ritenuto che Orbene, in considerazione del diagnosticato complesso morboso (cfr.: cardiopatia ischemica multivasale trattata mediante procedura di angioplastica e stenting coronarico nosograficamente inquadrabile in una
II classe funzionale NYHA (cfr.: tra l'altro la normalità della frazione di eiezione ventricolare di sinistra all'esame ecocardiografico del Maggio 2019) in soggetto con rilievo diagnostico-strumentale di valvulopatia mitro-tricuspidalica di lieve entità, broncopatia cronica, rilievo TC di fibrotorace, millimetrico reliquato fibronodulare, modica falda pericardica, ectasia lieve dell'aorta ascendente, ateromasi dell'arco aortico in assenza di riverberi sul versante respiratorio;
artrosi polidistrettuale realizzante modesto impegno funzionale in soggetto con passaggi posturali e deambulazione autonomi, conservate autonomie personali) e delle risultanze dell' esplorazione semeiologica fisica del soggetto ed in ordine al diagnosticato complesso morboso caratterizzato , si ritiene in questa sede ad osservare che le patologie diagnosticate:
• • siano stabilizzate e risalgono all'epoca della domanda amministrativa.
• • SI' consentono alla P. il compimento delle azioni essenziali della vita quotidiana, lavorativa, ricreativa, di relazione sociale, inibendo l'esplicazione della personalità e la manifestazione in ambito sociale;
• • NON determinano (evidentemente) difficoltà di apprendimento, di relazione ed
NON è comunque tale da determinare assai grave svantaggio sociale o di emarginazione;
• • NON riducono fortemente l'autonomia personale nè rendono indispensabile l'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella relazionale;
• • NON riducono la capacità globale residua, intesa come capacità che il soggetto è in grado effettivamente di estrinsecare in senso globale e complessivo, tenuto anche conto dell'ambiente di vita che nella fattispecie è obbligato a quello domestico. “ Alla luce di detta consi8deraziii negava il diritto all' indennità di accompagnamento “
• Quindi avendo omesso la valutazione della condizione di handicap con connotazione di gravità il giudice lo invitava ad integrare i chiarimenti resi nella fase di opposizione . in ordine a detta condizione di handicap osservava “che nel caso in esame NON sussistono elementi di giudizio medico-legale per riconoscere alla P. la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92”
3 Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 21613/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
4 Si comunichi
Napoli, 3/7.2025 Il Giudice del
Lavoro
Maria Pia Mazzocca
- che pertanto aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto che non riconosceva i presupposti per l' indennità di accompagnamento e l' accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell' art 3 co3 L. 104/92 ,
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto all' accertamento dell' invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa dell'1.9.2022 dalla diversa decorrenza accertata, con condanna alle spese
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le
5 infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità solo del 100% Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
Osserva il ctu “ Come già affermato nella relazione peritale, le oggettive limitazioni indotte dalle patologie da cui è affetta la perizianda, a giudizio del sottoscritto, dopo quanto emerso dalla visita medica e dalla consultazione delle visite specialistiche prodotte, presenti nel fascicolo e successivamente allegate al ricorso presentato dal legale di parte, non sono ancora tali da impedirne l'autonomia. Nella relazione della visita medica neurologica effettuata presso l'ASL NA 27 in data 8/6/2023, si legge, Pt_2 tra l'altro: “(…) Allo stato pz vigile, andatura lenta, precauzionale. Presenza di tremore a riposo (…)” che non significa impossibilità a deambulare o a compiere qualsiasi movimento anche degli arti superiori.
È innegabile che la patologia parkinsoniana, progressiva, sia destinata a limitare ulteriormente l'autonomia della perizianda, ma noi siamo chiamati a giudicare le condizioni attuali delle persone che si sottopongono alla nostra osservazione e non quelle nelle quali si troveranno nel futuro e, alla nostra osservazione è giunta una persona relativamente autonoma o con limitazioni non tanto gravi da precluderne qualsiasi attività necessaria allo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana.
Le patologie osteo-articolari che complicano il quadro clinico nel suo insieme, non hanno, purtroppo eccessiva valenza medico-legale e, comunque, come il diabete mellito, insorto successivamente, potrebbero solo aumentare il punteggio finale che è già massimo e di più non può aumentare. L'accompagnamento è assegnato seguendo altri criteri che, sempre a giudizio del sottoscritto, non sembrano rispettati.
Per queste ragioni, le conclusioni a cui giunge la Commissione Medica ci sembrano condivisibili e ancora una volta si confermano. Viene assegnato il massimo punteggio di Invalidità, pur senza i benefici della legge 18/80 che richiede la totale incapacità di autogestione dei comuni atti della vita quotidiana, al momento non
6 dimostrabile.
Nel caso subietto non si concretizzano i requisiti previsti dalla legge 18/80 e 508/88 per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento” .
Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
7 a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi
Napoli 13.3.2025 Il Giudice del
Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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