Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 6253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6253 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06253/2025REG.PROV.COLL.
N. 06844/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Busani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 9498/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, la Cons. Stefania Santoleri e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS-, notificato in data 12 agosto 2019, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza presentata in data 25 luglio 2015, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ), della l. n. 91 del 1° ottobre 2014.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il Ministero ha rilevato la presenza di un precedente penale consistente nella sentenza del 5 maggio 2010, divenuta irrevocabile il 2 novembre 2010, con la quale il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Modena gli ha comminato la pena di 10 mesi e 19 giorni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.).
Sulla base di tali presupposti il Ministero, previo espletamento di rituale subprocedimento ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha denegato il richiesto provvedimento concessorio, giudicando non coincidenti l’interesse del ricorrente a conseguire la cittadinanza italiana e quello pubblico ad ampliare, con il suo ingresso, la platea della comunità nazionale.
Il decreto è stato quindi gravato, unitamente agli atti ad esso presupposti, con due motivi di ricorso con i quali il ricorrente ha eccepito il vizio di eccesso di potere per motivazione omessa e contraddittoria (primo motivo) e di violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f ), della l. n. 91/1992 (secondo motivo) in quanto – a suo dire - l’Amministrazione procedente non avrebbe tenuto conto della risalenza nel tempo della condotta sanzionata e, soprattutto, della sua non reiterazione, comprovata dal positivo esperimento del periodo di messa alla prova e dal conseguente provvedimento di estinzione della pena detentiva inflittagli, disposto con sentenza del Tribunale di Sorveglianza del 26 febbraio 2019; il ricorrente ha poi lamentato la mancata considerazione della propria situazione di inserimento sociale, in ragione della conseguita stabilità lavorativa, tale da consentirgli il mantenimento anche del nuovo nucleo familiare creato dopo la fine della relazione personale che era poi sfociata nell’unico pregiudizio penale valorizzato dall’Amministrazione procedente.
1.1 - L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memorie e documenti, insistendo per il rigetto del ricorso.
2. - Con la sentenza n. 9498 del 2023 il TAR ha respinto il ricorso.
3. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello riproducendo in chiave critica, tenuto conto delle statuizioni della sentenza appellata, le doglianze sollevate dinanzi al giudice di prime cure.
3.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; in data 19 maggio 2025 ha depositato la memoria ex art. 73 c.p.a., indicando, per mero refuso, come provvedimento impugnato, la sentenza n. 10750/2023 del TAR Lazio, Sez. V bis, del 26 giugno 2023, anziché la sentenza dello stesso TAR Lazio Sez. V bis, n. 9498/23, depositata il 6 giugno 2023, che costituisce oggetto del presente appello; con tale memoria ha replicato alle doglianze proposte dall’appellante chiedendone il rigetto.
4. - All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6. - Con la presente impugnativa l’appellante ha dedotto due motivi di doglianza con i quali ha denunciato i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento, illogicità e incongruenza con il presupposto fattuale e con la sua personalità complessiva (primo motivo), e di travisamento per aver assecondato la statuizione della P.A., basata esclusivamente sulla condanna penale (secondo motivo).
6.1 - L’appellante ha dedotto che la sentenza appellata si basa su una sola condanna penale per 10 mesi e 19 giorni di reclusione (divenuta irrevocabile il 2 novembre 2010) relativa ad un unico ed isolato episodio di maltrattamento; la pena detentiva è stata convertita con la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale di Sorveglianza, con provvedimento del 26 febbraio 2029 ha dichiarato l’estinzione della pena detentiva, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna per “ esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale ”.
Ha quindi aggiunto che la condotta violenta era derivata dallo stato di grave conflittualità con la ex moglie dalla quale si è separato; non ci sono stati altri episodi problematici; attualmente ha una seconda moglie, tre figli, con cui conduce una vita tranquilla. La prima moglie ha dichiarato che si è nel frattempo ricreato un rapporto sereno con l’ex marito che ha assunto le responsabilità genitoriali nei confronti della prima figlia che è nata in [...] matrimonio.
6.2 - L’appellante ha, quindi, dedotto che la valutazione dell’Amministrazione sarebbe stata – alla luce dei suddetti elementi – del tutto irragionevole e sproporzionata, atteso che i precedenti penali non costituiscono una preclusione automatica per la concessione della cittadinanza italiana, dovendo l’Amministrazione compiere un’adeguata istruttoria sulla completa vicenda personale del cittadino naturalizzando, come ritenuto dalla giurisprudenza.
6.3 - Con il successivo motivo l’appellante ha ribadito che l’Amministrazione non avrebbe compiuto un’adeguata istruttoria prima di decretare il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana: egli, infatti, sarebbe perfettamente integrato nel tessuto sociale, ha sempre svolto regolare attività lavorativa che negli anni gli ha permesso di raggiungere una certa stabilità economica, i figli frequentano la scuola e sono inseriti socialmente, egli stesso presta attività di volontariato.
Il giudizio dell’Amministrazione, quindi, avrebbe tenuto conto del solo unico precedente penale, risalente nel tempo, senza svolgere i dovuti approfondimenti.
7. - Le due censure, che possono esaminarsi congiuntamente essendo tra loro connesse, non possono essere condivise.
Correttamente il giudice di primo grado ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui:
- l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
- l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante (Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5565 del 4 giugno 2013);
- trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
Il TAR ha quindi aggiunto, condivisibilmente che, “ l’ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Pertanto, l’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale ”.
Da ciò deriva che “l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e Sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; Sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999) ”.
Inoltre, “ Il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012, Sez. V bis n. 6254/2022) ”.
7.1 - Il TAR ha quindi ritenuto che l’Amministrazione ha valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la complessiva situazione del ricorrente, attribuendo valenza ostativa alla presenza di un precedente penale per reati di particolare allarme sociale quali sono le lesioni personali e i maltrattamenti in ambito familiare.
Il primo giudice si è quindi soffermato sulla giurisprudenza richiamata dall’appellante a sostegno della propria prospettazione, rilevando che l’orientamento richiamato nell’atto di appello si riferisce a situazioni particolari, nelle quali vengono in rilievo fatti qualificabili come reati “non gravi” e risalenti nel tempo (Cons. St., sez. VI, n. 3907/2008; TAR Lazio, sez. II quater n. 292/2010; Id., sez. I ter , n. 13686/21; Cons. St., sez. III, n. 3121/19), precisando, però, che in tali ipotesi, non viene automaticamente vanificata la rilevanza delle medesime condotte, ma, è richiesto che esse debbano “ essere attentamente valutate dall’Amministrazione, tenendo in considerazione tutto quel complesso degli specifici elementi che risultino rilevanti nel caso concreto, al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità ”.
7.2 - In tale contesto – e tenuto conto della obiettiva gravità delle condotte attribuite al ricorrente - a nulla rilevano – per le finalità di cui trattasi –la relativa risalenza nel tempo e la successiva emissione del provvedimento che, all’esito della messa alla prova, ha disposto l’estinzione della pena detentiva.
“ E ciò in quanto ciò che rileva ai fini della concessione – o meno – dello status non è il singolo esito processuale e/o le sue conseguenze sul piano sostanziale e/o dell’esecuzione quanto, piuttosto, l’irrevocabile accertamento della condotta penalmente rilevante sancita in sede giurisdizionale ”.
7.3 - In altre parole, condivisibilmente, il primo giudice ha ritenuto che, in presenza di condanne relative a reati che denotano un particolare disvalore e allarme sociale, quali sono i reati di lesioni personali e di maltrattamenti in famiglia, il fatto storico della commissione di tali reati non fornisce sicura garanzia circa l’affidabilità del cittadino straniero in merito alla sua integrazione sociale e sul rispetto dei valori di convivenza civile, presupposti che devono sussistere per la concessione della cittadinanza italiana.
Tale principio è stato più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Sezione ritenendo immune di vizi di illogicità e irragionevolezza il diniego di concessione della cittadinanza per condanne relative a reati che destano allarme sociale, come quelli di cui trattasi (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122, e 23 novembre 2018, n. 5638, la prima delle quali afferente proprio a un’ipotesi di condanna per maltrattamenti).
7.4 - Pertanto, le deduzioni dell’appellante dirette ad evidenziare la percezione di redditi, lo stabile insediamento sul territorio nazionale con il proprio nuovo nucleo familiare, la conduzione di regolare attività lavorativa, l’attività di volontariato, oltre agli aspetti specifici relativi alla vicenda penale (risalenza nel tempo, messa alla prova ed estinzione della pena detentiva), non incidono sulla legittimità della valutazione discrezionale dell’Amministrazione che si appalesa immune dai vizi dedotti.
8. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
9. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.