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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7346/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Antonio Simonelli e Parte_1 C.F._1
Laura Sabbatini attore - opponente contro
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di Banca Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di Marathon Spv s.r.l. con il patrocinio Controparte_2
degli avv.ti Gianluca Cicconetti e Marco Zaninelli convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore - opponente:
“In via preliminare:
1 - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ad agire della Marathon Spv S.r.l e di quella derivata delle mandatarie (già Controparte_3 Controparte_4
e della per i motivi esposti in atti, cosi come confermato dalla sentenza n.
[...] Controparte_1
28790 della Corte di Cassazione - Sezione 1 Civile del 08.11.2024 e per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1707/2023 – RG 5192/2022 pronunciato in data
18.04.2023 dal Tribunale Civile di Brescia.
2 - Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione n. 000184325 sottoscritto dal Signor
[...]
in data 29.07.2008 include le tre clausole dichiarate dalla Banca d'Italia con il provvedimento Pt_1
n. 55 del 02.05.2005 contrarie alla normativa “antitrust” rispettivamente e specularmente agli articoli
pagina 1 di 7 2 (schema ABI - articolo 2 - clausola di reviviscenza) e 6 (schema ABI – articolo 6 clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e all'articolo 9 (schema ABI – articolo 8 clausola di sopravvivenza) e per
l'effetto dichiarare il predetto contratto di fideiussione n. 000184325 parzialmente nullo sulla scorta della decisione a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
3 - Accertare e dichiarare, per i motivi tutti sopra dedotti, articolati e provati per tabulas, che il creditore non ha agito giudizialmente nel termine di sei mesi previsto dall'articolo 1957 c.c. decorrente dalla data di comunicazione della risoluzione del contratto, della decadenza del beneficio del termine nonché della intimazione di immediato rientro della esposizione debitoria, e come, pertanto, sia decaduto dal diritto ad agire per il recupero del credito de quo nei confronti dell'odierno opponente e per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1707/2023 – RG 5192/2022 pronunciato in data 18.04.2023.
4 - Accertare e dichiarare che, per i motivi tutti sopra dedotti, il creditore ha applicato interessi convenzionali di mora in cumulo con quelli corrispettivi, oltrepassando il c.d. "tasso soglia" previsto dall'articolo 2 della Legge n. 108 del 1996, configurandosi la cosiddetta usura "oggettiva" con conseguente nullità della clausola ai sensi dell'articolo 1815, co. 2 c.c. e, per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1707/2023 – RG 5192/2022 pronunciato in data 18.04.2023 dal Tribunale Civile di Brescia.
In via principale:
- Revocare e/o dichiarare nullo, annullabile o invalido il decreto ingiuntivo 1707/2023 – RG
5192/2022 pronunciato in data 18.04.2023 dal Tribunale Civile di Brescia, in ragione di tutti i motivi di opposizione dedotti in atti.
In via istruttoria:
- Ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il superamento del “tasso soglia” e della conseguente applicazione di interessi usurari, nell'interesse del fideiussore parte ulteriormente svantaggiata nel rapporto bancario.
Con condanna della Società opposta al rimborso delle spese di lite”.
Per la convenuta - opposta:
“- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1707/2023 (Rg. n. 5192/2023) emesso dall'intestato Tribunale, per i motivi su indicati ed in particolare perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, a norma dell'art. 648 c.p.c.;
pagina 2 di 7 - in via principale: rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato da Marathon Spv Srl e per essa la sub procuratrice che agisce in nome e per conto CP_1
nei confronti della società e, per l'effetto, condannare il
[...] Parte_2
garante al pagamento dell'importo di Euro 100.344,12, ovvero della maggiore e/o Parte_1
minore somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi come in decreto ovvero legali.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1707/2023 – R.G. 5192/2023 il Tribunale di Brescia ha ingiunto a
[...]
in qualità di fideiussore della fallita di pagare a Pt_1 Parte_3
quale mandataria con rappresentanza di a sua Controparte_1 Controparte_3
volta mandataria con rappresentanza di Marathon Spv s.r.l., cessionaria ex l. n. 130/1999 da CP_5
del credito originariamente in titolarità del (poi fuso per incorporazione
[...] Controparte_6
nel , la somma di € 100.344,12 oltre agli interessi come da domanda al tasso Controparte_7
convenzionale annuo del 19,50% sull'importo di € 50.873,33 e al tasso del 5,123% sull'importo di €
49.470,79 in ogni caso nei limiti del tasso soglia previsto dalla l. n. 108/1996 a decorrere dal 23.9.2013 sino al soddisfo e oltre alle spese della procedura monitoria, quanto a € 50.873,33, a titolo di scoperto del conto corrente n. 65839 intrattenuto da presso l'allora Parte_3
quanto a € 49.470,79, a titolo di rate scadute Controparte_8
rimaste insolute del mutuo chirografario impresa n. 779204 (poi n. 1447523) concesso alla predetta dall'allora Parte_3 Controparte_9
Avverso tale provvedimento monitorio ha proposto opposizione l'ingiunto eccependo:
- il difetto di legittimazione attiva (rectius titolarità del credito) di Marathon Spv s.r.l.;
- la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
- la decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 c.c., per effetto della nullità della deroga pattizia;
- la natura usuraria degli interessi moratori applicati in cumulo con quelli corrispettivi;
- il difetto di prova del credito vantato;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione ex d. lgs. n. 28/2010.
Si è costituita in giudizio la convenuta replicando puntualmente alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Con decreto ex art. 171-bis il g.i., svolte le verifiche preliminari, ha differito la prima udienza dalla quale computare a ritroso i termini ex art. 171-ter c.p.c.
L'opposta ha depositato la seconda memoria integrativa, mentre l'opponente ha depositato la terza memoria integrativa.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e pagina 4 di 7 conclusioni opponendosi a quelle avversarie;
il giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio del procedimento di mediazione.
Stante l'esito negativo di tale tentativo, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, il g.i. ha fissato udienza ex art. 189 c.p.c. assegnando alle parti i termini di legge per gli scritti difensivi finali e, quindi, trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
La titolarità del credito in capo a Marathon Spv s.r.l. è comprovata dalla completa documentazione prodotta in fase monitoria e nel presente giudizio di merito da parte opposta, in particolare:
- quanto alla cessione tra il (già ), originario creditore, e CP_7 Controparte_6 [...]
dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 22.10.2016 (cfr. doc. 13 fasc. CP_5
monitorio) nel quale risultano puntualmente descritte le caratteristiche individualizzanti i rapporti ceduti e dal contratto di cessione crediti del 1.10.2015, prodotto unitamente all'elenco per estratto delle posizioni cedute (cfr. doc. 3 di parte convenuta);
- quanto alla cessione tra e Marathon Spv s.r.l., dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Controparte_5
Ufficiale n. 141 del 30.11.2019 (cfr. doc. 15 fasc. monitorio) nel quale risultano ancora una volta puntualmente descritte le caratteristiche delle posizioni cedute e dal contratto di cessione crediti del
22.11.2019, unitamente all'elenco per estratto delle posizioni incluse nell'operazione (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Costituendosi nel presente giudizio la convenuta ha, inoltre, allegato le visure camerali storiche di e Marathon Spv s.r.l., da cui si evince l'avvenuta annotazione ai sensi dell'art. 58 d.lgs. Controparte_5
n. 385/1993 delle cessioni concluse (cfr. docc. 5 e 6 di parte convenuta).
A ulteriore riprova tanto della titolarità del credito quanto della sua esistenza e del suo ammontare, con la seconda memoria integrativa la convenuta ha prodotto dichiarazione del 5.6.2023 di Controparte_5
attestante la cessione del credito in esame a Marathon Spv s.r.l. ed estratto del Libro Giornale di
Marathon Spv s.r.l. autenticato da notaio, alla data del 28.2.2019 relativamente alla posizione Pt_3
di che evidenzia il saldo debitore di € 103.501,48, relativo alle linee di credito
[...] Parte_3
azionate in via monitoria.
A fronte di tali emergenze, in particolare dei contratti di cessione con i relativi elenchi per estratti delle posizioni cedute e della dichiarazione di conferma della cessione da parte della cedente, la difesa opponente non ha mosso contestazioni specifiche, omettendo il deposito della prima e della seconda memoria integrativa, limitandosi in sede di terza memoria a una generica contestazione sull'inidoneità probatoria delle produzioni avversarie e nulla deducendo o replicando specificamente all'udienza di prima comparizione e trattazione.
pagina 5 di 7 Infine, in sede di comparsa conclusionale, la difesa opponente, omettendo del tutto di considerare che, sin dalla relativa costituzione in giudizio, la convenuta ha prodotto in giudizio i contratti di cessione e, con la seconda memoria integrativa, la dichiarazione del cedente, ha ribadito l'eccezione di difetto di
“legittimazione attiva” negli stessi identici termini di cui al proprio atto introduttivo, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alla necessità che la prova della titolarità del rapporto sia offerta tramite la “produzione del contratto di cessione o al più, secondo un orientamento meno rigoroso, tramite una dichiarazione che attestasse la liberatoria rilasciata dall'istituto di credito cedente”; ha, quindi, insistito sul rilievo che “nel caso di specifica contestazione, così come fatto dall'odierno opponente, la cessionaria avrebbe dovuto fornire adeguata dimostrazione e, pertanto, la mera pubblicazione su Gazzetta Ufficiale potrà essere valutata, solo quale indizio;
sicché la prova dell'inclusione del credito nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo, come ad esempio con la produzione del contratto di cessione o con la dichiarazione di cessione da parte del cedente” (cfr. comparsa conclusionale attorea, pag. 2).
L'infondatezza dei suddetti rilievi è lampante a fronte delle emergenze in atti.
Quanto all'eccepita nullità della fideiussione per asserita contrarietà alla normativa antitrust e conseguente invocata decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., l'opponente fonda tale assunto sulla presunta uniformità del modulo sottoscritto in data 23.2.1996 all'archetipo ABI 2002, espressione dell'intesa anticoncorrenziale dichiarata parzialmente nulla dalla Banca d'Italia con provvedimento del
2.5.2005, nonché sulla uniformità a tale modello della successiva fideiussione datata 29.7.2008, contenente le medesime clausole censurate (cfr. atto di citazione, pag. 2).
Va, al riguardo, osservato che la prima fideiussione, confermata dalla seconda, risale a epoca molto precedente rispetto all'istruttoria condotta dalla banca d'Italia sulle fideiussioni omnibus nei primi anni
2000 e, dunque, al periodo coperto dall'accertamento consacrato nel provvedimento del 2005, sicché va escluso che tale accertamento possa essere utilizzato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa illecita al momento della sottoscrizione del contratto a valle.
In ogni caso e in via assorbente va constatato che il termine di cui all'art. 1957 c.c. risulta comunque rispettato, posto che, revocati gli affidamenti in data 2.1.2013, con contestuale richiesta di rientro dall'esposizione svolta nei confronti di società debitrice principale in persona del liquidatore Parte_3
(cfr. doc. 8 fasc. monitorio) e intervenuto nell'imminenza il fallimento della medesima
[...] [...]
e del socio accomandatario , dichiarato in data Parte_3 Parte_3
17.7.2013 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), con recesso dai rapporti bancari e contestuale passaggio in sofferenza in data 23.9.2013 (cfr. docc. 10 e 6 fasc. monitorio), il successivo 21.10.2013 la Banca ha svolto tempestiva istanza di ammissione al passivo (cfr. doc. 11 fasc. monitorio), restando all'esito pagina 6 di 7 insoddisfatta.
Da ultimo, circa an e quantum della pretesa creditoria, l'opposta già in sede monitoria ha prodotto i titoli negoziali (contratto di conto corrente e contratto di mutuo chirografario) nonché, in riferimento al rapporto di conto corrente, estratto conto dal 2006 al 2013, certificato conforme alle scritture contabili della banca ex art. 50 t.u.b. (cfr. docc. 1-6). Al riguardo l'opponente si è limitata a una generica e, come tale, irrilevante contestazione della “fondatezza del credito oggetto del decreto opposto e la sua quantificazione cosi come risultante dagli impugnati estratti redatti ex articolo 50 T.U.B.”, svolgendo un'unica, ma ancora una volta, oltremodo generica eccezione in punto di presunta usurarietà degli interessi moratori, che deve ritenersi infondata, non avendo l'opponente nemmeno indicato il tasso soglia asseritamente superato in base alla specifica categoria di credito (anch'essa non precisata) e i periodi in cui tale presunto superamento si sarebbe verificato, e avendo altresì mancato di produrre i decreti ministeriali e un elaborato tecnico di supporto ai propri generici assunti.
A fronte di tali lacune assertive prima ancora che probatorie la c.t.u. contabile richiesta dall'opponente si sarebbe risulta in un accertamento del tutto esplorativo e come tale inammissibile.
L'opposizione va, pertanto, rigettata con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell'opposta; tali spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1
mandataria con rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale s.p.s., a sua volta mandataria con rappresentanza di Marathon Spv s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 1707/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18.4.2023, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla quale è subentrata la , che ha poi ceduto la filiale di Desenzano Controparte_10 del Garda al Controparte_6 2 Che ha poi ceduto la filiale di Desenzano del Garda al Controparte_6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7346/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Antonio Simonelli e Parte_1 C.F._1
Laura Sabbatini attore - opponente contro
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di Banca Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di Marathon Spv s.r.l. con il patrocinio Controparte_2
degli avv.ti Gianluca Cicconetti e Marco Zaninelli convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore - opponente:
“In via preliminare:
1 - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ad agire della Marathon Spv S.r.l e di quella derivata delle mandatarie (già Controparte_3 Controparte_4
e della per i motivi esposti in atti, cosi come confermato dalla sentenza n.
[...] Controparte_1
28790 della Corte di Cassazione - Sezione 1 Civile del 08.11.2024 e per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1707/2023 – RG 5192/2022 pronunciato in data
18.04.2023 dal Tribunale Civile di Brescia.
2 - Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione n. 000184325 sottoscritto dal Signor
[...]
in data 29.07.2008 include le tre clausole dichiarate dalla Banca d'Italia con il provvedimento Pt_1
n. 55 del 02.05.2005 contrarie alla normativa “antitrust” rispettivamente e specularmente agli articoli
pagina 1 di 7 2 (schema ABI - articolo 2 - clausola di reviviscenza) e 6 (schema ABI – articolo 6 clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e all'articolo 9 (schema ABI – articolo 8 clausola di sopravvivenza) e per
l'effetto dichiarare il predetto contratto di fideiussione n. 000184325 parzialmente nullo sulla scorta della decisione a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
3 - Accertare e dichiarare, per i motivi tutti sopra dedotti, articolati e provati per tabulas, che il creditore non ha agito giudizialmente nel termine di sei mesi previsto dall'articolo 1957 c.c. decorrente dalla data di comunicazione della risoluzione del contratto, della decadenza del beneficio del termine nonché della intimazione di immediato rientro della esposizione debitoria, e come, pertanto, sia decaduto dal diritto ad agire per il recupero del credito de quo nei confronti dell'odierno opponente e per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1707/2023 – RG 5192/2022 pronunciato in data 18.04.2023.
4 - Accertare e dichiarare che, per i motivi tutti sopra dedotti, il creditore ha applicato interessi convenzionali di mora in cumulo con quelli corrispettivi, oltrepassando il c.d. "tasso soglia" previsto dall'articolo 2 della Legge n. 108 del 1996, configurandosi la cosiddetta usura "oggettiva" con conseguente nullità della clausola ai sensi dell'articolo 1815, co. 2 c.c. e, per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1707/2023 – RG 5192/2022 pronunciato in data 18.04.2023 dal Tribunale Civile di Brescia.
In via principale:
- Revocare e/o dichiarare nullo, annullabile o invalido il decreto ingiuntivo 1707/2023 – RG
5192/2022 pronunciato in data 18.04.2023 dal Tribunale Civile di Brescia, in ragione di tutti i motivi di opposizione dedotti in atti.
In via istruttoria:
- Ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il superamento del “tasso soglia” e della conseguente applicazione di interessi usurari, nell'interesse del fideiussore parte ulteriormente svantaggiata nel rapporto bancario.
Con condanna della Società opposta al rimborso delle spese di lite”.
Per la convenuta - opposta:
“- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1707/2023 (Rg. n. 5192/2023) emesso dall'intestato Tribunale, per i motivi su indicati ed in particolare perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, a norma dell'art. 648 c.p.c.;
pagina 2 di 7 - in via principale: rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato da Marathon Spv Srl e per essa la sub procuratrice che agisce in nome e per conto CP_1
nei confronti della società e, per l'effetto, condannare il
[...] Parte_2
garante al pagamento dell'importo di Euro 100.344,12, ovvero della maggiore e/o Parte_1
minore somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi come in decreto ovvero legali.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1707/2023 – R.G. 5192/2023 il Tribunale di Brescia ha ingiunto a
[...]
in qualità di fideiussore della fallita di pagare a Pt_1 Parte_3
quale mandataria con rappresentanza di a sua Controparte_1 Controparte_3
volta mandataria con rappresentanza di Marathon Spv s.r.l., cessionaria ex l. n. 130/1999 da CP_5
del credito originariamente in titolarità del (poi fuso per incorporazione
[...] Controparte_6
nel , la somma di € 100.344,12 oltre agli interessi come da domanda al tasso Controparte_7
convenzionale annuo del 19,50% sull'importo di € 50.873,33 e al tasso del 5,123% sull'importo di €
49.470,79 in ogni caso nei limiti del tasso soglia previsto dalla l. n. 108/1996 a decorrere dal 23.9.2013 sino al soddisfo e oltre alle spese della procedura monitoria, quanto a € 50.873,33, a titolo di scoperto del conto corrente n. 65839 intrattenuto da presso l'allora Parte_3
quanto a € 49.470,79, a titolo di rate scadute Controparte_8
rimaste insolute del mutuo chirografario impresa n. 779204 (poi n. 1447523) concesso alla predetta dall'allora Parte_3 Controparte_9
Avverso tale provvedimento monitorio ha proposto opposizione l'ingiunto eccependo:
- il difetto di legittimazione attiva (rectius titolarità del credito) di Marathon Spv s.r.l.;
- la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
- la decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 c.c., per effetto della nullità della deroga pattizia;
- la natura usuraria degli interessi moratori applicati in cumulo con quelli corrispettivi;
- il difetto di prova del credito vantato;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione ex d. lgs. n. 28/2010.
Si è costituita in giudizio la convenuta replicando puntualmente alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Con decreto ex art. 171-bis il g.i., svolte le verifiche preliminari, ha differito la prima udienza dalla quale computare a ritroso i termini ex art. 171-ter c.p.c.
L'opposta ha depositato la seconda memoria integrativa, mentre l'opponente ha depositato la terza memoria integrativa.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e pagina 4 di 7 conclusioni opponendosi a quelle avversarie;
il giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio del procedimento di mediazione.
Stante l'esito negativo di tale tentativo, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, il g.i. ha fissato udienza ex art. 189 c.p.c. assegnando alle parti i termini di legge per gli scritti difensivi finali e, quindi, trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
La titolarità del credito in capo a Marathon Spv s.r.l. è comprovata dalla completa documentazione prodotta in fase monitoria e nel presente giudizio di merito da parte opposta, in particolare:
- quanto alla cessione tra il (già ), originario creditore, e CP_7 Controparte_6 [...]
dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 22.10.2016 (cfr. doc. 13 fasc. CP_5
monitorio) nel quale risultano puntualmente descritte le caratteristiche individualizzanti i rapporti ceduti e dal contratto di cessione crediti del 1.10.2015, prodotto unitamente all'elenco per estratto delle posizioni cedute (cfr. doc. 3 di parte convenuta);
- quanto alla cessione tra e Marathon Spv s.r.l., dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Controparte_5
Ufficiale n. 141 del 30.11.2019 (cfr. doc. 15 fasc. monitorio) nel quale risultano ancora una volta puntualmente descritte le caratteristiche delle posizioni cedute e dal contratto di cessione crediti del
22.11.2019, unitamente all'elenco per estratto delle posizioni incluse nell'operazione (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Costituendosi nel presente giudizio la convenuta ha, inoltre, allegato le visure camerali storiche di e Marathon Spv s.r.l., da cui si evince l'avvenuta annotazione ai sensi dell'art. 58 d.lgs. Controparte_5
n. 385/1993 delle cessioni concluse (cfr. docc. 5 e 6 di parte convenuta).
A ulteriore riprova tanto della titolarità del credito quanto della sua esistenza e del suo ammontare, con la seconda memoria integrativa la convenuta ha prodotto dichiarazione del 5.6.2023 di Controparte_5
attestante la cessione del credito in esame a Marathon Spv s.r.l. ed estratto del Libro Giornale di
Marathon Spv s.r.l. autenticato da notaio, alla data del 28.2.2019 relativamente alla posizione Pt_3
di che evidenzia il saldo debitore di € 103.501,48, relativo alle linee di credito
[...] Parte_3
azionate in via monitoria.
A fronte di tali emergenze, in particolare dei contratti di cessione con i relativi elenchi per estratti delle posizioni cedute e della dichiarazione di conferma della cessione da parte della cedente, la difesa opponente non ha mosso contestazioni specifiche, omettendo il deposito della prima e della seconda memoria integrativa, limitandosi in sede di terza memoria a una generica contestazione sull'inidoneità probatoria delle produzioni avversarie e nulla deducendo o replicando specificamente all'udienza di prima comparizione e trattazione.
pagina 5 di 7 Infine, in sede di comparsa conclusionale, la difesa opponente, omettendo del tutto di considerare che, sin dalla relativa costituzione in giudizio, la convenuta ha prodotto in giudizio i contratti di cessione e, con la seconda memoria integrativa, la dichiarazione del cedente, ha ribadito l'eccezione di difetto di
“legittimazione attiva” negli stessi identici termini di cui al proprio atto introduttivo, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alla necessità che la prova della titolarità del rapporto sia offerta tramite la “produzione del contratto di cessione o al più, secondo un orientamento meno rigoroso, tramite una dichiarazione che attestasse la liberatoria rilasciata dall'istituto di credito cedente”; ha, quindi, insistito sul rilievo che “nel caso di specifica contestazione, così come fatto dall'odierno opponente, la cessionaria avrebbe dovuto fornire adeguata dimostrazione e, pertanto, la mera pubblicazione su Gazzetta Ufficiale potrà essere valutata, solo quale indizio;
sicché la prova dell'inclusione del credito nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo, come ad esempio con la produzione del contratto di cessione o con la dichiarazione di cessione da parte del cedente” (cfr. comparsa conclusionale attorea, pag. 2).
L'infondatezza dei suddetti rilievi è lampante a fronte delle emergenze in atti.
Quanto all'eccepita nullità della fideiussione per asserita contrarietà alla normativa antitrust e conseguente invocata decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., l'opponente fonda tale assunto sulla presunta uniformità del modulo sottoscritto in data 23.2.1996 all'archetipo ABI 2002, espressione dell'intesa anticoncorrenziale dichiarata parzialmente nulla dalla Banca d'Italia con provvedimento del
2.5.2005, nonché sulla uniformità a tale modello della successiva fideiussione datata 29.7.2008, contenente le medesime clausole censurate (cfr. atto di citazione, pag. 2).
Va, al riguardo, osservato che la prima fideiussione, confermata dalla seconda, risale a epoca molto precedente rispetto all'istruttoria condotta dalla banca d'Italia sulle fideiussioni omnibus nei primi anni
2000 e, dunque, al periodo coperto dall'accertamento consacrato nel provvedimento del 2005, sicché va escluso che tale accertamento possa essere utilizzato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa illecita al momento della sottoscrizione del contratto a valle.
In ogni caso e in via assorbente va constatato che il termine di cui all'art. 1957 c.c. risulta comunque rispettato, posto che, revocati gli affidamenti in data 2.1.2013, con contestuale richiesta di rientro dall'esposizione svolta nei confronti di società debitrice principale in persona del liquidatore Parte_3
(cfr. doc. 8 fasc. monitorio) e intervenuto nell'imminenza il fallimento della medesima
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e del socio accomandatario , dichiarato in data Parte_3 Parte_3
17.7.2013 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), con recesso dai rapporti bancari e contestuale passaggio in sofferenza in data 23.9.2013 (cfr. docc. 10 e 6 fasc. monitorio), il successivo 21.10.2013 la Banca ha svolto tempestiva istanza di ammissione al passivo (cfr. doc. 11 fasc. monitorio), restando all'esito pagina 6 di 7 insoddisfatta.
Da ultimo, circa an e quantum della pretesa creditoria, l'opposta già in sede monitoria ha prodotto i titoli negoziali (contratto di conto corrente e contratto di mutuo chirografario) nonché, in riferimento al rapporto di conto corrente, estratto conto dal 2006 al 2013, certificato conforme alle scritture contabili della banca ex art. 50 t.u.b. (cfr. docc. 1-6). Al riguardo l'opponente si è limitata a una generica e, come tale, irrilevante contestazione della “fondatezza del credito oggetto del decreto opposto e la sua quantificazione cosi come risultante dagli impugnati estratti redatti ex articolo 50 T.U.B.”, svolgendo un'unica, ma ancora una volta, oltremodo generica eccezione in punto di presunta usurarietà degli interessi moratori, che deve ritenersi infondata, non avendo l'opponente nemmeno indicato il tasso soglia asseritamente superato in base alla specifica categoria di credito (anch'essa non precisata) e i periodi in cui tale presunto superamento si sarebbe verificato, e avendo altresì mancato di produrre i decreti ministeriali e un elaborato tecnico di supporto ai propri generici assunti.
A fronte di tali lacune assertive prima ancora che probatorie la c.t.u. contabile richiesta dall'opponente si sarebbe risulta in un accertamento del tutto esplorativo e come tale inammissibile.
L'opposizione va, pertanto, rigettata con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell'opposta; tali spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1
mandataria con rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale s.p.s., a sua volta mandataria con rappresentanza di Marathon Spv s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 1707/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18.4.2023, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla quale è subentrata la , che ha poi ceduto la filiale di Desenzano Controparte_10 del Garda al Controparte_6 2 Che ha poi ceduto la filiale di Desenzano del Garda al Controparte_6