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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 26.11.2025 N. 10268/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Benelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via Podgora n. 12
- OPPONENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Milano, via Savarè n. 1
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 27 agosto 2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. in via preliminare: sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n. CP 06820259030116192/000 emessa da con sede di Milano Centro (all. 1) per la somma complessiva di € 4.995,33, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare: dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. CP 06820259030116192/000 emesso da con sede di Milano Centro (all. 1) per la somma complessiva di € 4.995,33 per vizio di notifica;
3. nel merito: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta intimazione di pagamento n. 06820259030116192/000 emessa CP da con sede di Milano Centro per la somma complessiva di € 4.995,33 per i motivi esposti nel presente ricorso in fatto e diritto;
4. nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con CP l'intimazione di pagamento n. 06820259030116192/000 emessa da con sede di Milano Centro per la somma complessiva di € 4.995,33 l'avviso per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarla, revocarla, dichiararla nulla e/o inefficace;
5. nel merito: condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_1
rappresentando di aver provveduto, nell'esercizio della
[...] propria potestà di autotutela, a disporre “lo sgravio totale dell'avviso di addebito portato dall'intimazione di pagamento opposta” (pag. 2, memoria;
doc. 1, fascicolo opposto).
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, evidenziando come “l'avviso di addebito, seppure regolarmente notificato non era stato opposto nei termini di legge” (pag. 2, memoria;
doc. 2, fascicolo opposto).
All'odierna udienza, il procuratore di parte opponente – preso atto delle determinazioni dell' convenuto – ha parimenti chiesto di Controparte_4 dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite a favore del proprio assistito.
Considerato che l' Controparte_1
ha provveduto in senso favorevole alla domanda di cui al ricorso, deve
[...] senz'altro dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, si ritiene che debba essere valorizzata la circostanza – dedotta e provata documentalmente dall'
[...]
– della mancata opposizione di parte attrice all'avviso di addebito a suo CP_4 tempo notificato: opposizione che, senz'altro, avrebbe a priori impedito la notificazione del titolo per cui qui è causa.
Per questi motivi
, si ritiene che sussistano i presupposti per procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti in misura della metà, con conseguente
2 condanna dell' al Controparte_1 pagamento delle restanti spese liquidate come in dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa, per metà, le spese di lite tra le parti.
Condanna l' alla Controparte_1 rifusione delle restanti spese di lite che liquida in complessivi € 1.310,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Benelli.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 26 novembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Benelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via Podgora n. 12
- OPPONENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Milano, via Savarè n. 1
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 27 agosto 2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. in via preliminare: sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n. CP 06820259030116192/000 emessa da con sede di Milano Centro (all. 1) per la somma complessiva di € 4.995,33, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare: dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. CP 06820259030116192/000 emesso da con sede di Milano Centro (all. 1) per la somma complessiva di € 4.995,33 per vizio di notifica;
3. nel merito: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta intimazione di pagamento n. 06820259030116192/000 emessa CP da con sede di Milano Centro per la somma complessiva di € 4.995,33 per i motivi esposti nel presente ricorso in fatto e diritto;
4. nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con CP l'intimazione di pagamento n. 06820259030116192/000 emessa da con sede di Milano Centro per la somma complessiva di € 4.995,33 l'avviso per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarla, revocarla, dichiararla nulla e/o inefficace;
5. nel merito: condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_1
rappresentando di aver provveduto, nell'esercizio della
[...] propria potestà di autotutela, a disporre “lo sgravio totale dell'avviso di addebito portato dall'intimazione di pagamento opposta” (pag. 2, memoria;
doc. 1, fascicolo opposto).
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, evidenziando come “l'avviso di addebito, seppure regolarmente notificato non era stato opposto nei termini di legge” (pag. 2, memoria;
doc. 2, fascicolo opposto).
All'odierna udienza, il procuratore di parte opponente – preso atto delle determinazioni dell' convenuto – ha parimenti chiesto di Controparte_4 dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite a favore del proprio assistito.
Considerato che l' Controparte_1
ha provveduto in senso favorevole alla domanda di cui al ricorso, deve
[...] senz'altro dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, si ritiene che debba essere valorizzata la circostanza – dedotta e provata documentalmente dall'
[...]
– della mancata opposizione di parte attrice all'avviso di addebito a suo CP_4 tempo notificato: opposizione che, senz'altro, avrebbe a priori impedito la notificazione del titolo per cui qui è causa.
Per questi motivi
, si ritiene che sussistano i presupposti per procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti in misura della metà, con conseguente
2 condanna dell' al Controparte_1 pagamento delle restanti spese liquidate come in dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa, per metà, le spese di lite tra le parti.
Condanna l' alla Controparte_1 rifusione delle restanti spese di lite che liquida in complessivi € 1.310,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Benelli.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 26 novembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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