TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4047/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4047/2020 promossa da: nata il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
), nata il 09/044/1960 a C.F._1 Parte_2
PR (CE) (C.F.: ), nata C.F._2 Parte_3
il 21/09/1968 a Olten (CHZ) (C.F.: ), C.F._3
nata il [...] a [...] (C.F.: Parte_4
), nata il [...] a C.F._4 Parte_5
PR (CE) (C.F.: ), in proprio e nella qualità C.F._5
di eredi del sig. nato il [...] a [...] Persona_1
e deceduto in data 01/08/2009 tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
AR AN domiciliati presso lo studio sito Via Volturno n. 93
a AI PA (CE)
-attori-
-
1 contro
, (C.F.: ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maria Caianiello (C.F.:
), domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria C.F._6
Consiglia sito in Caserta alla Via Bersaglieri, alla P.zzo Centauro
-convenuto-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2020 le odierne attrici convenivano in giudizio il chiedendone la condanna, Controparte_1
in via principale, al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza:
a) dell'omessa predisposizione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà familiare, sito in , Corso CP_1
Italia, distinto in Catasto al foglio 8, particella 375, sub 1 e 2;
b) dell'illegittimo comportamento serbato dall'amministrazione nell'ambito della procedura espropriativa attivata in relazione al medesimo immobile, procedura poi non condotta a compimento.
Le attrici esponevano, in sintesi, che il fabbricato di famiglia, inserito nel tessuto edilizio del centro storico di , era stato interessato, a CP_1
decorrere dal 2000, da fenomeni di dissesto idrogeologico del versante e da eventi atmosferici straordinari che avevano provocato lesioni agli
2 edifici prospicienti Corso Italia;
a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati dal Comune e dal Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco, il Sindaco aveva emesso l'ordinanza n. 1 del 24 gennaio 2003, con la quale il fabbricato era stato dichiarato inabitabile/inagibile e ne era stato ordinato lo sgombero immediato;
successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, con
D.P.C.M. n. 3322 del 2003, aveva stanziato specifici finanziamenti per la riparazione dei danni e il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati dagli eventi atmosferici del 24-26 gennaio 2003, inserendo tra gli interventi anche quello relativo a Corso
Italia del Comune di . CP_1
Nell'ambito di tale programma, il Comune aveva elaborato un progetto definitivo di intervento, incentrato sulla demolizione e successiva ricostruzione, previa espropriazione, di diversi fabbricati prospicienti
Corso Italia, tra cui quello delle attrici.
Con nota prot. n. 3606 del 22 novembre 2012, il Responsabile del
Settore Tecnico del Comune aveva comunicato alle eredi Pt_2
l'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'espropriazione del fabbricato di loro proprietà, allegando il piano particellare di esproprio e l'elenco ditte. Con successivo provvedimento prot. n. 1698 del 6 maggio
2013 era stata notificata alle medesime l'offerta di indennità provvisoria di esproprio, quantificata in euro 16.690,66, sulla base delle risultanze dello stesso piano particellare e delle stime tecniche. Con nota prot. n.
205 del 16 gennaio 2014, infine, il Comune aveva comunicato la
“conclusione del procedimento espropriativo” e, per effetto della
3 deliberazione consiliare n. 35 del 23 dicembre 2013, aveva dichiarato decaduto il vincolo preordinato all'esproprio gravante sull'immobile in questione, alla luce del parere non favorevole espresso dalla
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici che non aveva autorizzato il progetto nella sua originaria configurazione.
Secondo la prospettazione attorea, l'intera vicenda avrebbe determinato un grave e ingiustificato sacrificio delle loro prerogative dominicali e personali: da un lato, la protratta inagibilità dell'immobile, con impossibilità di utilizzarlo e di trarne reddito;
dall'altro, la frustrazione delle aspettative riposte nei lavori di risanamento e nella procedura espropriativa, rimasta inconclusa.
Veniva quindi richiesto il ristoro dei danni patrimoniali (per perdita di godimento, deprezzamento del bene, spese sopportate) e non patrimoniali.
Si costituiva il contestando integralmente la Controparte_1
domanda, sia in rito che nel merito.
L'amministrazione, dopo aver ricostruito diffusamente l'iter amministrativo avviato all'indomani degli eventi franosi e delle avversità atmosferiche degli anni 2000-2003, sottolineava come:
– le ordinanze di sgombero e i successivi provvedimenti di monitoraggio dei dissesti fossero stati adottati in un contesto di grave rischio per la pubblica e privata incolumità, sul presupposto di una situazione di pericolo connessa alle condizioni statiche degli edifici e del versante, non imputabile all'ente locale;
– il procedimento espropriativo non si fosse mai perfezionato, essendo mancata l'emanazione del decreto di esproprio e dell'atto di immissione
4 in possesso, anche in ragione del parere negativo della Soprintendenza, che aveva ritenuto non compatibile la demolizione dei fabbricati prospicienti Corso Italia con la tutela dei valori storico-architettonici del centro;
– la proprietà del bene non fosse mai stata trasferita e l'indennità di esproprio fosse rimasta allo stadio meramente provvisorio, mai accettata dalle proprietarie;
– nessuna concreta prova fosse stata offerta circa l'esistenza di specifici danni patrimoniali o non patrimoniali causalmente riferibili a un comportamento antigiuridico del Comune, essendo la situazione di inagibilità riconducibile esclusivamente allo stato strutturale dell'immobile e del terreno.
All'udienza del 21 settembre 2021 la causa veniva trattata in modalità cartolare;
il giudice si riservava, quindi, per pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate dalle parti. Con successiva ordinanza, sciolta la riserva, venivano sollecitati chiarimenti sul thema probandum e sulle istanze istruttorie
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. le attrici articolavano capitoli di prova per testi e chiedevano lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio. Il con memoria del 29 aprile 2021, si opponeva alle CP_1
richieste istruttorie, contestando la rilevanza dei capitoli e il carattere meramente esplorativo della chiesta CTU.
All'udienza cartolare del 7 marzo 2023 il giudice, lette le note di udienza, riteneva la causa matura per la decisione “senza necessità di assunzione di alcun mezzo istruttorio in quanto di natura documentale”, osservando in particolare che la prova per testi articolata dalle attrici riguardava
5 circostanze già oggetto di prova documentale o comunque suscettibili di accertamento solo documentale, e reputando superflua la CTU alla luce della consulenza tecnica di parte e degli atti amministrativi acquisiti. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni, insistendo sulle rispettive domande ed eccezioni, e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, puntualmente depositate.
L'intera vicenda, pur connotata da evidente complessità amministrativa e da un lungo arco temporale, può essere letta in maniera lineare se si distinguono con chiarezza i piani su cui si collocano i diversi fatti: da un lato, il dissesto idrogeologico e la conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile; dall'altro, il procedimento espropriativo e di finanziamento delle opere pubbliche mai giunto a compimento.
È da tale distinzione che occorre muovere per verificare se ricorrano, nel caso di specie, i presupposti della responsabilità risarcitoria invocata dalle attrici.
Sulla vicenda amministrativa e sul procedimento espropriativo va rilevato che dagli atti amministrativi prodotti in giudizio, in particolare dalla nota del Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del 20 giugno 2002, dalle comunicazioni ai vari organi di Protezione Civile, dai verbali di sopralluogo del Genio Civile e dell'Autorità di Bacino, fino all'ordinanza di sgombero del 24 gennaio 2003, emerge un quadro di dissesto del versante su cui insiste il centro storico di , con specifico CP_1
riferimento al fronte edilizio di Corso Italia.
6 Le lesioni ai fabbricati e i fenomeni di instabilità del terreno vengono descritti come progressivi e riconducibili alla particolare natura geologica dei luoghi;
onde la necessità, più volte ribadita anche dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, di procedere allo sgombero di alcune unità abitative, tra cui quella del de cuius per ragioni Persona_1
di sicurezza statica.
L'ordinanza n. 1 del 24 gennaio 2003, con la quale il fabbricato in parola
è dichiarato “ad horas” inabitabile e inagibile e ne viene disposto lo sgombero, è adottata all'esito di tali sopralluoghi e si inserisce, dunque, in un contesto di emergenza.
Successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, con il citato D.P.C.M. n. 3322/2003, destina al fondi straordinari per interventi di riparazione dei Controparte_1
danni e di mitigazione del rischio nel centro abitato. L'amministrazione comunale elabora, quindi, un progetto che – nella sua configurazione originaria prevede, per il tratto di Corso Italia in cui rientra il fabbricato delle attrici, la demolizione dei manufatti prospicienti la strada con successiva ricostruzione, previa espropriazione degli immobili privati.
A tal fine, con deliberazione di Giunta n. 59 del 4 giugno 2010, viene approvato il progetto definitivo;
con deliberazione consiliare n. 23 del 13 novembre 2012 si procede alla rimodulazione del progetto in funzione delle risorse effettivamente disponibili;
con deliberazione di G.C. n. 18 del 26 aprile 2013 è infine approvato il progetto definitivo dell'intervento per l'importo di euro 1.239.627,21, predisposto dal R.T.P. Megaride
Architettura e Ingegneria.
7 Il responsabile dell'UTC, geom. , provvede a dare avvio al procedimento espropriativo, mediante la comunicazione prot. n. 3606 del 22 novembre 2012 alle proprietarie, corredata dal piano particellare di esproprio, e successivamente con la notifica della determinazione dell'indennità provvisoria (prot. 1698 del 6 maggio 2013).
Contestualmente, con atto prot. 1697 della stessa data, viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 327/2001, con fissazione del termine quinquennale per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.
Su tale assetto interviene, però, il parere negativo della Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Caserta e
Benevento, espresso con nota prot. n. 23584 del 27 novembre 2013 e acquisito agli atti comunali in data 2 dicembre 2013.
La Soprintendenza ritiene che la demolizione dei fabbricati prospicienti
Corso Italia “modificherebbe irreparabilmente i segni dell'evoluzione urbana del centro storico nonché la sua immagine visiva”, considerandola non coerente con i principi di tutela e conservazione del complesso immobiliare.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 23 dicembre 2013, prende atto di tale parere e, ritenendo non più attuabile l'intervento progettato nei termini originari, dichiara espressamente “decaduto il vincolo preordinato all'esproprio” ai sensi del d.P.R. 327/2001, disponendo che non si proceda alla demolizione dei fabbricati e che i proprietari dovranno provvedere a propria cura e spese agli eventuali interventi strutturali sugli edifici.
8 In attuazione di detta deliberazione, con nota prot. n. 205 del 16 gennaio
2014 il responsabile del Settore Tecnico comunica alle attrici la
“conclusione del procedimento espropriativo” e la “decadenza del vincolo preordinato all'esproprio” sull'immobile di loro proprietà in
Corso Italia, foglio 8, particella 169-154-331 e correlate subalterni.
È pacifico che non sia mai stato emanato alcun decreto di esproprio;
non vi sia mai stata immissione in possesso del bene da parte del Comune;
l'indennità offerta sia rimasta allo stadio provvisorio, non essendo intervenuta accettazione da parte delle proprietarie;
la proprietà dell'immobile non sia mai fuoriuscita dalla sfera giuridica della famiglia
Controparte_2
Su tali basi deve essere svolta la successiva valutazione in diritto.
Sulla qualificazione della domanda e sulla giurisdizione, le attrici non chiedono l'annullamento di provvedimenti amministrativi, né la restituzione del bene, bensì esclusivamente il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla permanenza, per lungo tempo, della situazione di inagibilità del fabbricato, che ne avrebbe impedito l'utilizzo e dall'inerzia e dalle scelte dell'amministrazione nella gestione del procedimento espropriativo e degli interventi di messa in sicurezza.
La domanda ha, pertanto, natura puramente risarcitoria e si colloca nella scia della giurisprudenza che, a partire da Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999,
n. 500, riconosce la risarcibilità, ex art. 2043 c.c., anche della lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione, quando essa si traduca in un danno ingiusto conseguente a un comportamento colpevole dell'ente. In tali ipotesi, quando l'azione non sia strumentale all'annullamento dell'atto ma miri soltanto a conseguire il ristoro del
9 pregiudizio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (cfr., in senso conforme, Cass. civ., Sez. Un., 23 dicembre 2008, n. 30254).
Nella specie, la giurisdizione di questo Tribunale deve quindi ritenersi sussistente e non è controversa tra le parti.
Posta tale premessa, occorre verificare se, alla luce del materiale documentale acquisito, ricorrano i presupposti della responsabilità aquiliana dell'amministrazione, vale a dire, un fatto illecito, consistente in un atto o in un comportamento antigiuridico;
un danno ingiusto;
il nesso causale tra fatto e danno;
l'elemento soggettivo almeno della colpa;
la prova, gravante sull'attore ex art. 2697 c.c., tanto dell'an che del quantum debeatur.
Nel caso concreto tali requisiti non risultano integrati.
Invero, il primo nucleo della doglianza riguarda l'ordinanza di sgombero del 2003 e i successivi atti connessi alla situazione di emergenza determinata dal dissesto del versante.
Dagli atti emerge che tale provvedimento è stato adottato all'esito di ripetuti sopralluoghi tecnici, su sollecitazione del Genio Civile e del
Comando dei Vigili del Fuoco, e che esso è motivato dal “quadro fessurativo caratteristico di un cedimento fondale nei fabbricati di proprietà di alcuni privati cittadini” e dall'esigenza di “salvaguardare la pubblica e privata incolumità”.
Le attrici non hanno impugnato detto provvedimento nelle competenti sedi né hanno allegato, in questo giudizio, elementi concreti idonei a dimostrarne l'illegittimità o l'arbitrarietà. La consulenza tecnica di parte, peraltro non ammessa quale CTU, si limita a prospettare possibili diversi
10 interventi di consolidamento, ma non esclude il pericolo statico accertato nel 2003.
In assenza di specifiche allegazioni e prove contrarie, deve ritenersi che l'ordinanza di sgombero sia stata adottata nell'esercizio dei poteri di protezione civile del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, in presenza di una situazione di effettivo rischio per l'incolumità delle persone. In tale contesto, l'eventuale pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzare l'immobile non può qualificarsi come
“danno ingiusto”, ma come conseguenza di un provvedimento legittimo, giustificato dalla necessità di prevenire eventi dannosi maggiori.
La giurisprudenza ha chiarito che il danno conseguente a provvedimenti legittimi dell'amministrazione, adottati nell'esercizio dei poteri autoritativi, è di regola non risarcibile, salvo che una specifica norma lo preveda, ovvero ricorrano particolari condizioni di irragionevolezza o sproporzione tali da configurare violazione dei principi di solidarietà e di uguaglianza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 giugno 2015, n. 12718).
Tali condizioni non sono state qui dimostrate.
Il secondo profilo attiene alle modalità di svolgimento e alla mancata conclusione del procedimento espropriativo. Anche in questo caso, è documentale e circostanza pacifica che l'espropriazione non si è mai perfezionata;
la dichiarazione di pubblica utilità è venuta meno per effetto della deliberazione consiliare n. 35/2013, che ha preso atto del parere negativo della Soprintendenza e ha dichiarato decaduto il vincolo preordinato all'esproprio e che non vi è mai stato spossessamento del bene in favore del CP_1
11 Non si è verificata, dunque, né un'espropriazione in senso tecnico, né un'occupazione appropriativa o usurpativa.
La proprietà è rimasta sempre in capo alle attrici, sia pure su un immobile dichiarato inagibile.
La mera pendenza, per un periodo di tempo limitato (dal 2012 al 2014), di un procedimento espropriativo poi non condotto a termine non integra, di per sé, un illecito civile, ove l'amministrazione si sia mantenuta entro i limiti di legge. La previsione di un vincolo preordinato all'esproprio e la successiva dichiarazione di pubblica utilità costituiscono esercizio di poteri autoritativi, con effetti conformativi sul diritto di proprietà, che l'ordinamento tipizza e disciplina nel d.P.R. 327/2001.
Perché da tale vicenda possa scaturire responsabilità risarcitoria occorrerebbe dimostrare che l'ente abbia tenuto condotte contra legem
(ad esempio, occupando sine titulo il bene, ovvero protraendo illegittimamente il vincolo oltre i termini massimi previsti), ovvero che abbia determinato un sacrificio eccedente e sproporzionato rispetto alla funzione perseguita.
Nel caso concreto, gli atti amministrativi mostrano, piuttosto, che il una volta sopravvenuto il parere negativo della CP_1
Soprintendenza, ha prontamente rimodulato le proprie scelte, rinunciando alla demolizione dei fabbricati e dichiarando espressamente la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente conclusione del procedimento. Non risultano periodi di protrazione del vincolo oltre i termini legali, né risultano occupazioni materiali del bene.
12 Le stesse attrici non allegano specifiche violazioni procedimentali o temporali, limitandosi a denunciare, in termini generici, l'“illegittimità” del comportamento dell'ente.
Pertanto, sotto tale profilo, difetta il requisito del fatto antigiuridico.
Anche a voler ipotizzare, in astratto, profili di responsabilità dell'amministrazione per ritardi o carenze nell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, la domanda risarcitoria non potrebbe comunque essere accolta per carenza di prova del danno e del nesso causale.
La causa, come rammentato, è stata espressamente qualificata dal
Giudice come “di natura documentale”, con esclusione dell'ammissione di prove orali e di CTU. In tale cornice, l'onere probatorio gravante sulle attrici non può ritenersi assolto.
Non vi è prova documentale di canoni di locazione perduti, di attività economiche non potute svolgere nell'immobile, o di altre utilità concretamente mancate a causa dell'inagibilità; di spese sostenute per sistemazioni abitative alternative imputabili al provvedimento di sgombero;
di un effettivo deprezzamento del bene imputabile alla condotta dell'ente e non, piuttosto, alla situazione oggettiva di dissesto del versante;
di danni non patrimoniali specificamente correlati a condotte illegittime del CP_1
La consulenza tecnica di parte, depositata dalle attrici, contiene valutazioni estimative e ipotesi di interventi strutturali, ma non può sopperire all'assenza di prova documentale del danno-evento e del danno-conseguenza. La stessa stima del valore venale del bene, redatta nell'ambito del piano particellare di esproprio dal è finalizzata CP_1
13 alla determinazione dell'indennità in ipotesi di espropriazione, non alla quantificazione di un danno da illecito.
Va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, incombe su chi agisce per il risarcimento l'onere di dimostrare non solo l'esistenza dell'illecito, ma anche l'effettività e l'entità del pregiudizio patito, nonché il nesso eziologico tra condotta e danno (tra le molte, Cass. civ., Sez. III,
30 gennaio 2013, n. 2165).
In mancanza di tali elementi, la domanda non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, l'inagibilità del fabbricato deriva dalle condizioni strutturali accertate già nel 2003; la mancata esecuzione di opere pubbliche di consolidamento non può, da sola, essere fonte di responsabilità risarcitoria, in assenza di una specifica violazione di obblighi giuridici e di un danno differenziale adeguatamente allegato e provato.
La complessa vicenda che ha interessato l'immobile di proprietà delle attrici è indubbiamente fonte di disagio e di frustrazione delle loro legittime aspettative di recupero del bene.
Tuttavia, il ruolo del giudice civile è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la condanna risarcitoria.
In tale prospettiva, la domanda non può essere accolta.
Mancano, infatti: l'individuazione di un comportamento antigiuridico dell'amministrazione comunale, la prova di un danno ingiusto differenziato rispetto alla situazione di pericolo e di dissesto preesistente, nonché la dimostrazione del nesso eziologico tra eventuali ritardi o scelte amministrative e i pregiudizi prospettati.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
14 Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., costituite dalla particolare complessità tecnico–amministrativa della vicenda, dalla lunga durata del procedimento pubblico, nonché dalla non manifesta infondatezza originaria della pretesa attorea, maturata in un quadro procedimentale obiettivamente articolato e dall'esito non immediatamente prevedibile
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Così, 15/12/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4047/2020 promossa da: nata il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
), nata il 09/044/1960 a C.F._1 Parte_2
PR (CE) (C.F.: ), nata C.F._2 Parte_3
il 21/09/1968 a Olten (CHZ) (C.F.: ), C.F._3
nata il [...] a [...] (C.F.: Parte_4
), nata il [...] a C.F._4 Parte_5
PR (CE) (C.F.: ), in proprio e nella qualità C.F._5
di eredi del sig. nato il [...] a [...] Persona_1
e deceduto in data 01/08/2009 tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
AR AN domiciliati presso lo studio sito Via Volturno n. 93
a AI PA (CE)
-attori-
-
1 contro
, (C.F.: ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maria Caianiello (C.F.:
), domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria C.F._6
Consiglia sito in Caserta alla Via Bersaglieri, alla P.zzo Centauro
-convenuto-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2020 le odierne attrici convenivano in giudizio il chiedendone la condanna, Controparte_1
in via principale, al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza:
a) dell'omessa predisposizione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà familiare, sito in , Corso CP_1
Italia, distinto in Catasto al foglio 8, particella 375, sub 1 e 2;
b) dell'illegittimo comportamento serbato dall'amministrazione nell'ambito della procedura espropriativa attivata in relazione al medesimo immobile, procedura poi non condotta a compimento.
Le attrici esponevano, in sintesi, che il fabbricato di famiglia, inserito nel tessuto edilizio del centro storico di , era stato interessato, a CP_1
decorrere dal 2000, da fenomeni di dissesto idrogeologico del versante e da eventi atmosferici straordinari che avevano provocato lesioni agli
2 edifici prospicienti Corso Italia;
a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati dal Comune e dal Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco, il Sindaco aveva emesso l'ordinanza n. 1 del 24 gennaio 2003, con la quale il fabbricato era stato dichiarato inabitabile/inagibile e ne era stato ordinato lo sgombero immediato;
successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, con
D.P.C.M. n. 3322 del 2003, aveva stanziato specifici finanziamenti per la riparazione dei danni e il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati dagli eventi atmosferici del 24-26 gennaio 2003, inserendo tra gli interventi anche quello relativo a Corso
Italia del Comune di . CP_1
Nell'ambito di tale programma, il Comune aveva elaborato un progetto definitivo di intervento, incentrato sulla demolizione e successiva ricostruzione, previa espropriazione, di diversi fabbricati prospicienti
Corso Italia, tra cui quello delle attrici.
Con nota prot. n. 3606 del 22 novembre 2012, il Responsabile del
Settore Tecnico del Comune aveva comunicato alle eredi Pt_2
l'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'espropriazione del fabbricato di loro proprietà, allegando il piano particellare di esproprio e l'elenco ditte. Con successivo provvedimento prot. n. 1698 del 6 maggio
2013 era stata notificata alle medesime l'offerta di indennità provvisoria di esproprio, quantificata in euro 16.690,66, sulla base delle risultanze dello stesso piano particellare e delle stime tecniche. Con nota prot. n.
205 del 16 gennaio 2014, infine, il Comune aveva comunicato la
“conclusione del procedimento espropriativo” e, per effetto della
3 deliberazione consiliare n. 35 del 23 dicembre 2013, aveva dichiarato decaduto il vincolo preordinato all'esproprio gravante sull'immobile in questione, alla luce del parere non favorevole espresso dalla
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici che non aveva autorizzato il progetto nella sua originaria configurazione.
Secondo la prospettazione attorea, l'intera vicenda avrebbe determinato un grave e ingiustificato sacrificio delle loro prerogative dominicali e personali: da un lato, la protratta inagibilità dell'immobile, con impossibilità di utilizzarlo e di trarne reddito;
dall'altro, la frustrazione delle aspettative riposte nei lavori di risanamento e nella procedura espropriativa, rimasta inconclusa.
Veniva quindi richiesto il ristoro dei danni patrimoniali (per perdita di godimento, deprezzamento del bene, spese sopportate) e non patrimoniali.
Si costituiva il contestando integralmente la Controparte_1
domanda, sia in rito che nel merito.
L'amministrazione, dopo aver ricostruito diffusamente l'iter amministrativo avviato all'indomani degli eventi franosi e delle avversità atmosferiche degli anni 2000-2003, sottolineava come:
– le ordinanze di sgombero e i successivi provvedimenti di monitoraggio dei dissesti fossero stati adottati in un contesto di grave rischio per la pubblica e privata incolumità, sul presupposto di una situazione di pericolo connessa alle condizioni statiche degli edifici e del versante, non imputabile all'ente locale;
– il procedimento espropriativo non si fosse mai perfezionato, essendo mancata l'emanazione del decreto di esproprio e dell'atto di immissione
4 in possesso, anche in ragione del parere negativo della Soprintendenza, che aveva ritenuto non compatibile la demolizione dei fabbricati prospicienti Corso Italia con la tutela dei valori storico-architettonici del centro;
– la proprietà del bene non fosse mai stata trasferita e l'indennità di esproprio fosse rimasta allo stadio meramente provvisorio, mai accettata dalle proprietarie;
– nessuna concreta prova fosse stata offerta circa l'esistenza di specifici danni patrimoniali o non patrimoniali causalmente riferibili a un comportamento antigiuridico del Comune, essendo la situazione di inagibilità riconducibile esclusivamente allo stato strutturale dell'immobile e del terreno.
All'udienza del 21 settembre 2021 la causa veniva trattata in modalità cartolare;
il giudice si riservava, quindi, per pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate dalle parti. Con successiva ordinanza, sciolta la riserva, venivano sollecitati chiarimenti sul thema probandum e sulle istanze istruttorie
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. le attrici articolavano capitoli di prova per testi e chiedevano lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio. Il con memoria del 29 aprile 2021, si opponeva alle CP_1
richieste istruttorie, contestando la rilevanza dei capitoli e il carattere meramente esplorativo della chiesta CTU.
All'udienza cartolare del 7 marzo 2023 il giudice, lette le note di udienza, riteneva la causa matura per la decisione “senza necessità di assunzione di alcun mezzo istruttorio in quanto di natura documentale”, osservando in particolare che la prova per testi articolata dalle attrici riguardava
5 circostanze già oggetto di prova documentale o comunque suscettibili di accertamento solo documentale, e reputando superflua la CTU alla luce della consulenza tecnica di parte e degli atti amministrativi acquisiti. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni, insistendo sulle rispettive domande ed eccezioni, e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, puntualmente depositate.
L'intera vicenda, pur connotata da evidente complessità amministrativa e da un lungo arco temporale, può essere letta in maniera lineare se si distinguono con chiarezza i piani su cui si collocano i diversi fatti: da un lato, il dissesto idrogeologico e la conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile; dall'altro, il procedimento espropriativo e di finanziamento delle opere pubbliche mai giunto a compimento.
È da tale distinzione che occorre muovere per verificare se ricorrano, nel caso di specie, i presupposti della responsabilità risarcitoria invocata dalle attrici.
Sulla vicenda amministrativa e sul procedimento espropriativo va rilevato che dagli atti amministrativi prodotti in giudizio, in particolare dalla nota del Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del 20 giugno 2002, dalle comunicazioni ai vari organi di Protezione Civile, dai verbali di sopralluogo del Genio Civile e dell'Autorità di Bacino, fino all'ordinanza di sgombero del 24 gennaio 2003, emerge un quadro di dissesto del versante su cui insiste il centro storico di , con specifico CP_1
riferimento al fronte edilizio di Corso Italia.
6 Le lesioni ai fabbricati e i fenomeni di instabilità del terreno vengono descritti come progressivi e riconducibili alla particolare natura geologica dei luoghi;
onde la necessità, più volte ribadita anche dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, di procedere allo sgombero di alcune unità abitative, tra cui quella del de cuius per ragioni Persona_1
di sicurezza statica.
L'ordinanza n. 1 del 24 gennaio 2003, con la quale il fabbricato in parola
è dichiarato “ad horas” inabitabile e inagibile e ne viene disposto lo sgombero, è adottata all'esito di tali sopralluoghi e si inserisce, dunque, in un contesto di emergenza.
Successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, con il citato D.P.C.M. n. 3322/2003, destina al fondi straordinari per interventi di riparazione dei Controparte_1
danni e di mitigazione del rischio nel centro abitato. L'amministrazione comunale elabora, quindi, un progetto che – nella sua configurazione originaria prevede, per il tratto di Corso Italia in cui rientra il fabbricato delle attrici, la demolizione dei manufatti prospicienti la strada con successiva ricostruzione, previa espropriazione degli immobili privati.
A tal fine, con deliberazione di Giunta n. 59 del 4 giugno 2010, viene approvato il progetto definitivo;
con deliberazione consiliare n. 23 del 13 novembre 2012 si procede alla rimodulazione del progetto in funzione delle risorse effettivamente disponibili;
con deliberazione di G.C. n. 18 del 26 aprile 2013 è infine approvato il progetto definitivo dell'intervento per l'importo di euro 1.239.627,21, predisposto dal R.T.P. Megaride
Architettura e Ingegneria.
7 Il responsabile dell'UTC, geom. , provvede a dare avvio al procedimento espropriativo, mediante la comunicazione prot. n. 3606 del 22 novembre 2012 alle proprietarie, corredata dal piano particellare di esproprio, e successivamente con la notifica della determinazione dell'indennità provvisoria (prot. 1698 del 6 maggio 2013).
Contestualmente, con atto prot. 1697 della stessa data, viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 327/2001, con fissazione del termine quinquennale per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.
Su tale assetto interviene, però, il parere negativo della Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Caserta e
Benevento, espresso con nota prot. n. 23584 del 27 novembre 2013 e acquisito agli atti comunali in data 2 dicembre 2013.
La Soprintendenza ritiene che la demolizione dei fabbricati prospicienti
Corso Italia “modificherebbe irreparabilmente i segni dell'evoluzione urbana del centro storico nonché la sua immagine visiva”, considerandola non coerente con i principi di tutela e conservazione del complesso immobiliare.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 23 dicembre 2013, prende atto di tale parere e, ritenendo non più attuabile l'intervento progettato nei termini originari, dichiara espressamente “decaduto il vincolo preordinato all'esproprio” ai sensi del d.P.R. 327/2001, disponendo che non si proceda alla demolizione dei fabbricati e che i proprietari dovranno provvedere a propria cura e spese agli eventuali interventi strutturali sugli edifici.
8 In attuazione di detta deliberazione, con nota prot. n. 205 del 16 gennaio
2014 il responsabile del Settore Tecnico comunica alle attrici la
“conclusione del procedimento espropriativo” e la “decadenza del vincolo preordinato all'esproprio” sull'immobile di loro proprietà in
Corso Italia, foglio 8, particella 169-154-331 e correlate subalterni.
È pacifico che non sia mai stato emanato alcun decreto di esproprio;
non vi sia mai stata immissione in possesso del bene da parte del Comune;
l'indennità offerta sia rimasta allo stadio provvisorio, non essendo intervenuta accettazione da parte delle proprietarie;
la proprietà dell'immobile non sia mai fuoriuscita dalla sfera giuridica della famiglia
Controparte_2
Su tali basi deve essere svolta la successiva valutazione in diritto.
Sulla qualificazione della domanda e sulla giurisdizione, le attrici non chiedono l'annullamento di provvedimenti amministrativi, né la restituzione del bene, bensì esclusivamente il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla permanenza, per lungo tempo, della situazione di inagibilità del fabbricato, che ne avrebbe impedito l'utilizzo e dall'inerzia e dalle scelte dell'amministrazione nella gestione del procedimento espropriativo e degli interventi di messa in sicurezza.
La domanda ha, pertanto, natura puramente risarcitoria e si colloca nella scia della giurisprudenza che, a partire da Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999,
n. 500, riconosce la risarcibilità, ex art. 2043 c.c., anche della lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione, quando essa si traduca in un danno ingiusto conseguente a un comportamento colpevole dell'ente. In tali ipotesi, quando l'azione non sia strumentale all'annullamento dell'atto ma miri soltanto a conseguire il ristoro del
9 pregiudizio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (cfr., in senso conforme, Cass. civ., Sez. Un., 23 dicembre 2008, n. 30254).
Nella specie, la giurisdizione di questo Tribunale deve quindi ritenersi sussistente e non è controversa tra le parti.
Posta tale premessa, occorre verificare se, alla luce del materiale documentale acquisito, ricorrano i presupposti della responsabilità aquiliana dell'amministrazione, vale a dire, un fatto illecito, consistente in un atto o in un comportamento antigiuridico;
un danno ingiusto;
il nesso causale tra fatto e danno;
l'elemento soggettivo almeno della colpa;
la prova, gravante sull'attore ex art. 2697 c.c., tanto dell'an che del quantum debeatur.
Nel caso concreto tali requisiti non risultano integrati.
Invero, il primo nucleo della doglianza riguarda l'ordinanza di sgombero del 2003 e i successivi atti connessi alla situazione di emergenza determinata dal dissesto del versante.
Dagli atti emerge che tale provvedimento è stato adottato all'esito di ripetuti sopralluoghi tecnici, su sollecitazione del Genio Civile e del
Comando dei Vigili del Fuoco, e che esso è motivato dal “quadro fessurativo caratteristico di un cedimento fondale nei fabbricati di proprietà di alcuni privati cittadini” e dall'esigenza di “salvaguardare la pubblica e privata incolumità”.
Le attrici non hanno impugnato detto provvedimento nelle competenti sedi né hanno allegato, in questo giudizio, elementi concreti idonei a dimostrarne l'illegittimità o l'arbitrarietà. La consulenza tecnica di parte, peraltro non ammessa quale CTU, si limita a prospettare possibili diversi
10 interventi di consolidamento, ma non esclude il pericolo statico accertato nel 2003.
In assenza di specifiche allegazioni e prove contrarie, deve ritenersi che l'ordinanza di sgombero sia stata adottata nell'esercizio dei poteri di protezione civile del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, in presenza di una situazione di effettivo rischio per l'incolumità delle persone. In tale contesto, l'eventuale pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzare l'immobile non può qualificarsi come
“danno ingiusto”, ma come conseguenza di un provvedimento legittimo, giustificato dalla necessità di prevenire eventi dannosi maggiori.
La giurisprudenza ha chiarito che il danno conseguente a provvedimenti legittimi dell'amministrazione, adottati nell'esercizio dei poteri autoritativi, è di regola non risarcibile, salvo che una specifica norma lo preveda, ovvero ricorrano particolari condizioni di irragionevolezza o sproporzione tali da configurare violazione dei principi di solidarietà e di uguaglianza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 giugno 2015, n. 12718).
Tali condizioni non sono state qui dimostrate.
Il secondo profilo attiene alle modalità di svolgimento e alla mancata conclusione del procedimento espropriativo. Anche in questo caso, è documentale e circostanza pacifica che l'espropriazione non si è mai perfezionata;
la dichiarazione di pubblica utilità è venuta meno per effetto della deliberazione consiliare n. 35/2013, che ha preso atto del parere negativo della Soprintendenza e ha dichiarato decaduto il vincolo preordinato all'esproprio e che non vi è mai stato spossessamento del bene in favore del CP_1
11 Non si è verificata, dunque, né un'espropriazione in senso tecnico, né un'occupazione appropriativa o usurpativa.
La proprietà è rimasta sempre in capo alle attrici, sia pure su un immobile dichiarato inagibile.
La mera pendenza, per un periodo di tempo limitato (dal 2012 al 2014), di un procedimento espropriativo poi non condotto a termine non integra, di per sé, un illecito civile, ove l'amministrazione si sia mantenuta entro i limiti di legge. La previsione di un vincolo preordinato all'esproprio e la successiva dichiarazione di pubblica utilità costituiscono esercizio di poteri autoritativi, con effetti conformativi sul diritto di proprietà, che l'ordinamento tipizza e disciplina nel d.P.R. 327/2001.
Perché da tale vicenda possa scaturire responsabilità risarcitoria occorrerebbe dimostrare che l'ente abbia tenuto condotte contra legem
(ad esempio, occupando sine titulo il bene, ovvero protraendo illegittimamente il vincolo oltre i termini massimi previsti), ovvero che abbia determinato un sacrificio eccedente e sproporzionato rispetto alla funzione perseguita.
Nel caso concreto, gli atti amministrativi mostrano, piuttosto, che il una volta sopravvenuto il parere negativo della CP_1
Soprintendenza, ha prontamente rimodulato le proprie scelte, rinunciando alla demolizione dei fabbricati e dichiarando espressamente la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente conclusione del procedimento. Non risultano periodi di protrazione del vincolo oltre i termini legali, né risultano occupazioni materiali del bene.
12 Le stesse attrici non allegano specifiche violazioni procedimentali o temporali, limitandosi a denunciare, in termini generici, l'“illegittimità” del comportamento dell'ente.
Pertanto, sotto tale profilo, difetta il requisito del fatto antigiuridico.
Anche a voler ipotizzare, in astratto, profili di responsabilità dell'amministrazione per ritardi o carenze nell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, la domanda risarcitoria non potrebbe comunque essere accolta per carenza di prova del danno e del nesso causale.
La causa, come rammentato, è stata espressamente qualificata dal
Giudice come “di natura documentale”, con esclusione dell'ammissione di prove orali e di CTU. In tale cornice, l'onere probatorio gravante sulle attrici non può ritenersi assolto.
Non vi è prova documentale di canoni di locazione perduti, di attività economiche non potute svolgere nell'immobile, o di altre utilità concretamente mancate a causa dell'inagibilità; di spese sostenute per sistemazioni abitative alternative imputabili al provvedimento di sgombero;
di un effettivo deprezzamento del bene imputabile alla condotta dell'ente e non, piuttosto, alla situazione oggettiva di dissesto del versante;
di danni non patrimoniali specificamente correlati a condotte illegittime del CP_1
La consulenza tecnica di parte, depositata dalle attrici, contiene valutazioni estimative e ipotesi di interventi strutturali, ma non può sopperire all'assenza di prova documentale del danno-evento e del danno-conseguenza. La stessa stima del valore venale del bene, redatta nell'ambito del piano particellare di esproprio dal è finalizzata CP_1
13 alla determinazione dell'indennità in ipotesi di espropriazione, non alla quantificazione di un danno da illecito.
Va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, incombe su chi agisce per il risarcimento l'onere di dimostrare non solo l'esistenza dell'illecito, ma anche l'effettività e l'entità del pregiudizio patito, nonché il nesso eziologico tra condotta e danno (tra le molte, Cass. civ., Sez. III,
30 gennaio 2013, n. 2165).
In mancanza di tali elementi, la domanda non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, l'inagibilità del fabbricato deriva dalle condizioni strutturali accertate già nel 2003; la mancata esecuzione di opere pubbliche di consolidamento non può, da sola, essere fonte di responsabilità risarcitoria, in assenza di una specifica violazione di obblighi giuridici e di un danno differenziale adeguatamente allegato e provato.
La complessa vicenda che ha interessato l'immobile di proprietà delle attrici è indubbiamente fonte di disagio e di frustrazione delle loro legittime aspettative di recupero del bene.
Tuttavia, il ruolo del giudice civile è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la condanna risarcitoria.
In tale prospettiva, la domanda non può essere accolta.
Mancano, infatti: l'individuazione di un comportamento antigiuridico dell'amministrazione comunale, la prova di un danno ingiusto differenziato rispetto alla situazione di pericolo e di dissesto preesistente, nonché la dimostrazione del nesso eziologico tra eventuali ritardi o scelte amministrative e i pregiudizi prospettati.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
14 Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., costituite dalla particolare complessità tecnico–amministrativa della vicenda, dalla lunga durata del procedimento pubblico, nonché dalla non manifesta infondatezza originaria della pretesa attorea, maturata in un quadro procedimentale obiettivamente articolato e dall'esito non immediatamente prevedibile
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Così, 15/12/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
15