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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/11/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
CO, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 6 e il 13 Novembre
2025 in sostituzione dell'udienza del 21 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1660 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] ad [...] e ivi residente, in via Dante n. Parte_1
24, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad CodiceFiscale_1
Agrigento, nella via Gioeni n. 93, presso lo studio dell'Avv. Miriam Zulli, che la rappresenta e difende giusto mandato in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato il
31/01/2022,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 Maggio 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso, Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento
1 tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 30 Luglio 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21
Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 6 e il 13 Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Ebbene, l'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971, così come sostituito dal comma 36 dell'art. 1 della legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, prevede al suo I comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia
accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento,
che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso,
a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di euro 242,84 per tredici CP_1
mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto dalla norma appena riportata non risulta soddisfatto.
Invero, il Dott. consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento Persona_1 de quo, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico eseguito sulla ricorrente, è motivatamente pervenuto ad una dirimente conclusione. Segnatamente che, la signora presenta una riduzione permanente Parte_1
della sua capacità lavorativa nella misura del 64% (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e successivi chiarimenti alle osservazioni formulate dal legale della istante). Misura, questa, che è inferiore rispetto a quanto stabilito dalla citata legge per accedere al beneficio richiesto.
Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e
2 convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa.
La ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della signora ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Parte_1
avendo la stessa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del
D. L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo, confermando che la signora non si trovava, né si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 21 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara CO
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