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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2275/2019 del R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dai propri funzionari, dott.ssa Anna Mastroianni, dott.ssa e dott.ssa CP_2
Concetta Della Morte, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.03.2019 l'istante, premesso di essere docente precaria iscritta nelle graduatorie di istituto con titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto, espone di aver prestato un servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato indicati in ricorso, chiedeva:
1. “l'accertamento del proprio diritto ad essere collocati nella seconda fascia delle graduatorie
d'istituto, in quanto abilitata all'insegnamento con riferimento alle classi di concorso, istituzioni scolastiche e province di interesse.” per effetto del servizio prestato, avendo conseguito
“abilitazione sul campo”;
2. l'accertamento del diritto “al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati “per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale (cd. scatti stipendiali) come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”
3. “l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018”;
4. “la condanna del “ad adempiere gli oneri che scaturiranno dal riconoscimento, in capo al CP_1 ricorrente, dei benefici di cui al punto 1,2,3”, con vittoria di spese.
Si costituiva il resistente che argomentava in fatto e diritto, chiedendo il rigetto CP_3
del ricorso.
Preliminarmente, deve affermarsi, innanzitutto la giurisdizione del giudice ordinario.
Come noto, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n. 25836/2016 hanno chiarito che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria […] occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. Nel caso di specie parte ricorrente rivendica il diritto all'inserimento della seconda fascia come derivante dalla legge nazionale e da norme di diritto eurounitario. In applicazione del principio sopra enunciato sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.
Con riferimento al merito del ricorso e, in particolare, con riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, va precisato quanto segue:
- le graduatorie di circolo e di istituto sono articolate in tre fasce;
- la I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
- la II fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti. Tra i titoli figura la
“idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal
[...]
ai sensi del decreto legislativo 9 novembre Controparte_4
2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifìcazioni”. Riguardo ai titoli di abilitazione conseguiti all'estero, la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, recepita in Italia dal D.Lgs. 15/2016, prevede la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti, per cui non esiste un riconoscimento automatico;
- la III fascia, infine, comprende, i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento;
- in base al quadro così delineato (D.M. 374 del 1.6.2017, che richiama il D.M. 131 del
13.6.2007) risulta pertanto che solo il possesso dell'abilitazione consente l'inserimento nelle graduatorie di II fascia, utilizzabili con priorità per incarichi di supplenza a tempo determinato nonché la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Secondo la prospettazione attorea, tuttavia, escludendo dalle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto i soggetti sprovvisti di abilitazione tale normativa lede il diritto degli aspiranti docenti che siano in possesso di un'esperienza professionale pluriennale, e crea una disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno prestato servizio all'estero per un triennio, essendo il loro servizio riconosciuto dall'art. 2 lett. A punto 10 del D.M. n.
374/2017.
La tesi non può trovare accoglimento.
Ebbene, non appare in sé irragionevole, né sindacabile sotto altri profili e nei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, la scelta di condizionare al possesso di specifica abilitazione l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie, e così l'attribuzione con priorità degli incarichi di supplenza scolastica;
tale previsione, d'altra parte, non comporta alcuna restrizione delle libertà fondamentali, e non preclude l'accesso alla professione di docente come invece sembra sostenere parte ricorrente con il richiamo all'art. 33 Cost. Essa esclude infatti i soggetti dotati dei titoli in questione soltanto dal conseguimento di opportunità occupazionali più vantaggiose, per le quali l'Amministrazione ha ragionevolmente previsto la necessità di ragionevoli requisiti ulteriori, quali il superamento di un percorso selettivo (a cui, per ragioni non rilevanti ai fini della decisione, i ricorrenti non hanno partecipato o hanno partecipato con esito negativo), senza violare alcuna previsione normativa, né di rango nazionale, né di rango sovranazionale.
Il richiamo alle direttive nn. 2005/367 CE e 2006/100/CE, infatti, appare invero improprio.
Come evidenziato da giurisprudenza di merito espressasi sul punto, “Tali fonti, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti” (cfr. ad esempio Tribunale di
Lanciano con sentenza che ha definito il procedimento n. 90/2019 e Tribunale di Vicenza che ha definito il procedimento n. 120/2019).
Dunque, proprio in quest'ottica si giustifica d'altra parte la scelta, non divergente dall'impronta complessiva conferita dal al sistema di reclutamento dei docenti, CP_3
di valorizzazione dell'abilitazione conseguita all'estero, purché riconosciuta dal CP_5
competente. Inconferente appare poi il richiamo all'art. 17, comma 7, del d. lgs
[...]
n. 59/2017 (operato in sede di discussione a ulteriore sostegno della pretesa attorea). La norma effettivamente riconosce l'espletamento di tre anni di servizio, ma con riferimento al mero accesso al concorso del 2018, ed ha la palese finalità di consentire l'assorbimento totale e finale del precariato stabile. La previsione in esame si limita quindi a consentire, in via transitoria, la partecipazione straordinaria dei docenti non abilitati a quella singola procedura concorsuale, e non anche l'accesso alla graduatoria. Ne consegue che trattandosi già di per sé di una eccezione alla regola generale di accesso al concorso, non può trarsi da tale intervento legislativo una inespressa deroga ad una regola diversa, che vale per l'accesso alle graduatorie.
E' l'invece fondata la domanda volta al riconoscimento di incrementi retributivi con l'aumento dell'anzianità di servizio, sia pure maturata sulla base di singoli contratti a termine, in quanto sul punto la normativa interna (art. 526 D.Lgs. n. 279 del 1994) risulta in contrasto con il principio di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato. Sul punto si conferma l'orientamento diffusosi nella giurisprudenza di merito nonché espresso nelle statuizioni della Corte di Cassazione, ribadite anche con riferimento al personale non immesso in ruolo (cfr. Cass., 20918/19 e
Cass., 30573/19), situazione che ricorre nella fattispecie di causa. Va precisato peraltro che l'anzianità di servizio che deve essere riconosciuta alla ricorrente al fine di ottenere scatti stipendiali ed incrementi retributivi previsti dal CCNL a favore del personale a tempo indeterminato dovrà avvenire - per rispettare il principio di non discriminazione - secondo i meccanismi valevoli per il personale assunto a tempo indeterminato, e dunque in relazione all'effettiva durata del servizio prestato (ivi comprendendo anche periodi di legittima sospensione del rapporto di lavoro durante i quali maturi il diritto a retribuzione), escludendo dunque dal computo periodi non coperti dal contratto (e ciò anche per i mesi estivi, in assenza di supplenza annuale) e senza operare il computo di favore previsto all'art. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994. Altrimenti, il riconoscimento dell'anzianità in capo al personale non di ruolo comporterebbe una "discriminazione alla rovescia" rispetto al personale assunto in ruolo. Si vedano sul punto le argomentazioni svolte da Cass. 31149/19 che, per quanto emessa in relazione a vicenda diversa da quella per cui è causa (lì parte ricorrente era stata immessa in ruolo), forniscono utili spunti per la decisione odierna. Una lettura del CCNL coerente con il principio di non discriminazione, nell'ampia valenza che gli è stata attribuita nell'ordinamento comunitario, impone inoltre di ritenere che spetti alla ricorrente, nonostante la mancata immissione in ruolo, ed indipendentemente dalla tipologia di supplenze che le sono state affidate, la Retribuzione professionale docente di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 secondo i criteri di cui all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999; sul punto si richiama, condividendolo, quanto statuito da Cass.,
20015/18. Spettano dunque alla ricorrente eventuali differenze retributive conseguenti al riconoscimento a favore della stessa della e Controparte_6
dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a tempo determinato intercorsi con l'Amministrazione, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale decorrente dal primo atto interruttivo, costituito dalla notifica del presente ricorso. Circa l'applicabilità della prescrizione quinquennale si rinvia, ex alteris, a Cass., 20918/19 in punto decorrenza della prescrizione in fattispecie analoga alla presente, nella quale la Corte di legittimità nulla ha rilevato nel senso dell'inapplicabilità del termine di cui all'art. 2948 c.c., norma dalla quale si ricava il termine prescrizionale relativamente al diritto a differenze retributive, quali quelle azionate in ricorso. La reciproca soccombenza (in uno con la presenza di orientamenti variegati nella giurisprudenza di merito) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. (Tribunale di Treviso in fattispecie del tutto analoga con sentenza del 28.09.2022)
Quanto, infine, alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della c.d. retribuzione professionale docenti, rilevato che: è assorbente la considerazione della pronuncia sul punto della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 20015/2018, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e che ha chiarito in particolare che
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Quanto infine alla domanda di condanna “ad adempiere gli oneri che scaturiranno dal riconoscimento, in capo al ricorrente, dei benefici di cui al punti 1,2,3”, rilevato che la totale genericità della domanda ne impedisce l'accoglimento per indeterminatezza.
ogni ulteriore questione è assorbita.
la soccombenza parziale dei ricorrenti giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
- accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata con il servizio non di ruolo prestato in relazione ai contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica indicati in ricorso;
- accerta il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione professionale docenti;
- rigetta il ricorso per la restante parte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, e per l'effetto condanna il alla rifusione in favore dei Controparte_4
ricorrenti della restante metà delle spese del presente giudizio, pari € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
SMCV, 29.01.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2275/2019 del R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dai propri funzionari, dott.ssa Anna Mastroianni, dott.ssa e dott.ssa CP_2
Concetta Della Morte, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.03.2019 l'istante, premesso di essere docente precaria iscritta nelle graduatorie di istituto con titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto, espone di aver prestato un servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato indicati in ricorso, chiedeva:
1. “l'accertamento del proprio diritto ad essere collocati nella seconda fascia delle graduatorie
d'istituto, in quanto abilitata all'insegnamento con riferimento alle classi di concorso, istituzioni scolastiche e province di interesse.” per effetto del servizio prestato, avendo conseguito
“abilitazione sul campo”;
2. l'accertamento del diritto “al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati “per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale (cd. scatti stipendiali) come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”
3. “l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018”;
4. “la condanna del “ad adempiere gli oneri che scaturiranno dal riconoscimento, in capo al CP_1 ricorrente, dei benefici di cui al punto 1,2,3”, con vittoria di spese.
Si costituiva il resistente che argomentava in fatto e diritto, chiedendo il rigetto CP_3
del ricorso.
Preliminarmente, deve affermarsi, innanzitutto la giurisdizione del giudice ordinario.
Come noto, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n. 25836/2016 hanno chiarito che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria […] occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. Nel caso di specie parte ricorrente rivendica il diritto all'inserimento della seconda fascia come derivante dalla legge nazionale e da norme di diritto eurounitario. In applicazione del principio sopra enunciato sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.
Con riferimento al merito del ricorso e, in particolare, con riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, va precisato quanto segue:
- le graduatorie di circolo e di istituto sono articolate in tre fasce;
- la I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
- la II fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti. Tra i titoli figura la
“idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal
[...]
ai sensi del decreto legislativo 9 novembre Controparte_4
2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifìcazioni”. Riguardo ai titoli di abilitazione conseguiti all'estero, la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, recepita in Italia dal D.Lgs. 15/2016, prevede la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti, per cui non esiste un riconoscimento automatico;
- la III fascia, infine, comprende, i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento;
- in base al quadro così delineato (D.M. 374 del 1.6.2017, che richiama il D.M. 131 del
13.6.2007) risulta pertanto che solo il possesso dell'abilitazione consente l'inserimento nelle graduatorie di II fascia, utilizzabili con priorità per incarichi di supplenza a tempo determinato nonché la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Secondo la prospettazione attorea, tuttavia, escludendo dalle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto i soggetti sprovvisti di abilitazione tale normativa lede il diritto degli aspiranti docenti che siano in possesso di un'esperienza professionale pluriennale, e crea una disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno prestato servizio all'estero per un triennio, essendo il loro servizio riconosciuto dall'art. 2 lett. A punto 10 del D.M. n.
374/2017.
La tesi non può trovare accoglimento.
Ebbene, non appare in sé irragionevole, né sindacabile sotto altri profili e nei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, la scelta di condizionare al possesso di specifica abilitazione l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie, e così l'attribuzione con priorità degli incarichi di supplenza scolastica;
tale previsione, d'altra parte, non comporta alcuna restrizione delle libertà fondamentali, e non preclude l'accesso alla professione di docente come invece sembra sostenere parte ricorrente con il richiamo all'art. 33 Cost. Essa esclude infatti i soggetti dotati dei titoli in questione soltanto dal conseguimento di opportunità occupazionali più vantaggiose, per le quali l'Amministrazione ha ragionevolmente previsto la necessità di ragionevoli requisiti ulteriori, quali il superamento di un percorso selettivo (a cui, per ragioni non rilevanti ai fini della decisione, i ricorrenti non hanno partecipato o hanno partecipato con esito negativo), senza violare alcuna previsione normativa, né di rango nazionale, né di rango sovranazionale.
Il richiamo alle direttive nn. 2005/367 CE e 2006/100/CE, infatti, appare invero improprio.
Come evidenziato da giurisprudenza di merito espressasi sul punto, “Tali fonti, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti” (cfr. ad esempio Tribunale di
Lanciano con sentenza che ha definito il procedimento n. 90/2019 e Tribunale di Vicenza che ha definito il procedimento n. 120/2019).
Dunque, proprio in quest'ottica si giustifica d'altra parte la scelta, non divergente dall'impronta complessiva conferita dal al sistema di reclutamento dei docenti, CP_3
di valorizzazione dell'abilitazione conseguita all'estero, purché riconosciuta dal CP_5
competente. Inconferente appare poi il richiamo all'art. 17, comma 7, del d. lgs
[...]
n. 59/2017 (operato in sede di discussione a ulteriore sostegno della pretesa attorea). La norma effettivamente riconosce l'espletamento di tre anni di servizio, ma con riferimento al mero accesso al concorso del 2018, ed ha la palese finalità di consentire l'assorbimento totale e finale del precariato stabile. La previsione in esame si limita quindi a consentire, in via transitoria, la partecipazione straordinaria dei docenti non abilitati a quella singola procedura concorsuale, e non anche l'accesso alla graduatoria. Ne consegue che trattandosi già di per sé di una eccezione alla regola generale di accesso al concorso, non può trarsi da tale intervento legislativo una inespressa deroga ad una regola diversa, che vale per l'accesso alle graduatorie.
E' l'invece fondata la domanda volta al riconoscimento di incrementi retributivi con l'aumento dell'anzianità di servizio, sia pure maturata sulla base di singoli contratti a termine, in quanto sul punto la normativa interna (art. 526 D.Lgs. n. 279 del 1994) risulta in contrasto con il principio di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato. Sul punto si conferma l'orientamento diffusosi nella giurisprudenza di merito nonché espresso nelle statuizioni della Corte di Cassazione, ribadite anche con riferimento al personale non immesso in ruolo (cfr. Cass., 20918/19 e
Cass., 30573/19), situazione che ricorre nella fattispecie di causa. Va precisato peraltro che l'anzianità di servizio che deve essere riconosciuta alla ricorrente al fine di ottenere scatti stipendiali ed incrementi retributivi previsti dal CCNL a favore del personale a tempo indeterminato dovrà avvenire - per rispettare il principio di non discriminazione - secondo i meccanismi valevoli per il personale assunto a tempo indeterminato, e dunque in relazione all'effettiva durata del servizio prestato (ivi comprendendo anche periodi di legittima sospensione del rapporto di lavoro durante i quali maturi il diritto a retribuzione), escludendo dunque dal computo periodi non coperti dal contratto (e ciò anche per i mesi estivi, in assenza di supplenza annuale) e senza operare il computo di favore previsto all'art. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994. Altrimenti, il riconoscimento dell'anzianità in capo al personale non di ruolo comporterebbe una "discriminazione alla rovescia" rispetto al personale assunto in ruolo. Si vedano sul punto le argomentazioni svolte da Cass. 31149/19 che, per quanto emessa in relazione a vicenda diversa da quella per cui è causa (lì parte ricorrente era stata immessa in ruolo), forniscono utili spunti per la decisione odierna. Una lettura del CCNL coerente con il principio di non discriminazione, nell'ampia valenza che gli è stata attribuita nell'ordinamento comunitario, impone inoltre di ritenere che spetti alla ricorrente, nonostante la mancata immissione in ruolo, ed indipendentemente dalla tipologia di supplenze che le sono state affidate, la Retribuzione professionale docente di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 secondo i criteri di cui all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999; sul punto si richiama, condividendolo, quanto statuito da Cass.,
20015/18. Spettano dunque alla ricorrente eventuali differenze retributive conseguenti al riconoscimento a favore della stessa della e Controparte_6
dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a tempo determinato intercorsi con l'Amministrazione, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale decorrente dal primo atto interruttivo, costituito dalla notifica del presente ricorso. Circa l'applicabilità della prescrizione quinquennale si rinvia, ex alteris, a Cass., 20918/19 in punto decorrenza della prescrizione in fattispecie analoga alla presente, nella quale la Corte di legittimità nulla ha rilevato nel senso dell'inapplicabilità del termine di cui all'art. 2948 c.c., norma dalla quale si ricava il termine prescrizionale relativamente al diritto a differenze retributive, quali quelle azionate in ricorso. La reciproca soccombenza (in uno con la presenza di orientamenti variegati nella giurisprudenza di merito) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. (Tribunale di Treviso in fattispecie del tutto analoga con sentenza del 28.09.2022)
Quanto, infine, alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della c.d. retribuzione professionale docenti, rilevato che: è assorbente la considerazione della pronuncia sul punto della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 20015/2018, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e che ha chiarito in particolare che
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Quanto infine alla domanda di condanna “ad adempiere gli oneri che scaturiranno dal riconoscimento, in capo al ricorrente, dei benefici di cui al punti 1,2,3”, rilevato che la totale genericità della domanda ne impedisce l'accoglimento per indeterminatezza.
ogni ulteriore questione è assorbita.
la soccombenza parziale dei ricorrenti giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
- accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata con il servizio non di ruolo prestato in relazione ai contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica indicati in ricorso;
- accerta il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione professionale docenti;
- rigetta il ricorso per la restante parte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, e per l'effetto condanna il alla rifusione in favore dei Controparte_4
ricorrenti della restante metà delle spese del presente giudizio, pari € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
SMCV, 29.01.2025 Il Giudice