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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16/01/2025 il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che è collegato via Teams per la ricorrente l'Avv. Denis Ferri che conclude come in atti, richiamando anche la nota depositata il 10.01.2025.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 133/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FERRI DENIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, RICORRENTE contro
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: come da ricorso
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 24.01.2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...] Contr
(di seguito indicato anche solo come ) al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti domande:
“a) Accertare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della Retribuzione Professionale Docente previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni e conseguentemente condannare il , in Controparte_1 persona del a corrispondere in proprio favore il compenso relativo alla CP_4
Retribuzione Professionale Docente previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché al pagamento delle differenze retributive arretrate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo come di seguito quantificate: giorni complessivi lavorati nelle annualità di cui in premessa lavorati dalla IG.ra : 402, Totale indennità Parte_1
2 dovuta € 2.351,70, oltre a quanto dovuto in relazione all'anno in corso ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Contr Sebbene ritualmente citato il è rimasto contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 16.01.2024, il Giudice ha invitato la parte costituita alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il thema decidendum della causa attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunti con contratto a termine e, nello specifico, con riferimento all'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, rispetto a quanto statuito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La retribuzione professionale docenti è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001 (e poi confermata dai successivi CCNL di settore). L'art. 7, in particolare, afferma che:
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto:
3 «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4) e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 5).
I contratti collettivi succedutisi nel tempo si sono poi limitati a modificare gli importi della R.P.D. lasciando inalterata per il resto la disciplina originaria.
Ciò premesso, la norma eurounitaria che viene in questione nella fattispecie in esame è la clausola 4 dell'accordo quadro citato così stabilisce:
“Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
A riguardo dell'interpretazione di detta norma e del rapporto tra essa e l'art. 7, comma 1, del CCNL citato, questo Giudice richiama, ritenendola esaustiva e da condividere, la motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27/07/2018 (conf. Cass. n. 6293 del 5/03/2020).
In essa si legge:
“
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
4 lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il IGnificato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, IGnificative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del
5 personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha instaurato con l'Amministrazione resistente rapporti di lavoro a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020 per complessivi n. 159 giorni e nell'a. s. 2020/2021 per complessivi n. 243 giorni, presso gli istituti indicati nella nota integrativa depositata in data 10.01.2015 a chiarimento di quanto dedotto in ricorso e di quanto emerge dai contratti e dai cedolini prodotti.
Per tali supplenze non vi sono “ragioni oggettiva” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, tale da giustificare una diversità di trattamento rispetto a quella dei soggetti indicati dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
6 Ne consegue che la domanda attorea è fondata nell'an.
Riguardo al quantum, si evidenzia che il calcolo indicato in ricorso appare corretto tenuto conto che per il personale docente il CCNL SCUOLA 2006-2009 determina la RPD nella misura di euro 164,00 mensili, aumentata di ulteriori € 10,50, quindi ad euro 174,50, a seguito dell'adeguamento economico operato dal CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018 da rimodularsi, in caso di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Risulta, quindi, che la somma dovuta è pari ad € 2.351,70 come determinata come da seguente conteggio: n. 402 giorni complessivi (159 + 243) moltiplicati per il coefficiente giornaliero pari ad € 5,85 (calcolata dividendo all'indennità mensile tabellare per il numero di giorni lavorativi mensili).
In conclusione, il va condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di complessivi € 2.351,70, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
A tale importo, poi, devono poi essere aggiunti gli interessi di legge dal dovuto al saldo
3) La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, Contr pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della serialità delle questioni giuridiche trattate e considerati i parametri di cui al DM 55/2014 con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di credito della ricorrente al riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e successivi CCNL di settore, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine descritti in ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di euro 2.351,70, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e oltre contributo se dovuto e versato, con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Denis Ferri.
7 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 16.01.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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