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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
OI GI, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP COMPENSAZ n. 03028202400000365000 IB VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100025393331000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100025393331000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100025393331000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010098248000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010098248000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120005910201000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120005910201000 IVA-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003245730000 IVA-ALTRO 2009
- IDENTIFICATIVO n. 63018014981044002000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso la comunicazione di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.
03028202400000365000, notificatagli in data 20.02.2025 (erroneamente definita intimazione di pagamento) pari ad € 1.012,00 relativamente alle di seguito sottese cartelle:
- Cartella n. 03020100025393331000 notificata in data 29.07.2010 pari ad € 13.125,07 concernente tributi
IRAP, IVA e IRPEF anno 2006;
- Cartella n. 03020110010098248000 notificata in data 29.11.2011 pari ad € 4.856,19 concernente tributi
IRAP e IRPEF anno 2007;
- Cartella n. 03020120005910201000 notificata in data 08.11.2012 pari ad € 8.629,98 concernente tributi
IRPEF e IVA anno 2008;
- Cartella n. 03020130003245730000 notificata in data 28.10.2013 pari ad € 14.986,67 concernente tributi
IVA anno 2009;
- Numero identificativo atto n. 63018014981044002000 notificato in data 14.11.2017 pari ad € 2.352,12 concernente tributi IRPEF anno 2013.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, la conseguente intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione
Concludeva chiedendo “ Piaccia all'On.le Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di ZA, contrariis reiectis, in pubblica udienza ed in accoglimento del superiore ricorso e per i motivi esposti: In via preliminare: - Sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnato ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. 546/92, sussistendone i presupposti di legge;
Nel merito: 14 - Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, nonché di quelli prodromici e/o consequenziali ad essi, per tutte le ragioni di cui in premessa;
Per l'effetto e nel merito: - Accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve ai creditori in relazione agli atti impugnati e, quindi, annullare i carichi iscritti a ruolo in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata e/o illegittima;
- Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore costituito, ex art. 93 cpc”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE eccependo la non impugnabilità dell'atto per cui è causa,
l'illegittimità dell'atto introduttivo del presente giudizio per violazione dell'art. 14 D.Lgs n. 546/92, contestava nel merito il ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
Concludeva chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA:
1. In via preliminare, dichiarare la non impugnabilità della comunicazione di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73; 2. Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di cui al punto precedente, dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione per la violazione dell'art. 14 D.Lgs n. 546/92; 3. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare e previo rigetto della istanza di sospensione, rigettare la opposizione per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, con vittoria di spese e competenze di lite;
4. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, acclarare la legittimità e la regolarità dell'operato 14 dell'Agente della NE alla luce del ruolo consegnatogli dalla AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DIR. PROV.LE DI CATANZARO, dalla quale chiede di essere garantito e/o manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.”.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare di parte resistente atteso che la comunicazione di notifica del rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. La giurisprudenza riconosce tale atto come autonomamente impugnabile (anche se non elencato nell'art. 19 D.lgs. 546/1992) per far valere vizi propri, in particolare la prescrizione del credito erariale o l'omessa notifica della cartella sottostante (Corte di Cassazione con ordinanza del 19 ottobre 2017 n. 24638).
Nel merito, ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata, difatti, le cartelle risultano notificate a familiare convivente ed ex art. 139 c.p.c., con deposito del plico presso la Casa Comune ai sensi dell'art. 139 cpc e invio del relativo avviso.
Non essendo stata impugnata le predette cartelle sono è divenute definitive con conseguente inoppugnabilità delle stesse per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto dai seguenti atti: INTIMAZIONE N.
03020159003603736000 in data 23.9.2015; - PIGNORAMENTO N. 03084201600001646001 in data
24.3.2016; - INTIMAZIONE N. 03020169002361458000 in data 05.8.2016; - PIGNORAMENTO N. 03084201600003352001 in data 29.11.2026; - INTIMAZIONE N. 03020179004384187000 in data
21.02.2018; - INTIMAZIONE N. 03020229001921319000 in data 29.7.2022.
Non risulta, dunque, decorso il termine prescrizionale.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 463,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
OI GI, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP COMPENSAZ n. 03028202400000365000 IB VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100025393331000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100025393331000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100025393331000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010098248000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010098248000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120005910201000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120005910201000 IVA-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130003245730000 IVA-ALTRO 2009
- IDENTIFICATIVO n. 63018014981044002000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso la comunicazione di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.
03028202400000365000, notificatagli in data 20.02.2025 (erroneamente definita intimazione di pagamento) pari ad € 1.012,00 relativamente alle di seguito sottese cartelle:
- Cartella n. 03020100025393331000 notificata in data 29.07.2010 pari ad € 13.125,07 concernente tributi
IRAP, IVA e IRPEF anno 2006;
- Cartella n. 03020110010098248000 notificata in data 29.11.2011 pari ad € 4.856,19 concernente tributi
IRAP e IRPEF anno 2007;
- Cartella n. 03020120005910201000 notificata in data 08.11.2012 pari ad € 8.629,98 concernente tributi
IRPEF e IVA anno 2008;
- Cartella n. 03020130003245730000 notificata in data 28.10.2013 pari ad € 14.986,67 concernente tributi
IVA anno 2009;
- Numero identificativo atto n. 63018014981044002000 notificato in data 14.11.2017 pari ad € 2.352,12 concernente tributi IRPEF anno 2013.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, la conseguente intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione
Concludeva chiedendo “ Piaccia all'On.le Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di ZA, contrariis reiectis, in pubblica udienza ed in accoglimento del superiore ricorso e per i motivi esposti: In via preliminare: - Sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnato ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. 546/92, sussistendone i presupposti di legge;
Nel merito: 14 - Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, nonché di quelli prodromici e/o consequenziali ad essi, per tutte le ragioni di cui in premessa;
Per l'effetto e nel merito: - Accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve ai creditori in relazione agli atti impugnati e, quindi, annullare i carichi iscritti a ruolo in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata e/o illegittima;
- Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore costituito, ex art. 93 cpc”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE eccependo la non impugnabilità dell'atto per cui è causa,
l'illegittimità dell'atto introduttivo del presente giudizio per violazione dell'art. 14 D.Lgs n. 546/92, contestava nel merito il ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
Concludeva chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA:
1. In via preliminare, dichiarare la non impugnabilità della comunicazione di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73; 2. Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di cui al punto precedente, dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione per la violazione dell'art. 14 D.Lgs n. 546/92; 3. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare e previo rigetto della istanza di sospensione, rigettare la opposizione per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, con vittoria di spese e competenze di lite;
4. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, acclarare la legittimità e la regolarità dell'operato 14 dell'Agente della NE alla luce del ruolo consegnatogli dalla AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DIR. PROV.LE DI CATANZARO, dalla quale chiede di essere garantito e/o manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.”.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare di parte resistente atteso che la comunicazione di notifica del rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. La giurisprudenza riconosce tale atto come autonomamente impugnabile (anche se non elencato nell'art. 19 D.lgs. 546/1992) per far valere vizi propri, in particolare la prescrizione del credito erariale o l'omessa notifica della cartella sottostante (Corte di Cassazione con ordinanza del 19 ottobre 2017 n. 24638).
Nel merito, ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata, difatti, le cartelle risultano notificate a familiare convivente ed ex art. 139 c.p.c., con deposito del plico presso la Casa Comune ai sensi dell'art. 139 cpc e invio del relativo avviso.
Non essendo stata impugnata le predette cartelle sono è divenute definitive con conseguente inoppugnabilità delle stesse per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione risulta interrotto dai seguenti atti: INTIMAZIONE N.
03020159003603736000 in data 23.9.2015; - PIGNORAMENTO N. 03084201600001646001 in data
24.3.2016; - INTIMAZIONE N. 03020169002361458000 in data 05.8.2016; - PIGNORAMENTO N. 03084201600003352001 in data 29.11.2026; - INTIMAZIONE N. 03020179004384187000 in data
21.02.2018; - INTIMAZIONE N. 03020229001921319000 in data 29.7.2022.
Non risulta, dunque, decorso il termine prescrizionale.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 463,00, oltre accessori come per legge.