Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3934 R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Lammirato;
Parte_1
ATTRICE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli;
, in persona del Sindaco, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Enrico Morcavallo.
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che in data 2.6.20, alle ore 11,40 circa, mentre si trovava Parte_1
nel parco comunale di , nel tratto posto a monte di viale della Controparte_2
Repubblica, nei pressi del civico 520, è stata avvicinata da un branco di cani randagi di grossa taglia ed aggredita da uno di questi, che riusciva ad addentarle la scarpa facendola rovinare a terra con conseguenti lesioni personali, ha dedotto la responsabilità per l'occorso dell e del Controparte_1
, in ragione dei compiti ad essi assegnati dalla Controparte_2
normativa regionale, di cattura e di controllo dei cani randagi per la prima, di controllo pagina 1 di 7
Ha chiesto quindi la condanna dei detti enti, in solido, al risarcimento dei danni alla persona quantificabili complessivamente in euro 26.259,44 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché del danno da mancato guadagno, da liquidarsi in via equitativa.
Gli enti convenuti hanno resistito alla domanda.
La domanda è fondata nei limiti, soggettivi ed oggettivi, di seguito illustrati.
La espletata istruttoria orale ha consentito di acquisire la prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
I testi esaminati in corso di causa ( , ) Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno infatti confermato l'episodio dell'aggressione in danno dell'attrice ad opera di un cane randagio nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione.
Circa la natura randagia del cane, la percezione in tal senso comune a tutti e tre i detti testi è avvalorata da elementi oggettivi, univocamente deponenti nella medesima direzione e non contrastati da evidenze di segno contrario, che emergono dalle deposizioni da essi rese, ossia che l'animale fosse “sporco” e privo di collare e che si muovesse in branco unitamente ad altri cani aventi le stesse caratteristiche.
Secondo costante giurisprudenza, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio). L'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo presuppone, dunque, l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione di questo fenomeno. Alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40 c.p., comma 2.
pagina 2 di 7 Ai fini dell'individuazione dell'ente su cui grava l'obbligo giuridico di "recupero",
"cattura" e "ricovero" dei cani randagi - stante la "neutralità", al riguardo, della legge statale (legge quadro 14 agosto 1991, n. 281) - occorre analizzare la normativa regionale caso per caso (cfr. Cass. 33470/22).
Inoltre, secondo la più recente e convincente giurisprudenza della S.C., alla quale, superando un precedente diverso orientamento fatto proprio anche dall'intestato
Tribunale, si ritiene di aderire, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, il primo sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni)
l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (cfr. Cass. 3737/23, 5339/24).
Nel caso di specie, secondo quanto espressamente disposto dalla L.R. Calabria n. 41 del 1990, art. 12, ratione temporis applicabile, "i cani vaganti non tatuati devono essere catturati (...) dal Servizio Veterinario competente per territorio”, istituito presso le unità sanitarie locali, attuali aziende sanitarie provinciali.
Si tratta, con riguardo a tale compito, di una specifica attività per sua natura espressiva di incombenze legate alla generale prevenzione dei pericoli per l'incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo (cfr. Cass.
38020/21).
Ciò posto, considerato che la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare e rilevato che l'osservanza della stessa implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava all'ASP dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza.
Tale onere non è stato nella specie assolto. Contr Deve pertanto ritenersi la responsabilità dell' per avere consentito l'insorgere delle condizioni che hanno provocato l'evento lesivo con un comportamento negligente, e perciò colposo, consistito nella mancata predisposizione di adeguate misure organizzative dirette alla prevenzione e controllo dei cani vaganti e alla cattura dei medesimi come richiesto dalla legge.
pagina 3 di 7 L'affermata responsabilità prescinde dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento (cfr. Cass. 38020/21, cit., in fattispecie di applicazione della citata L.R. ). CP_4
Riguardo a tale ultimo profilo e con specifico riferimento all'assunto secondo cui gli interventi volti alla cattura presuppongono la segnalazione del comune interessato, non giova il richiamo al provvedimento adottato dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria (decreto n. 67 del 6.3.18, in atti) e, in particolare, alla previsione ivi contenuta secondo cui "le unità di accalappiamento cani sono alle dipendenze e coordinati dai Servizi Veterinari di Sanità Animale ed operano sotto le direttive del Direttore del Servizio che programma l'attività sulla base delle esigenze territoriali e delle richieste dei sindaci e della Polizia Locale del comprensorio".
Si tratta infatti di provvedimento di normazione secondaria che, come tale, non può assumere alcun rilievo, tantomeno limitativo, nella ricostruzione della disciplina ricavabile dalle norme di rango primario. Inoltre, il tenore letterale della disposizione, recante riferimento non solo alle richieste dei sindaci ma anche - e indipendentemente da queste - alle "esigenze territoriali" (suscettibili di autonoma rilevazione), non Contr giustifica l'interpretazione proposta dall' (cfr. Cass. 19404/19, in motivazione).
La questione è comunque di scarsa rilevanza nel caso di specie, atteso che risulta provato, attraverso la documentazione prodotta dal di CP_2 Controparte_2
Contr (all. n. 7), che quest'ultimo ha ripetutamente richiesto all' , anche nel corso del primo semestre del 2020 (a mezzo pec del 31.1.20, 17.2.20, 23.4.20, 27.4.20) di intervenire con urgenza per la cattura dei cani randagi presenti sul territorio comunale, Contr segnalandone la pericolosità. E ciononostante l' non risulta essersi attivata.
Deve invece escludersi la responsabilità del . Controparte_2
Al riguardo, la citata legge regionale demanda ai comuni di “realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti” (art. 2). Contr Nel contesto di una normativa che, come detto, affida all' il compito della cattura, il termine “ricovero” va inteso quale sinonimo di mera “accoglienza” degli animali randagi, non implicante anche la preventiva attività di recupero, cui l'istante ha fatto pagina 4 di 7 riferimento, quale obbligo del comune, nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c.
(laddove, invece, nell'atto di citazione si richiamava unicamente l'obbligo di accoglienza, oltre a quello di controllo del territorio).
Pertanto, considerato che non vi è alcun nesso tra l'obbligo di garantire l'accoglienza
(la cui violazione non è stata peraltro neanche specificamente allegata) e l'evento dedotto nel presente giudizio (non risultando, in particolare, nemmeno dedotto che la mancata cattura sia dipesa dall'assenza di strutture deputate ad ospitare gli animali catturati), e rilevato, altresì, che il comune di ha dimostrato, Controparte_2 come detto sopra, di avere più volte segnalato all'ente competente la presenza di animali randagi sollecitandone l'intervento urgente ai fini della cattura, deve escludersi la responsabilità dello stesso (nel senso della esclusione della responsabilità del sulla base del riparto dei compiti sancito dalla normativa regionale, cfr., tra le CP_2
altre, Corte d'Appello Catanzaro, Sez. II, Sent., 26/10/2022, n. 1224, Corte d'Appello
Reggio Calabria, Sent., 21/07/2021, n. 451).
Passando all'esame delle conseguenze lesive, la espletata ctu medico-legale ha consentito di accertare che le lesioni subite dall'attrice in occasione dell'evento in oggetto hanno provocato una inabilità temporanea della durata di complessivi di 205 giorni (gg. 25 di ITT, gg. 30 di ITP al 75%, gg. 60 di ITP al 50%, gg. 90 di ITP al 25%), nonché postumi permanenti (“Esiti stabilizzati di trauma contusivo-distorsivo ginocchio sx con sofferenza compartimentale e sottile rima di frattura del condilo femorale laterale e lesione parziale del LCA in labile reazione ansioso-depressiva”) determinanti una riduzione della integrità psico-fisica in misura pari all'8%.
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano che hanno già da tempo assunto una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2 (cfr., tra le altre, Cass. 10263/15).
Dunque, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ctu, non specificamente contestate dalle parti, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (42 anni), il danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute può essere pagina 5 di 7 quantificato in € 14.400,00, mentre il pregiudizio da inabilità temporanea in €
11.500,00, per un totale di € 25.900,00 attuali.
Tuttavia, considerato che l'attrice ha da ultimo quantificato (cfr. comparsa conclusionale) il danno nella minor somma di € 25.408,00, comprensiva delle spese mediche, la condanna deve essere contenuta entro tali limiti.
La domanda deve essere invece rigettata relativamente alla voce di danno patrimoniale da lucro cessante.
Al riguardo, l'istante, premesso di essere “titolare di un parco divertimenti per bambini”, ha dedotto che, nel periodo successivo all'evento dannoso per cui è causa, che le ha impedito l'esercizio dell'attività per tutta la durata della malattia, ha subito una flessione degli incassi rispetto al periodo estivo dell'anno precedente.
La circostanza non è dimostrata.
Non vi è infatti documentazione di riscontro degli incassi registrati nei due periodi estivi, essendo versate in atti unicamente le dichiarazioni fiscali 2020 e 2021, riguardanti, ovviamente, gli interi periodi di imposta (2020 e 2019).
Pertanto, pur emergendo una contrazione dei redditi dichiarati per il 2020 rispetto all'anno precedente, non è dato ritenere che essa sia imputabile all'evento dannoso per cui è causa, ove si consideri che, come è noto, l'anno 2020 è stato contrassegnato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle correlate misure di contenimento per la prevenzione del contagio che hanno pesantemente condizionato gran parte delle attività imprenditoriali e certamente quelle operanti nel comparto del tempo libero.
In definitiva, dunque, l deve essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 25.408,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data dell'evento lesivo (2.6.20), da calcolarsi sulla detta somma, devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un.
1712/95.
Spettano, inoltre, all'attrice gli interessi legali sulla somma di € 25.408,00 dalla presente sentenza al saldo.
Le spese relative al rapporto processuale con l seguono la CP_5
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 6 di 7 Si reputa invece conforme a giustizia compensare le spese relative al rapporto processuale con il comune di in considerazione delle incertezze Controparte_2
interpretative della normativa regionale. Contr Spese di ctu definitivamente a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta in confronto dell' e, per l'effetto, CP_5 condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.408,00, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
Contr
- condanna l al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
Contr
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in corso di causa;
- rigetta la domanda in confronto del e compensa le Controparte_2
spese del relativo rapporto processuale.
Cosenza, 15.2.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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