Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 9208
CASS
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Altro
    Morte dell'imputato

    La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di OM NC per intervenuta morte dell'imputato, con revoca delle statuizioni civili adottate nei suoi confronti.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato

    La censura è manifestamente infondata, in quanto verte in fatto e contesta la ricostruzione probatoria. L'attività è stata sanzionata perché svolta abusivamente con autorizzazione scaduta e violando le prescrizioni.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    La censura è manifestamente infondata, in quanto verte in fatto e contesta la ricostruzione probatoria. Il terreno apparteneva agli imputati e la motivazione della sentenza è esente da illogicità o contraddittorietà.

  • Inammissibile
    Mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna

    Il motivo è inammissibile perché i benefici non sono stati richiesti in primo grado e la doglianza è formulata per la prima volta in cassazione.

  • Rigettato
    Difetto di prova sul danno patrimoniale

    Il motivo è manifestamente infondato. Il Comune è legittimato a chiedere il risarcimento per danno all'immagine e prestigio, equitativamente liquidato.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato

    La censura è manifestamente infondata, in quanto verte in fatto e contesta la ricostruzione probatoria. L'attività è stata sanzionata perché svolta abusivamente con autorizzazione scaduta e violando le prescrizioni.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    La censura è manifestamente infondata, in quanto verte in fatto e contesta la ricostruzione probatoria. Il terreno apparteneva agli imputati e la motivazione della sentenza è esente da illogicità o contraddittorietà.

  • Inammissibile
    Mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna

    Il motivo è inammissibile perché i benefici non sono stati richiesti in primo grado e la doglianza è formulata per la prima volta in cassazione.

  • Rigettato
    Difetto di prova sul danno patrimoniale

    Il motivo è manifestamente infondato. Il Comune è legittimato a chiedere il risarcimento per danno all'immagine e prestigio, equitativamente liquidato.

  • Rigettato
    Improcedibilità dell'azione penale per omessa prescrizione

    Il motivo è manifestamente infondato. L'omessa indicazione delle prescrizioni non è causa di improcedibilità dell'azione penale.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione nella valutazione dei fatti e delle prove

    Il motivo è manifestamente infondato. L'imputato era responsabile del controllo sull'autorizzazione dei terzi; l'ignoranza scusabile non è invocabile e un permesso scaduto non è sufficiente.

  • Rigettato
    Esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    Il motivo è manifestamente infondato. Il fatto non è di particolare tenuità per la quantità di materiale, la continuità dell'attività e la vicinanza a uno stagno naturale. Non applicabile ai reati abituali reiterati.

  • Rigettato
    Difetto di prova sul danno patrimoniale

    Il motivo è manifestamente infondato per le stesse ragioni indicate nel trattamento del ricorso di CE LI e IA PA AR.

  • Accolto
    Spese di rappresentanza e difesa

    I ricorrenti inammissibili sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 9208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9208
    Data del deposito : 10 marzo 2026

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