Sentenza 19 novembre 1999
Massime • 1
Qualora, con la comparsa in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace, venga meno la situazione di fatto che ha dato luogo a detta dichiarazione, la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca previsto dall'art.487, comma 3, c.p.p. Ne consegue che non è neppure dovuta all'imputato, in tal caso, la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, prevista dall'art.548, comma 3, c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1999, n. 6381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6381 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 19.11.1999
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.6381
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.19032/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SI n. il 07.05.1960
avverso ordinanza del 31.03.1999 TRIBUNALE di FORLÌ sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 31 marzo 1999 il Tribunale di Forlì rigettava l'incidente di esecuzione proposto da AD MA avverso rigettava l'incidente di esecuzione proposto da AD l'ordinanza di esecuzione della pena detentiva allo stesso inflitta con sentenza emessa il 18 dicembre 1998. Osservava il Collegio che il AD, dichiarato contumace nell'udienza dibattimentale del 27-5-1998, aveva presenziato all'udienza dell'11-7-1998, per poi rimanere assente alle udienze successive, compresa quella in cui era stata pronunciata la sentenza. Essendo venuta meno la contumacia, anche se in assenza di una formale revoca, non era dovuto l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza e, pertanto, quest'ultima, non gravata nei termini per l'impugnazione, era divenuta irrevocabile.
Ricorre per cassazione il AD, denunciando inosservanza di norme processuali, poiché la revoca della dichiarazione di contumacia per la presenza dell'imputato prima della discussione finale non può essere implicitamente ritenuta, ma deve essere dichiarata formalmente accompagnata dalle altre formalità stabilite dall'art. 487 terzo e quinto comma c.p.p..
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, la dichiarazione di contumacia si identifica nella attestazione formale di una situazione di fatto: l'assenza volontaria dell'imputato dal dibattimento, nell'esercizio di una facoltà che allo stesso è riconosciuta dall'ordinamento processuale. Venendo meno tale situazione di fatto, che ne costituisce l'unico presupposto, cessa anche la contumacia, indipendentemente da ogni profilo formale, poiché è indubitabile che l'imputato, comparso in dibattimento, è abilitato ad esercitare le facoltà e i diritti connessi alla sua posizione e compatibili con la fase processuale in atto, anche nel caso in cui, per mera dimenticanza da parte del giudice o per altra causa, non venga disposta la revoca formale della dichiarazione di contumacia.
Correlativamente deve ritenersi inoperante, nel caso indicato, la disposizione dell'art. 648 ult. co. c.p.p., che fa obbligo di notificare all'imputato contumace l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, con l'ulteriore conseguenza che la decorrenza del termine per impugnare è quella ordinaria.
La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa. delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecentomila lire.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2000