Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2013, n. 29727
CASS
Sentenza 4 giugno 2013

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Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del produttore dei rifiuti che aveva fatto colpevole affidamento sulle sole rassicurazioni verbali del trasportatore di avere regolare autorizzazione allo svolgimento dell'attività).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2013, n. 29727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29727
    Data del deposito : 4 giugno 2013

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