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Sentenza 12 giugno 2023
Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2023, n. 25270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25270 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
Testo completo
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udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente RI RR, Avv. Emilio SANCHEZ DE LAS HERAS, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente LODO ER, Avv. Lucia Franca SANTORO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. ME RI RR e AN AN LODO ER, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 23 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa Aia! Tribunale di Roma in data 22 marzo 2021, li ha condannati alla pena di. anni 4 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 110 e 628 commi 1. e 3, cod. pen.
2. Il ricorrente RI RR lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in ordine alla penale responsabilit\u00e0 dell'imputato. Il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello con i quali era stata evidenziata la sua estraneit\u00e0 alla commissione del reato di rapina.
2.1. La difesa ha, in particolare, evidenziato che il testimone oculare BA non avrebbe fatto alcun riferimento all'utilizzo di bottiglie e di cocci di vetro n\u00e9 tali oggetti sarebbero stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria sulla scena del crimine con conseguente inattendibilit\u00e0 delle dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa HR.
2.2. I giudici di appello non avrebbero, inoltre, tenuto conto del fatto che la persona offesa non ha riportato alcuna lesione nel corso del litigio con gli imputati e che gli operanti non hanno rinvenuto nella loro disponibilit\u00e0 le tre banconote da 50,00 euro sottratte alla persona offesa.
2.3. Il comportamento tenuto dal ricorrente, il quale si \u00e8 attardato in un bar piuttosto che darsi alla fuga, troverebbe spiegazione nella mancata commissione del reato da parte dell'RI RR, il quale si sarebbe limitato ad intervenire per difendere il EZ dall'aggressione del HR.
3. Il ricorrente RI RR lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sarebbe priva di argomentazioni idonee a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto la decisione sarebbe fondata esclusivamente sulle complessive modalit\u00e0 della condotta e sul comportamento processuale dell'imputato, ritenuto negativo dai giudici di merito. La difesa ha sottolineato sul punto che il ricorrente si sarebbe limitato ad esercitare il suo diritto di difesa senza alcuna intenzione di accusare ingiustamente il HR.
4. Il ricorrente LODO ER lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 628 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilit\u00e0 dell'imputato. Il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello con il quale era stata evidenziata la sua estraneit\u00e0 alla commissione del reato di rapina.
4.1. La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sulle dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni che, secondo la difesa, sarebbero illogiche, contraddittorie e prive di adeguato riscontro esterno. Le dichiarazioni con le quali il HR ha riferito di esser stato minacciato con una bottiglia rotta dai suoi aggressori sarebbero, inoltre, state smentite dal mancato kif rinvenimento da parte degli operanti di frammenti di vetro o di parti di tale bottiglia infranta.
4.2. Anche le dichiarazioni rese dal testimone oculare BA non sarebbero idonee a dimostrare la sussistenza dell'ipotizzato reato, in particolare il teste non avrebbe fatto alcun riferimento alla sottrazione del portafogli del HR n\u00e9 all'utilizzo da parte degli imputati di cocci di bottiglia per minacciare la persona offesa ma si sarebbe limitato a riferire di aver assistito ad un litigio tra un uomo ed i tre transessuali.
4.3. La motivazione sarebbe apodittica nella parte in cui deduce la penale responsabilit\u00e0 del ricorrente dal fatto che gli imputati si siano dati alla fuga alla vista delle forze dell'ordine, comportamento che troverebbe, invece, fondamento nella volont\u00e0 di sottrarsi alle condotte violente del HR.
4.4. La motivazione sarebbe carente in quanto i giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni rese dal LODO ER, nonostante le stesso fossero state ritenute verosimili dal giudice della convalida dell'arresto.
4.5. La motivazione sarebbe, inoltre, illogica e carente nella parte in cui non ha adeguatamente confutato il motivo di appello con il quale il ricorrente evidenziava il mancato rinvenimento nella disponibilit\u00e0 degli imputati di banconote del taglio riferito dal HR. A giudizio del ricorrente sarebbe del tutto illogico ipotizzare che, nei cinque minuti intercorsi tra l'ipotizzata colluttazione e l'arrivo delle forze dell'ordine, i tre imputati avrebbero trovato il tempo di suddividere tra loro il denaro sottratto al HR.
4.6. La motivazione sarebbe carente in ordine all'eccepita illogicit\u00e0 del comportamento tenuto dagli imputati, i quali invece di darsi alla fuga dopo aver commesso una rapina, sarebbero entrati in un bar per acquistare birre e panini.
5. Il ricorrente LODO ER lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 110 e 628 cod. pen., 533 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
5.1. I giudici dell'appello non avrebbero confutato la doglianza con la quale era stata eccepita l'inidoneit\u00e0 della condotta del LODO ER a contribuire alla perfezione del reato di rapina in quanto il ricorrente si sarebbe limitato ad intervenire per difendere il EZ dall'aggressione del HR in un momento successivo a quello in cui il EZ aveva gi\u00e0 consumato il delitto di rapina.
5.2. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla dimostrazione della consapevolezza da parte del LODO ER della sottrazione del portafogli del HR precedentemente posta in essere dal EZ, anche e soprattutto in considerazione del fatto che dal punto in cui si trovava il ricorrente era impossibile vedere cosa stava facendo il EZ.
6. Il ricorrente LODO ER lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 114 e 628 cod. pen., 533 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della minima importanza. I giudici di appello nulla avrebbero argomentato in ordine alla richiesta di applicazione della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; secondo la difesa la condotta attribuita all'imputato avrebbe efficacia causale del tutto marginale in considerazione del fatto che il LODO ER non \u00e8 l'autore della condotta materiale di sottrazione, della modesta entit\u00e0 del profitto, della brevit\u00e0 temporale della condotta minatoria e dal fatto che la persona offesa non ha riportato alcuna lesione nel corso del litigio.
7. Il ricorrente LODO ER lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione sarebbe meramente apparente non tenendo in considerazione gli elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena indicati con lo specifico motivo di appello (comportamento collaborativo del ricorrente, incensuratezza, grave disagio esistenziale e sociale in cui versa l'imputato).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili in quanto dedotti per motivi articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimit\u00e0 nonch\u00e9 reiterativi di medesime censure gi\u00e0 espresse in sede di appello ed affrontate dalla Corte territoriale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze probatorie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalit\u00e0. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto dell'odierno ricorso, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).
2. Le doglianze formulate dai ricorrenti sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operata dalla Corte di merito in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
ci\u00f2 senza considerare che, non appartengono al controllo di legittimit\u00e0 della motivazione, la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilit\u00e0 delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit\u00e0 esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, n\u00e9 illogicit\u00e0 evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).
3. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente lamentando doglianze fattuali sovrapponibili, \u00e8 aspecifico in quanto i ricorrenti si limitano a reiterare le censure dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata.
3.1. I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralit\u00e0 di elementi probatori (dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal testimone oculare BA, attivit\u00e0 di osservazione dei militari dell'Arma) idonei a dimostrare la partecipazione concorsuale degli imputati alla rapina posta in essere dal EZ (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata), motivazione che non pu\u00f2 esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicit\u00e0 manifeste.
3.2. Deve esser, in proposito, rimarcato che la versione dei fatti offerta dal HR risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla vittima n\u00e9 alcun interesse all'accusa da parte di quest'ultimo (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado). L'impostazione della motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilit\u00e0 degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilit\u00e0 soggettiva e dell'attendibilit\u00e0 intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilit\u00e0 del dichiarante pi\u00f9 penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talch\u00e9 tale deposizione pu\u00f2 essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilit\u00e0 oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01). Ci\u00f2 posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilit\u00e0 della deposizione della persona offesa \u00e8 precluso a questo Collegio in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 secondo il quale la valutazione della credibilit\u00e0 della persona offesa rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non pu\u00f2 essere rivalutata in sede di legittimit\u00e0, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).
3.3. I ricorrenti, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimit\u00e0, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro pi\u00f9 gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. I ricorsi, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per s\u00e9 dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cio\u00e8, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilit\u00e0 degli enunciati. L'errore di impostazione nel quale cadono i ricorrenti \u00e8 quello di far leva su elementi di prova ipotetici e \"negativi\", su considerazioni, cio\u00e8, generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ci\u00f2 all'evidente scopo di tacciare di illogicit\u00e0 manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. La spiegazione alternativa indicata nei ricorsi riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Emblematica \u00e8 l'eccezione difensiva secondo la quale la Corte avrebbe dovuto desumere l'inattendibilit\u00e0 della versione dei fatti prospettata dalla persona offesa da elementi \u00abnegativi\u00bb (mancato rinvenimento dei cocci di vetro utilizzati dai ricorrenti, mancata fuga immediata dalla scena del crimine, mancato rinvenimento di parte del denaro sottratto al HR) del tutto congetturali, inconsistenti ed inidonei a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di appello.
3.4. Va, peraltro, ricordato che non \u00e8 compito del giudice di legittimit\u00e0 stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti n\u00e9 condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilit\u00e0 di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che \u00e8 giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non pu\u00f2, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicit\u00e0 della motivazione. Nel caso di specie, il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di rapina aggravata, espresso nella doppia decisione conforme, contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede.
4. Il secondo motivo proposto dal ricorrente RI RR \u00e8 generico ed aspecifico La doglianza \u00e8 priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche ed \u00e8 caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche;
la difesa, infatti, si \u00e8 limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni, articolate e prive di illogicit\u00e0 manifeste, espresse dai giudici di appello (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
5. Il secondo motivo proposto dal ricorrente LODO ER \u00e8 aspecifico. La difesa afferma in modo del tutto apodittico che il ricorrente sarebbe intervenuto solo per difendere il EZ dall'aggressione della HR, non essendo consapevole dell'avvenuta sottrazione del portafogli della persona offesa;
tale affermazione \u00e8 fondata su una ricostruzione fattuale alternativa che non tiene conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del testimone oculare EB i quali hanno fornito una versione del tutto difforme da quella ipotizzata nel ricorso, dichiarazioni che -come detto in precedenza- sono state ritenute attendibili dai giudici di merito con motivazione adeguata e conforme ai principi di interpretazione della prova delineati dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0. La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalit\u00e0, \u00e8 fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittoriet\u00e0 o di manifesta illogicit\u00e0 e perci\u00f2 insindacabili in questa sede. I ricorrenti limitandosi ad affermare, in modo apodittico, la carenza della motivazione, non si sono confrontati con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificit\u00e0 del motivo.
6. Il terzo motivo proposto dal LODO ER \u00e8 aspecifico e manifestamente infondato. I giudici di appello, con percorso argonnentativo conforme alle risultanze probatorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto insussistente l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in considerazione del fatto che il EZ \u00e8 riuscito a mantenere il possesso del portafoglio sottratto alla persona offesa proprio grazie all'intervento dei ricorrenti, i quali hanno minacciato il HR con delle bottiglie rotte (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non \u00e8 sufficiente una minore efficacia causale dell'attivit\u00e0 prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma \u00e8 necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbe comportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttiva dell'evento cos\u00ec da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrilevanza non ravvisabile nel caso di specie La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tale circostanza con affermazioni del tutto apodittiche e congetturali con conseguente aspecificit\u00e0 del motivo ricorso.
7. Il quarto motivo proposto dal ricorrente LODO ER \u00e8 aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, le modalit\u00e0 della condotta e del contesto spazio temporale in cui la stessa si \u00e8 svolta, il comportamento processuale non collaborativo e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non \u00e8 necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma \u00e8 sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).
8. All'inammissibilit\u00e0 dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonch\u00e9, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cos\u00ec equitativ"], "relatore": ["CERSOSIMO EMANUELE"], "presidente": ["AGOSTINACCHIO LUIGI"], "decision_date": "2023-06-12", "hearing_date": "2023-02-23", "short_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.25270 del 12/06/2023", "long_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.25270 del 12/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25270PEN), udienza del 23/02/2023,Presidente
AGOSTINACCHIO LUIGI
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udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente RI RR, Avv. Emilio SANCHEZ DE LAS HERAS, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente LODO ER, Avv. Lucia Franca SANTORO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. ME RI RR e AN AN LODO ER, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 23 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa Aia! Tribunale di Roma in data 22 marzo 2021, li ha condannati alla pena di. anni 4 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 110 e 628 commi 1. e 3, cod. pen.
2. Il ricorrente RI RR lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in ordine alla penale responsabilit\u00e0 dell'imputato. Il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello con i quali era stata evidenziata la sua estraneit\u00e0 alla commissione del reato di rapina.
2.1. La difesa ha, in particolare, evidenziato che il testimone oculare BA non avrebbe fatto alcun riferimento all'utilizzo di bottiglie e di cocci di vetro n\u00e9 tali oggetti sarebbero stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria sulla scena del crimine con conseguente inattendibilit\u00e0 delle dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa HR.
2.2. I giudici di appello non avrebbero, inoltre, tenuto conto del fatto che la persona offesa non ha riportato alcuna lesione nel corso del litigio con gli imputati e che gli operanti non hanno rinvenuto nella loro disponibilit\u00e0 le tre banconote da 50,00 euro sottratte alla persona offesa.
2.3. Il comportamento tenuto dal ricorrente, il quale si \u00e8 attardato in un bar piuttosto che darsi alla fuga, troverebbe spiegazione nella mancata commissione del reato da parte dell'RI RR, il quale si sarebbe limitato ad intervenire per difendere il EZ dall'aggressione del HR.
3. Il ricorrente RI RR lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sarebbe priva di argomentazioni idonee a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto la decisione sarebbe fondata esclusivamente sulle complessive modalit\u00e0 della condotta e sul comportamento processuale dell'imputato, ritenuto negativo dai giudici di merito. La difesa ha sottolineato sul punto che il ricorrente si sarebbe limitato ad esercitare il suo diritto di difesa senza alcuna intenzione di accusare ingiustamente il HR.
4. Il ricorrente LODO ER lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 628 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilit\u00e0 dell'imputato. Il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello con il quale era stata evidenziata la sua estraneit\u00e0 alla commissione del reato di rapina.
4.1. La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sulle dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni che, secondo la difesa, sarebbero illogiche, contraddittorie e prive di adeguato riscontro esterno. Le dichiarazioni con le quali il HR ha riferito di esser stato minacciato con una bottiglia rotta dai suoi aggressori sarebbero, inoltre, state smentite dal mancato kif rinvenimento da parte degli operanti di frammenti di vetro o di parti di tale bottiglia infranta.
4.2. Anche le dichiarazioni rese dal testimone oculare BA non sarebbero idonee a dimostrare la sussistenza dell'ipotizzato reato, in particolare il teste non avrebbe fatto alcun riferimento alla sottrazione del portafogli del HR n\u00e9 all'utilizzo da parte degli imputati di cocci di bottiglia per minacciare la persona offesa ma si sarebbe limitato a riferire di aver assistito ad un litigio tra un uomo ed i tre transessuali.
4.3. La motivazione sarebbe apodittica nella parte in cui deduce la penale responsabilit\u00e0 del ricorrente dal fatto che gli imputati si siano dati alla fuga alla vista delle forze dell'ordine, comportamento che troverebbe, invece, fondamento nella volont\u00e0 di sottrarsi alle condotte violente del HR.
4.4. La motivazione sarebbe carente in quanto i giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni rese dal LODO ER, nonostante le stesso fossero state ritenute verosimili dal giudice della convalida dell'arresto.
4.5. La motivazione sarebbe, inoltre, illogica e carente nella parte in cui non ha adeguatamente confutato il motivo di appello con il quale il ricorrente evidenziava il mancato rinvenimento nella disponibilit\u00e0 degli imputati di banconote del taglio riferito dal HR. A giudizio del ricorrente sarebbe del tutto illogico ipotizzare che, nei cinque minuti intercorsi tra l'ipotizzata colluttazione e l'arrivo delle forze dell'ordine, i tre imputati avrebbero trovato il tempo di suddividere tra loro il denaro sottratto al HR.
4.6. La motivazione sarebbe carente in ordine all'eccepita illogicit\u00e0 del comportamento tenuto dagli imputati, i quali invece di darsi alla fuga dopo aver commesso una rapina, sarebbero entrati in un bar per acquistare birre e panini.
5. Il ricorrente LODO ER lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 110 e 628 cod. pen., 533 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
5.1. I giudici dell'appello non avrebbero confutato la doglianza con la quale era stata eccepita l'inidoneit\u00e0 della condotta del LODO ER a contribuire alla perfezione del reato di rapina in quanto il ricorrente si sarebbe limitato ad intervenire per difendere il EZ dall'aggressione del HR in un momento successivo a quello in cui il EZ aveva gi\u00e0 consumato il delitto di rapina.
5.2. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla dimostrazione della consapevolezza da parte del LODO ER della sottrazione del portafogli del HR precedentemente posta in essere dal EZ, anche e soprattutto in considerazione del fatto che dal punto in cui si trovava il ricorrente era impossibile vedere cosa stava facendo il EZ.
6. Il ricorrente LODO ER lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 114 e 628 cod. pen., 533 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della minima importanza. I giudici di appello nulla avrebbero argomentato in ordine alla richiesta di applicazione della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; secondo la difesa la condotta attribuita all'imputato avrebbe efficacia causale del tutto marginale in considerazione del fatto che il LODO ER non \u00e8 l'autore della condotta materiale di sottrazione, della modesta entit\u00e0 del profitto, della brevit\u00e0 temporale della condotta minatoria e dal fatto che la persona offesa non ha riportato alcuna lesione nel corso del litigio.
7. Il ricorrente LODO ER lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione sarebbe meramente apparente non tenendo in considerazione gli elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena indicati con lo specifico motivo di appello (comportamento collaborativo del ricorrente, incensuratezza, grave disagio esistenziale e sociale in cui versa l'imputato).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili in quanto dedotti per motivi articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimit\u00e0 nonch\u00e9 reiterativi di medesime censure gi\u00e0 espresse in sede di appello ed affrontate dalla Corte territoriale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze probatorie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalit\u00e0. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto dell'odierno ricorso, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).
2. Le doglianze formulate dai ricorrenti sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operata dalla Corte di merito in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
ci\u00f2 senza considerare che, non appartengono al controllo di legittimit\u00e0 della motivazione, la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilit\u00e0 delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit\u00e0 esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, n\u00e9 illogicit\u00e0 evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).
3. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente lamentando doglianze fattuali sovrapponibili, \u00e8 aspecifico in quanto i ricorrenti si limitano a reiterare le censure dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata.
3.1. I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralit\u00e0 di elementi probatori (dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal testimone oculare BA, attivit\u00e0 di osservazione dei militari dell'Arma) idonei a dimostrare la partecipazione concorsuale degli imputati alla rapina posta in essere dal EZ (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata), motivazione che non pu\u00f2 esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicit\u00e0 manifeste.
3.2. Deve esser, in proposito, rimarcato che la versione dei fatti offerta dal HR risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla vittima n\u00e9 alcun interesse all'accusa da parte di quest'ultimo (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado). L'impostazione della motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilit\u00e0 degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilit\u00e0 soggettiva e dell'attendibilit\u00e0 intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilit\u00e0 del dichiarante pi\u00f9 penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talch\u00e9 tale deposizione pu\u00f2 essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilit\u00e0 oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01). Ci\u00f2 posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilit\u00e0 della deposizione della persona offesa \u00e8 precluso a questo Collegio in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 secondo il quale la valutazione della credibilit\u00e0 della persona offesa rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non pu\u00f2 essere rivalutata in sede di legittimit\u00e0, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).
3.3. I ricorrenti, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimit\u00e0, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro pi\u00f9 gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. I ricorsi, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per s\u00e9 dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cio\u00e8, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilit\u00e0 degli enunciati. L'errore di impostazione nel quale cadono i ricorrenti \u00e8 quello di far leva su elementi di prova ipotetici e \"negativi\", su considerazioni, cio\u00e8, generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ci\u00f2 all'evidente scopo di tacciare di illogicit\u00e0 manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. La spiegazione alternativa indicata nei ricorsi riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Emblematica \u00e8 l'eccezione difensiva secondo la quale la Corte avrebbe dovuto desumere l'inattendibilit\u00e0 della versione dei fatti prospettata dalla persona offesa da elementi \u00abnegativi\u00bb (mancato rinvenimento dei cocci di vetro utilizzati dai ricorrenti, mancata fuga immediata dalla scena del crimine, mancato rinvenimento di parte del denaro sottratto al HR) del tutto congetturali, inconsistenti ed inidonei a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di appello.
3.4. Va, peraltro, ricordato che non \u00e8 compito del giudice di legittimit\u00e0 stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti n\u00e9 condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilit\u00e0 di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che \u00e8 giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non pu\u00f2, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicit\u00e0 della motivazione. Nel caso di specie, il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di rapina aggravata, espresso nella doppia decisione conforme, contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede.
4. Il secondo motivo proposto dal ricorrente RI RR \u00e8 generico ed aspecifico La doglianza \u00e8 priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche ed \u00e8 caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche;
la difesa, infatti, si \u00e8 limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni, articolate e prive di illogicit\u00e0 manifeste, espresse dai giudici di appello (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
5. Il secondo motivo proposto dal ricorrente LODO ER \u00e8 aspecifico. La difesa afferma in modo del tutto apodittico che il ricorrente sarebbe intervenuto solo per difendere il EZ dall'aggressione della HR, non essendo consapevole dell'avvenuta sottrazione del portafogli della persona offesa;
tale affermazione \u00e8 fondata su una ricostruzione fattuale alternativa che non tiene conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del testimone oculare EB i quali hanno fornito una versione del tutto difforme da quella ipotizzata nel ricorso, dichiarazioni che -come detto in precedenza- sono state ritenute attendibili dai giudici di merito con motivazione adeguata e conforme ai principi di interpretazione della prova delineati dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0. La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalit\u00e0, \u00e8 fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittoriet\u00e0 o di manifesta illogicit\u00e0 e perci\u00f2 insindacabili in questa sede. I ricorrenti limitandosi ad affermare, in modo apodittico, la carenza della motivazione, non si sono confrontati con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificit\u00e0 del motivo.
6. Il terzo motivo proposto dal LODO ER \u00e8 aspecifico e manifestamente infondato. I giudici di appello, con percorso argonnentativo conforme alle risultanze probatorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto insussistente l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in considerazione del fatto che il EZ \u00e8 riuscito a mantenere il possesso del portafoglio sottratto alla persona offesa proprio grazie all'intervento dei ricorrenti, i quali hanno minacciato il HR con delle bottiglie rotte (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non \u00e8 sufficiente una minore efficacia causale dell'attivit\u00e0 prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma \u00e8 necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbe comportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttiva dell'evento cos\u00ec da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrilevanza non ravvisabile nel caso di specie La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tale circostanza con affermazioni del tutto apodittiche e congetturali con conseguente aspecificit\u00e0 del motivo ricorso.
7. Il quarto motivo proposto dal ricorrente LODO ER \u00e8 aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, le modalit\u00e0 della condotta e del contesto spazio temporale in cui la stessa si \u00e8 svolta, il comportamento processuale non collaborativo e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non \u00e8 necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma \u00e8 sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).
8. All'inammissibilit\u00e0 dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonch\u00e9, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cos\u00ec equitativ"], "relatore": ["CERSOSIMO EMANUELE"], "presidente": ["AGOSTINACCHIO LUIGI"], "decision_date": "2023-06-12", "hearing_date": "2023-02-23", "short_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.25270 del 12/06/2023", "long_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.25270 del 12/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25270PEN), udienza del 23/02/2023,Presidente
AGOSTINACCHIO LUIGI
Relatore CERSOSIMO EMANUELE", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:25270PEN", "session_full_name": "seconda", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230612/snpen@s20@a2023@n25270@tS.clean.pdf"}