Articolo 318 bis del Codice ambientale
Articolo 318Articolo 295
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29 maggio 2015
Art. 318-bis. (( Ambito di applicazione).)) (( 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. ))
Entrata in vigore il 29 maggio 2015
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