Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la ricorrenza della particolare tenuità del fatto con riferimento al reiterato trasporto non autorizzato di notevoli quantità di materiale ferroso, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Commentari • 8
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Lecce, in data 13 febbraio 2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, il 26 giugno 2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P. Mario per il reato di cui all'art. 640 c.p. 1. L'imputato Mario P. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di Brindisi, con artifici e raggiri consistiti nel[l']aver fatto marcare il proprio badge nell'orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto. All'esito del dibattimento il P. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 3. Particolare tenuità del fattoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 12 dicembre 2023
- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 5. La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in caso di continuazione: vediamo comeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 81, 131-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata continuata, sostituendo la pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli nel primo grado di giudizio, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 5.000, confermando nel resto la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2017, n. 30134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30134 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
30134-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - 27. 1228 Sent. n. Sez. Vito Di Nicola -Presidente PU 05/04/2017 Claudio Cerroni R.G.N. 7796/2016 ->Relatore - Aldo Aceto Alessio Scarcella Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE QU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 30/06/2015 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. _ RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. QU DE ricorre per l'annullamento della sentenza del 30/06/2015 del Tribunale di Napoli - seziona distaccata di Pozzuoli che lo ha - condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in mancanza della prescritta autorizzazione, aveva raccolto e trasportato a bordo dell'autocarro intestato ad altri (del quale è stata disposta la confisca) circa 400 kg. di metalli ferrosi. Il fatto è contestato come commesso in Bacoli il 28/05/2013. 1.1.Con i primi due motivi contesta, sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della norma e del vizio di motivazione, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.
1.2.Con il terzo motivo impugna la confisca dell'autocarro perché di proprietà di persona estranea al reato.
2.Con memoria pervenuta il 24/03/2017 ha ulteriormente illustrato gli argomenti a sostegno della applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen. e della illegittimità della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.La responsabilità del ricorrente non è in discussione. Dunque certo che egli era stato sorpreso il 28/05/2013 mentre era intento al trasporto non autorizzato di rifiuti utilizzando l'autocarro intestato alla suocera. In particolare stava trasportando circa 400 chilogrammi di materiale ferroso costituito da tubi in ferro, tubi innocenti, un vecchio scaldabagno ed altro materiale vario in evidente stato di degrado. Il DE svolgeva da due anni circa attività all'ingrosso di rottami e aveva pubblicizzato tale attività con un cartello apposto sull'anta dell'autocarro (da lui appositamente rialzata) recante la scritta: "autorizzazione per il ritiro dei materiali ferrosi e non ferrosi".
3.1.Il Tribunale ha escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto in considerazione del danno in concreto all'ambiente desumibile dallo svolgimento abituale e non controllabile di trasporto e conseguente abusivo smaltimento (e/o abbandono) di rifiuti, trattandosi, come rilevabile dalle foto, di materiale tale da escludere una qualche volontà di riparazione e riutilizzazione dei beni (...) e tale da rendere ipotizzabile una successiva destinazione all'abbandono>>.
3.2. L'imputato, richiamati in generale gli elementi che integrano l'istituto invocato, sostiene che per abitualità della condotta si deve intendere il caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale e sia ravvisabile un comportamento che implichi la presenza di un precedente giudiziario della stessa indole. Non sarebbe perciò ostativo il fatto che l'attività di raccolta di rifiuti sia svolta in maniera organizzata e rudimentale, dovendosi coniugare tale dato con la quantità di rifiuti trasportati.
3.3.Le deduzioni difensive non sono condivisibili.
3.4.Innanzitutto 400 chilogrammi di rifiuti non pericolosi non sono affatto poca cosa, ponendosi il concreto problema della modalità del loro smaltimento, 2 tema- -quest'ultimo neppure toccato dal ricorrente e che ha una diretta incidenza sull'offesa o comunque messa in pericolo del bene finale (la tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo) presidiato dalle norme che sanzionano condotte come quelle tenute nella specie. E' evidente, per fare un esempio, che una cosa è conferire i rifiuti in un centro autorizzato a trattarli, altra è disperderli nell'ambiente ovvero immetterli in circuiti illegali di loro gestione.
3.5. Inoltre non sono condivisibili le deduzioni sulla abitualità della condotta che il ricorrente desume da uno solo degli elementi previsti dall'art. 131-bis. cod. pen., trascurando l'ipotesi delle condotte "plurime, abituali e reiterate”. Questa Corte ha avuto modo di ribadire, sul punto, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, traendone la conseguenza che deve essere esclusa la ricorrenza della particolare tenuità del fatto in caso di reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti, da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566).
3.6. Nel caso di specie è certo che l'attività illecita veniva svolta da due anni in qua, in maniera professionale e, dunque, abituale. L'organizzazione rudimentale, da questo punto di vista, rileva sia di per sé, quale aspetto della condotta che la rende maggiormente idonea alla lesione degli interessi protetti dalla norma, sia quale sintomo della reiterazione della condotta stessa.
3.7.Ne consegue che il ricorso è infondato in parte qua.
4.Il ricorso è invece inammissibile per la parte relativa alla confisca del mezzo posto che l'imputato se ne dichiara non proprietario e dunque non legittimato ad esercitare diritti su di esso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Aceto VloloSlots Nech ито а існа DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 15 GIU 2017 IL CANCELLERE Luana Mariani