Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2017, n. 30134
CASS
Sentenza 5 aprile 2017

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La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la ricorrenza della particolare tenuità del fatto con riferimento al reiterato trasporto non autorizzato di notevoli quantità di materiale ferroso, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Lecce, in data 13 febbraio 2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, il 26 giugno 2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P. Mario per il reato di cui all'art. 640 c.p. 1. L'imputato Mario P. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di Brindisi, con artifici e raggiri consistiti nel[l']aver fatto marcare il proprio badge nell'orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto. All'esito del dibattimento il P. …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …

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  • 3Particolare tenuità del fattoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 12 dicembre 2023

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …

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  • 5La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in caso di continuazione: vediamo come
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022

    (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 81, 131-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata continuata, sostituendo la pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli nel primo grado di giudizio, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 5.000, confermando nel resto la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2017, n. 30134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30134
Data del deposito : 5 aprile 2017

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