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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persone del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2864/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Novello, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Stefania Guerrera, Manuela Guerrera e Giuseppe Guerrera Grimaldi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere stato assunto in data 29.01.2015 alle dipendenze della
[...]
, con sede legale in Catania c.da Blocco Torrazze s.n. Zona Industriale, con Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con la qualifica di preparatore di cliché e con inquadramento al livello VII del C.C.N.L. del settore Grafica ed editoria comunicazione piccola industria;
che il rapporto di lavoro si è protratto fino alla data del 06.02.2019, data delle dimissioni da lui rassegnate per giusta causa, comunicate con nota pec di pari data inoltrata dallo studio legale Novello;
di avere osservato, di norma, il seguente orario di lavoro
1 settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00-13.00 e dalle 14.00 alle ore 17.00 per complessive 40 ore settimanali: di avere percepito la retribuzione indicata nei fogli paga consegnatigli e mediamente pari ad euro 1.572,85 mensili, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente alla qualifica di preparatore di cliché ed al relativo inquadramento al livello
VII del CCNL;
di avere sempre svolto, di fatto, le mansioni di “grafico packaging design”, occupandosi “della definizione dell'aspetto grafico e dell'interfaccia degli imballaggi, facendo in modo che tutte le componenti visive del packaging fossero funzionali ed uniformate, con attività consistenti nel progettare graficamente scatole personalizzate, con il marchio ed i recapiti del cliente finale”, sviluppando “bozze grafiche, per poi realizzare i file esecutivi destinati alla produzione con appositi software strutturali e suite creative dedicati.”; che egli, “in stretto contatto con gli uffici vendite degli scatolifici, si occupava di gestire tramite tutte le corrispondenze (e-mail) scambiando le informazioni riguardo alla progettazione grafica del lavoro ed eseguire il bozzetto grafico”; che, inoltre, “approvato il progetto e dopo la mail di conferma dello scatolificio sull'esecuzione dell'impianto stampa, il ricorrente predisponeva un esecutivo di stampa e il progetto finito veniva trasmesso su un macchinario per l'incisione delle lastre”; che “ogni fase di lavorazione successiva veniva eseguita dei preparatori clichè dell'azienda.”; che, “in definitiva”, egli, “come tutti i grafici dell'azienda, aveva il compito di studiare e progettare un design in base alle richieste ricevute dai clienti /scatolifici, inviando ai medesimi una prima proposta creativa inserita all'interno di un modulo master (tabella dove si indica la denominazione del cliente finale, le misure dell'imballaggio, la grafica elaborata sopra un tracciato fustella ed i colori pantoni da utilizzare per la stampa). Il cliente-committente della P.&G., visionata la proposta, decideva se fare modifiche al design, riprogettarlo nuovamente o approvare il progetto grafico controllando che non vi fossero errori.”; che, “il case-study tipico della progettazione grafica, prevede la consultazione di siti web che nulla hanno a che vedere con il progetto in questione
e ciò è a fornire ispirazione relativamente su tecniche e stile da riadattare al progetto grafico in elaborazione.”; che il disimpegno delle mansioni di grafico editoriale, di fatto svolte, “è comprovato dalla copiosa corrispondenza intercorsa con i clienti-committenti e con i grafici colleghi di lavoro al fine di coordinare l'attività di progettazione degli imballaggi.”; che le mansioni sussumibili nella qualifica di “preparatore clichè's”, con inquadramento al VII livello funzionale, a lui contrattualmente attribuito, “consistono nella preparazione di una tecnica di stampa, mediante l'utilizzo di una lastra (polimero) recante una figura in rilievo, utilizzata come matrice per la riproduzione flessografica di disegni e immagini (il cliché)”,
2 matrice avente “il compito di trasferire sul supporto da stampare (ad es. un foglio di carta)
l'inchiostro che gli viene a sua volta ceduto da un rullo in gomma inchiostrato, a contatto di un cilindro in acciaio Anilox”; che “in definitiva, il preparatore di clichè's interviene nel processo di packaging solo dopo la realizzazione del progetto da parte dei grafici e
l'approvazione del cliente committente e dei responsabili aziendali.”; di avere conseguentemente diritto ad essere inquadrato nel superiore IV livello, profilo “impiegato tecnico” del C.C.N.L. di riferimento, il quale prevede il personale “addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche)”; che le mansioni effettivamente disimpegnate dl ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro sono state quelle di grafico editoriale”, il che sarebbe
“comprovato dal tenore delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove la resistente ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento di asseriti ma contestati danni causati dal ricorrente nell'adempimento delle mansioni tipiche del grafico editoriale.”; di avere svolto complessivamente n. 698 di ore di lavoro straordinario che sono state retribuite in busta paga, a volte sotto la voce “straordinario
30%”, a volte sotto la voce “premio aggiuntivo”; di avere chiesto ed ottenuto in via monitoria il d.i. n. 1575/19 del 15.07.2019, con il quale è stato ingiunto alla società datrice il pagamento in suo favore della somma di euro 4.543,47, oltre accessori, a titolo di T.F.R.; che avverso tale decreto ingiuntivo pendeva giudizio di opposizione.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato ex CCNL vigente settore grafica ed editoria comunicazione piccola industria, al IV° livello funzionale (profilo impiegato tecnico) dall'29.01.2015 al 06.02.2019 con il diritto al trattamento economico corrispondente al superiore livello funzionale predetto;
conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive spettanti in virtù del superiore inquadramento funzionale nel IV° livello del CCNL di settore, differenze relative a retribuzione ordinaria (per euro 17.491,58), compenso per lavoro straordinario (per euro 4.419,47) e T.F.R. (per euro 2.801,18), per complessivi euro 24.712,43, “oltre ogni ulteriore e conseguente integrazione retributiva - anche in ordine a tutti gli istituti contrattuali - nella misura prevista dal richiamato accordo collettivo per le causali dedotte in ricorso”, e oltre accessori;
condannare la società resistente alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della sua posizione nei confronti
3 dell' sulle ulteriori somme derivanti dalle differenze retributive dal superiore CP_2
inquadramento funzionale del IV° livello del CCNL di settore.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: essa deducente è una “azienda specializzata nella costruzione di impianti per la stampa flessografica”, occupandosi “solo ed unicamente della preparazione di cliché, ossia di formare un supporto in fotopolimero per stampare su carta e cartone ondulato, non espletando assolutamente attività di packaging design”; “il ricorrente non è mai stato impegnato nella definizione della grafica e dell'interfaccia degli imballaggi”, essendosi
“limitato ad inserire ed assemblare predeterminati componenti del packaging, uniformandosi alle disposizioni dettate dai clienti o dal suo superiore. Non progettava autonomamente e secondo il suo ingegno graficamente scatole personalizzate, bensì si limitava ad inserire marchi, scritte e figure già esistenti, per come gli veniva dettagliatamente disposto”; “il ricorrente non si è mai occupato della creazione di bozze grafiche”, essendosi “limitato a gestire ed utilizzare i file già esistenti nell'archivio aziendale ovvero inviati direttamente dai clienti” e “ad impaginare nel disegno della fustella (disegno tecnico) le immagini contenute nei suddetti file, secondo precise e specifiche indicazioni che pervenivano dai clienti ovvero dalla proprietà e, a seguito della impaginazione e dell'approvazione del superiore, sig.
[...]
provvedeva ad inoltrare il disegno tecnico alla macchina laser perché venisse Per_1 materialmente creato il cliché”; il ricorrente “utilizzava solamente il software “adobe illustrator” che consentiva lo spostamento delle immagini dentro il disegno fustella o il cambiamento cromatico seguendo le indicazioni del cliente o dello . Il ricorrente non Per_1
studiava né progettava un design, poiché aveva a sua disposizione le basi grafiche su cui lavorare per preparare i cliché. I design sui cui lavorare erano già archiviati in azienda ovvero venivano inoltrati dai clienti con indicazioni precise relative al posizionamento delle figure, agli spazi da mantenere, ai colori da utilizzare”; “l'unico ad avere contatti con gli uffici vendite degli scatolifici era il titolare, sig. , le e-mail arrivavano sempre e solo Per_1 alla P&G.”; “il titolare decideva a chi affidare l'impaginazione del cliché richiesto e quando la preparazione veniva affidata al ricorrente, chiaramente lui aveva il compito di eseguire il lavoro secondo le precise indicazioni del cliente stesso o dello stesso datore di lavoro e, poi,
a seguito di approvazione del cliché assemblato, veniva incaricato di inoltrare il preparato al cliente, affinché quest'ultimo, a sua volta potesse esprimere la sua opinione positiva o di critica, magari richiedendo ulteriori specifiche modifiche”; pertanto, “il ricorrente era mero
4 esecutore della composizione ed assemblaggio del cliché, essendosi nel tempo occupato di inserire e sistemare le figure e le scritte e/o i titoli secondo schemi già definiti secondo una predeterminata composizione”; “gli elementi da inserire e come inserirli nel progetto erano
a lui indicati dal cliente ovvero dal titolare e si limitava a ricercarli negli archivi aziendali”; il non ha mai svolto “alcuna attività di creazione di progettazione grafica, ma Pt_1 solamente una attività compilativa”; dalla semplice lettura delle stesse e-mail allegate si evincerebbe “che il riceveva disposizioni specifiche sulle spaziature ed i margini da Pt_1
rispettare, sui colori da applicare, sul posizionamento dei loghi predefiniti, sul materiale e sulle dimensioni della scatola”; “l'aspetto esterno del packaging non è mai stato frutto di un
… libero e personale frutto/pensiero o ingegno” del ricorrente, il quale “non si è mai occupato di individuare la forma di una confezione” o “di individuare il lettering, di realizzare delle scritte originali, individuando il tipo di font più adatto al prodotto, con le dimensioni idonee ad attrarre l'attenzione del pubblico consumatore”, né ha mai determinato “i colori da usare”, atteso che “sfumature, colori caldi, colori freddi” “erano elementi indicati dal cliente o disposti dal titolare.”; il ricorrente “non studiava, non sceglieva e non consigliava il materiale da utilizzare.”; il ricorrente non ha allegato “di essere in possesso specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche” ovvero “di aver esplicato funzioni di concetto con autonomia decisionale ed operativa ovvero di aver posseduto piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità e di elevato contenuto tecnologico ovvero che sia stato addetto a sistemi o linee complesse di preparazione, operando in piena autonomia e responsabilità”; nel periodo in cui ha espletato attività lavorativa alle dipendenze della deducente società, il ricorrente “ha da sempre solamente svolto mansioni attinenti al suo livello di inquadramento contrattuale, il VII livello del CCNL di settore”, livello nel quale rientrano i “lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni d'ordine; ovvero lavoratori che svolgano mansioni per le quali sono richieste specifiche capacità tecniche ed adeguata esperienza”.
La resistente ha poi contestato i conteggi contenuti nel ricorso, ha evidenziato che l'importo già corrisposto al ricorrente a titolo di TFR è stato pari ad euro 6.264,54 lordi, corrispondenti ad un importo netto di euro 4.922,00, ed ha eccepito la mancata produzione del C.C.N.L. applicato dall'azienda che non è quello allegato da controparte.
La società datrice, infine, ha rappresentato di avere contestato al ricorrente, con lettera del
04.02.2019, una serie di condotte costituenti violazione dei doveri di buona fede e fedeltà, consistenti nell'avere, in costanza di rapporto di lavoro e durante l'orario di lavoro, negli stessi
5 locali aziendali, utilizzato i macchinari aziendali ed i programmi aziendali per l'espletamento di lavoro personale per conto terzi;
millantato e prospettato come propri, rendendo il tutto pubblico su internet, i macchinari ad essa appartenenti e presenti nei locali aziendali, come se i suddetti macchinari fossero appartenuti ad una sua propria organizzazione relativa ad una sua propria imprenditoria;
distolto dal proprio lavoro di dipendente tempo con l'accesso a diversi siti web e navigando su internet per motivi propri personali e non riconnessi all'attività organizzativa e produttiva della società; ha poi aggiunto che a tale contestazione il lavoratore aveva risposto rassegnando le dimissioni, paventando una giusta causa di recesso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
L'udienza del 18.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte resistente in ordine alla mancata individuazione ed allegazione, ad opera della parte ricorrente, del C.C.N.L. da prendere in considerazione nella specie: invero, come facilmente desumibile dal contratto individuale di lavoro prodotto all'allegato n. 1 al ricorso, il C.C.N.L. applicato dall'azienda resistente è esattamente quello dedotto dalla parte ricorrente, e cioè il “C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende grafiche ed affini e delle Aziende editoriali, anche multimediali” e stipulato il 16.10.2014 (v. all.to n. 2 al ricorso).
Che si tratti del contratto collettivo applicabile e di fatto applicato nel caso di specie, si desume dal fatto che tale contratto concerne, tra l'altro, il settore grafico ed affine e settore editoriale, nel quale sono ricomprese: la progettazione grafica;
l'insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
la stampa con tutti i procedimenti
(offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
l'allestimento degli stampati;
la legatoria;
l'editoria di libri;
l'editoria di periodici;
l'editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
l'editoria elettronica e multimediale;
gli studi grafici e i servizi alla comunicazione;
la stampa digitale;
la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet;
i progettisti e documentaristi;
comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle
6 lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
L'inesatta allegazione del testo del C.C.N.L. di riferimento da parte del ricorrente, peraltro, come giustamente sottolineato dalla medesima parte attrice, non avrebbe posto alcuna questione di validità del ricorso, stante che, secondo il prevalente e preferibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata,
l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo
…, qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di un'incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cass. civ. Sez. Lav., 14.3.2017, n. 6610); peraltro, come osservato da Cass. civ. sez. Lav., 6.10.2015,
n. 19980/ord., poiché “il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità ovvero delle cause di improcedibilità, non potrebbe mai applicarsi al ricorso di primo grado la previsione di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, specificamente dettata per il ricorso per cassazione”, ai sensi del quale il ricorso per cassazione è inammissibile in caso di mancata allegazione o trascrizione del C.C.N.L. applicabile nella specie.
Il C.C.N.L., però, è stato correttamente indicato dalla parte ricorrente, ma dalla stessa è stato prodotto in una copia parzialmente non intellegibile per quanto attiene, in particolare, alla esatta individuazione dei livelli retributivi corrispondenti a ciascun profilo professionale, quest'ultimo a sua volta enucleato sulla base della declaratoria delle mansioni svolte: in ricorso e nelle note autorizzate del 23.04.2024, il ricorrente menziona, quanto al superiore inquadramento anelato, le mansioni di “addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche)”, alle quali corrisponde il profilo di impiegato tecnico, e, quanto all'inquadramento di appartenenza, le mansioni di
“operaio di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si sia specializzato in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristiche delle aziende grafiche ed editoriali”, ma sia nell'uno che nell'altro caso non è desumibile dal testo prodotto quale sia il relativo livello retributivo.
Il ricorrente, poi, nel riferirsi alla declaratoria delle mansioni, cita un articolo 81 del C.C.N.L. in discussione che, tuttavia, non appare nel testo prodotto unitamente al ricorso.
7 Nell'ipotesi in esame, quindi, va applicato il pacifico principio secondo il quale “nel caso in cui sia prospettata la violazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto privato, quest'ultimo è conoscibile dal giudice solo attraverso la collaborazione delle parti, cui è demandato l'adempimento di uno specifico onere di allegazione e produzione della fonte collettiva che si assume disattesa” (così, da ultimo, Cass. Sez. Lav. 25.02.2021, n. 5114/ord.).
Sulla scorta del testo collettivo prodotto dal ricorrente, quindi, non è possibile, neppure astrattamente, compiere la verifica trifasica costantemente richiesta dalla Suprema Corte al fine di valutare la domanda di inquadramento in una qualifica superiore (ex multis Cass. Sez.
Lav. 28.04.2015, n. 8589), atteso che, dal citato testo, non è desumibile se le mansioni che l'attore assume di avere svolto siano o meno corrispondenti a quelle proprie del livello di inquadramento di appartenenza (livello VII) ovvero siano proprie del rivendicato livello superiore di inquadramento (livello IV).
In ogni caso, poi, anche a volere superare tale, in verità insuperabile, ostacolo, deve rilevarsi che la declaratoria generale del profilo di impiegato descritta a pagg. 81 e 82 del C.C.N.L. prodotto dal ricorrente – nel quale rientrano i lavoratori che svolgono le mansioni, espressamente dedotte, di “addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche)” – menziona, quale caratteristica precipua del profilo professionale, quella della “autonomia decisionale ed operativa” ovvero della “piena autonomia” e della “responsabilità dei risultati”.
Ebbene, tali caratteristiche precipue del profilo professionale invocato dal ricorrente, non solo non sono state espressamente dedotte, ma non sono neppure desumibili dalla compiuta attività istruttoria.
Ed invero, il teste , collega di reparto del e, quindi, persona a Testimone_1 Pt_1
conoscenza diretta dei fatti in contestazione, ha chiarito che le mansioni che il ricorrente espletava erano quelle di grafico, ma limitatamente a “quelle attività progettuali necessarie affinché il disegno o la figura indicati dal cliente” potessero “essere stampati nei vari prodotti”, così inevitabilmente implicando che il ricorrente non avesse compiti di autonoma progettazione di bozze, marchi, figure (“il nostro lavoro non è quello tipico del pubblicitario, che si occupa di creare l'immagine” ha testualmente dichiarato il teste), ma lavorava su quelle già esistenti negli archivi aziendali e nei limiti delle richieste della clientela o del titolare, al fine di ottenere una corretta impaginazione delle immagini e così procedere alla realizzazione delle matrici o lastre per le successive stampe.
8 Anche il teste del resto, ha confermato che l'attività nel tempo espletata dal Testimone_2 era limitata ad “adattare tali elementi”, loghi, segnali grafici ed eventuali testi scritti Pt_1
inoltrati dalla clientela, “alla forma e alla grandezza delle scatole, ove successivamente sarebbero stati stampati”, ribadendo altresì che il ricorrente, così come gli altri addetti del suo reparto, non si occupava di creare, realizzare loghi o altri elementi grafici, ma si limitava ad adattare e limare i contenuti dei files inviati dai clienti per le finalità di stampa;
il teste ha poi chiarito che la corrispondenza tra il e i committenti si limitava allo scambio dei suddetti files. Pt_1
L'accoglimento della tesi attorea, peraltro, non può discendere dalla sola deposizione del teste
(il quale ha riferito che il si occupava “autonomamente” della Testimone_3 Pt_1
“realizzazione del progetto grafico”, delle bozze grafiche che poi venivano inviate al reparto cui egli era addetto per “l'esecuzione delle stampe”), stante la limitatezza del suo apporto conoscitivo, lo stesso avendo lavorato alle dipendenze della società resistente per poco più di sei mesi (dal
04.04.2017 al 29.09.2017) e in un reparto (Produzione) diverso da quello ove prestava la sua attività il ricorrente (Grafica), in ambienti separati, il che lascia presumere che il teste fosse a conoscenza di tali circostanze, non già per conoscenza diretta, ma per averle apprese dallo stesso ricorrente o da altri.
Dalla stessa corrispondenza scambiata via e-mail tra il ricorrente e clienti vari dell'azienda (di cui all'all.to n. 14 del ricorso), peraltro, si desume che i committenti indicavano precisamente i dettagli dell'elaborato grafico da realizzare, quanto a colore del cartone, loghi, simboli, diciture, margini, spaziature, colori, disposizione degli elementi grafici, ecc., con conseguente assai ristretta, se non addirittura del tutto inesistente, autonomia e creatività nella realizzazione del progetto.
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2864/2021 R.G., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.306,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 2 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persone del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2864/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Novello, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Stefania Guerrera, Manuela Guerrera e Giuseppe Guerrera Grimaldi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere stato assunto in data 29.01.2015 alle dipendenze della
[...]
, con sede legale in Catania c.da Blocco Torrazze s.n. Zona Industriale, con Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con la qualifica di preparatore di cliché e con inquadramento al livello VII del C.C.N.L. del settore Grafica ed editoria comunicazione piccola industria;
che il rapporto di lavoro si è protratto fino alla data del 06.02.2019, data delle dimissioni da lui rassegnate per giusta causa, comunicate con nota pec di pari data inoltrata dallo studio legale Novello;
di avere osservato, di norma, il seguente orario di lavoro
1 settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00-13.00 e dalle 14.00 alle ore 17.00 per complessive 40 ore settimanali: di avere percepito la retribuzione indicata nei fogli paga consegnatigli e mediamente pari ad euro 1.572,85 mensili, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente alla qualifica di preparatore di cliché ed al relativo inquadramento al livello
VII del CCNL;
di avere sempre svolto, di fatto, le mansioni di “grafico packaging design”, occupandosi “della definizione dell'aspetto grafico e dell'interfaccia degli imballaggi, facendo in modo che tutte le componenti visive del packaging fossero funzionali ed uniformate, con attività consistenti nel progettare graficamente scatole personalizzate, con il marchio ed i recapiti del cliente finale”, sviluppando “bozze grafiche, per poi realizzare i file esecutivi destinati alla produzione con appositi software strutturali e suite creative dedicati.”; che egli, “in stretto contatto con gli uffici vendite degli scatolifici, si occupava di gestire tramite tutte le corrispondenze (e-mail) scambiando le informazioni riguardo alla progettazione grafica del lavoro ed eseguire il bozzetto grafico”; che, inoltre, “approvato il progetto e dopo la mail di conferma dello scatolificio sull'esecuzione dell'impianto stampa, il ricorrente predisponeva un esecutivo di stampa e il progetto finito veniva trasmesso su un macchinario per l'incisione delle lastre”; che “ogni fase di lavorazione successiva veniva eseguita dei preparatori clichè dell'azienda.”; che, “in definitiva”, egli, “come tutti i grafici dell'azienda, aveva il compito di studiare e progettare un design in base alle richieste ricevute dai clienti /scatolifici, inviando ai medesimi una prima proposta creativa inserita all'interno di un modulo master (tabella dove si indica la denominazione del cliente finale, le misure dell'imballaggio, la grafica elaborata sopra un tracciato fustella ed i colori pantoni da utilizzare per la stampa). Il cliente-committente della P.&G., visionata la proposta, decideva se fare modifiche al design, riprogettarlo nuovamente o approvare il progetto grafico controllando che non vi fossero errori.”; che, “il case-study tipico della progettazione grafica, prevede la consultazione di siti web che nulla hanno a che vedere con il progetto in questione
e ciò è a fornire ispirazione relativamente su tecniche e stile da riadattare al progetto grafico in elaborazione.”; che il disimpegno delle mansioni di grafico editoriale, di fatto svolte, “è comprovato dalla copiosa corrispondenza intercorsa con i clienti-committenti e con i grafici colleghi di lavoro al fine di coordinare l'attività di progettazione degli imballaggi.”; che le mansioni sussumibili nella qualifica di “preparatore clichè's”, con inquadramento al VII livello funzionale, a lui contrattualmente attribuito, “consistono nella preparazione di una tecnica di stampa, mediante l'utilizzo di una lastra (polimero) recante una figura in rilievo, utilizzata come matrice per la riproduzione flessografica di disegni e immagini (il cliché)”,
2 matrice avente “il compito di trasferire sul supporto da stampare (ad es. un foglio di carta)
l'inchiostro che gli viene a sua volta ceduto da un rullo in gomma inchiostrato, a contatto di un cilindro in acciaio Anilox”; che “in definitiva, il preparatore di clichè's interviene nel processo di packaging solo dopo la realizzazione del progetto da parte dei grafici e
l'approvazione del cliente committente e dei responsabili aziendali.”; di avere conseguentemente diritto ad essere inquadrato nel superiore IV livello, profilo “impiegato tecnico” del C.C.N.L. di riferimento, il quale prevede il personale “addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche)”; che le mansioni effettivamente disimpegnate dl ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro sono state quelle di grafico editoriale”, il che sarebbe
“comprovato dal tenore delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove la resistente ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento di asseriti ma contestati danni causati dal ricorrente nell'adempimento delle mansioni tipiche del grafico editoriale.”; di avere svolto complessivamente n. 698 di ore di lavoro straordinario che sono state retribuite in busta paga, a volte sotto la voce “straordinario
30%”, a volte sotto la voce “premio aggiuntivo”; di avere chiesto ed ottenuto in via monitoria il d.i. n. 1575/19 del 15.07.2019, con il quale è stato ingiunto alla società datrice il pagamento in suo favore della somma di euro 4.543,47, oltre accessori, a titolo di T.F.R.; che avverso tale decreto ingiuntivo pendeva giudizio di opposizione.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato ex CCNL vigente settore grafica ed editoria comunicazione piccola industria, al IV° livello funzionale (profilo impiegato tecnico) dall'29.01.2015 al 06.02.2019 con il diritto al trattamento economico corrispondente al superiore livello funzionale predetto;
conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive spettanti in virtù del superiore inquadramento funzionale nel IV° livello del CCNL di settore, differenze relative a retribuzione ordinaria (per euro 17.491,58), compenso per lavoro straordinario (per euro 4.419,47) e T.F.R. (per euro 2.801,18), per complessivi euro 24.712,43, “oltre ogni ulteriore e conseguente integrazione retributiva - anche in ordine a tutti gli istituti contrattuali - nella misura prevista dal richiamato accordo collettivo per le causali dedotte in ricorso”, e oltre accessori;
condannare la società resistente alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della sua posizione nei confronti
3 dell' sulle ulteriori somme derivanti dalle differenze retributive dal superiore CP_2
inquadramento funzionale del IV° livello del CCNL di settore.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: essa deducente è una “azienda specializzata nella costruzione di impianti per la stampa flessografica”, occupandosi “solo ed unicamente della preparazione di cliché, ossia di formare un supporto in fotopolimero per stampare su carta e cartone ondulato, non espletando assolutamente attività di packaging design”; “il ricorrente non è mai stato impegnato nella definizione della grafica e dell'interfaccia degli imballaggi”, essendosi
“limitato ad inserire ed assemblare predeterminati componenti del packaging, uniformandosi alle disposizioni dettate dai clienti o dal suo superiore. Non progettava autonomamente e secondo il suo ingegno graficamente scatole personalizzate, bensì si limitava ad inserire marchi, scritte e figure già esistenti, per come gli veniva dettagliatamente disposto”; “il ricorrente non si è mai occupato della creazione di bozze grafiche”, essendosi “limitato a gestire ed utilizzare i file già esistenti nell'archivio aziendale ovvero inviati direttamente dai clienti” e “ad impaginare nel disegno della fustella (disegno tecnico) le immagini contenute nei suddetti file, secondo precise e specifiche indicazioni che pervenivano dai clienti ovvero dalla proprietà e, a seguito della impaginazione e dell'approvazione del superiore, sig.
[...]
provvedeva ad inoltrare il disegno tecnico alla macchina laser perché venisse Per_1 materialmente creato il cliché”; il ricorrente “utilizzava solamente il software “adobe illustrator” che consentiva lo spostamento delle immagini dentro il disegno fustella o il cambiamento cromatico seguendo le indicazioni del cliente o dello . Il ricorrente non Per_1
studiava né progettava un design, poiché aveva a sua disposizione le basi grafiche su cui lavorare per preparare i cliché. I design sui cui lavorare erano già archiviati in azienda ovvero venivano inoltrati dai clienti con indicazioni precise relative al posizionamento delle figure, agli spazi da mantenere, ai colori da utilizzare”; “l'unico ad avere contatti con gli uffici vendite degli scatolifici era il titolare, sig. , le e-mail arrivavano sempre e solo Per_1 alla P&G.”; “il titolare decideva a chi affidare l'impaginazione del cliché richiesto e quando la preparazione veniva affidata al ricorrente, chiaramente lui aveva il compito di eseguire il lavoro secondo le precise indicazioni del cliente stesso o dello stesso datore di lavoro e, poi,
a seguito di approvazione del cliché assemblato, veniva incaricato di inoltrare il preparato al cliente, affinché quest'ultimo, a sua volta potesse esprimere la sua opinione positiva o di critica, magari richiedendo ulteriori specifiche modifiche”; pertanto, “il ricorrente era mero
4 esecutore della composizione ed assemblaggio del cliché, essendosi nel tempo occupato di inserire e sistemare le figure e le scritte e/o i titoli secondo schemi già definiti secondo una predeterminata composizione”; “gli elementi da inserire e come inserirli nel progetto erano
a lui indicati dal cliente ovvero dal titolare e si limitava a ricercarli negli archivi aziendali”; il non ha mai svolto “alcuna attività di creazione di progettazione grafica, ma Pt_1 solamente una attività compilativa”; dalla semplice lettura delle stesse e-mail allegate si evincerebbe “che il riceveva disposizioni specifiche sulle spaziature ed i margini da Pt_1
rispettare, sui colori da applicare, sul posizionamento dei loghi predefiniti, sul materiale e sulle dimensioni della scatola”; “l'aspetto esterno del packaging non è mai stato frutto di un
… libero e personale frutto/pensiero o ingegno” del ricorrente, il quale “non si è mai occupato di individuare la forma di una confezione” o “di individuare il lettering, di realizzare delle scritte originali, individuando il tipo di font più adatto al prodotto, con le dimensioni idonee ad attrarre l'attenzione del pubblico consumatore”, né ha mai determinato “i colori da usare”, atteso che “sfumature, colori caldi, colori freddi” “erano elementi indicati dal cliente o disposti dal titolare.”; il ricorrente “non studiava, non sceglieva e non consigliava il materiale da utilizzare.”; il ricorrente non ha allegato “di essere in possesso specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche” ovvero “di aver esplicato funzioni di concetto con autonomia decisionale ed operativa ovvero di aver posseduto piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità e di elevato contenuto tecnologico ovvero che sia stato addetto a sistemi o linee complesse di preparazione, operando in piena autonomia e responsabilità”; nel periodo in cui ha espletato attività lavorativa alle dipendenze della deducente società, il ricorrente “ha da sempre solamente svolto mansioni attinenti al suo livello di inquadramento contrattuale, il VII livello del CCNL di settore”, livello nel quale rientrano i “lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni d'ordine; ovvero lavoratori che svolgano mansioni per le quali sono richieste specifiche capacità tecniche ed adeguata esperienza”.
La resistente ha poi contestato i conteggi contenuti nel ricorso, ha evidenziato che l'importo già corrisposto al ricorrente a titolo di TFR è stato pari ad euro 6.264,54 lordi, corrispondenti ad un importo netto di euro 4.922,00, ed ha eccepito la mancata produzione del C.C.N.L. applicato dall'azienda che non è quello allegato da controparte.
La società datrice, infine, ha rappresentato di avere contestato al ricorrente, con lettera del
04.02.2019, una serie di condotte costituenti violazione dei doveri di buona fede e fedeltà, consistenti nell'avere, in costanza di rapporto di lavoro e durante l'orario di lavoro, negli stessi
5 locali aziendali, utilizzato i macchinari aziendali ed i programmi aziendali per l'espletamento di lavoro personale per conto terzi;
millantato e prospettato come propri, rendendo il tutto pubblico su internet, i macchinari ad essa appartenenti e presenti nei locali aziendali, come se i suddetti macchinari fossero appartenuti ad una sua propria organizzazione relativa ad una sua propria imprenditoria;
distolto dal proprio lavoro di dipendente tempo con l'accesso a diversi siti web e navigando su internet per motivi propri personali e non riconnessi all'attività organizzativa e produttiva della società; ha poi aggiunto che a tale contestazione il lavoratore aveva risposto rassegnando le dimissioni, paventando una giusta causa di recesso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
L'udienza del 18.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte resistente in ordine alla mancata individuazione ed allegazione, ad opera della parte ricorrente, del C.C.N.L. da prendere in considerazione nella specie: invero, come facilmente desumibile dal contratto individuale di lavoro prodotto all'allegato n. 1 al ricorso, il C.C.N.L. applicato dall'azienda resistente è esattamente quello dedotto dalla parte ricorrente, e cioè il “C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende grafiche ed affini e delle Aziende editoriali, anche multimediali” e stipulato il 16.10.2014 (v. all.to n. 2 al ricorso).
Che si tratti del contratto collettivo applicabile e di fatto applicato nel caso di specie, si desume dal fatto che tale contratto concerne, tra l'altro, il settore grafico ed affine e settore editoriale, nel quale sono ricomprese: la progettazione grafica;
l'insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
la stampa con tutti i procedimenti
(offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
l'allestimento degli stampati;
la legatoria;
l'editoria di libri;
l'editoria di periodici;
l'editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
l'editoria elettronica e multimediale;
gli studi grafici e i servizi alla comunicazione;
la stampa digitale;
la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet;
i progettisti e documentaristi;
comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle
6 lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
L'inesatta allegazione del testo del C.C.N.L. di riferimento da parte del ricorrente, peraltro, come giustamente sottolineato dalla medesima parte attrice, non avrebbe posto alcuna questione di validità del ricorso, stante che, secondo il prevalente e preferibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata,
l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo
…, qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di un'incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cass. civ. Sez. Lav., 14.3.2017, n. 6610); peraltro, come osservato da Cass. civ. sez. Lav., 6.10.2015,
n. 19980/ord., poiché “il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità ovvero delle cause di improcedibilità, non potrebbe mai applicarsi al ricorso di primo grado la previsione di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, specificamente dettata per il ricorso per cassazione”, ai sensi del quale il ricorso per cassazione è inammissibile in caso di mancata allegazione o trascrizione del C.C.N.L. applicabile nella specie.
Il C.C.N.L., però, è stato correttamente indicato dalla parte ricorrente, ma dalla stessa è stato prodotto in una copia parzialmente non intellegibile per quanto attiene, in particolare, alla esatta individuazione dei livelli retributivi corrispondenti a ciascun profilo professionale, quest'ultimo a sua volta enucleato sulla base della declaratoria delle mansioni svolte: in ricorso e nelle note autorizzate del 23.04.2024, il ricorrente menziona, quanto al superiore inquadramento anelato, le mansioni di “addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche)”, alle quali corrisponde il profilo di impiegato tecnico, e, quanto all'inquadramento di appartenenza, le mansioni di
“operaio di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si sia specializzato in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristiche delle aziende grafiche ed editoriali”, ma sia nell'uno che nell'altro caso non è desumibile dal testo prodotto quale sia il relativo livello retributivo.
Il ricorrente, poi, nel riferirsi alla declaratoria delle mansioni, cita un articolo 81 del C.C.N.L. in discussione che, tuttavia, non appare nel testo prodotto unitamente al ricorso.
7 Nell'ipotesi in esame, quindi, va applicato il pacifico principio secondo il quale “nel caso in cui sia prospettata la violazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto privato, quest'ultimo è conoscibile dal giudice solo attraverso la collaborazione delle parti, cui è demandato l'adempimento di uno specifico onere di allegazione e produzione della fonte collettiva che si assume disattesa” (così, da ultimo, Cass. Sez. Lav. 25.02.2021, n. 5114/ord.).
Sulla scorta del testo collettivo prodotto dal ricorrente, quindi, non è possibile, neppure astrattamente, compiere la verifica trifasica costantemente richiesta dalla Suprema Corte al fine di valutare la domanda di inquadramento in una qualifica superiore (ex multis Cass. Sez.
Lav. 28.04.2015, n. 8589), atteso che, dal citato testo, non è desumibile se le mansioni che l'attore assume di avere svolto siano o meno corrispondenti a quelle proprie del livello di inquadramento di appartenenza (livello VII) ovvero siano proprie del rivendicato livello superiore di inquadramento (livello IV).
In ogni caso, poi, anche a volere superare tale, in verità insuperabile, ostacolo, deve rilevarsi che la declaratoria generale del profilo di impiegato descritta a pagg. 81 e 82 del C.C.N.L. prodotto dal ricorrente – nel quale rientrano i lavoratori che svolgono le mansioni, espressamente dedotte, di “addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche)” – menziona, quale caratteristica precipua del profilo professionale, quella della “autonomia decisionale ed operativa” ovvero della “piena autonomia” e della “responsabilità dei risultati”.
Ebbene, tali caratteristiche precipue del profilo professionale invocato dal ricorrente, non solo non sono state espressamente dedotte, ma non sono neppure desumibili dalla compiuta attività istruttoria.
Ed invero, il teste , collega di reparto del e, quindi, persona a Testimone_1 Pt_1
conoscenza diretta dei fatti in contestazione, ha chiarito che le mansioni che il ricorrente espletava erano quelle di grafico, ma limitatamente a “quelle attività progettuali necessarie affinché il disegno o la figura indicati dal cliente” potessero “essere stampati nei vari prodotti”, così inevitabilmente implicando che il ricorrente non avesse compiti di autonoma progettazione di bozze, marchi, figure (“il nostro lavoro non è quello tipico del pubblicitario, che si occupa di creare l'immagine” ha testualmente dichiarato il teste), ma lavorava su quelle già esistenti negli archivi aziendali e nei limiti delle richieste della clientela o del titolare, al fine di ottenere una corretta impaginazione delle immagini e così procedere alla realizzazione delle matrici o lastre per le successive stampe.
8 Anche il teste del resto, ha confermato che l'attività nel tempo espletata dal Testimone_2 era limitata ad “adattare tali elementi”, loghi, segnali grafici ed eventuali testi scritti Pt_1
inoltrati dalla clientela, “alla forma e alla grandezza delle scatole, ove successivamente sarebbero stati stampati”, ribadendo altresì che il ricorrente, così come gli altri addetti del suo reparto, non si occupava di creare, realizzare loghi o altri elementi grafici, ma si limitava ad adattare e limare i contenuti dei files inviati dai clienti per le finalità di stampa;
il teste ha poi chiarito che la corrispondenza tra il e i committenti si limitava allo scambio dei suddetti files. Pt_1
L'accoglimento della tesi attorea, peraltro, non può discendere dalla sola deposizione del teste
(il quale ha riferito che il si occupava “autonomamente” della Testimone_3 Pt_1
“realizzazione del progetto grafico”, delle bozze grafiche che poi venivano inviate al reparto cui egli era addetto per “l'esecuzione delle stampe”), stante la limitatezza del suo apporto conoscitivo, lo stesso avendo lavorato alle dipendenze della società resistente per poco più di sei mesi (dal
04.04.2017 al 29.09.2017) e in un reparto (Produzione) diverso da quello ove prestava la sua attività il ricorrente (Grafica), in ambienti separati, il che lascia presumere che il teste fosse a conoscenza di tali circostanze, non già per conoscenza diretta, ma per averle apprese dallo stesso ricorrente o da altri.
Dalla stessa corrispondenza scambiata via e-mail tra il ricorrente e clienti vari dell'azienda (di cui all'all.to n. 14 del ricorso), peraltro, si desume che i committenti indicavano precisamente i dettagli dell'elaborato grafico da realizzare, quanto a colore del cartone, loghi, simboli, diciture, margini, spaziature, colori, disposizione degli elementi grafici, ecc., con conseguente assai ristretta, se non addirittura del tutto inesistente, autonomia e creatività nella realizzazione del progetto.
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2864/2021 R.G., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.306,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 2 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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