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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1508 /2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. Parte_1 C.F._1
OL NA, presso il cui Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. ZORZIN Parte_2 C.F._2
ILARIA, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.11.2025, e Parte_1 sposati con matrimonio civile celebrato in GU Parte_2
AD, Perugia (PG) il 30.07.2011, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune con atto n. 13 p. 1 anno 2011 - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e 473bis.49 c.p.c.
I coniugi hanno dedotto: (1) che le parti hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
(2) che dal matrimonio non sono nati figli;
(3) che hanno
1 fissato la loro abitazione familiare in Prato (PO), nell'immobile sito in Via Fabrizio
De Andrè n.5, in comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
(4) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali e la ricostituzione della convivenza appare allo stato impossibile.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso chiedendo di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate e sopra trascritte.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51
c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti - specificamente in ordine alla previsione dell'impegno assunto dalla alla cessione della propria quota di proprietà Parte_1 dell'abitazione familiare in favore di sottolineando che non vi Parte_2 sono motivi ostativi al recepimento delle medesime perché non appaiono in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda
2 congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di
“mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
Sulle spese di lite – la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 sposati con matrimonio civile celebrato in GU Parte_2
AD, Perugia (PG) il 30.07.2011, regolarmente trascritto nel registro
3 degli atti di matrimonio dello stesso Comune con atto n. 13 p. 1 anno 2011
– alle condizioni sopra riportate e di seguite integralmente trascritte:
1) coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
- prende altresì atto delle seguenti condizioni:
I coniugi sono comproprietari pro indiviso in ragione di ½ (un mezzo) ciascuno dell'abitazione coniugale posta in Prato (PO), Via Fabrizio De
Andrè n.
5. Su tale immobile grava un mutuo ipotecario contratto e intestato al sig. , acceso all'epoca dell'acquisto, rimborsabile con Parte_2 piano di ammortamento a tasso variabile. Il pagamento delle rate del mutuo di specie è integralmente a carico del Sig. Pt_2
3) A completa e totale tacitazione di ogni ragione personale e patrimoniale tra i coniugi, rappresentando le presenti pattuizioni, condizioni indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e ciò configurando una sistemazione solutorio-compensativa funzionale ai fini della definizione di tutti i rapporti aventi significati o riflessi patrimoniali tra i coniugi, le parti convengono quanto segue:
3a) la Sig.ra promette di cedere al Sig. Parte_1 Parte_2
, il quale a sua volta promette di accettare, la propria quota della
[...] piena proprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Prato (PO), Via
Fabrizio de Andrè n. 5 (per l'appartamento) e Via E. Boni n. 134/1 (per il garage) ;
3b) quanto sarà oggetto di trasferimento è costituito da quanto segue: appartamento per civile abitazione posto al piano secondo ed esattamente il secondo alloggio a sinistra per chi arriva a detto piano dalla scala condominiale;
tale alloggio è distribuito su due piani collegati fra loro da scala interna e così composto: al piano secondo da tre vani oltre bagno, disimpegno ed un terrazzo, al piano terzo da un unico vano soffitta;
Confini: parti condominiali su più lati, , salvo se altri;
- garage posto Persona_1 al piano seminterrato, avente accesso dal passo carrabile di via E. Boni n.
134/1; Confini: parti condominiali, salvo se altri. Detti beni Per_2 Per_3 risultano riportati al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 75: - part. 1588, sub. 48, cat. A/2, classe 4°, consistenza vani 4, R.C. Euro 454,48
4 (l'appartamento); - part. 1588, sub. 134, cat. C/6, classe 4°, consistenza mq.
21, R.C. Euro 117,13 (il garage);
3c) l'immobile è stato acquistato dai Sigg.ri e con atto Pt_2 Pt_1 del Notaio Dr. rogato in Prato in data 23.07.2014 al Persona_4 numero di repertorio 32514 registrato in Prato il 29.07.2014 al n. 7569 Serie
1 T e trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Prato al n. 6950 del 01/08/2014 N. 1027 REG. PART. (come da contratto di acquisto che si allega in copia doc. n.3);
3d) L'immobile verrà trasferito con i diritti e gli obblighi inerenti servitù attive e passive anche nascenti da condominio pertinenze e accessioni, usi, azioni e ragioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura.
3e) il corrispettivo del trasferimento di cui sopra è stato dalle parti convenuto in Euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero), somma che verrà corrisposta dal Sig. alla Sig.ra Parte_2 [...]
alla stipula del rogito notarile di trasferimento;
Parte_1
3f) le parti si impegnano e si obbligano ad effettuare l'atto notarile di trasferimento della quota parte di comproprietà, presso notaio di fiducia del sig. entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del Pt_2 provvedimento di omologa della separazione dei coniugi;
3g) Le parti stabiliscono concordemente che tutte le spese dell'atto notarile di cessione, ivi comprese quelle tecniche, di redazione Ape e di trascrizione, nonchè eventuali imposte e tasse necessarie per il trasferimento della quota di comproprieta' saranno sostenute dal sig. in via esclusiva;
Parte_2
3h) In relazione alle attribuzioni patrimoniali collegate alla promessa di trasferimento di cui sopra, nonché al trasferimento medesimo, i ricorrenti chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 l. 74/87
e della sent. Corte Cost. 154/1999;
3i) Le parti stabiliscono altresì concordemente che la casa familiare posta in
Prato, Via Fabrizio De Andre' n.5 verrà mantenuta ad abitazione esclusiva della sig.ra per il periodo strettamente necessario Parte_1 al reperimento da parte della medesima di una nuova sistemazione abitativa e dunque anche successivamente alla stipula del rogito di cui al punto 3e); la sig.ra in ogni caso si obbliga a rilasciare la Parte_1
5 suddetta abitazione coniugale entro e non oltre la data del 30.6.2026, quale termine massimo di riconsegna, ed in tale occasione provvederà a prelevare tutti i propri effetti personali dall'abitazione coniugale con l'espresso consenso del sig. ed a trasferire altrove la propria residenza;
Pt_2
3l) Il Sig. in data 01 ottobre 2025 si è trasferito altrove, Pt_2 concordando così le parti di dar attuazione ad una separazione di fatto in attesa di successiva formalizzazione;
3m) In considerazione del fatto che la sig.ra Parte_1 continuerà ad abitare in via esclusiva la casa familiare, la stessa si obbliga a decorrere dal 01 ottobre 2025 e fino alla data di effettivo rilascio, a rimborsare al sig. le utenze (luce acqua, gas, TARI), e le spese Pt_2 condominiali ordinarie relative all'uso dell'abitazione, che sono intestate a quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione fiscale;
3n) Per accordo tra le parti, la sig.ra conserverà il diritto di abitare Pt_1 la casa coniugale a titolo gratuito fino alla data 31.12.2025, rinunciando fin d'ora il sig. ad avanzare alla stessa richiesta di rimborso delle rate Pt_2 del mutuo maturate fino alla data odierna e di quelle che matureranno fino al 31.12.2025 anche a titolo di indennità di occupazione;
a decorrere dal
01.01.2026 e fino alla data dell'effettivo rilascio che dovrà avvenire entro il termine massimo del 30.06.26, la sig.ra Signora si Parte_1 obbliga a corrispondere mensilmente al Sig. , a titolo di Parte_2 indennità di occupazione, un importo mensile pari all'ammontare della rata mensile del mutuo gravante sull'immobile che, come precisato, è interamente a carico del medesimo.
3o) Qualora al momento del rogito notarile di cessione della quota di comproprietà di cui al punto 3e) la signora non avesse ancora Pt_1 reperito la nuova abitazione, le parti stabiliscono fin d'ora che il contratto definitivo di cessione dovrà prevedere la pattuizione di cui al precedente punto n.3n); laddove al contrario al momento del contratto definitivo di cessione, la sig.ra avesse già reperito la nuova abitazione, verrà Pt_1 meno la pattuizione di cui al punto 3n).
3p) Al momento del rilascio dell'immobile da parte della sig.ra , le Pt_1 parti provvederanno ad accordarsi bonariamente circa la divisione dei beni
6 mobili, regali di nozze e complementi di arredo che si trovano nella abitazione coniugale;
4) I coniugi faranno separatamente fronte, ciascuno per proprio conto, alle competenze dei legali rispettivamente incaricati i quali con la sottoscrizione del presente accordo espressamente rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 L.247/2012;
- spese di lite al definitivo;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
GU AD (Perugia) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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