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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 798/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco
IC, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°798/2017 Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025, vertente
TRA
(C.F. ) da Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) da e Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
(C.F. ) da rappresentati e difesi, Parte_5 CodiceFiscale_3 Parte_4 sia congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano CARNOVALE e Pasquale Francesco
PIRAINO, presso il cui studio del 1°, in Lamezia Terme (CZ), alla Via Trento n°3, eleggono domicilio, in virtù di procura in atti di causa, Istanti-Opponenti
E
P.I./C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo LARUSSA, del Foro di
Catanzaro, e domiciliato in Lamezia Terme (CZ) presos lo studio dell'Avv. Gaetano Nicotera, alla Via
E. EL n°8; creditore istante opposto
E
P.I./C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Nicotera, presso il cui studio CP_2 in Lamezia Terme (CZ), alla Via Ettore e Ruggiero De Medici n°31, elegge domicilio in virtù di procura in atti del giudizio, creditore intervenuto
OGGETTO: Opposizione esecuzione immobiliare n°78/2010 di R.G.E...
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
pagina 1 di 4 *******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione non definitiva.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Con atto di citazione iscritto il 08.05.2017, la parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 615
C.p.c., all'esecuzione nei confronti della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n°78/2010 di
R.G.E. di questo Tribunale, perché ritiene la nullità del mutuo fondiario e dell'atto della sua erogazione.
In via preliminare, va fatto presente che parte opponente aveva proposto al G.E. l'istanza di sospensione dell'esecuzione del compendio staggito, ma il G.E. rigettava la richiesta di sospensione in quanto non vi erano i presupposti nè del fumus boni juris né del periculum in mora, considerato che per stessa ammissione della parte in caso di fondatezza della domanda ci sarebbe un reisuo da onorare al creditore principale e poi c'erano dei creditori intervenuti i cui titoli non erano stati contestati, riducendosi l'opposizione solo ad una determinazione del quantum dovuto.
L'opposizione mossa riguardava e verteva in particolar modo
“… SULLA ILLEGITTIMITA' INVALIDITA' ILLICEITA' DEL CONTRATTO DI
[...]
DEL 19.02.2004, A ROGITO NOTAIO DOTT. CP_3 Controparte_4
REPERTORIO N. 79874 E RACCOLTA N. 22278 E CONSEGUENTE ATTO DI EROGAZIONE E
Controparte_5
…” .
[...]
L'accoglimento dell'opposizione avrebbe comportato una rideterminazione dell'importo dovuto.
Si costituivano le parti convenute, sia il creditore procedente che quello intervenuto, ed entrambi chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto.
Venivano concessi termini ci cui all'art. 183 VI° comma Cpc.
Veniva disposta apposita CTU contabile al fine di verificare l'usurarietà o meno del mutuo fondiario e la rideterminazione nel caso dell'importo residuo dovuto dal debitore.
Il primo CTU nominato risultava incompatibile con l'incarico ricevuto, per cui si provvedeva alla nomina di uno nuovo, il quale comunicava di non accettare l'incarico, conseguentemente si procedeva a conferire l'incarico ad un terzo e nuovo CTU, il quale accettava l'incarico e, su accordo delle parti, veniva posto il seguente quesito:
pagina 2 di 4 “Accerti se nel contratto di mutuo in questione, vi sia stato o meno anatocismo, tenendo conto, della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e con quelli moratori, che il piano di ammortamento sottoscritto non contenga anatocismo, e considerare nei periodi di eventuale sforamento del tasso soglia il solo tasso legale degli interessi e che nel raffronto tra il TAN o voce similare con il TEG o
TAEG, in tal caso considerare solo gli interessi corrispettivi;
qualora vi siano i superamenti sia ab origine sia durante il rapporto, calcolare il tutto con gli interessi legali vigenti o con gli interessi nei limiti del tasso soglia.”.
Il Ctu nell'elaborato peritale ha concluso che non vi è stata alcuna usurarietà per cui tutte le eccezioni mosse dall'opponente risultate infondate, del resto non sono state sollevate osservazioni da parte opponente alle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Motivazioni del consulente tecnico d'ufficio, alla quali ci si riporta e che si fanno proprie.
Le richieste di parte opponente hanno come presupposto e conseguenza l'applicazione di un tasso usurario, un superamento del tasso di soglia, da parte del creditore procedente al momento dell'erogazione del mutuo e durante lo stesso, in realtà è emerso che tale circostanza non è fondata, né parte opponente ha in alcun modo prospettato un'erroneità nei calcoli da parte del CTU.
Del resto il tipo di ammortamento applicato dall'Istituto di credito erogante è quello c.d. alla
“francese” che per costante giurisprudenza anche di legittimità è considerato rispettoso delle norme riguardanti il superamento il tasso di soglia dell'usurarietà.
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti, esaminate le memorie in atti, la documentazione in atti in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, esaminata, per come su evidenziato l'elaborato peritale e le conclusioni cui è pervenuto il CTU, debitamente motivato nelle affermazioni ivi contenute, ritiene l'opposizione infondata e sono assorbiti gli eventuali rilievi mossi proprio dall'accertamento, quali vizi attinenti la stipula e l'erogazione dl mutuo, che nessun tasso usurario è stato applicato per cui nessuna norma risulta esser stata violata.
All'opposizione risultante infondata e che va, quindi, rigettata, consegue, attesa la soccombenza, la condanna alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
Da sin qui esposto, il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.C.
n°798/2017, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
P.Q.M.
1. Rigetta l'opposizione, proposta e Parte_6 Parte_7
per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_5
2. Condanna e al Parte_6 Parte_6 Parte_3 Parte_5 pagamento in favore di e , delle Controparte_1 Controparte_2 spese e competenze di questo giudizio che si liquidano, sulla base di quanto in parte motiva, in pagina 3 di 4 complessivi €.5.000,00= per ogni parte convenuta, oltre spese forfettarie, oltre a cpa ed iva, se dovuta, nonché alle spese di CTU liquidate come da separato dispositivo.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Lamezia Terme, il 16.12.2025
IL GIUDICE
Francesco IC
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco
IC, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°798/2017 Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025, vertente
TRA
(C.F. ) da Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) da e Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
(C.F. ) da rappresentati e difesi, Parte_5 CodiceFiscale_3 Parte_4 sia congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano CARNOVALE e Pasquale Francesco
PIRAINO, presso il cui studio del 1°, in Lamezia Terme (CZ), alla Via Trento n°3, eleggono domicilio, in virtù di procura in atti di causa, Istanti-Opponenti
E
P.I./C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo LARUSSA, del Foro di
Catanzaro, e domiciliato in Lamezia Terme (CZ) presos lo studio dell'Avv. Gaetano Nicotera, alla Via
E. EL n°8; creditore istante opposto
E
P.I./C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Nicotera, presso il cui studio CP_2 in Lamezia Terme (CZ), alla Via Ettore e Ruggiero De Medici n°31, elegge domicilio in virtù di procura in atti del giudizio, creditore intervenuto
OGGETTO: Opposizione esecuzione immobiliare n°78/2010 di R.G.E...
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
pagina 1 di 4 *******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione non definitiva.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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Con atto di citazione iscritto il 08.05.2017, la parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 615
C.p.c., all'esecuzione nei confronti della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n°78/2010 di
R.G.E. di questo Tribunale, perché ritiene la nullità del mutuo fondiario e dell'atto della sua erogazione.
In via preliminare, va fatto presente che parte opponente aveva proposto al G.E. l'istanza di sospensione dell'esecuzione del compendio staggito, ma il G.E. rigettava la richiesta di sospensione in quanto non vi erano i presupposti nè del fumus boni juris né del periculum in mora, considerato che per stessa ammissione della parte in caso di fondatezza della domanda ci sarebbe un reisuo da onorare al creditore principale e poi c'erano dei creditori intervenuti i cui titoli non erano stati contestati, riducendosi l'opposizione solo ad una determinazione del quantum dovuto.
L'opposizione mossa riguardava e verteva in particolar modo
“… SULLA ILLEGITTIMITA' INVALIDITA' ILLICEITA' DEL CONTRATTO DI
[...]
DEL 19.02.2004, A ROGITO NOTAIO DOTT. CP_3 Controparte_4
REPERTORIO N. 79874 E RACCOLTA N. 22278 E CONSEGUENTE ATTO DI EROGAZIONE E
Controparte_5
…” .
[...]
L'accoglimento dell'opposizione avrebbe comportato una rideterminazione dell'importo dovuto.
Si costituivano le parti convenute, sia il creditore procedente che quello intervenuto, ed entrambi chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto.
Venivano concessi termini ci cui all'art. 183 VI° comma Cpc.
Veniva disposta apposita CTU contabile al fine di verificare l'usurarietà o meno del mutuo fondiario e la rideterminazione nel caso dell'importo residuo dovuto dal debitore.
Il primo CTU nominato risultava incompatibile con l'incarico ricevuto, per cui si provvedeva alla nomina di uno nuovo, il quale comunicava di non accettare l'incarico, conseguentemente si procedeva a conferire l'incarico ad un terzo e nuovo CTU, il quale accettava l'incarico e, su accordo delle parti, veniva posto il seguente quesito:
pagina 2 di 4 “Accerti se nel contratto di mutuo in questione, vi sia stato o meno anatocismo, tenendo conto, della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e con quelli moratori, che il piano di ammortamento sottoscritto non contenga anatocismo, e considerare nei periodi di eventuale sforamento del tasso soglia il solo tasso legale degli interessi e che nel raffronto tra il TAN o voce similare con il TEG o
TAEG, in tal caso considerare solo gli interessi corrispettivi;
qualora vi siano i superamenti sia ab origine sia durante il rapporto, calcolare il tutto con gli interessi legali vigenti o con gli interessi nei limiti del tasso soglia.”.
Il Ctu nell'elaborato peritale ha concluso che non vi è stata alcuna usurarietà per cui tutte le eccezioni mosse dall'opponente risultate infondate, del resto non sono state sollevate osservazioni da parte opponente alle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Motivazioni del consulente tecnico d'ufficio, alla quali ci si riporta e che si fanno proprie.
Le richieste di parte opponente hanno come presupposto e conseguenza l'applicazione di un tasso usurario, un superamento del tasso di soglia, da parte del creditore procedente al momento dell'erogazione del mutuo e durante lo stesso, in realtà è emerso che tale circostanza non è fondata, né parte opponente ha in alcun modo prospettato un'erroneità nei calcoli da parte del CTU.
Del resto il tipo di ammortamento applicato dall'Istituto di credito erogante è quello c.d. alla
“francese” che per costante giurisprudenza anche di legittimità è considerato rispettoso delle norme riguardanti il superamento il tasso di soglia dell'usurarietà.
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti, esaminate le memorie in atti, la documentazione in atti in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, esaminata, per come su evidenziato l'elaborato peritale e le conclusioni cui è pervenuto il CTU, debitamente motivato nelle affermazioni ivi contenute, ritiene l'opposizione infondata e sono assorbiti gli eventuali rilievi mossi proprio dall'accertamento, quali vizi attinenti la stipula e l'erogazione dl mutuo, che nessun tasso usurario è stato applicato per cui nessuna norma risulta esser stata violata.
All'opposizione risultante infondata e che va, quindi, rigettata, consegue, attesa la soccombenza, la condanna alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
Da sin qui esposto, il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.C.
n°798/2017, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
P.Q.M.
1. Rigetta l'opposizione, proposta e Parte_6 Parte_7
per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_5
2. Condanna e al Parte_6 Parte_6 Parte_3 Parte_5 pagamento in favore di e , delle Controparte_1 Controparte_2 spese e competenze di questo giudizio che si liquidano, sulla base di quanto in parte motiva, in pagina 3 di 4 complessivi €.5.000,00= per ogni parte convenuta, oltre spese forfettarie, oltre a cpa ed iva, se dovuta, nonché alle spese di CTU liquidate come da separato dispositivo.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Lamezia Terme, il 16.12.2025
IL GIUDICE
Francesco IC
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