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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.11.2024 al n. 5930 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia alla via Raffaele Viviani n. C.F._1
21, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.11.2024 formulava domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con la sig.ra il 29.08.2019 a Nola (NA) dalla cui unione Controparte_1
nasceva il figlio il 06.06.2016 ad Acerra (NA). Per_1
Il ricorrente esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data 17.04.2023, il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e, sulla scorta di tali deduzioni, instava, in via preliminare, per la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, e poi per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del minore, spese straordinarie al 50%, disciplina del diritto di visita paterno, vittoria di spese.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 28.05.2025 parte ricorrente confermava la volontà di divorziare e si riportava al ricorso.
A questo punto il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nola il 17.04.2023.
Per quanto concerne il figlio minore ed, in primo luogo, l'affido dello stesso, il mancato Per_1
mutamento delle situazioni di fatto rispetto al tempo della separazione, portano a ritenere congrua la conferma di quanto statuito in tale sede ovvero l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso la madre, ed obbligo della stessa di comunicare al sig. ogni Parte_1
eventuale cambio di residenza oltre al diritto di visita paterno regolamentato come segue: il sig. potrà esercitare il proprio diritto – dovere di vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minore nei giorni e negli orari che saranno di volta in volta concordati tenendo conto degli impegni ludici, scolastici e sportivi del minore e di quelli dei coniugi;
allo stesso modo i coniugi concorderanno di volta in volta le giornate in cui il minore potrà trascorrere con l'uno o l'altro genitore le festività natalizie e pasquali nonché le ferie estive;
in ogni caso il sig. potrà vedere e/o tenere con sé il minore ad anni alterni il Parte_1
giorno del compleanno dello stesso;
altrettanto entrambi i genitori potranno trascorrere ciascuno il giorno del proprio compleanno e della festività della mamma e del papà con il minore;
durante le ferie estive il minore trascorrerà due settimane consecutive con il sig.
[...]
nel periodo che i genitori di volta in volta concorderanno. Pt_1
Per quanto concerne poi le questioni economiche e, segnatamente, il mantenimento per il minore, atteso che, così come risulta dal ricorso introduttivo e dalla memoria depositata il 07.05.2025 da parte ricorrente, nonostante la perdita del lavoro a far data dal 2024, la situazione economica e patrimoniale del ricorrente non è sostanzialmente mutata grazie ai lavoretti saltuari dallo stesso svolti ed alle entrate su cui lo stesso può contare, si conferma in capo l'obbligo di Parte_1 versare, alla sig.ra e nell'interesse del figlio la somma mensile di euro 500,00, oltre CP_1 Per_1
al 50% delle spese mediche relative al minore non coperte dal SS nazionale. Detta somma verrà rivalutata di anno in anno, come per legge, secondo gli indici ISTAT. Per il futuro le spese straordinarie relative al minore, sia esse scolastiche, mediche e/o ricreative, saranno concordate di volta in volta dai coniugi e graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Va invece revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione, tenuto conto del nuovo status di divorziati.
Nulla si dispone circa l'assegno divorzile mancando domanda sul punto.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29.08.2019 in Nola (NA) (atto n.14 parte 1
– anno 2019 del Comune di Nola);
d) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso la madre, ed obbligo Per_1
della stessa di comunicare al sig. ogni eventuale cambio di residenza;
Parte_1
e) disciplina il diritto di visita paterno in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra e Parte_1 Controparte_1 nell'interesse del figlio la somma mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese mediche Per_1
relative al minore non coperte dal SS nazionale, somma rivalutabile di anno in anno, come per legge, secondo gli indici ISTAT;
g) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al minore, sia esse scolastiche, mediche e/o ricreative, che saranno concordate di volta in volta dai coniugi;
g) revoca il mantenimento posto a carico del sig. ed in favore della sig.ra a Parte_1 Parte_2
far data dalla pubblicazione della presente pronuncia;
h) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 09.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.11.2024 al n. 5930 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia alla via Raffaele Viviani n. C.F._1
21, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.11.2024 formulava domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con la sig.ra il 29.08.2019 a Nola (NA) dalla cui unione Controparte_1
nasceva il figlio il 06.06.2016 ad Acerra (NA). Per_1
Il ricorrente esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data 17.04.2023, il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e, sulla scorta di tali deduzioni, instava, in via preliminare, per la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, e poi per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del minore, spese straordinarie al 50%, disciplina del diritto di visita paterno, vittoria di spese.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 28.05.2025 parte ricorrente confermava la volontà di divorziare e si riportava al ricorso.
A questo punto il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nola il 17.04.2023.
Per quanto concerne il figlio minore ed, in primo luogo, l'affido dello stesso, il mancato Per_1
mutamento delle situazioni di fatto rispetto al tempo della separazione, portano a ritenere congrua la conferma di quanto statuito in tale sede ovvero l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso la madre, ed obbligo della stessa di comunicare al sig. ogni Parte_1
eventuale cambio di residenza oltre al diritto di visita paterno regolamentato come segue: il sig. potrà esercitare il proprio diritto – dovere di vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minore nei giorni e negli orari che saranno di volta in volta concordati tenendo conto degli impegni ludici, scolastici e sportivi del minore e di quelli dei coniugi;
allo stesso modo i coniugi concorderanno di volta in volta le giornate in cui il minore potrà trascorrere con l'uno o l'altro genitore le festività natalizie e pasquali nonché le ferie estive;
in ogni caso il sig. potrà vedere e/o tenere con sé il minore ad anni alterni il Parte_1
giorno del compleanno dello stesso;
altrettanto entrambi i genitori potranno trascorrere ciascuno il giorno del proprio compleanno e della festività della mamma e del papà con il minore;
durante le ferie estive il minore trascorrerà due settimane consecutive con il sig.
[...]
nel periodo che i genitori di volta in volta concorderanno. Pt_1
Per quanto concerne poi le questioni economiche e, segnatamente, il mantenimento per il minore, atteso che, così come risulta dal ricorso introduttivo e dalla memoria depositata il 07.05.2025 da parte ricorrente, nonostante la perdita del lavoro a far data dal 2024, la situazione economica e patrimoniale del ricorrente non è sostanzialmente mutata grazie ai lavoretti saltuari dallo stesso svolti ed alle entrate su cui lo stesso può contare, si conferma in capo l'obbligo di Parte_1 versare, alla sig.ra e nell'interesse del figlio la somma mensile di euro 500,00, oltre CP_1 Per_1
al 50% delle spese mediche relative al minore non coperte dal SS nazionale. Detta somma verrà rivalutata di anno in anno, come per legge, secondo gli indici ISTAT. Per il futuro le spese straordinarie relative al minore, sia esse scolastiche, mediche e/o ricreative, saranno concordate di volta in volta dai coniugi e graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Va invece revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione, tenuto conto del nuovo status di divorziati.
Nulla si dispone circa l'assegno divorzile mancando domanda sul punto.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29.08.2019 in Nola (NA) (atto n.14 parte 1
– anno 2019 del Comune di Nola);
d) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso la madre, ed obbligo Per_1
della stessa di comunicare al sig. ogni eventuale cambio di residenza;
Parte_1
e) disciplina il diritto di visita paterno in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra e Parte_1 Controparte_1 nell'interesse del figlio la somma mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese mediche Per_1
relative al minore non coperte dal SS nazionale, somma rivalutabile di anno in anno, come per legge, secondo gli indici ISTAT;
g) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al minore, sia esse scolastiche, mediche e/o ricreative, che saranno concordate di volta in volta dai coniugi;
g) revoca il mantenimento posto a carico del sig. ed in favore della sig.ra a Parte_1 Parte_2
far data dalla pubblicazione della presente pronuncia;
h) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 09.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)