Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 03/04/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7841/2021 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “Indennità chilometrica lavoratori forestali”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' avv. Nicola Mazzaglia, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, C.F. in persona dell'Assessore pro
[...] P.IVA_1 tempore, e Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- Convenuti contumaci -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/12/2021, ha adito l'Intestato Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo:
- di essere un operaio con fascia di garanzia occupazionale di 365 giorni, detto anche operaio a tempo indeterminato, con inquadramento nel quinto livello del CCNL e di svolgere mansioni di custode presso il centro amministrativo, la sala radio ed il parcheggio dei veicoli del Corpo Forestale e della Funzione antincendio dell'
[...]
di ; Controparte_2 CP_2
- che, pur essendo un operaio con garanzia occupazionale di 365 giorni, non appartiene ai ruoli del personale dell'Amministrazione regionale e, in quanto appartenente al personale forestale della Regione Sicilia, è sottoposto alla disciplina di cui alla legge regionale n. 16/1996;
- che, non essendo incardinati in un organigramma stabile, i forestali a tempo sia determinato che indeterminato ogni anno sono tenuti a presentare all'ufficio di collocamento del distretto di appartenenza domanda di avviamento al lavoro con il conseguente inserimento nell'elenco speciale previsto dalla L. regionale n. 14/2006 relativo al distretto 3 di e nel contingente con garanzia occupazionale di 365 CP_2 giorni ex art. 46 Legge regionale n. 16/1996;
- che la domanda di avviamento al lavoro (o di inserimento negli elenchi anagrafici degli operai forestali) che annualmente egli è tenuto a presentare vale anche ad individuare il cantiere in cui sarebbe chiamato a prestare l'attività lavorativa;
1
CP_2
- che però il 24 dicembre 1999 gli è stato notificato un ordine di servizio in base al quale
è stato disposto il suo trasferimento presso la sede dell' , in Controparte_2
, via Don Giacomo Alberione, 4; CP_2
- che la detta situazione è rimasta inalterata fino alla data del deposito del ricorso in quanto egli chiede di essere avviato al lavoro annualmente all'Ufficio di collocamento di Bronte mentre la sua attività viene prestata concretamente presso la sede dell'
[...]
; Controparte_2
- che conseguentemente la parte datoriale gli ha corrisposto il pagamento dell'indennità chilometrica “secondo legge, ccnl e contratto integrativo regionale” sino alla data del 31 gennaio 2016, momento in cui è venuto mento l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione;
- che il diritto al pagamento della indennità chilometrica trova riscontro nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria che il datore di lavoro è tenuto ad applicare;
- che l'articolo 54 del CCNL prevede che qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma dello stesso articolo, al lavoratore che avesse usato mezzi di trasporto propri sarebbe spettato un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro;
- che l'articolo 16 del Contratto Integrativo Regionale prevede che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli, e che ove il mezzo di trasporto non sia stato fornito dal datore di lavoro, ma il lavoratore ne abbia impiegato uno proprio, questi avrebbe diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa;
- che, pertanto, ha diritto per tutto l'anno 2017 all'indennità chilometrica per il tragitto di complessivi 110 km andata/ritorno che è tenuto a percorrere per raggiungere la sede di lavoro calcolati dalla propria residenza o dalla Casa Comunale del comune di residenza.
Tanto premesso, indicando la quinta parte del prezzo della benzina in € 0,31 per litro e moltiplicando tale importo per i chilometri percorsi per ogni giorno di lavoro, come risultanti dalle buste paga allegate, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare, a titolo di rimborso di indennità chilometrica per utilizzazione del proprio mezzo, gli enti resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 7598,00 o di quella maggiore
o minore che risulterà di giustizia, anche in seguito ad esperimento di consulenza tecnica
d'ufficio, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e
2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Le Amministrazioni convenute non si sono costituite in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza del 03/04/2025
è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dell' Controparte_1
che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare
[...] notificazione in data 17 febbraio 2022 del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione presso la competente Avvocatura dello Stato distrettuale di . CP_2
Va inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in quanto mera articolazione periferica del rispettivo Assessorato,
[...] unico titolare del rapporto lavorativo.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto anche da ultimo ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 2673/2023 emessa in data 15/06/2023 nel proc. n. 7844/2021 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
cfr altresì sentenza n. 4218/2021 est. dott.ssa P. Mirenda resa nel procedimento iscritto al n. 4700/2020 R.G., nonché sentenza Tribunale CT n. 4453/2021 del 27/10/2021- est. dott. ). Persona_1
In particolare come osservato nella richiamata sentenza n. 2673/2023:“Ciò posto, e venendo al merito, deve rilevarsi che oggetto del contendere è l'accertamento del diritto del ricorrente ad avere corrisposta la c.d. indennità chilometrica ai sensi degli articoli 54 del CCNL del 2 agosto 2006 (recepito dalla con delibera della Giunta Controparte_1
Regionale del 19 luglio 2007) e 16 del Contratto Integrativo Regionale del 2001 in ragione dello spostamento giornaliero con mezzo proprio dalla residenza o dalla Casa
Municipale del Comune di residenza, ovvero Ragalna, a quello di servizio, cioè . CP_2
Si duole il ricorrente di avere avuto corrisposta l'indennità in questione fino al mese di gennaio del 2016 e che, a partire dal mese di gennaio del 2017, e per tutto l'anno 2017, non ha avuto corrisposta la indennità in questione in relazione ad un percorso di 55 km giornalieri, corrispondente all'effettiva distanza tra il comune di residenza e quello di lavoro e viceversa (per quanto, invero, dall'esame delle buste paga relative all'anno 2017, la detta indennità figuri corrisposta, sia pure secondo importi inferiori rispetto a quelli chiesti in ricorso). Lo stesso ha poi dedotto, in seno alle note depositate in data 14 novembre 2022, di avere avuto corrisposta, a seguito di conguaglio, la detta indennità per gli anni 2016 e 2018 e non già per il 2017 per il quale non sarebbe intervenuto alcun conguaglio.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e ciò per le ragioni che di seguito si evidenziano cui occorre premettere il quadro normativo di riferimento, un più compiuto esame del quale induce questo giudice, re melius perpensa, a concludere in senso opposto alla tesi attorea che era stata invece condivisa nel fondare il giudizio di soccombenza virtuale della amministrazione convenuta nel giudizio conclusosi con la sentenza allegata da parte ricorrente al ricorso.
Il rapporto di lavoro in esame è disciplinato dalla legge regionale n. 16/1996 il cui articolo
45-ter rimanda al CCNL applicabile, a sua volta integrato dal contratto integrativo regionale (CIRL Sicilia 2001) che ne accoglie e adatta la disciplina.
3 L'articolo 45-ter, in particolare, stabilisce che “La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agraria”.
Il CCNL applicabile al rapporto di lavoro in oggetto è il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2 agosto 2006 (recepito dalla con delibera della Giunta regionale del 19 luglio 2007), il quale, Controparte_1 all'articolo 54, dopo aver stabilito, al primo comma, l'obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore il mezzo di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro, al successivo comma 4 prevede che “..Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro..”. Quanto al centro di raccolta a partire dal quale rileva il percorso per raggiungere il luogo di lavoro, ai commi 2 e 3 l'articolo in esame prevede che “Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori (cfr. il CCNL allegato al ricorso).
L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda”.
Il C.I.R.L. Sicilia del 2001, allegato al ricorso, con riguardo al centro di raccolta, stabilisce, all'articolo 16, che “…Il centro di raccolta è da intendersi come l'ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro”.
Rileva, inoltre, la Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il cui articolo 47 ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 45-ter della Legge regionale n. 19/96 che così recita “I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata ritorno.
Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante”.
Rileva, infine, il C.I.R.L. 2017, approvato dalla Giunta regionale con delibera del 19 ottobre 2018, n. 387 (pubblicata nella GURS del 21 dicembre 2018, n. 58) il cui articolo
19, oltre a ribadire che “il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori...Il centro di raccolta o i centri di raccolta verranno individuati dall'ufficio provinciale di competenza di concerto con le OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto, tenendo conto che dovranno essere individuati nel perimetro esterno al centro abitato ed in direzione di ciascun cantiere di lavoro, ovvero nel comune dove risiede il lavoratore se più vicino al luogo di lavoro” e a prevedere, con riguardo al criterio di calcolo della indennità, la riduzione a 1/10 del costo della benzina per ogni chilometro eccedente i venti chilometri previsti dal comma 4, stabilisce, ai commi 12 e 13, quanto segue: “Il centro di raccolta per i lavoratori assunti a seguito di selezione su base distrettuale viene individuato nel comune ove gli stessi risultano iscritti
4 nella graduatoria distrettuale o nel comune di residenza del lavoratore se più conveniente per l'amministrazione.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato si applica lo stesso principio stabilito al comma precedente”.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che se deve ritenersi che la novella introdotta dall'articolo 47 sopra menzionato non abbia inciso sulla disciplina della indennità chilometrica come individuata dal CCNL e dal C.I.R.L. all'epoca in vigore, avendo stabilito soltanto, senza limitare il rimborso chilometrico, che per i chilometri superiori a venti l'eventuale indennità può essere oggetto di contrattazione avendo come base il costo effettivo del carburante, così imponendo alle amministrazioni una maggiore attenzione nella scelta dei cantieri di lavoro perché rientrino nel raggio di 20 km dal centro di raccolta tra andata e ritorno, deve tuttavia evidenziarsi come non trovi riscontro nella disciplina appena delineata, salvo quanto si preciserà in relazione a quanto previsto dall'articolo 19 del C.I.R.L. 2017, l'assunto attoreo secondo cui l'indennità chilometrica debba essere parametrata avendosi riguardo alla distanza tra il luogo di residenza del lavoratore e il luogo di lavoro.
La pretesa del ricorrente di ottenere gli importi pretesi non trova fondamento alcuno nelle disposizioni sopra riportate.
In particolare l'articolo 16 del C.I.R.L. 2001 dallo stesso ricorrente richiamato non riconosce il diritto alla indennità in questione tenendosi conto della distanza tra il luogo di residenza e quello di lavoro, ma, al contrario (e peraltro in armonia con la previsione del CCNL, art. 54, ove si precisa che il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro perché sia funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori, ma anche a salvaguardare l'economicità dell'azienda), prevede che “Il centro di raccolta è da intendersi come l'ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro”.
Non vi è dubbio dunque che il ricorrente, avendosi riguardo al centro di raccolta individuato dal C.I.R.L. come coincidente con la ubicazione della casa municipale del
Comune dove ricade il cantiere, ovvero , non ha diritto ad ottenere la pretesa CP_2 indennità chilometrica in relazione a tanti chilometri quanti sono quelli che separano il luogo di residenza da quello di lavoro, peraltro il centro di raccolta potendo coincidere con il luogo di residenza solo ove più vicino al posto di lavoro, ciò che è, all'evidenza, da escludersi nella specie.
Né la circostanza che l'amministrazione abbia riconosciuto, fino al 31 gennaio 2016, come dedotto in ricorso, la indennità in questione in relazione all'effettivo numero di chilometri percorso dal ricorrente dalla residenza -nella quale, come evidenziato, non poteva rinvenirsi il centro di raccolta- al luogo di lavoro è ragione idonea a far ritenere verificati i presupposti disciplinati dalla contrattazione integrativa per il riconoscimento della indennità in parola.
Ne discende l'infondatezza delle pretese fatte valere in relazione all'anno 2017. Ed infatti solo a decorrere da settembre del 2018 è entrato in vigore il C.I.R.L. 2017 il cui articolo
19, ai commi 12 e 13, stabilisce che “Il centro di raccolta per i lavoratori assunti a seguito di selezione su base distrettuale viene individuato nel comune ove gli stessi risultano
5 iscritti nella graduatoria distrettuale o nel comune di residenza del lavoratore se più conveniente per l'amministrazione.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato si applica lo stesso principio stabilito al comma precedente”.” (così sentenza n. 2673/2023 Trib. Catania cit.).
Nella fattispecie in esame, è accertato che il ricorrente sia iscritto nella Graduatoria Unica del Distretto di Bronte, quale Centro per l'Impiego della propria residenza, e presti a partire dall'1 gennaio 2000 la propria attività presso la sede centrale dell'
[...]
sita in , via Don Giacomo Alberione, 4. Controparte_2 CP_2
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, risulta dalle buste paga allegate che l' abbia correttamente riconosciuto l'indennità chilometrica effettivamente CP_1 spettante ai sensi dell'art. 16 C.I.R.L. in base alla distanza tra la sede di lavoro e la
[...]
in ragione della minore distanza intercorrente con quest'ultima Controparte_3 piuttosto che con la di Bronte. Controparte_4
Né le considerazioni svolte, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese di lite, nell'ambito di una pronuncia di rito dichiarativa dell'improcedibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, contenute nella sentenza n. 3157/2020 (in atti prodotta dal ricorrente il 06/05/2024) resa inter partes da questo Tribunale in diversa composizione, possono acquistare autorità di giudicato (ovvero preclusiva) sul merito delle questioni oggetto della controversia atteso che è principio condiviso che quanto considerato ai fini di una soccombenza meramente virtuale, cioè sul presupposto che nel merito non si possa entrare non è estensibile al di fuori del processo in cui tale valutazione è resa (in proposito cfr. Cassazione civile sez. III, 31/08/2015, n.17312, secondo cui : “La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la vantazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni che erano oggetto della controversia, né in ogni caso di precluderne la riproposizione in diverso giudizio” e amplius in motivazione ).
Alla luce di quanto sin qui osservato, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell'Amministrazione regionale convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia dell' , definitivamente pronunciando Controparte_1 nel procedimento in epigrafe indicato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catania, in data 3 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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