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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2250/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.3474/2022 pubblicata il 15.6.2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to C. Perna Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2021 al Tribunale di Napoli il esponeva di avere presentato all' la domanda per il Pt_1 CP_1 riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento e di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva accertato la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
che in assenza di formulazione di tempestivo atto di dissenso, interveniva in data 27.05.2021 la omologa favorevole, riconoscendogli l'accertamento del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.01.2020.
Precisava di aver trasmesso in data 10.06.2021 il Mod. AP70 all' convenuto che in data 14.07.2021 gli comunicava “Si CP_2 resta in attesa di OPZIONE al pagamento di una prestazione
(indennità d'accompagnamento oppure pensione di inabilità civile ai ciechi parziali con pensione ed indennità speciale) in quanto, a seguito di verifica della documentazione medico-legale da parte del
Centro Medico Legale, il sig. risulta nella condizione di NON Pt_1
PLURIMINORATO”; di avere, in replica alla predetta richiesta, inoltrato all' una comunicazione con la quale affermava che: “La CP_1 verifica del Centro medico-legale è quanto meno tardiva, le contestazioni andavano manifestate prima dell'omologa e nel termine fissato dal giudice, aprendo una fase giudiziale a cognizione piena, dove andavano specificati i motivi della contestazione in contraddittorio con il ricorrente. Non è possibile, ora, opporre alla liquidazione del beneficio economico accertato in sede di ATPO, motivi di natura prettamente sanitari, precludendo una corretta difesa del ricorrente. In assenza di contestazioni, si è chiusa definitivamente la fase dell'accertamento sanitario e le conclusioni del CTU sono ormai intangibili. Per tale motivo, il sig. non Pt_1 deve operare alcuna scelta e la prestazione riconosciuta dal
Tribunale di Napoli dev'essere liquidata”. Ha quindi adito il
Tribunale di Napoli lamentando che l' non aveva ancora CP_1 provveduto a erogare il dovuto per indennità di accompagnamento e concludeva chiedendo dichiararsi il diritto a percepire l'indennità predetta dal 16.01.2020 (data del riconoscimento a seguito di decreto di omologa conclusivo del giudizio di ATP), oltre interessi legali, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
pag. 2/5 Si costituiva in giudizio l' rilevando in generale che per CP_1 poter beneficiare tanto dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili quanto dell'indennità ciechi, è necessario che un eventuale c.t.u. esamini l'ammissibilità della pluriminorazione sulla base delle restanti patologie, valutando se escluse tutte le patologie oculari, in base alle altre restanti patologie accertate, il soggetto si poteva considerare già invalido con diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili. Ciò posto,
l' deduceva che il ricorrente in seguito a domanda del 3/2/2020 CP_1 era stato già riconosciuto cieco parziale, e che, come si evinceva dalla CTU della d.ssa motivo determinante per la Persona_1 concessione dell'indennità di accompagnamento era stato l'accertamento di problematiche visive. Rappresentava che l'ufficio sanitario , a seguito di esame della documentazione medica, CP_1 concludeva per l'assenza della condizione di pluriminorazione, conclusione cui si perveniva sulla base del verbale di cecità civile e della summenzionata CTU della d.ssa , consulenza che aveva Per_1 considerato quale infermità prevalente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento il gravissimo deficit visivo e da cui era dato trarsi che le altre infermità accertate non erano tali da integrare da sole, senza la cecità, il suddetto requisito. L' concludeva, pertanto, per il rigetto della CP_1 domanda.
Il Giudice di primo grado dichiarava che il ricorrente era soggetto abbisognevole di accompagnamento dal 16.1.2020 e rigettava, nel resto, il ricorso compensando le spese di lite.
Propone appello l'assistito eccependo che terminata la procedura di
ATP in assenza di contestazioni l' non avrebbe potuto più CP_1 contrastare le intangibili conclusioni del c.t.u. e che la mancata contestazione dell' e il susseguente procedimento con rito CP_1 ordinario, gli avevano impedito di adeguatamente difendersi e pag. 3/5 dimostrare il suo status di soggetto pluriminorato. L'appellante ritiene che, all'esito della ctu, l' avrebbe dovuto contestarne CP_1 le conclusioni ed introdurre un giudizio ordinario teso ad accertare l'esistenza o meno dello stato di soggetto pluriminorato, in mancanza dovendo essere condannato al pagamento dell'indennità di accompagnamento in proprio favore dal 16.01.2020, oltre agli interessi come per legge ed oltre le spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
Con atto depositato telematicamente in data 26.11.24 parte appellante rinunciava espressamente agli atti del giudizio riferendo di non aver provveduto alla notifica dell'appello alla controparte e di aver iscritto a ruolo successivo ricorso in appello avverso la medesima sentenza.
Indi, all'odierna udienza di discussione celebrata ex art.127 ter cpc, la causa è stata riservata in decisione.
**************
In via preliminare ed assorbente va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
Ed invero risulta documentalmente comprovato che, con atto depositato telematicamente in data 26.11.2024, parte appellante ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio. Tale rinuncia ha l'effetto di generare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La Corte, dunque, dovrà limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, non potendosi neppure pronunciare sulle spese. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato
pag. 4/5 la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 09/10/2017, n.
23620).
Pertanto, vista la regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta da parte appellante, vista la mancata costituzione in giudizio di parte appellata, va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio.
Napoli 9.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2250/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.3474/2022 pubblicata il 15.6.2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to C. Perna Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2021 al Tribunale di Napoli il esponeva di avere presentato all' la domanda per il Pt_1 CP_1 riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento e di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva accertato la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
che in assenza di formulazione di tempestivo atto di dissenso, interveniva in data 27.05.2021 la omologa favorevole, riconoscendogli l'accertamento del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.01.2020.
Precisava di aver trasmesso in data 10.06.2021 il Mod. AP70 all' convenuto che in data 14.07.2021 gli comunicava “Si CP_2 resta in attesa di OPZIONE al pagamento di una prestazione
(indennità d'accompagnamento oppure pensione di inabilità civile ai ciechi parziali con pensione ed indennità speciale) in quanto, a seguito di verifica della documentazione medico-legale da parte del
Centro Medico Legale, il sig. risulta nella condizione di NON Pt_1
PLURIMINORATO”; di avere, in replica alla predetta richiesta, inoltrato all' una comunicazione con la quale affermava che: “La CP_1 verifica del Centro medico-legale è quanto meno tardiva, le contestazioni andavano manifestate prima dell'omologa e nel termine fissato dal giudice, aprendo una fase giudiziale a cognizione piena, dove andavano specificati i motivi della contestazione in contraddittorio con il ricorrente. Non è possibile, ora, opporre alla liquidazione del beneficio economico accertato in sede di ATPO, motivi di natura prettamente sanitari, precludendo una corretta difesa del ricorrente. In assenza di contestazioni, si è chiusa definitivamente la fase dell'accertamento sanitario e le conclusioni del CTU sono ormai intangibili. Per tale motivo, il sig. non Pt_1 deve operare alcuna scelta e la prestazione riconosciuta dal
Tribunale di Napoli dev'essere liquidata”. Ha quindi adito il
Tribunale di Napoli lamentando che l' non aveva ancora CP_1 provveduto a erogare il dovuto per indennità di accompagnamento e concludeva chiedendo dichiararsi il diritto a percepire l'indennità predetta dal 16.01.2020 (data del riconoscimento a seguito di decreto di omologa conclusivo del giudizio di ATP), oltre interessi legali, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
pag. 2/5 Si costituiva in giudizio l' rilevando in generale che per CP_1 poter beneficiare tanto dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili quanto dell'indennità ciechi, è necessario che un eventuale c.t.u. esamini l'ammissibilità della pluriminorazione sulla base delle restanti patologie, valutando se escluse tutte le patologie oculari, in base alle altre restanti patologie accertate, il soggetto si poteva considerare già invalido con diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili. Ciò posto,
l' deduceva che il ricorrente in seguito a domanda del 3/2/2020 CP_1 era stato già riconosciuto cieco parziale, e che, come si evinceva dalla CTU della d.ssa motivo determinante per la Persona_1 concessione dell'indennità di accompagnamento era stato l'accertamento di problematiche visive. Rappresentava che l'ufficio sanitario , a seguito di esame della documentazione medica, CP_1 concludeva per l'assenza della condizione di pluriminorazione, conclusione cui si perveniva sulla base del verbale di cecità civile e della summenzionata CTU della d.ssa , consulenza che aveva Per_1 considerato quale infermità prevalente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento il gravissimo deficit visivo e da cui era dato trarsi che le altre infermità accertate non erano tali da integrare da sole, senza la cecità, il suddetto requisito. L' concludeva, pertanto, per il rigetto della CP_1 domanda.
Il Giudice di primo grado dichiarava che il ricorrente era soggetto abbisognevole di accompagnamento dal 16.1.2020 e rigettava, nel resto, il ricorso compensando le spese di lite.
Propone appello l'assistito eccependo che terminata la procedura di
ATP in assenza di contestazioni l' non avrebbe potuto più CP_1 contrastare le intangibili conclusioni del c.t.u. e che la mancata contestazione dell' e il susseguente procedimento con rito CP_1 ordinario, gli avevano impedito di adeguatamente difendersi e pag. 3/5 dimostrare il suo status di soggetto pluriminorato. L'appellante ritiene che, all'esito della ctu, l' avrebbe dovuto contestarne CP_1 le conclusioni ed introdurre un giudizio ordinario teso ad accertare l'esistenza o meno dello stato di soggetto pluriminorato, in mancanza dovendo essere condannato al pagamento dell'indennità di accompagnamento in proprio favore dal 16.01.2020, oltre agli interessi come per legge ed oltre le spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
Con atto depositato telematicamente in data 26.11.24 parte appellante rinunciava espressamente agli atti del giudizio riferendo di non aver provveduto alla notifica dell'appello alla controparte e di aver iscritto a ruolo successivo ricorso in appello avverso la medesima sentenza.
Indi, all'odierna udienza di discussione celebrata ex art.127 ter cpc, la causa è stata riservata in decisione.
**************
In via preliminare ed assorbente va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
Ed invero risulta documentalmente comprovato che, con atto depositato telematicamente in data 26.11.2024, parte appellante ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio. Tale rinuncia ha l'effetto di generare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La Corte, dunque, dovrà limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, non potendosi neppure pronunciare sulle spese. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato
pag. 4/5 la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 09/10/2017, n.
23620).
Pertanto, vista la regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta da parte appellante, vista la mancata costituzione in giudizio di parte appellata, va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio.
Napoli 9.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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