TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 15 aprile 2025, la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio recante n. 5986/2024 R.G.
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giovanni D'Ambrosio e Stefano Gaetani d'Aragona, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, nata a Giugliano in [...] il Controparte_1
09.09.1947, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Taffuri, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti resistente
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 09.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato per la resistente senza regolare inquadramento dal 01.04.2015 al 14.04.2023 come addetta alle pulizie, con mansioni riconducibili al livello “A” del C.C.N.L. Lavoro Domestico; di aver lavorato in media per nove ore al mese, da gennaio a dicembre (esclusi marzo e
1 agosto) a settimane alterne il venerdì per 4 ore e 30 minuti, a marzo di ogni anno di servizio a settimane alterne il lunedì e il venerdì per 4 ore e 30 minuti e ad agosto di ogni anno di servizio una settimana il lunedì e il venerdì per 4 ore e
30 minuti;
di aver percepito una retribuzione pari a € 6,00 all'ora da aprile 2015
a marzo 2018, a € 7,00 all'ora da aprile 2018 a marzo 2020 e a € 8,00 all'ora da aprile 2020 ad aprile 2023; di non aver percepito l'indennità sostitutive delle ferie non godute, la tredicesima e il TFR.
Tanto premesso, ha chiesto - previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della - la condanna al CP_1
pagamento della somma di € 1.654,99, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita la resistente, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo e nel merito l'infondatezza della pretesa attorea. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza, verificato l'esito negativo della conciliazione, ritenuto non necessario ai fini della decisione procedere ad istruttoria, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va evidenziato come l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato assuma necessariamente carattere preliminare rispetto all'indagine relativa alle conseguenti spettanze retributive.
A tal fine è opportuno soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt.
2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà
2 sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso Cassazione
3 civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n.
3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011;
Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).
Tanto premesso, deve rilevarsi che con riferimento a tale preliminare accertamento il ricorso introduttivo risulta carente già in punto di allegazione.
Ed infatti, le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili – come di seguito sarà meglio precisato - nel ricorso introduttivo, pur non presentando consistenza tale da non rendere intellegibili il petitum e la causa petendi, non possono che determinare l'infondatezza della domanda attorea.
Parte ricorrente, infatti, offre una ricostruzione dei fatti di causa sprovvista degli elementi necessari e idonei a fondare l'accertamento richiesto.
Nello specifico, la ricorrente indica in via del tutto generica le giornate e, soprattutto, gli orari in cui avrebbe disimpegnato la prestazione lavorativa.
La ricorrente, inoltre, non descrive le modalità attraverso le quali l'esercizio del potere direttivo, imprescindibile ai fini della subordinazione, si sarebbe realizzato, non avendo delucidato in concreto le modalità con le quali la sua prestazione lavorativa sarebbe stata eterodiretta, ed essendosi limitata a dedurre in modo approssimativo l'esistenza degli indici sussidiari relativi all'orario e al trattamento economico.
La mera allegazione dello svolgimento di attività lavorativa “per 9 ore di lavoro medie mensili” non può da sola soddisfare l'onere di allegazione nel senso sopra precisato, posto che tale profilo riveste carattere neutro (o per lo più può rivestire mero valore indiziario) e comunque non appare determinante per provare la natura subordinata del rapporto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la prova a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. circa l'orario di lavoro – sia normale che eccedente la prestazione ordinaria – deve essere piena e rigorosa affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle relative spettanze, senza possibilità per il giudice di determinarle equitativamente (cfr. tra le altre, Cass.
4 sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783,
19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
Nel caso in esame, però, parte ricorrente indica genericamente il mero numero di settimane in cui sarebbe stata impiegata dalla , nonché il numero CP_1
complessivo di ore svolte, ma non allega gli orari precisi, o quantomeno le fasce orarie, di svolgimento della prestazione lavorativa
L'assoluta genericità dell'allegazione del ricorso rende inammissibile l'articolato istruttorio, non potendosi demandare ad un teste il compito di colmare le lacune descrittive del ricorso e muoversi su un terreno inesplorato al fine di delucidare i punti salienti del vincolo giuridico.
Dunque, la carente allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata si traduce nella inibizione di ogni possibilità di colmare tale lacuna mediante l'adozione di strumenti probatori rispetto ai quali, nella fattispecie concreta, le richieste di prove orali si presentano inammissibili in quanto esplorative o vertenti su circostanze generiche e valutative.
In proposito, non si possono non considerare i consolidati principi espressi al riguardo dal Supremo Collegio alla cui stregua “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art.
416, 3^ comma, c.p.c.” (cfr. al riguardo Cass. SU n.11353 del 17 giugno 2004,
Cass. 17 aprile 2002 n. 5526).
Diversamente opinando si arrecherebbe un inaccettabile vulnus ai diritti di difesa del convenuto.
Ciò in quanto senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le
5 domande e i fatti addotti a fondamento di esse, nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti.
Parimenti, la indeterminatezza delle allegazioni attoree osta all'esperimento dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c., i quali possono essere esercitati pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 23882 del
09/11/2006).
Sicché, in conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, la genericità delle circostanze dedotte e la conseguente inammissibilità dei capitoli di prova articolati lasciano sguarniti di prova i fatti costitutivi delle pretese attoree, con rigetto di tutte le domande proposte.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese.
Aversa, 15.04.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 15 aprile 2025, la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio recante n. 5986/2024 R.G.
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giovanni D'Ambrosio e Stefano Gaetani d'Aragona, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, nata a Giugliano in [...] il Controparte_1
09.09.1947, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Taffuri, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti resistente
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 09.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato per la resistente senza regolare inquadramento dal 01.04.2015 al 14.04.2023 come addetta alle pulizie, con mansioni riconducibili al livello “A” del C.C.N.L. Lavoro Domestico; di aver lavorato in media per nove ore al mese, da gennaio a dicembre (esclusi marzo e
1 agosto) a settimane alterne il venerdì per 4 ore e 30 minuti, a marzo di ogni anno di servizio a settimane alterne il lunedì e il venerdì per 4 ore e 30 minuti e ad agosto di ogni anno di servizio una settimana il lunedì e il venerdì per 4 ore e
30 minuti;
di aver percepito una retribuzione pari a € 6,00 all'ora da aprile 2015
a marzo 2018, a € 7,00 all'ora da aprile 2018 a marzo 2020 e a € 8,00 all'ora da aprile 2020 ad aprile 2023; di non aver percepito l'indennità sostitutive delle ferie non godute, la tredicesima e il TFR.
Tanto premesso, ha chiesto - previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della - la condanna al CP_1
pagamento della somma di € 1.654,99, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita la resistente, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo e nel merito l'infondatezza della pretesa attorea. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza, verificato l'esito negativo della conciliazione, ritenuto non necessario ai fini della decisione procedere ad istruttoria, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va evidenziato come l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato assuma necessariamente carattere preliminare rispetto all'indagine relativa alle conseguenti spettanze retributive.
A tal fine è opportuno soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt.
2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà
2 sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso Cassazione
3 civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n.
3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011;
Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).
Tanto premesso, deve rilevarsi che con riferimento a tale preliminare accertamento il ricorso introduttivo risulta carente già in punto di allegazione.
Ed infatti, le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili – come di seguito sarà meglio precisato - nel ricorso introduttivo, pur non presentando consistenza tale da non rendere intellegibili il petitum e la causa petendi, non possono che determinare l'infondatezza della domanda attorea.
Parte ricorrente, infatti, offre una ricostruzione dei fatti di causa sprovvista degli elementi necessari e idonei a fondare l'accertamento richiesto.
Nello specifico, la ricorrente indica in via del tutto generica le giornate e, soprattutto, gli orari in cui avrebbe disimpegnato la prestazione lavorativa.
La ricorrente, inoltre, non descrive le modalità attraverso le quali l'esercizio del potere direttivo, imprescindibile ai fini della subordinazione, si sarebbe realizzato, non avendo delucidato in concreto le modalità con le quali la sua prestazione lavorativa sarebbe stata eterodiretta, ed essendosi limitata a dedurre in modo approssimativo l'esistenza degli indici sussidiari relativi all'orario e al trattamento economico.
La mera allegazione dello svolgimento di attività lavorativa “per 9 ore di lavoro medie mensili” non può da sola soddisfare l'onere di allegazione nel senso sopra precisato, posto che tale profilo riveste carattere neutro (o per lo più può rivestire mero valore indiziario) e comunque non appare determinante per provare la natura subordinata del rapporto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la prova a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. circa l'orario di lavoro – sia normale che eccedente la prestazione ordinaria – deve essere piena e rigorosa affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle relative spettanze, senza possibilità per il giudice di determinarle equitativamente (cfr. tra le altre, Cass.
4 sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783,
19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
Nel caso in esame, però, parte ricorrente indica genericamente il mero numero di settimane in cui sarebbe stata impiegata dalla , nonché il numero CP_1
complessivo di ore svolte, ma non allega gli orari precisi, o quantomeno le fasce orarie, di svolgimento della prestazione lavorativa
L'assoluta genericità dell'allegazione del ricorso rende inammissibile l'articolato istruttorio, non potendosi demandare ad un teste il compito di colmare le lacune descrittive del ricorso e muoversi su un terreno inesplorato al fine di delucidare i punti salienti del vincolo giuridico.
Dunque, la carente allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata si traduce nella inibizione di ogni possibilità di colmare tale lacuna mediante l'adozione di strumenti probatori rispetto ai quali, nella fattispecie concreta, le richieste di prove orali si presentano inammissibili in quanto esplorative o vertenti su circostanze generiche e valutative.
In proposito, non si possono non considerare i consolidati principi espressi al riguardo dal Supremo Collegio alla cui stregua “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art.
416, 3^ comma, c.p.c.” (cfr. al riguardo Cass. SU n.11353 del 17 giugno 2004,
Cass. 17 aprile 2002 n. 5526).
Diversamente opinando si arrecherebbe un inaccettabile vulnus ai diritti di difesa del convenuto.
Ciò in quanto senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le
5 domande e i fatti addotti a fondamento di esse, nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti.
Parimenti, la indeterminatezza delle allegazioni attoree osta all'esperimento dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c., i quali possono essere esercitati pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 23882 del
09/11/2006).
Sicché, in conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, la genericità delle circostanze dedotte e la conseguente inammissibilità dei capitoli di prova articolati lasciano sguarniti di prova i fatti costitutivi delle pretese attoree, con rigetto di tutte le domande proposte.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese.
Aversa, 15.04.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Pacelli
6