Articolo 25 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 24Articolo 26
Versione
3 giugno 1985
Art. 25.
La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 e' equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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