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3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 25.
La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 e' equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.
La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 e' equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.
Commentari • 5
- 1. Circolare del 29/03/1994 n. 16 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. IVMin. Finanze · 29 marzo 1994 · 1.2986935
[…] del T.U.I.R. l\'assistenza fiscale prestata dall\'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, il quale effettua le ritenute su detti redditi ai sensi dell\'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Possono richiedere l\'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto di lavoro con il sostituto
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 05/03/2025, n. 204Provvedimento: […] 222/1985 e art. 27, comma 2 dell'Allegato al Protocollo). Agli effetti fiscali, la remunerazione erogata dagli Ordine_Religioso _1 ai sacerdoti è equiparata ai redditi di lavoro dipendente secondo quanto dispone l'art. 25, comma 1 della legge n. 222/1985 e l'art. 25, comma 1 dell'Allegato al Protocollo. In termini speculari, l'art. 50, comma 1, lett. d) TUIRLeggi di più...
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