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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1053/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del G.o.p. dott.ssa
LS De LI, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1053/2022 R.G. del Ruolo Generali Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
OR OV (Sa) alla Via G. D'Aiutolo, 3 presso lo studio dell'avv. Rosario Santese pec:
che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata al Email_1 ricorso in opposizione
-RICORRENTE -
E
, C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Capo pro-tempore dr. , elettivamente domiciliato in al Corso Garibaldi (Pal. Amato) CP_2 CP_1
PEC: itl.salerno@pec.ispettorato.gov.it, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa Anna Maria
Stile, Dott.ssa Maria Grazia Tuozzo, dott.ssa Marianna Bassi, Dott.ssa Giulia Filomena Capriuoli e dott.ssa
DI LU OL, come da delega in atti
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
10.12.2025 con cui parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo del giudizio e alle proprie note conclusionali di cui chiedeva l'integrale accoglimento mentre parte resistente concludeva per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2022, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 3560/3367 B emessa in data 09.12.2021 notificatagli in data 11.01.2022 con cui l'
[...]
gli intimava il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma Controparte_1 di euro 7.920,00 sulla base del verbale di accertamento n. 3367 del 10.05.2021 inerente alla violazione di cui all'art. 3 l. n. 73/2002 e succ. modif. per aver impiegato come lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro i lavoratori e . Parte_2 Persona_1
Parte ricorrente eccepiva l'insussistenza della violazione affermando che i predetti lavoratori, alla data dell'ispezione, avvenuta il 29.08.2019, presso la MA SR, erano assunti regolarmente e, precisamente, che la sig. ra era assunta regolarmente dal Roxy srl di cui il sig. era il legale Parte_2 Persona_1 rappresentante p.t., il quale aveva spostato provvisoriamente la propria unità locale di produzione da via
Taverne n. 34 di Pontecagnano Faiano, a Via Delle Calabrie n. 38 di in vista della cessione dell'attività CP_1 in favore del ricorrente avvenuta, poi, in data 16.12.2019, mentre, in ordine al lavoratore , Persona_1 assumeva che lo stesso fosse inquadrato con una diversa posizione contributiva di lavoratore autonomo.
Il ricorrente concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“disporre l'annullamento e/o revoca dell'ordinanza/ingiunzione di pagamento n.3560/336B del 09/12/2021 emessa dall di in danno del sig. e della MA SR per la somma di €.7.920,00, CP_3 CP_1 Parte_1 per la motivazione esposta in narrativa;
condannare l'ente convenuto, come rapp.to, al pagamento delle spese processuali con attribuzione”.
Letto il ricorso, il Giudice fissava l'udienza di comparizione e disponeva la notificazione, a cura della
Cancelleria, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione a parte resistente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.11.2022, si costituiva l' Controparte_1
il quale chiedeva rigettarsi l'opposizione affermando la sussistenza della violazione
[...] contestata e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento delle eccezioni sollevate: 1) confermare l'ordinanza ingiunzione n. 3560/3367 del 09/12/2021; 2) rigettare il ricorso con vittorie di spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015 “… In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell e ne integrano le dotazioni finanziarie”. CP_1
All'udienza del 10.05.2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
24.01.2025 per la discussione, non tenutasi per impedimento del magistrato e, quindi, differita nello stato all'udienza del 10.12.2025.
Con provvedimento del 21.10.2025, la causa veniva assegnata alla scrivente giudice, la quale fissava, dinanzi a sé, per la discussione, la già calendarizzata udienza del 10.12.2025 disponendone la trattazione cartolare mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della fissata udienza e concedendo termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.12.2025, la causa viene, quindi, discussa e decisa mediante il deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Preliminarmente si richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (cfr. ex multis Cass. Sez. II n. 5122/2011).
In altri termini, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume la veste di attrice sostanziale e, conseguentemente, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza della responsabilità dell'opponente e, quindi, della pretesa sanzionatoria.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti dalla resistente, è provata la presenza dei lavoratori Parte_2
e presso i locali del ricorrente intenti con le mansioni, rispettivamente, di barista e cuoco. Persona_1
Precisamente, tanto emerge dal verbale di primo accesso ispettivo (all. 03 fascicolo parte resistente) che, quanto a valore probatorio, si ricorda, conformemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, fa "piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese" (Cass., sent. n. 166/2014).
D'altronde, il verbale di accertamento di una violazione amministrativa, a norma dell'art. 2700 del Codice civile, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso.
Inoltre, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente (all. 05), si evince che i lavoratori hanno dichiarato precisamente di lavorare, alle dipendenze del ricorrente dal giorno 01.08.2019, l'una con le mansioni di barista e l'altro con le mansioni di cuoco e che le direttive di lavoro venivano impartite dal ricorrente. Inoltre, dal verbale ispettivo agli atti, risulta che lo stesso ricorrente ha dichiarato che non aveva ancora provveduto alla regolarizzazione della posizione dei già menzionati lavoratori.
Sempre dalla documentazione allegata da parte resistente (all. 06), emerge che la trasmissione della comunicazione obbligatoria Unilav, inerente ai predetti lavoratori, è stata effettuata in data 30.08.2019 e, quindi, il giorno successivo a quello dell'accesso ispettivo, con decorrenza dell'inizio del rapporto di lavoro fissata retroattivamente all'1.08.2019 con evidente finalità sanante e di rimozione della violazione contestata che, anche per tale ragione, va ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato tra la MA SR e i sigg.ri e . Parte_2 Persona_1
Secondo la normativa di riferimento, il datore di lavoro privato è tenuto a comunicare al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro l'assunzione dei lavoratori entro il giorno antecedente quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (art. 1 comma 1180 della legge 27/12/2006, n. 296).
Nel caso di specie, quindi, la resistente ha assolto pienamente al proprio onere probatorio diversamente da parte ricorrente.
Per tali motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 2022 (da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00) tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. poiché la resistente si è costituita in giudizio avvalendosi di propri funzionari delegati.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del g.o.p. dott.ssa LS De LI, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1053/2022 R.G., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata;
2) condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della resistente, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.360,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il GOP
Dott.ssa LS De LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del G.o.p. dott.ssa
LS De LI, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1053/2022 R.G. del Ruolo Generali Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
OR OV (Sa) alla Via G. D'Aiutolo, 3 presso lo studio dell'avv. Rosario Santese pec:
che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata al Email_1 ricorso in opposizione
-RICORRENTE -
E
, C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Capo pro-tempore dr. , elettivamente domiciliato in al Corso Garibaldi (Pal. Amato) CP_2 CP_1
PEC: itl.salerno@pec.ispettorato.gov.it, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa Anna Maria
Stile, Dott.ssa Maria Grazia Tuozzo, dott.ssa Marianna Bassi, Dott.ssa Giulia Filomena Capriuoli e dott.ssa
DI LU OL, come da delega in atti
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
10.12.2025 con cui parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo del giudizio e alle proprie note conclusionali di cui chiedeva l'integrale accoglimento mentre parte resistente concludeva per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2022, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 3560/3367 B emessa in data 09.12.2021 notificatagli in data 11.01.2022 con cui l'
[...]
gli intimava il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma Controparte_1 di euro 7.920,00 sulla base del verbale di accertamento n. 3367 del 10.05.2021 inerente alla violazione di cui all'art. 3 l. n. 73/2002 e succ. modif. per aver impiegato come lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro i lavoratori e . Parte_2 Persona_1
Parte ricorrente eccepiva l'insussistenza della violazione affermando che i predetti lavoratori, alla data dell'ispezione, avvenuta il 29.08.2019, presso la MA SR, erano assunti regolarmente e, precisamente, che la sig. ra era assunta regolarmente dal Roxy srl di cui il sig. era il legale Parte_2 Persona_1 rappresentante p.t., il quale aveva spostato provvisoriamente la propria unità locale di produzione da via
Taverne n. 34 di Pontecagnano Faiano, a Via Delle Calabrie n. 38 di in vista della cessione dell'attività CP_1 in favore del ricorrente avvenuta, poi, in data 16.12.2019, mentre, in ordine al lavoratore , Persona_1 assumeva che lo stesso fosse inquadrato con una diversa posizione contributiva di lavoratore autonomo.
Il ricorrente concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“disporre l'annullamento e/o revoca dell'ordinanza/ingiunzione di pagamento n.3560/336B del 09/12/2021 emessa dall di in danno del sig. e della MA SR per la somma di €.7.920,00, CP_3 CP_1 Parte_1 per la motivazione esposta in narrativa;
condannare l'ente convenuto, come rapp.to, al pagamento delle spese processuali con attribuzione”.
Letto il ricorso, il Giudice fissava l'udienza di comparizione e disponeva la notificazione, a cura della
Cancelleria, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione a parte resistente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.11.2022, si costituiva l' Controparte_1
il quale chiedeva rigettarsi l'opposizione affermando la sussistenza della violazione
[...] contestata e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento delle eccezioni sollevate: 1) confermare l'ordinanza ingiunzione n. 3560/3367 del 09/12/2021; 2) rigettare il ricorso con vittorie di spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015 “… In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell e ne integrano le dotazioni finanziarie”. CP_1
All'udienza del 10.05.2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
24.01.2025 per la discussione, non tenutasi per impedimento del magistrato e, quindi, differita nello stato all'udienza del 10.12.2025.
Con provvedimento del 21.10.2025, la causa veniva assegnata alla scrivente giudice, la quale fissava, dinanzi a sé, per la discussione, la già calendarizzata udienza del 10.12.2025 disponendone la trattazione cartolare mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della fissata udienza e concedendo termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.12.2025, la causa viene, quindi, discussa e decisa mediante il deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Preliminarmente si richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (cfr. ex multis Cass. Sez. II n. 5122/2011).
In altri termini, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume la veste di attrice sostanziale e, conseguentemente, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza della responsabilità dell'opponente e, quindi, della pretesa sanzionatoria.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti dalla resistente, è provata la presenza dei lavoratori Parte_2
e presso i locali del ricorrente intenti con le mansioni, rispettivamente, di barista e cuoco. Persona_1
Precisamente, tanto emerge dal verbale di primo accesso ispettivo (all. 03 fascicolo parte resistente) che, quanto a valore probatorio, si ricorda, conformemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, fa "piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese" (Cass., sent. n. 166/2014).
D'altronde, il verbale di accertamento di una violazione amministrativa, a norma dell'art. 2700 del Codice civile, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso.
Inoltre, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente (all. 05), si evince che i lavoratori hanno dichiarato precisamente di lavorare, alle dipendenze del ricorrente dal giorno 01.08.2019, l'una con le mansioni di barista e l'altro con le mansioni di cuoco e che le direttive di lavoro venivano impartite dal ricorrente. Inoltre, dal verbale ispettivo agli atti, risulta che lo stesso ricorrente ha dichiarato che non aveva ancora provveduto alla regolarizzazione della posizione dei già menzionati lavoratori.
Sempre dalla documentazione allegata da parte resistente (all. 06), emerge che la trasmissione della comunicazione obbligatoria Unilav, inerente ai predetti lavoratori, è stata effettuata in data 30.08.2019 e, quindi, il giorno successivo a quello dell'accesso ispettivo, con decorrenza dell'inizio del rapporto di lavoro fissata retroattivamente all'1.08.2019 con evidente finalità sanante e di rimozione della violazione contestata che, anche per tale ragione, va ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato tra la MA SR e i sigg.ri e . Parte_2 Persona_1
Secondo la normativa di riferimento, il datore di lavoro privato è tenuto a comunicare al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro l'assunzione dei lavoratori entro il giorno antecedente quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (art. 1 comma 1180 della legge 27/12/2006, n. 296).
Nel caso di specie, quindi, la resistente ha assolto pienamente al proprio onere probatorio diversamente da parte ricorrente.
Per tali motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 2022 (da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00) tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. poiché la resistente si è costituita in giudizio avvalendosi di propri funzionari delegati.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del g.o.p. dott.ssa LS De LI, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1053/2022 R.G., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata;
2) condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della resistente, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.360,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il GOP
Dott.ssa LS De LI