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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/10/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 533/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 29.10.2025, davanti al Giudice dott. AU CH, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. ANGELERI Luca;
per il convenuto la dott.ssa POMPOSO CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. ANGELERI si riporta al ricorso e alle note depositate.
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla comparsa di costituzione e alle successive memorie depositate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro
AU CH
N. 533/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. AU CH, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 533/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Oleggio Castello, Via Don Rolando n. 18,
(c.f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14.11.1958 e residente a [...],
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
residente a [...],
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._4 residente a [...],
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_5 C.F._5
Domodossola, Via Ravenna n . 30, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca ANGELERI e dall'avv. Elisabetta MUNARON ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, C.so Re Umberto n. 71, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa Gabriella
Pomposo, funzionaria dello stesso , CP_1 Controparte_3
, legalmente domiciliata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di
[...]
Novara, Via Mario Greppi n. 7,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA ISTRUTTORIA Disporre, per l'ipotesi in cui i conteggi delle differenze retributive indicate in ricorso ed oggetto di domanda fossero contestate dal convenuto, Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a CP_1 determinare e quantificare le differ utive e contributive spettanti ai ricorrenti, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., a fronte della considerazione dell'anno 2013 a fini giuridici nella rispettiva ricostruzione di carriera NEL MERITO Accertare e dichiarare, tenuto conto di una lettura costituzionalmente orientata dei provvedimenti legislativi riferiti alle “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” citati in ricorso e, in particolare, della previsione di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 122/2013, il diritto dei ricorrenti a considerare l'anno 2013 come utile ai fini giuridici per la rispettiva ricostruzione di carriera successiva a tale anno e, per l'effetto Dichiarare tenuto e condannare il a ricostruire la Controparte_2 carriera dei ricorrenti tenendo conto della predetta annualità a fini giuridici, adeguando la loro rispettiva anzianità di servizio sulla base della rispettiva carriera lavorativa Dichiarare tenuto e condannare il a corrispondere Controparte_2 ai ricorrenti, nelle rispettive misure indicate in ricorso e/o nella veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa, le differenze retributive e contributive maturate a fronte dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera computata considerando l'anno 2013 come utile ai fini giuridici IN VIA DI SUBORDINE, per la denegata ipotesi in cui il Decidente ritenesse conforme al dettato dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, come integrato e prorogato per l'anno 2013 dalla previsione di cui all'art.1, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 122/2013, la lettura datane dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13618/2025 Rimettere al vaglio della Corte Costituzionale la norma stessa per i motivi tutti indicati nella presente memoria al capo 6 emettendo l'ordinanza prevista dall'art. 1 l. cost. n. 1/1948 a fronte della ritenuta rilevanza e non manifesta infonatezza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti. IN OGNI CASO Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis del Decreto 10.02.2014, n. 55 così come aggiornato da ultimo in data 13.08.2022) e distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore dei procuratori intestatari”.
Parte resistente:
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ragioni esposte.
- Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 27.12.2024, i ricorrenti agivano in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento ai fini giuridici, per le rispettive ricostruzioni di carriera, dell'anno 2013 e pertanto la condanna del convenuto alla ricostruzione di carriera tenendo conto CP_1
della predetta annualità nonché al pagamento delle differenze retributive maturate a fronte dell'anzianità di servizio conteggiata computando l'anno 2013.
Si costituiva in giudizio il che rivendicava la Controparte_2
Cont legittimità dei provvedimenti con i quali il non ha riconosciuto l'utilità dell'anno 2013 ai fini della progressione economica di carriera e, dunque, chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso in quanto infondato;
per altro verso, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. del diritto relativo alle rivendicazioni avanzate con riferimento alle differenze retributive a qualunque titolo pretese in ricorso o in ogni caso scaturenti dall'accoglimento della domanda giudiziale in considerazione della notifica del ricorso effettuata nel dicembre 2024.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della domanda svolta dalle ricorrenti è il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 con condanna quindi del all'adeguamento CP_1 della loro anzianità di servizio sulla base della rispettiva carriera lavorativa e alla corresponsione delle differenze retributive dovute a seguito della progressione stipendiale ritardata per effetto del blocco. La questione oggetto del presente contenzioso è stata oggetto di recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 13618/2025, con la quale la
Suprema Corte ha consapevolmente superato precedenti pronunce di segno difforme (vd.
Cass. n. 16133/2024) e che stante la perfetta analogia del caso ivi trattato con quello di cui alla presente causa, può essere integralmente richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
La Corte ha conclusivamente affermato che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva – analogamente su ricorso proposto da una collaboratrice scolastica si è espressa Cass.
13619/2025 -.
Ripercorrendo alcuni dei passaggi del ragionamento della Suprema Corte, nelle suddette pronunce si legge: “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". (…)
È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale
è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. 310/2013)”.
Aderendosi alla suddetta motivazione, deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico con rigetto della domanda di condanna del al pagamento di CP_1
differenze retributive.
Non si ravvisano i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, richiamandosi il contenuto delle precedenti pronunce della Corte Costituzionale allorché è stata chiamata a pronunciarsi sull'art. 9 comma 23 d.l. 78/2010 (vd. Corte Costituzionale sentenza n. 219/2014) e quanto osservato dallo giudice della nomofilachia nelle sentenze citate.
Tenuto conto del recentissimo intervento della Corte di Cassazione e della complessità della materia, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 533/2024 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, - dichiara il diritto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
al riconoscimento dell'anzianità maturata Parte_4 Parte_5
nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive. CP_1
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Verbania, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro AU CH
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 29.10.2025, davanti al Giudice dott. AU CH, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. ANGELERI Luca;
per il convenuto la dott.ssa POMPOSO CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. ANGELERI si riporta al ricorso e alle note depositate.
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla comparsa di costituzione e alle successive memorie depositate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro
AU CH
N. 533/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. AU CH, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 533/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Oleggio Castello, Via Don Rolando n. 18,
(c.f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14.11.1958 e residente a [...],
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
residente a [...],
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._4 residente a [...],
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_5 C.F._5
Domodossola, Via Ravenna n . 30, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca ANGELERI e dall'avv. Elisabetta MUNARON ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, C.so Re Umberto n. 71, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa Gabriella
Pomposo, funzionaria dello stesso , CP_1 Controparte_3
, legalmente domiciliata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di
[...]
Novara, Via Mario Greppi n. 7,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA ISTRUTTORIA Disporre, per l'ipotesi in cui i conteggi delle differenze retributive indicate in ricorso ed oggetto di domanda fossero contestate dal convenuto, Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a CP_1 determinare e quantificare le differ utive e contributive spettanti ai ricorrenti, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., a fronte della considerazione dell'anno 2013 a fini giuridici nella rispettiva ricostruzione di carriera NEL MERITO Accertare e dichiarare, tenuto conto di una lettura costituzionalmente orientata dei provvedimenti legislativi riferiti alle “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” citati in ricorso e, in particolare, della previsione di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 122/2013, il diritto dei ricorrenti a considerare l'anno 2013 come utile ai fini giuridici per la rispettiva ricostruzione di carriera successiva a tale anno e, per l'effetto Dichiarare tenuto e condannare il a ricostruire la Controparte_2 carriera dei ricorrenti tenendo conto della predetta annualità a fini giuridici, adeguando la loro rispettiva anzianità di servizio sulla base della rispettiva carriera lavorativa Dichiarare tenuto e condannare il a corrispondere Controparte_2 ai ricorrenti, nelle rispettive misure indicate in ricorso e/o nella veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa, le differenze retributive e contributive maturate a fronte dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera computata considerando l'anno 2013 come utile ai fini giuridici IN VIA DI SUBORDINE, per la denegata ipotesi in cui il Decidente ritenesse conforme al dettato dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, come integrato e prorogato per l'anno 2013 dalla previsione di cui all'art.1, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 122/2013, la lettura datane dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13618/2025 Rimettere al vaglio della Corte Costituzionale la norma stessa per i motivi tutti indicati nella presente memoria al capo 6 emettendo l'ordinanza prevista dall'art. 1 l. cost. n. 1/1948 a fronte della ritenuta rilevanza e non manifesta infonatezza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti. IN OGNI CASO Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis del Decreto 10.02.2014, n. 55 così come aggiornato da ultimo in data 13.08.2022) e distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore dei procuratori intestatari”.
Parte resistente:
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ragioni esposte.
- Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 27.12.2024, i ricorrenti agivano in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento ai fini giuridici, per le rispettive ricostruzioni di carriera, dell'anno 2013 e pertanto la condanna del convenuto alla ricostruzione di carriera tenendo conto CP_1
della predetta annualità nonché al pagamento delle differenze retributive maturate a fronte dell'anzianità di servizio conteggiata computando l'anno 2013.
Si costituiva in giudizio il che rivendicava la Controparte_2
Cont legittimità dei provvedimenti con i quali il non ha riconosciuto l'utilità dell'anno 2013 ai fini della progressione economica di carriera e, dunque, chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso in quanto infondato;
per altro verso, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. del diritto relativo alle rivendicazioni avanzate con riferimento alle differenze retributive a qualunque titolo pretese in ricorso o in ogni caso scaturenti dall'accoglimento della domanda giudiziale in considerazione della notifica del ricorso effettuata nel dicembre 2024.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della domanda svolta dalle ricorrenti è il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 con condanna quindi del all'adeguamento CP_1 della loro anzianità di servizio sulla base della rispettiva carriera lavorativa e alla corresponsione delle differenze retributive dovute a seguito della progressione stipendiale ritardata per effetto del blocco. La questione oggetto del presente contenzioso è stata oggetto di recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 13618/2025, con la quale la
Suprema Corte ha consapevolmente superato precedenti pronunce di segno difforme (vd.
Cass. n. 16133/2024) e che stante la perfetta analogia del caso ivi trattato con quello di cui alla presente causa, può essere integralmente richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
La Corte ha conclusivamente affermato che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva – analogamente su ricorso proposto da una collaboratrice scolastica si è espressa Cass.
13619/2025 -.
Ripercorrendo alcuni dei passaggi del ragionamento della Suprema Corte, nelle suddette pronunce si legge: “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". (…)
È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale
è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. 310/2013)”.
Aderendosi alla suddetta motivazione, deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico con rigetto della domanda di condanna del al pagamento di CP_1
differenze retributive.
Non si ravvisano i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, richiamandosi il contenuto delle precedenti pronunce della Corte Costituzionale allorché è stata chiamata a pronunciarsi sull'art. 9 comma 23 d.l. 78/2010 (vd. Corte Costituzionale sentenza n. 219/2014) e quanto osservato dallo giudice della nomofilachia nelle sentenze citate.
Tenuto conto del recentissimo intervento della Corte di Cassazione e della complessità della materia, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 533/2024 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, - dichiara il diritto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
al riconoscimento dell'anzianità maturata Parte_4 Parte_5
nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive. CP_1
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Verbania, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro AU CH