Versione
15 dicembre 1981
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1 giugno 1989
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8 agosto 2009
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Art. 114. (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo ((a euro 20)) o nel massimo ((a euro 50)) sono elevate, rispettivamente, ((a euro 20)) e ((a euro 50))
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.(4)
----------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 marzo 1989, n. 122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con l'art. 20 comma 3) che:"La disposizione risultante dal combinato disposto dell' articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114."
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo ((a euro 20)) o nel massimo ((a euro 50)) sono elevate, rispettivamente, ((a euro 20)) e ((a euro 50))
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.(4)
----------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 marzo 1989, n. 122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con l'art. 20 comma 3) che:"La disposizione risultante dal combinato disposto dell' articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114."
Commentario • 1
- 1. Circolare del 28/03/2001 n. 4 - Min. SanitàMin. Sanità · 28 marzo 2001 · 2.4995348
[…] per il trasgressore e\' quella del pagamento di una somma di danaro da L. 1.000 a L. 10.000. Per effetto degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a L. 4.000, e quanto al massimo a L. 10.000.
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Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Caltanissetta, sentenza 30/06/2022, n. 494Provvedimento: […] Per quanto concerne l'importo della sanzione irrogata - anch'essa oggetto di contestazione da parte del ricorrente - occorre rilevare che è infondata l'eccezione sull'errata conversione da lire in euro poiché il calcolo è stato correttamente effettuato ai sensi del vigente art. 114 della legge n.Leggi di più...
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