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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/11/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1820/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
14.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1820/2023, avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Paola (CS) Parte_1 alla Via Corrado Alvaro, 7, presso lo studio dell'avv. Francesca Vitale, che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Via G. Grezar, 14, 00142 Controparte_1
Roma., C.F. e P.IVA in persona del Legale Rappresentante in carica, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Salerno alla via G. D'Avossa n.1 presso lo studio dell'Avv. Lucio Panza, come in atti
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 12.12.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti della comunicazione di iscrizione di ipoteca n.
034762023000001474000 notificata in data 02.11.2023 relativa a contributi inevasi di titolarità dell' . CP_2
A sostegno dell'opposizione eccepiva la violazione dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973 perché
l'iscrizione ipotecaria non è stata preceduta dall'invito al pagamento di 60 giorni previsto dall'art. 50, comma 1; e la non debenza delle somme pretese, per omessa notifica degli atti presupposti.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
l'annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi l' , chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di Controparte_1 lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l'atto impugnato non è una iscrizione ipotecaria, bensì una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (cfr. all. fascicolo ricorrente), di talché la contestazione relativa alla pretesa violazione dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973 è destituita di fondamento, in quanto relativa ad un atto del tutto differente da quello che è oggetto di causa.
Ciò posto, con riguardo al secondo motivo di opposizione, la domanda deve essere respinta in quanto parte opponente ha proposto il presente ricorso solo nei confronti dell'Agente della Riscossione e non anche nei confronti dell'Ente titolare del credito fatto valere, segnatamente l' . CP_2
Sul punto, invero, la Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n. 7514 ha recentemente statuito che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
In particolare, si legge nella sentenza citata che "La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera del concessionario contumace in primo grado”.
Per le ragioni innanzi esposte il ricorso va rigettato per difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. CP_1
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1820/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
14.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1820/2023, avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Paola (CS) Parte_1 alla Via Corrado Alvaro, 7, presso lo studio dell'avv. Francesca Vitale, che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Via G. Grezar, 14, 00142 Controparte_1
Roma., C.F. e P.IVA in persona del Legale Rappresentante in carica, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Salerno alla via G. D'Avossa n.1 presso lo studio dell'Avv. Lucio Panza, come in atti
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 12.12.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti della comunicazione di iscrizione di ipoteca n.
034762023000001474000 notificata in data 02.11.2023 relativa a contributi inevasi di titolarità dell' . CP_2
A sostegno dell'opposizione eccepiva la violazione dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973 perché
l'iscrizione ipotecaria non è stata preceduta dall'invito al pagamento di 60 giorni previsto dall'art. 50, comma 1; e la non debenza delle somme pretese, per omessa notifica degli atti presupposti.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
l'annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi l' , chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di Controparte_1 lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l'atto impugnato non è una iscrizione ipotecaria, bensì una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (cfr. all. fascicolo ricorrente), di talché la contestazione relativa alla pretesa violazione dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973 è destituita di fondamento, in quanto relativa ad un atto del tutto differente da quello che è oggetto di causa.
Ciò posto, con riguardo al secondo motivo di opposizione, la domanda deve essere respinta in quanto parte opponente ha proposto il presente ricorso solo nei confronti dell'Agente della Riscossione e non anche nei confronti dell'Ente titolare del credito fatto valere, segnatamente l' . CP_2
Sul punto, invero, la Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n. 7514 ha recentemente statuito che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
In particolare, si legge nella sentenza citata che "La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera del concessionario contumace in primo grado”.
Per le ragioni innanzi esposte il ricorso va rigettato per difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. CP_1
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso