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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott.
CA AB, nella causa iscritta al n. 2058 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, cf. - nato il [...] Parte_1 C.F._1
a ME (RC) ed ivi residente in C/da Don Rocco,19, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. GIUSEPPE
GERMANO', giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palmi (RC), Via A. Volta, 2, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo
(c.f. ) per procura generale alle liti del 22.3.2024 in C.F._2
atti;
Resistente
Avente ad oggetto: PENSIONE DI INVALIDITÀ AL LAVORO EX ART.
2 COMMA 12 L. 335 DEL 1995.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente pubblico del Comune di
ME (RC) con mansioni di Autista di scuolabus in virtù di contratto a tempo determinato dal 01.01.2016 e poi con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2022, deduceva:
- di essere affetto da gravi patologie (Cardiopatia ipertensiva II Classe NYHA;
Sindrome ansioso depressiva reattiva;
Neuropatia degenerativa trigeminale dx dolorosa in trattamento;
Esiti infausti di a seguito di intervento di Gamma Knife per
SDR da conflitto neurovascolare V AICA dx e sospetta MAV talamica sx;
Esiti di intervento per appendice epiploica colon sx;
Diabete mellito;
Deficit deambulatorio con tremori;
Incontinenza urinaria;
Emicrania dolorosa) certificate e documentate;
- di aver presentato in data 26.03.2025, a mezzo del proprio Ente di appartenenza,
Domanda/Istanza ai sensi dell'ART. 2 COMMA 12 L. 335 DEL 1995, secondo cui:
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore
a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma
è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”;
- di aver riportato a causa di un errore medico nel corso dell'intervento chirurgico di
Gamma- Knife del 28.02.2023 presso la Clinica Anthea Hospital di Bari (come da allegata documentazione medica), gravi danni neurologici che determinano una infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- di essere stato sottoposto in data 12.05.2025 a visita medico-legale dalla competente
Commissione medica di Catanzaro, che successivamente notificava il relativo CP_1
RB, con cui attestava che nonostante le gravi patologie da cui il ricorrente è affetto, lo stesso è giudicato “NON INABILE ai sensi della L. 335/95 – art. 2 comma 12
(sebbene “temporaneamente non idoneo al servizio in modo relativo per anni uno (1) allo svolgimento della propria mansione (autista scuolabus)” e con la raccomandazione di “Evitare mansioni che comportino esposizioni a sbalzi termici.
Può svolgere attività interne a ridotto impegno psico-fisico” Tale giudizio è errato e profondamento infondato dal punto di vista medico legale, come dimostra la copiosa documentazione sanitaria allegata, poiché a causa delle condizioni di salute in cui versa, il ricorrente soffre di una infermità per ragion non dipendenti da causa di servizio per le quali si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, così come prevede l'art. 2 comma 12 L. 335 del 1995;
- che avverso il suddetto RB , in data 23.05.2025 è stato proposto ricorso CP_1
amministrativo alla Commissione di II istanza, senza alcun esito.
Adiva, dunque, codesto Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della suddetta prestazione e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con decorrenza CP_1
dalla data della domanda amministrativa;
con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con ragioni di fatto e di diritto la CP_1
fondatezza del ricorso, eccependo in particolare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione contabile della Corte dei Conti.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214 del 1934 “sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico LL AT o di altri Enti designati dalla legge” giudica la Corte dei Conti essendo i giudizi in materia regolati dagli artt. 62 - 64 del succitato
R.D. n. 1214 del 1934 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti) e dal capo V del titolo II (artt. 71 – 89) del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti).
In particolare, la giurisdizione della Corte dei Conti attiene a tutti quei trattamenti pensionistici direttamente a carico LL AT, dunque, anzitutto ai trattamenti degli ex dipendenti pubblici, ma anche dei dipendenti di Enti privatizzati la cui pensione sia ancora in parte a carico della finanza pubblica, come avviene, ad esempio, per gli ex dipendenti delle FE LL AT (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2013, n. Contr 4853), di (Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2011, n. 16168), di Cass. CP_2
civ., sez. un., 21 giugno 2010, n. 14897), etc., con estensione a tutti gli ambiti connessi al trattamento pensionistico (diritto, misura, decorrenza, liquidazioni, trattenute, recuperi, etc.), come riconosciuto in molteplici occasioni sia dai giudici amministrativi che dai giudici ordinari.
Specificamente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno più volte affermato che spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del diritto a pensione dei dipendenti pubblici nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento;
prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto ad una pensione di un certo ammontare, ed è, dunque, il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento della pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo (v., Cass. 23 giugno 1993, n. 6952; 16 novembre
2007, n. 23731; 18 giugno 2008, n. 16530; Cass. Sez. Un., n. 11769 dell'08/06/2015,
Rv. 635485 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 26252 del 18/10/2018, Rv. 650873, la quale testualmente afferma: "La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti
l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione").
Né la 'privatizzazione' del pubblico impiego ha prodotto mutamenti sul punto non potendo ritenersi venuta meno la giurisdizione della Corte dei Conti per effetto dell'art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, atteso che tale norma fa salve le controversie specificamente indicate, tra le quali rientrano anche quelle espressamente devolute dal legislatore alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sfuggono alla giurisdizione esclusiva in parola soltanto le controversie nelle quali il petitum sia costituito in via prioritaria ed assorbente dall'accertamento di diverso profilo del rapporto di lavoro, come ad esempio in caso di richiesta di riconoscimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente e di attribuzione del conseguente trattamento economico, oppure di applicazione di aumenti stipendiali destinati ad integrare il trattamento pensionistico, cioè quando la domanda, ancorché proposta in epoca successiva al collocamento in quiescenza, non sia finalizzata al mero ricalcolo della pensione, ma sia diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in conseguenza dell'obbligo di versamento da parte dell'Amministrazione di maggiori contributi (Cass., Sez. Un., Ordinanza n.
4237 del 21/02/2018 e Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 29396 del 15/11/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, si evince dagli atti di causa la circostanza che la ricorrente agisce per ottenere la prestazione della pensione di invalidità al lavoro ex art. 2 comma 12 l. 335 del 1995, (cfr. domanda amministrativa).
Pertanto, il giudizio in epigrafe attiene direttamente alla quantificazione di un trattamento pensionistico di natura pubblicistica. Ne deriva che il petitum della causa è interamente ricompreso nell'alveo della materia pensionistica attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, non essendo stata formulata, per quello che si desume all'esito dell'analisi sostanziale di petitum e causa petendi del ricorso, alcuna domanda che concerna rivendicazioni di diritti dei dipendenti non riconosciuti nell'ambito del rapporto di impiego.
La giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, sicché non è esclusa dal fatto che oggetto mediato o immediato della domanda possa essere il riconoscimento di una determinata percentuale di invalidità.
Il thema decidendum rientra, quindi, pienamente nel perimetro dell'ambito di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, per come in precedenza ricostruito.
Per tali ragioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti.
Il motivo della decisione comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la complessità delle questioni trattate, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti;
2- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palmi, 24.10.2025
Il Giudice
Dott. CA AB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott.
CA AB, nella causa iscritta al n. 2058 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, cf. - nato il [...] Parte_1 C.F._1
a ME (RC) ed ivi residente in C/da Don Rocco,19, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. GIUSEPPE
GERMANO', giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palmi (RC), Via A. Volta, 2, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo
(c.f. ) per procura generale alle liti del 22.3.2024 in C.F._2
atti;
Resistente
Avente ad oggetto: PENSIONE DI INVALIDITÀ AL LAVORO EX ART.
2 COMMA 12 L. 335 DEL 1995.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente pubblico del Comune di
ME (RC) con mansioni di Autista di scuolabus in virtù di contratto a tempo determinato dal 01.01.2016 e poi con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2022, deduceva:
- di essere affetto da gravi patologie (Cardiopatia ipertensiva II Classe NYHA;
Sindrome ansioso depressiva reattiva;
Neuropatia degenerativa trigeminale dx dolorosa in trattamento;
Esiti infausti di a seguito di intervento di Gamma Knife per
SDR da conflitto neurovascolare V AICA dx e sospetta MAV talamica sx;
Esiti di intervento per appendice epiploica colon sx;
Diabete mellito;
Deficit deambulatorio con tremori;
Incontinenza urinaria;
Emicrania dolorosa) certificate e documentate;
- di aver presentato in data 26.03.2025, a mezzo del proprio Ente di appartenenza,
Domanda/Istanza ai sensi dell'ART. 2 COMMA 12 L. 335 DEL 1995, secondo cui:
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore
a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma
è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”;
- di aver riportato a causa di un errore medico nel corso dell'intervento chirurgico di
Gamma- Knife del 28.02.2023 presso la Clinica Anthea Hospital di Bari (come da allegata documentazione medica), gravi danni neurologici che determinano una infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- di essere stato sottoposto in data 12.05.2025 a visita medico-legale dalla competente
Commissione medica di Catanzaro, che successivamente notificava il relativo CP_1
RB, con cui attestava che nonostante le gravi patologie da cui il ricorrente è affetto, lo stesso è giudicato “NON INABILE ai sensi della L. 335/95 – art. 2 comma 12
(sebbene “temporaneamente non idoneo al servizio in modo relativo per anni uno (1) allo svolgimento della propria mansione (autista scuolabus)” e con la raccomandazione di “Evitare mansioni che comportino esposizioni a sbalzi termici.
Può svolgere attività interne a ridotto impegno psico-fisico” Tale giudizio è errato e profondamento infondato dal punto di vista medico legale, come dimostra la copiosa documentazione sanitaria allegata, poiché a causa delle condizioni di salute in cui versa, il ricorrente soffre di una infermità per ragion non dipendenti da causa di servizio per le quali si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, così come prevede l'art. 2 comma 12 L. 335 del 1995;
- che avverso il suddetto RB , in data 23.05.2025 è stato proposto ricorso CP_1
amministrativo alla Commissione di II istanza, senza alcun esito.
Adiva, dunque, codesto Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della suddetta prestazione e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con decorrenza CP_1
dalla data della domanda amministrativa;
con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con ragioni di fatto e di diritto la CP_1
fondatezza del ricorso, eccependo in particolare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione contabile della Corte dei Conti.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214 del 1934 “sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico LL AT o di altri Enti designati dalla legge” giudica la Corte dei Conti essendo i giudizi in materia regolati dagli artt. 62 - 64 del succitato
R.D. n. 1214 del 1934 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti) e dal capo V del titolo II (artt. 71 – 89) del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti).
In particolare, la giurisdizione della Corte dei Conti attiene a tutti quei trattamenti pensionistici direttamente a carico LL AT, dunque, anzitutto ai trattamenti degli ex dipendenti pubblici, ma anche dei dipendenti di Enti privatizzati la cui pensione sia ancora in parte a carico della finanza pubblica, come avviene, ad esempio, per gli ex dipendenti delle FE LL AT (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2013, n. Contr 4853), di (Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2011, n. 16168), di Cass. CP_2
civ., sez. un., 21 giugno 2010, n. 14897), etc., con estensione a tutti gli ambiti connessi al trattamento pensionistico (diritto, misura, decorrenza, liquidazioni, trattenute, recuperi, etc.), come riconosciuto in molteplici occasioni sia dai giudici amministrativi che dai giudici ordinari.
Specificamente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno più volte affermato che spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del diritto a pensione dei dipendenti pubblici nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento;
prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto ad una pensione di un certo ammontare, ed è, dunque, il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento della pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo (v., Cass. 23 giugno 1993, n. 6952; 16 novembre
2007, n. 23731; 18 giugno 2008, n. 16530; Cass. Sez. Un., n. 11769 dell'08/06/2015,
Rv. 635485 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 26252 del 18/10/2018, Rv. 650873, la quale testualmente afferma: "La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti
l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione").
Né la 'privatizzazione' del pubblico impiego ha prodotto mutamenti sul punto non potendo ritenersi venuta meno la giurisdizione della Corte dei Conti per effetto dell'art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, atteso che tale norma fa salve le controversie specificamente indicate, tra le quali rientrano anche quelle espressamente devolute dal legislatore alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sfuggono alla giurisdizione esclusiva in parola soltanto le controversie nelle quali il petitum sia costituito in via prioritaria ed assorbente dall'accertamento di diverso profilo del rapporto di lavoro, come ad esempio in caso di richiesta di riconoscimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente e di attribuzione del conseguente trattamento economico, oppure di applicazione di aumenti stipendiali destinati ad integrare il trattamento pensionistico, cioè quando la domanda, ancorché proposta in epoca successiva al collocamento in quiescenza, non sia finalizzata al mero ricalcolo della pensione, ma sia diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in conseguenza dell'obbligo di versamento da parte dell'Amministrazione di maggiori contributi (Cass., Sez. Un., Ordinanza n.
4237 del 21/02/2018 e Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 29396 del 15/11/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, si evince dagli atti di causa la circostanza che la ricorrente agisce per ottenere la prestazione della pensione di invalidità al lavoro ex art. 2 comma 12 l. 335 del 1995, (cfr. domanda amministrativa).
Pertanto, il giudizio in epigrafe attiene direttamente alla quantificazione di un trattamento pensionistico di natura pubblicistica. Ne deriva che il petitum della causa è interamente ricompreso nell'alveo della materia pensionistica attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, non essendo stata formulata, per quello che si desume all'esito dell'analisi sostanziale di petitum e causa petendi del ricorso, alcuna domanda che concerna rivendicazioni di diritti dei dipendenti non riconosciuti nell'ambito del rapporto di impiego.
La giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, sicché non è esclusa dal fatto che oggetto mediato o immediato della domanda possa essere il riconoscimento di una determinata percentuale di invalidità.
Il thema decidendum rientra, quindi, pienamente nel perimetro dell'ambito di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, per come in precedenza ricostruito.
Per tali ragioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti.
Il motivo della decisione comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la complessità delle questioni trattate, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti;
2- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palmi, 24.10.2025
Il Giudice
Dott. CA AB