TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 15236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15236 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AR RA RT, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 45058/2020 ha pronunziato la seguente SENTENZA
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Marrapodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Premuda n. 6, come da procura in atti
ATTRICE
E
(c.f. e P. IVA ), anche quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
BI AB ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, come da procura in atti
CONVENUTA
E
(c.f. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Kristian Cosmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale di Porta Tiburtina n. 36, come da procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(P. IVA in persona del legale Controparte_4 P.IVA_5 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Kristian Cosmi ed elettivamente pagina 1 di 10 domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale di Porta Tiburtina n. 36, come da procura in atti
RZ TA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio e la società Parte_1 CP_2 Controparte_5 per sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza di una servitù di elettrodotto a carico del fondo ubicato in Roma Via Collatina n. 356, ed in favore della Controparte_6
2) Condannare la a rimuovere a propria cura e spese, tutti i manufatti CP_2 costituenti la linea di elettrodotto ubicati nell'area avente accesso dal civico n. 356 di via Collatina in Roma;
3) Condannare la a risarcire i danni patrimoniali arrecati all'attore nella CP_2 vicenda in oggetto, che si quantificano in euro 35.000,00=, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
4) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. della e della per i danni arrecati alla società attrice in CP_2 Controparte_3 occasione degli interventi eseguiti il 23 febbraio 2016.
5) Condannare le convenute, in solido tra loro ovvero secondo le rispettive responsabilità al pagamento, in favore della della somma di euro 10.000,00=, Parte_1 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni cagionati alle strutture di sua proprietà nel febbraio 2016 oltre interessi sino al soddisfo;
6) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. della per i danni arrecati alla società attrice in occasione degli interventi CP_2 eseguiti 9 marzo 2020 ed il 12 marzo 2020;
7) Condannare la al pagamento, in favore della della CP_2 Parte_1 somma di euro 2.700,00= + i.v.a., ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i danni provocati al cancello di proprietà della Parte_1
8) Condannare la al rimborso di €. 2.500,00= per le spese sostenute in CP_2 relazione all'accesso operato il 9 marzo 2020 oltre interessi sino al soddisfo;
9) Condannare la al rimborso di €. 900,00= per le spese sostenute in relazione CP_2 all'accesso operato il 12 marzo 2020 oltre interessi sino al soddisfo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della servitù di elettrodotto: pagina 2 di 10 10)Condannare la al versamento della indennità dovuta per la costituzione CP_2 della servitù e mai corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso:
11) Condannare le convenute al pagamento delle e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.” Ha premesso di essere utilizzatrice, in regime di locazione finanziaria, di un'area con annesso immobile commerciale ubicata in Roma, via Collatina n. 356, all'interno della quale è posizionata una cabina elettrica di proprietà di CP_1
Ha esposto che nel corso degli anni, avrebbe fatto eseguire lavori di CP_1 manutenzione e riparazione della cabina elettrica senza alcuna preventiva autorizzazione dell'attrice. In particolare, in date 23 febbraio 2016, 9 marzo 2020 e 12 marzo 2020,
[...]
nonostante le diffide e l'invito a regolarizzare il posizionamento della cabina, CP_1 avrebbe commissionato interventi di manutenzione provocando danni alla sua proprietà e di cui avrebbe chiesto, senza esito, il ristoro. Inoltre, - gestore della rete elettrica CP_2 romana e facete parte del gruppo Acea S.p.a.– avrebbe provveduto con ritardo a comunicare all'attrice che i suddetti interventi, in realtà, erano stati eseguiti dalla società
[...]
a seguito di regolare appalto. CP_3
Ha dedotto che la convenuta - e per essa – non avrebbe alcun titolo CP_1 CP_2 legittimante l'istallazione della condotta elettrica e dell'impianto accessorio (cabina) sul proprio terreno e ha proposto actio negatoria servitutis, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza, sul proprio fondo, di una servitù di elettrodotto in favore di CP_2 con condanna alla rimozione dell'impianto.
[...]
Ha, inoltre, chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali CP_2 derivanti dalla presenza della cabina elettrica quantificati in euro 35.000,00, nonché la condanna di e al risarcimento dei danni provocati alla sua CP_2 Controparte_3 proprietà, in occasione di opere di riparazione eseguite sulla cabina elettrica. Si è ritualmente costituita in proprio e quale mandataria di CP_1 CP_2 impugnando e contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. Ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva di in Parte_1 ordine all'actio negatoria servitutis, in quanto mera utilizzatrice e non proprietaria del bene, la nullità delle domande proposte per indeterminatezza. Nel merito ha contestato ogni avversa domanda chiedendone il rigetto. Ha precisato di essere deputata alla distribuzione elettrica nella zona di Roma e Formello in virtù di determinazione ministeriale volta ad autorizzare l'erogazione di un servizio di pubblica utilità e di essere proprietaria della cabina di trasformazione dell'energia elettrica, sita all'interno dell'area commerciale, che risulta posta in esercizio fin dal 1.1.1956 con diritto di accedere a quel locale per effettuare le attività di fornitura del bene energia e di manutenzione della cabina. pagina 3 di 10 Si è costituita, altresì, la la quale, previa autorizzazione, ha chiamato Controparte_3 in giudizio della Ha anch'essa preliminarmente eccepito la Controparte_4 nullità, per indeterminatezza, della domanda risarcitoria e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto. Si è, infine, costituita la contestando la domanda risarcitoria Controparte_4
e chiedendone il rigetto. Dichiarata la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e causa petendi in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da per i danni subiti a Parte_1 seguito degli interventi di riparazione fatti eseguire sulla cabina elettrica, l'attrice ha depositato memoria ex art. 164, co.5., c.p.c. con la quale ha precisato le proprie conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza di una servitù di elettrodotto a carico del fondo ubicato in Roma Via Collatina n. 356, ed in favore della Controparte_6
2) Condannare la a rimuovere a propria cura e spese, tutti i manufatti CP_2 costituenti la linea di elettrodotto ubicati nell'area avente accesso dal civico n. 356 di via Collatina in Roma;
3) Condannare la ai sensi dell'articolo 2043 c.c. a risarcire i danni CP_2 patrimoniali arrecati all'attore nella vicenda in oggetto, che si quantificano in euro 35.000,00=, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
4) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. della per i danni arrecati alla società attrice in occasione degli interventi Controparte_3 eseguiti il 23 febbraio 2016.
5) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 c.c. della CP_2 per i danni arrecati alla società attrice in occasione degli interventi eseguiti il 23
[...] febbraio 2016.
6) Condannare le convenute, in solido tra loro ovvero secondo le rispettive responsabilità al pagamento, in favore della della somma di euro 10.000,00=, Parte_1 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni cagionati alle strutture di sua proprietà il 23 febbraio 2016 oltre interessi sino al soddisfo.
7) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale, ex artt. 2049 della CP_2 per i danni arrecati alla società attrice in occasione degli interventi eseguiti 9 marzo 2020 ed il 12 marzo 2020;
8) Condannare la al pagamento, in favore della della CP_2 Parte_1 somma di euro 2.700,00= + i.v.a., ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i danni provocati al cancello di proprietà della Parte_1
pagina 4 di 10 9) Condannare la al rimborso di €. 2.500,00= per le spese sostenute in CP_2 relazione all'accesso operato il 9 marzo 2020 oltre interessi sino al soddisfo;
10)Condannare la al rimborso di €. 900,00= per le spese sostenute in relazione CP_2 all'accesso operato il 12 marzo 2020 oltre interessi sino al soddisfo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della servitù di elettrodotto:
11)Condannare la al versamento della indennità dovuta per la costituzione CP_2 della servitù e mai corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso:
12) Condannare le convenute al pagamento delle e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.” Le parti sono state inviate in mediazione che si è conclusa, dopo vari incontri, senza alcun accordo. La causa è stata istruita mediante deposito di documenti e prova testimoniale. All'udienza del 22 marzo 2024, è stata formulata alle parti una proposta conciliativa riferita alla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice prevedente “(i) il pagamento in favore di della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00 da parte di Parte_1 CP_7
(a tacitazione di ogni domanda e pretesa), (ii) la totale compensazione delle spese tra tutte le parti in causa con rinuncia alle reciproche domande.”. La proposta è stata accettata dalle parti interessate (parte attrice, la e Controparte_3 la terza chiamata con definizione transattiva anche in merito Controparte_4 alle spese di lite. Diversamente, parte attrice e nonostante gli ulteriori rinvii della causa richiesti, CP_2 non hanno raggiunto un accordo e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con le quali l'attrice previa revoca dell'ordinanza con Parte_1 la quale era stata rigettata l'istanza di ammissione della c.t.u., si riportava a quelle formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 164, co. 5, c.p.c., tenuto conto dell'intervenuto accordo transattivo con la convenuta mentre ha chiesto “1) Controparte_3 CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande risarcitorie tutte per responsabilità extracontrattuale proposte dalla nei confronti di Parte_1 CP_2
e della avendo l'attrice conseguito l'integrale risarcimento di
[...] Controparte_3 detti danni dalla compagnia assicuratrice nella misura di euro Controparte_4
7.000,00, come da proposta conciliativa formulata dal giudicante all'udienza del 22 marzo 2024; 2) rigettare perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti dedotti negli scritti difensivi depositata dalla convenuta, anche per carenza di legittimazione attiva dell'attrice, l'avversa domanda di accertamento negativo della servitù di elettrodotto a carico del fondo pagina 5 di 10 ubicato in Roma Via Collatina n. 356 e, per l'effetto, rigettare le domande di condanna di a rimuovere, a propria cura e spese, tutti manufatti costituenti la linea di CP_2 elettrodotto ubicati nell'area avente accesso dal civico n. 356 di Via Collatina in Roma e domanda di condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente CP_2 subiti dall'attrice, quantificati nella misura di euro 35.000 o nella somma ritenuta di giustizia, quest'ultima anche perché assolutamente non provata.” Con ordinanza resa in data 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****************** Va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in merito alla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice riferita ai danni che la stessa ha lamentato di aver subito in occasione degli interventi di manutenzione e riparazione effettuati dalla Controparte_3 sulla cabina elettrica di proprietà di .. L'attrice, difatti, ha dato atto che tutte
[...] CP_1 le domande risarcitorie riportate ai punti 4), 5) e 6) della memoria ex art. 164 c.p.c. sono state transatte e rinunciate dalla con totale compensazione delle Parte_1 spese di lite. Le relative domande, pertanto, non verranno esaminate. Quanto, invece, all'actio negatoria servitutis proposta dall'attrice, volta ad ottenere l'accertamento giudiziale della inesistenza della servitù di elettrodotto, è pacifico che tale azione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 949 c.c., è di esclusiva spettanza del proprietario del fondo o di chi abbia il possesso del fondo in forza di un titolo valido, anche presuntivo, mentre è da escludere che tale azione possa competere a chi ha sulla cosa un diritto personale di godimento o detiene la cosa in conseguenza di un rapporto obbligatorio. Sotto il profilo probatorio, costituisce principio fermo della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "Nell'actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto. (Cassazione civile sez. II, 15/10/ 2014, n. 21851; Cass. 23-1-2007 n. 1409; Cass. 27-12-2004 n. 24028; Cass. 26-5-2004 n. 10149; Cass. 22-3-2001 n. 4120)" (Cass. n. 18028/2019, conf. Cass. n. 17434/2024). Una tale prova, sebbene attenuata rispetto a quella cd. diabolica richiesta al rivendicante, tuttavia, deve essere data proprio al fine sopra indicato di legittimare l'azione. La titolarità della posizione soggettiva vantata deve essere adeguatamente accertata, soprattutto in caso di contestazione sul punto. La parte che agisce deve, quindi, dimostrare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte nel giudizio, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. da ultimo, Cass. n. 392/2025).
pagina 6 di 10 Nella specie di causa parte attrice, fin dall'atto introduttivo, ha affermato di agire ex art. 949 c.c. non in qualità di proprietaria bensì di mera utilizzatrice dell'area con annesso immobile commerciale ubicata in Roma, via Collatina n. 356 e ciò in virtù di contratto di locazione finanziaria stipulato con la concedente Banca Italease S.p.a. La lettura del contratto allegato (cfr. doc. 17, all. alla memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice) non lascia dubbi sulla sua natura: trattasi di locazione finanziaria con la quale è stato trasferito, dietro corrispettivo, il solo godimento del capannone industriale sito in Via Collatina n. 356 per la durata di 216 mesi al solo scopo di ivi esercitare la propria attività commerciale;
né parte attrice ha fornito prova, in corso di causa, di aver esercitato l'opzione di acquisto contrattualmente prevista o di esserne divenuta proprietaria. Non è condivisibile la prospettazione dell'attrice che, al fine di confutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da ha ritenuto di dover qualificare tale CP_1 contratto di leasing finanziario non di mero godimento ma di tipo “traslativo”,vale a dire finalizzato al trasferimento definitivo del bene. Ciò consentirebbe di accostare la fattispecie del leasing traslativo a quella della vendita con riserva della proprietà (così, Cass. 21895/2017). Ora, nel merito della questione, va premesso che la semplice lettura delle clausole contrattuali non ne permettono di rilevarne tale natura traslativa, ponendosi piuttosto il compenso pattuito come corrispettivo del godimento del bene e non quale anticipo del pagamento del prezzo. Per lo più, non si rinvengono espresse attribuzioni in capo all'utilizzatrice delle facoltà di assumere la gestione di tutte le azioni giudiziali essendo, piuttosto, le azioni esperibili dall'utilizzatrice confinate ai rapporti negoziali con l'utilizzatrice e alle azioni di responsabilità (fermi restando i limiti della previa autorizzazione della concedente). Ad ogni modo, non è documentata dall'attore una specifica autorizzazione della concedente (o quantomeno una specifica istanza) a promuovere la presente azione. Questo giudicante, per converso, intende aderire all'orientamento giurisprudenziale che ribadisce come la legittimazione attiva all'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c. spetta esclusivamente ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento sul fondo asseritamente servente, non anche ai titolari di diritti personali di godimento. Così la Cassazione ha avuto moto recentemente di ribadire come, nel solco tracciato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (v. comma 136) e dalla pronuncia della Suprema Corte a S.U. (sent. n. 2061 del 28/01/2021), la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing immobiliare traslativo risulta destinata ad essere orami abbandonata. La Corte ha osservato che lo schema negoziale del leasing (sia esso di godimento o c.d.
“traslativo”) “conserva pur sempre un'unitaria funzione finanziaria;
sì che nel caso in cui il rapporto contrattuale sia congegnato dalle parti come preordinato anche al trasferimento del bene (il quale, alla scadenza del contratto, conserva un apprezzabile valore residuo, pagina 7 di 10 notevolmente superiore al prezzo d'opzione), prevale comunque l'operazione di finanziamento volta a consentire al soggetto utilizzatore il godimento di un bene, seppure finalizzato al definitivo acquisto di esso, grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (concedente), il quale con proprie risorse finanziarie, consente all'utilizzatore di realizzare l'interesse all'acquisto finale della proprietà” (cfr. Cass. n. 35019/2024). Pertanto, il contratto di leasing conserva l'unitaria funzione finanziaria e conferisce all'utilizzatore un diritto personale di godimento che attribuisce la mera detenzione del bene, non la proprietà né altro diritto reale minore, fino all'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto. Ne consegue che l'utilizzatore in leasing, in quanto mero detentore, è privo di legittimazione attiva a proporre l'azione di negatoria servitutis. Nella specie di causa, non avendo l'attore fornito alcuna prova sull'esercizio dell'opzione ed il conseguimento del trasferimento dell'immobile, difetta la legittimazione attiva. Tanto premesso, l'insufficienza probatoria della asserita proprietà dei beni e dunque della titolarità attiva nei modi e nei termini sopra esposti, comporta il rigetto dell'actio negatoria servitutis di cui al punto 1 delle conclusioni di parte attrice (va ribadito che la prova della titolarità del diritto dominicale è fatto necessariamente presupposto all'azione intrapresa che si pone come requisito di legittimazione attiva/titolarità del diritto e non come oggetto della controversia). Del pari va rigettata anche la connessa domanda di condanna alla rimozione della cabina di (sub 2 delle conclusioni) nonché quella risarcitoria per danni derivanti dalla CP_2 dedotta turbativa (abusiva occupazione) da parte della convenuta, quantificata in euro 35.000,00 (sub. 3) non avendo l'attrice, per le medesime ragioni già espresse, titolo a richiedere tale danno e, in ogni caso, non provata. Restano da esaminare le ulteriori domande risarcitorie avanzate nei confronti di CP_2
(nn. 7, 8, 9 e 10 delle conclusioni) posto che, in caso di danneggiamento della cosa concessa in leasing, la legittimazione all'azione risarcitoria deve essere riconosciuta all'utilizzatore e non al concedente, qualora, come nella specie, egli sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al momento della conclusione del contratto gli siano stati trasferiti tutti i rischi di questa. Ne deriva che la deve ritenersi legittimata all'azione ex art. 2043 Parte_1
c.c. per il risarcimento del danno. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 2043 c.c. in materia di responsabilità da fatto illecito in cui un ruolo cardine assume la prova del nesso eziologico e del nocumento subito nella duplice dimensione dell'an e del quantum debeatur. Il nesso causale deve essere esaminato, inoltre, sotto il profilo della causalità materiale, intesa quale collegamento tra condotta illecita ed evento dannoso, e della causalità giuridica ovvero del collegamento tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose allo scopo di delimitare il contenuto della pagina 8 di 10 medesima obbligazione risarcitoria. A tali elementi occorre aggiungere il profilo soggettivo della condotta posta in essere che deve vagliarsi sotto il profilo del dolo o della colpa, fatti salvi i casi specifici di responsabilità oggettiva. In termini di onere della prova, è colui che agisce in giudizio a dover dimostrare non solo i fatti posti a fondamento della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto. Grava, dunque, sulla parte danneggiata l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità della condotta. Tanto premesso, parte attrice ha imputato alla convenuta il pregiudizio subito a seguito dei lavori di riparazione della cabina elettrica eseguiti in data 12 marzo 2020. Secondo la ricostruzione dell'attrice, in tale occasione tecnici incaricati da si CP_2 sarebbero introdotti all'interno dell'area commerciale con ingresso ubicato in Roma, Via Collatina n. 356, forzando il cancello di ingresso ed apponendo del materiale plastico sulla fotocellula che avrebbe impedito l'azionamento della chiusura automatica, determinandone la rottura. Il danno è stato quantificato in euro 2.700,00 attraverso la produzione di un preventivo del 16.03.2020 rilasciato a seguito dell'intervento di riparazione. Orbene la documentazione in atti e gli esiti della prova testimoniale consentono a questo Giudice di non ritenere sufficientemente assolto l'onere della prova da parte dell'attore in merito al pregiudizio subito. Infatti, come ampiamente argomentato sopra, l'art. 2043 c.c. non presuppone solo l'esistenza di un fatto illecito e di un danno ingiusto (nella duplice accezione bifasica del pregiudizio non iure e contra ius), ma anche l'accertamento del nesso di causalità nella sua dimensione materiale e giuridica. Ebbene, nella specie è mancata proprio la prova del nesso causale, vale a dire la riconducibilità dell'evento dannoso subito alla condotta di CP_2
Il teste ha riferito solo di essere stato chiamato dalla per Testimone_1 Parte_1 eseguire il ripristino della funzionalità del cancello elettrico il quale “era uscito fuori dalla guida e non agganciava più” poiché la fotocellula era stata ricoperta con una busta e del nastro adesivo ma ha dichiarato di non aver visto chi avesse coperto la fotocellula. Il teste nulla ha riferito in merito agli eventi del 2020 dichiarando Testimone_2 espressamente di non collaborare più con l'attrice dal 1° aprile 2019. Parte_1
Infine, la teste sebbene abbia dichiarato di aver visto dei tecnici Testimone_3 all'interno dell'area commerciale e la busta di plastica coprire la fotocellula, ha precisato di non poter affermare di aver visto i tecnici apporre la busta né ha saputo riconoscere che tali tecnici fossero di piuttosto che di CP_1 CP_2 CP_2
Parimenti non risulta esaustivamente assolto l'onere della prova con riguardo al quantum debeatur. A tal fine, il preventivo allegato in atti redatto in data 16 marzo 2020 dalla ditta individuale Lae Elettroimpianti di non risulta munito di adeguata forza Testimone_1 probante del quantum dovuto a titolo di danno patrimoniale, non essendo neppure accompagnata da apposita fattura né quetanza di pagamento. pagina 9 di 10 La testimonianza resa, sul punto, dal teste non è sufficiente e non consente Testimone_1 di superare il limite di tale produzione documentale che costituisce argomento di prova idoneo a formare il convincimento del giudice in merito alla descrizione dei danni lamentati, ma non a provare i pregiudizi subiti nel loro esatto ammontare, mancando anche una idonea produzione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi prima del dedotto evento. Né a tale lacuna può porre rimedio la valutazione equitativa del giudice, la quale può subentrare solo nei casi in cui sia impossibile stimare il danno nella sua esatta entità o sia particolarmente difficoltosa la determinazione del suo preciso ammontare in relazione alla peculiarità del caso concreto, circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie, sicché la parte non può esimersi dal provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. n. 22638/2016). Del pari, del tutto sfornite di prova risultano le domande di rimborso avanzate dall'attrice per spese sostenute in conseguenza dell'accesso operato dai tecnici di in date 9 CP_2 marzo 2020 e 12 marzo 2020 in alcun modo specificate e documentate. E' da aggiungere che, in questa prospettiva, la deduzione vertente sul mancato esperimento della consulenza tecnica non coglie nel segno, visto che non può pretendersi di colmare il deficit di allegazione (che rende indeterminata la domanda o l'eccezione proposta) con la nomina di un c.t.u.. In sintesi, anche le domanda risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti della convenuta vanno rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di legge (ex D.M. n. 55/2014 come integrate da D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti di con spese compensate;
Controparte_3
- rigetta la domanda di accertamento negativo della servitù per carenza di legittimazione attiva;
- rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate nei confronti della convenuta CP_2 per le ragioni indicate in motivazione;
- condanna al pagamento, in favore di (anche quale Parte_1 CP_1 mandataria di , delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per CP_2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e C.A, come per legge. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025
Il Giudice
AR RA RT
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AR RA RT, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 45058/2020 ha pronunziato la seguente SENTENZA
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Marrapodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Premuda n. 6, come da procura in atti
ATTRICE
E
(c.f. e P. IVA ), anche quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
BI AB ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, come da procura in atti
CONVENUTA
E
(c.f. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Kristian Cosmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale di Porta Tiburtina n. 36, come da procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(P. IVA in persona del legale Controparte_4 P.IVA_5 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Kristian Cosmi ed elettivamente pagina 1 di 10 domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale di Porta Tiburtina n. 36, come da procura in atti
RZ TA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio e la società Parte_1 CP_2 Controparte_5 per sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza di una servitù di elettrodotto a carico del fondo ubicato in Roma Via Collatina n. 356, ed in favore della Controparte_6
2) Condannare la a rimuovere a propria cura e spese, tutti i manufatti CP_2 costituenti la linea di elettrodotto ubicati nell'area avente accesso dal civico n. 356 di via Collatina in Roma;
3) Condannare la a risarcire i danni patrimoniali arrecati all'attore nella CP_2 vicenda in oggetto, che si quantificano in euro 35.000,00=, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
4) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. della e della per i danni arrecati alla società attrice in CP_2 Controparte_3 occasione degli interventi eseguiti il 23 febbraio 2016.
5) Condannare le convenute, in solido tra loro ovvero secondo le rispettive responsabilità al pagamento, in favore della della somma di euro 10.000,00=, Parte_1 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni cagionati alle strutture di sua proprietà nel febbraio 2016 oltre interessi sino al soddisfo;
6) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. della per i danni arrecati alla società attrice in occasione degli interventi CP_2 eseguiti 9 marzo 2020 ed il 12 marzo 2020;
7) Condannare la al pagamento, in favore della della CP_2 Parte_1 somma di euro 2.700,00= + i.v.a., ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i danni provocati al cancello di proprietà della Parte_1
8) Condannare la al rimborso di €. 2.500,00= per le spese sostenute in CP_2 relazione all'accesso operato il 9 marzo 2020 oltre interessi sino al soddisfo;
9) Condannare la al rimborso di €. 900,00= per le spese sostenute in relazione CP_2 all'accesso operato il 12 marzo 2020 oltre interessi sino al soddisfo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della servitù di elettrodotto: pagina 2 di 10 10)Condannare la al versamento della indennità dovuta per la costituzione CP_2 della servitù e mai corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso:
11) Condannare le convenute al pagamento delle e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.” Ha premesso di essere utilizzatrice, in regime di locazione finanziaria, di un'area con annesso immobile commerciale ubicata in Roma, via Collatina n. 356, all'interno della quale è posizionata una cabina elettrica di proprietà di CP_1
Ha esposto che nel corso degli anni, avrebbe fatto eseguire lavori di CP_1 manutenzione e riparazione della cabina elettrica senza alcuna preventiva autorizzazione dell'attrice. In particolare, in date 23 febbraio 2016, 9 marzo 2020 e 12 marzo 2020,
[...]
nonostante le diffide e l'invito a regolarizzare il posizionamento della cabina, CP_1 avrebbe commissionato interventi di manutenzione provocando danni alla sua proprietà e di cui avrebbe chiesto, senza esito, il ristoro. Inoltre, - gestore della rete elettrica CP_2 romana e facete parte del gruppo Acea S.p.a.– avrebbe provveduto con ritardo a comunicare all'attrice che i suddetti interventi, in realtà, erano stati eseguiti dalla società
[...]
a seguito di regolare appalto. CP_3
Ha dedotto che la convenuta - e per essa – non avrebbe alcun titolo CP_1 CP_2 legittimante l'istallazione della condotta elettrica e dell'impianto accessorio (cabina) sul proprio terreno e ha proposto actio negatoria servitutis, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza, sul proprio fondo, di una servitù di elettrodotto in favore di CP_2 con condanna alla rimozione dell'impianto.
[...]
Ha, inoltre, chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali CP_2 derivanti dalla presenza della cabina elettrica quantificati in euro 35.000,00, nonché la condanna di e al risarcimento dei danni provocati alla sua CP_2 Controparte_3 proprietà, in occasione di opere di riparazione eseguite sulla cabina elettrica. Si è ritualmente costituita in proprio e quale mandataria di CP_1 CP_2 impugnando e contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. Ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva di in Parte_1 ordine all'actio negatoria servitutis, in quanto mera utilizzatrice e non proprietaria del bene, la nullità delle domande proposte per indeterminatezza. Nel merito ha contestato ogni avversa domanda chiedendone il rigetto. Ha precisato di essere deputata alla distribuzione elettrica nella zona di Roma e Formello in virtù di determinazione ministeriale volta ad autorizzare l'erogazione di un servizio di pubblica utilità e di essere proprietaria della cabina di trasformazione dell'energia elettrica, sita all'interno dell'area commerciale, che risulta posta in esercizio fin dal 1.1.1956 con diritto di accedere a quel locale per effettuare le attività di fornitura del bene energia e di manutenzione della cabina. pagina 3 di 10 Si è costituita, altresì, la la quale, previa autorizzazione, ha chiamato Controparte_3 in giudizio della Ha anch'essa preliminarmente eccepito la Controparte_4 nullità, per indeterminatezza, della domanda risarcitoria e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto. Si è, infine, costituita la contestando la domanda risarcitoria Controparte_4
e chiedendone il rigetto. Dichiarata la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e causa petendi in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da per i danni subiti a Parte_1 seguito degli interventi di riparazione fatti eseguire sulla cabina elettrica, l'attrice ha depositato memoria ex art. 164, co.5., c.p.c. con la quale ha precisato le proprie conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza di una servitù di elettrodotto a carico del fondo ubicato in Roma Via Collatina n. 356, ed in favore della Controparte_6
2) Condannare la a rimuovere a propria cura e spese, tutti i manufatti CP_2 costituenti la linea di elettrodotto ubicati nell'area avente accesso dal civico n. 356 di via Collatina in Roma;
3) Condannare la ai sensi dell'articolo 2043 c.c. a risarcire i danni CP_2 patrimoniali arrecati all'attore nella vicenda in oggetto, che si quantificano in euro 35.000,00=, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
4) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. della per i danni arrecati alla società attrice in occasione degli interventi Controparte_3 eseguiti il 23 febbraio 2016.
5) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 c.c. della CP_2 per i danni arrecati alla società attrice in occasione degli interventi eseguiti il 23
[...] febbraio 2016.
6) Condannare le convenute, in solido tra loro ovvero secondo le rispettive responsabilità al pagamento, in favore della della somma di euro 10.000,00=, Parte_1 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni cagionati alle strutture di sua proprietà il 23 febbraio 2016 oltre interessi sino al soddisfo.
7) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale, ex artt. 2049 della CP_2 per i danni arrecati alla società attrice in occasione degli interventi eseguiti 9 marzo 2020 ed il 12 marzo 2020;
8) Condannare la al pagamento, in favore della della CP_2 Parte_1 somma di euro 2.700,00= + i.v.a., ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i danni provocati al cancello di proprietà della Parte_1
pagina 4 di 10 9) Condannare la al rimborso di €. 2.500,00= per le spese sostenute in CP_2 relazione all'accesso operato il 9 marzo 2020 oltre interessi sino al soddisfo;
10)Condannare la al rimborso di €. 900,00= per le spese sostenute in relazione CP_2 all'accesso operato il 12 marzo 2020 oltre interessi sino al soddisfo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della servitù di elettrodotto:
11)Condannare la al versamento della indennità dovuta per la costituzione CP_2 della servitù e mai corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso:
12) Condannare le convenute al pagamento delle e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.” Le parti sono state inviate in mediazione che si è conclusa, dopo vari incontri, senza alcun accordo. La causa è stata istruita mediante deposito di documenti e prova testimoniale. All'udienza del 22 marzo 2024, è stata formulata alle parti una proposta conciliativa riferita alla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice prevedente “(i) il pagamento in favore di della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00 da parte di Parte_1 CP_7
(a tacitazione di ogni domanda e pretesa), (ii) la totale compensazione delle spese tra tutte le parti in causa con rinuncia alle reciproche domande.”. La proposta è stata accettata dalle parti interessate (parte attrice, la e Controparte_3 la terza chiamata con definizione transattiva anche in merito Controparte_4 alle spese di lite. Diversamente, parte attrice e nonostante gli ulteriori rinvii della causa richiesti, CP_2 non hanno raggiunto un accordo e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con le quali l'attrice previa revoca dell'ordinanza con Parte_1 la quale era stata rigettata l'istanza di ammissione della c.t.u., si riportava a quelle formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 164, co. 5, c.p.c., tenuto conto dell'intervenuto accordo transattivo con la convenuta mentre ha chiesto “1) Controparte_3 CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande risarcitorie tutte per responsabilità extracontrattuale proposte dalla nei confronti di Parte_1 CP_2
e della avendo l'attrice conseguito l'integrale risarcimento di
[...] Controparte_3 detti danni dalla compagnia assicuratrice nella misura di euro Controparte_4
7.000,00, come da proposta conciliativa formulata dal giudicante all'udienza del 22 marzo 2024; 2) rigettare perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti dedotti negli scritti difensivi depositata dalla convenuta, anche per carenza di legittimazione attiva dell'attrice, l'avversa domanda di accertamento negativo della servitù di elettrodotto a carico del fondo pagina 5 di 10 ubicato in Roma Via Collatina n. 356 e, per l'effetto, rigettare le domande di condanna di a rimuovere, a propria cura e spese, tutti manufatti costituenti la linea di CP_2 elettrodotto ubicati nell'area avente accesso dal civico n. 356 di Via Collatina in Roma e domanda di condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente CP_2 subiti dall'attrice, quantificati nella misura di euro 35.000 o nella somma ritenuta di giustizia, quest'ultima anche perché assolutamente non provata.” Con ordinanza resa in data 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****************** Va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in merito alla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice riferita ai danni che la stessa ha lamentato di aver subito in occasione degli interventi di manutenzione e riparazione effettuati dalla Controparte_3 sulla cabina elettrica di proprietà di .. L'attrice, difatti, ha dato atto che tutte
[...] CP_1 le domande risarcitorie riportate ai punti 4), 5) e 6) della memoria ex art. 164 c.p.c. sono state transatte e rinunciate dalla con totale compensazione delle Parte_1 spese di lite. Le relative domande, pertanto, non verranno esaminate. Quanto, invece, all'actio negatoria servitutis proposta dall'attrice, volta ad ottenere l'accertamento giudiziale della inesistenza della servitù di elettrodotto, è pacifico che tale azione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 949 c.c., è di esclusiva spettanza del proprietario del fondo o di chi abbia il possesso del fondo in forza di un titolo valido, anche presuntivo, mentre è da escludere che tale azione possa competere a chi ha sulla cosa un diritto personale di godimento o detiene la cosa in conseguenza di un rapporto obbligatorio. Sotto il profilo probatorio, costituisce principio fermo della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "Nell'actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto. (Cassazione civile sez. II, 15/10/ 2014, n. 21851; Cass. 23-1-2007 n. 1409; Cass. 27-12-2004 n. 24028; Cass. 26-5-2004 n. 10149; Cass. 22-3-2001 n. 4120)" (Cass. n. 18028/2019, conf. Cass. n. 17434/2024). Una tale prova, sebbene attenuata rispetto a quella cd. diabolica richiesta al rivendicante, tuttavia, deve essere data proprio al fine sopra indicato di legittimare l'azione. La titolarità della posizione soggettiva vantata deve essere adeguatamente accertata, soprattutto in caso di contestazione sul punto. La parte che agisce deve, quindi, dimostrare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte nel giudizio, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. da ultimo, Cass. n. 392/2025).
pagina 6 di 10 Nella specie di causa parte attrice, fin dall'atto introduttivo, ha affermato di agire ex art. 949 c.c. non in qualità di proprietaria bensì di mera utilizzatrice dell'area con annesso immobile commerciale ubicata in Roma, via Collatina n. 356 e ciò in virtù di contratto di locazione finanziaria stipulato con la concedente Banca Italease S.p.a. La lettura del contratto allegato (cfr. doc. 17, all. alla memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice) non lascia dubbi sulla sua natura: trattasi di locazione finanziaria con la quale è stato trasferito, dietro corrispettivo, il solo godimento del capannone industriale sito in Via Collatina n. 356 per la durata di 216 mesi al solo scopo di ivi esercitare la propria attività commerciale;
né parte attrice ha fornito prova, in corso di causa, di aver esercitato l'opzione di acquisto contrattualmente prevista o di esserne divenuta proprietaria. Non è condivisibile la prospettazione dell'attrice che, al fine di confutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da ha ritenuto di dover qualificare tale CP_1 contratto di leasing finanziario non di mero godimento ma di tipo “traslativo”,vale a dire finalizzato al trasferimento definitivo del bene. Ciò consentirebbe di accostare la fattispecie del leasing traslativo a quella della vendita con riserva della proprietà (così, Cass. 21895/2017). Ora, nel merito della questione, va premesso che la semplice lettura delle clausole contrattuali non ne permettono di rilevarne tale natura traslativa, ponendosi piuttosto il compenso pattuito come corrispettivo del godimento del bene e non quale anticipo del pagamento del prezzo. Per lo più, non si rinvengono espresse attribuzioni in capo all'utilizzatrice delle facoltà di assumere la gestione di tutte le azioni giudiziali essendo, piuttosto, le azioni esperibili dall'utilizzatrice confinate ai rapporti negoziali con l'utilizzatrice e alle azioni di responsabilità (fermi restando i limiti della previa autorizzazione della concedente). Ad ogni modo, non è documentata dall'attore una specifica autorizzazione della concedente (o quantomeno una specifica istanza) a promuovere la presente azione. Questo giudicante, per converso, intende aderire all'orientamento giurisprudenziale che ribadisce come la legittimazione attiva all'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c. spetta esclusivamente ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento sul fondo asseritamente servente, non anche ai titolari di diritti personali di godimento. Così la Cassazione ha avuto moto recentemente di ribadire come, nel solco tracciato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (v. comma 136) e dalla pronuncia della Suprema Corte a S.U. (sent. n. 2061 del 28/01/2021), la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing immobiliare traslativo risulta destinata ad essere orami abbandonata. La Corte ha osservato che lo schema negoziale del leasing (sia esso di godimento o c.d.
“traslativo”) “conserva pur sempre un'unitaria funzione finanziaria;
sì che nel caso in cui il rapporto contrattuale sia congegnato dalle parti come preordinato anche al trasferimento del bene (il quale, alla scadenza del contratto, conserva un apprezzabile valore residuo, pagina 7 di 10 notevolmente superiore al prezzo d'opzione), prevale comunque l'operazione di finanziamento volta a consentire al soggetto utilizzatore il godimento di un bene, seppure finalizzato al definitivo acquisto di esso, grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (concedente), il quale con proprie risorse finanziarie, consente all'utilizzatore di realizzare l'interesse all'acquisto finale della proprietà” (cfr. Cass. n. 35019/2024). Pertanto, il contratto di leasing conserva l'unitaria funzione finanziaria e conferisce all'utilizzatore un diritto personale di godimento che attribuisce la mera detenzione del bene, non la proprietà né altro diritto reale minore, fino all'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto. Ne consegue che l'utilizzatore in leasing, in quanto mero detentore, è privo di legittimazione attiva a proporre l'azione di negatoria servitutis. Nella specie di causa, non avendo l'attore fornito alcuna prova sull'esercizio dell'opzione ed il conseguimento del trasferimento dell'immobile, difetta la legittimazione attiva. Tanto premesso, l'insufficienza probatoria della asserita proprietà dei beni e dunque della titolarità attiva nei modi e nei termini sopra esposti, comporta il rigetto dell'actio negatoria servitutis di cui al punto 1 delle conclusioni di parte attrice (va ribadito che la prova della titolarità del diritto dominicale è fatto necessariamente presupposto all'azione intrapresa che si pone come requisito di legittimazione attiva/titolarità del diritto e non come oggetto della controversia). Del pari va rigettata anche la connessa domanda di condanna alla rimozione della cabina di (sub 2 delle conclusioni) nonché quella risarcitoria per danni derivanti dalla CP_2 dedotta turbativa (abusiva occupazione) da parte della convenuta, quantificata in euro 35.000,00 (sub. 3) non avendo l'attrice, per le medesime ragioni già espresse, titolo a richiedere tale danno e, in ogni caso, non provata. Restano da esaminare le ulteriori domande risarcitorie avanzate nei confronti di CP_2
(nn. 7, 8, 9 e 10 delle conclusioni) posto che, in caso di danneggiamento della cosa concessa in leasing, la legittimazione all'azione risarcitoria deve essere riconosciuta all'utilizzatore e non al concedente, qualora, come nella specie, egli sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al momento della conclusione del contratto gli siano stati trasferiti tutti i rischi di questa. Ne deriva che la deve ritenersi legittimata all'azione ex art. 2043 Parte_1
c.c. per il risarcimento del danno. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 2043 c.c. in materia di responsabilità da fatto illecito in cui un ruolo cardine assume la prova del nesso eziologico e del nocumento subito nella duplice dimensione dell'an e del quantum debeatur. Il nesso causale deve essere esaminato, inoltre, sotto il profilo della causalità materiale, intesa quale collegamento tra condotta illecita ed evento dannoso, e della causalità giuridica ovvero del collegamento tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose allo scopo di delimitare il contenuto della pagina 8 di 10 medesima obbligazione risarcitoria. A tali elementi occorre aggiungere il profilo soggettivo della condotta posta in essere che deve vagliarsi sotto il profilo del dolo o della colpa, fatti salvi i casi specifici di responsabilità oggettiva. In termini di onere della prova, è colui che agisce in giudizio a dover dimostrare non solo i fatti posti a fondamento della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto. Grava, dunque, sulla parte danneggiata l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità della condotta. Tanto premesso, parte attrice ha imputato alla convenuta il pregiudizio subito a seguito dei lavori di riparazione della cabina elettrica eseguiti in data 12 marzo 2020. Secondo la ricostruzione dell'attrice, in tale occasione tecnici incaricati da si CP_2 sarebbero introdotti all'interno dell'area commerciale con ingresso ubicato in Roma, Via Collatina n. 356, forzando il cancello di ingresso ed apponendo del materiale plastico sulla fotocellula che avrebbe impedito l'azionamento della chiusura automatica, determinandone la rottura. Il danno è stato quantificato in euro 2.700,00 attraverso la produzione di un preventivo del 16.03.2020 rilasciato a seguito dell'intervento di riparazione. Orbene la documentazione in atti e gli esiti della prova testimoniale consentono a questo Giudice di non ritenere sufficientemente assolto l'onere della prova da parte dell'attore in merito al pregiudizio subito. Infatti, come ampiamente argomentato sopra, l'art. 2043 c.c. non presuppone solo l'esistenza di un fatto illecito e di un danno ingiusto (nella duplice accezione bifasica del pregiudizio non iure e contra ius), ma anche l'accertamento del nesso di causalità nella sua dimensione materiale e giuridica. Ebbene, nella specie è mancata proprio la prova del nesso causale, vale a dire la riconducibilità dell'evento dannoso subito alla condotta di CP_2
Il teste ha riferito solo di essere stato chiamato dalla per Testimone_1 Parte_1 eseguire il ripristino della funzionalità del cancello elettrico il quale “era uscito fuori dalla guida e non agganciava più” poiché la fotocellula era stata ricoperta con una busta e del nastro adesivo ma ha dichiarato di non aver visto chi avesse coperto la fotocellula. Il teste nulla ha riferito in merito agli eventi del 2020 dichiarando Testimone_2 espressamente di non collaborare più con l'attrice dal 1° aprile 2019. Parte_1
Infine, la teste sebbene abbia dichiarato di aver visto dei tecnici Testimone_3 all'interno dell'area commerciale e la busta di plastica coprire la fotocellula, ha precisato di non poter affermare di aver visto i tecnici apporre la busta né ha saputo riconoscere che tali tecnici fossero di piuttosto che di CP_1 CP_2 CP_2
Parimenti non risulta esaustivamente assolto l'onere della prova con riguardo al quantum debeatur. A tal fine, il preventivo allegato in atti redatto in data 16 marzo 2020 dalla ditta individuale Lae Elettroimpianti di non risulta munito di adeguata forza Testimone_1 probante del quantum dovuto a titolo di danno patrimoniale, non essendo neppure accompagnata da apposita fattura né quetanza di pagamento. pagina 9 di 10 La testimonianza resa, sul punto, dal teste non è sufficiente e non consente Testimone_1 di superare il limite di tale produzione documentale che costituisce argomento di prova idoneo a formare il convincimento del giudice in merito alla descrizione dei danni lamentati, ma non a provare i pregiudizi subiti nel loro esatto ammontare, mancando anche una idonea produzione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi prima del dedotto evento. Né a tale lacuna può porre rimedio la valutazione equitativa del giudice, la quale può subentrare solo nei casi in cui sia impossibile stimare il danno nella sua esatta entità o sia particolarmente difficoltosa la determinazione del suo preciso ammontare in relazione alla peculiarità del caso concreto, circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie, sicché la parte non può esimersi dal provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. n. 22638/2016). Del pari, del tutto sfornite di prova risultano le domande di rimborso avanzate dall'attrice per spese sostenute in conseguenza dell'accesso operato dai tecnici di in date 9 CP_2 marzo 2020 e 12 marzo 2020 in alcun modo specificate e documentate. E' da aggiungere che, in questa prospettiva, la deduzione vertente sul mancato esperimento della consulenza tecnica non coglie nel segno, visto che non può pretendersi di colmare il deficit di allegazione (che rende indeterminata la domanda o l'eccezione proposta) con la nomina di un c.t.u.. In sintesi, anche le domanda risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti della convenuta vanno rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di legge (ex D.M. n. 55/2014 come integrate da D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti di con spese compensate;
Controparte_3
- rigetta la domanda di accertamento negativo della servitù per carenza di legittimazione attiva;
- rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate nei confronti della convenuta CP_2 per le ragioni indicate in motivazione;
- condanna al pagamento, in favore di (anche quale Parte_1 CP_1 mandataria di , delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per CP_2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e C.A, come per legge. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025
Il Giudice
AR RA RT
pagina 10 di 10