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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7165 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Masi, e con questo Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia alla via Nicolò Paganini, 2, presso lo studio legale
Masi;
ATTRICE
E
, in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian Controparte_1 CP_2
Luca Matarazzi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla via
Mergellina, 32;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.2.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti , nella qualità di Parte_1
cessionaria del credito dell'avv. Anna Cristina Falciano, ha convenuto in giudizio il CP_1
, innanzi al Tribunale di Nola, allo scopo di sentirlo condannare al pagamento della somma
[...]
di euro 20.395,36, in virtù delle prestazioni professionali rese favore dell'ente. Con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_1
con vittoria di spese.
L'attrice agisce, come anticipato, nella qualità di cessionaria di crediti professionali, maturati dall'avv. Anna Cristina Falciano, per l'attività professionale prestata per la difesa dell'ente in sei giudizi amministrativi, celebrati dinanzi al Tribunale Amministrativo della Campania – Napoli.
Il pur non contestando l'effettivo affidamento degli incarichi alla Controparte_1
professionista, né il corretto espletamento degli stessi, ha eccepito l'invalidità dei singoli rapporti professionali, per l'assenza delle corrispondenti delibere di assunzione di impegno contabile, o comunque del riconoscimento di tali somme, quali debiti fuori bilancio. Ha, altresì, eccepito la mancanza del parere di congruità del competente consiglio dell'ordine.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va preliminarmente evidenziato che in corso di causa non sono state espletate attività istruttoria,
stante la natura documentale della controversia.
Tanto premesso, la domanda va accolta.
Nel ribadire che il non ha mai contestato l'effettiva – nonché la corretta - esecuzione delle CP_1
prestazioni professionali da parte del cedente, bensì l'esistenza di espresso provvedimento di copertura delle relative spese, si rappresenta che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo scrivente condivide pienamente, il pagamento delle spese giudiziarie non necessita del previo impegno di spesa, in quanto esse per definizione risultano non prevedibili nell'esito finale.
È stato affermato in questa prospettiva, che “Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato che, nel
contratto di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad
substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso
che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto
difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma
scritta (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.; Cass. n. 1830 del 2018; conf., con riferimento alla
procura generale, Cass. n. 3721 del 2015; Cass. n. 2266 del 2012; Cass. n. 13963 del 2006). In
effetti, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene
investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un
negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene
incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera
professionale in favore della parte: ne consegue, in particolare, che, ai fini della conclusione del
contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa
necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta,
vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. La procura ad litem, tuttavia, quando sia
stata conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c., ed è accettata dal professionista
con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto,
perfeziona il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, del quale, infatti, sussistono
tutti i requisiti necessari, vale a dire l'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione
economico-sociale (causa) del negozio, l'oggetto nonché la forma scritta, che, quale requisito
proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., risponde all'esigenza di identificarne il contenuto
negoziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria (Cass. n. 8500 del 2004; Cass. n.
2266 del 2012): specie se considera la particolare liquidità delle obbligazioni hinc et inde assunte,
considerato che oggetto del contratto di patrocinio sono, da un lato, l'attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile specificamente, e, dall'altro, il pagamento del compenso
secondo la tariffa forense (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.). Non a caso, è stato segnatamente
evidenziato che la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non
può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie
giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla
soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella
quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.;
conf., Cass. n. 8646 del 1993; Cass. n. 3581 del 1998; Cass. n. 11859 del 1999; Cass. SU n. 11098
del 2002) (Cass. Civ. Sent. n. 20381 del 26/07/2019).
Anche più di recente, è stato ribadito che “non è affetta da nullità la delibera dell'ente locale che
affidi l'incarico di difendere in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione
della spesa e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in materia
riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili
nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione” (Cass. n. 13317 del
19.5.2025), e ciò in quanto le spese giudiziarie “non sono concettualmente determinabili all'atto
della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese
processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce
sufficiente copertura” (Cass. n. 11098 del 26.7.2002).
È stato precisato, in questa prospettiva, che l'ipotesi di nullità degli impegni di spesa senza apposita copertura finanziaria non riguarda il caso in esame, giacché “le spese giudiziarie non sono
concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al
capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive,
trovando in tale voce sufficiente copertura. In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la
nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa
indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al
momento della relativa assunzione” (Cass. n. 13913 del 22.5.2019).
Ne consegue, in definitiva, che “Non è affetta da nullità la delibera dell'ente locale che affidi
l'incarico di difendere in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione della
spesa e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in materia riguardano
solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili nel caso di
spesa non determinabile al momento della relativa assunzione” (Cass. n. 13913 del 22.5.2019).
Orbene, non vi è dubbio che i principi giurisprudenziali appena indicati debbano trovare applicazione al caso in esame, e del resto lo stesso convenuto, sin dalla comparsa di CP_1
costituzione e risposta (cfr. pag. 3), ha riconosciuto l'assenza di un preciso accordo preventivo sulla misura complessiva dei compensi, soprattutto in caso di onorari superiori ad Euro 2.500,00, al punto che “la liquidazione avrebbe potuto essere effettuata solo all'esito della valutazione di
congruità eventualmente espressa dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Si tratta
insomma di accordi del tutto generici”.
Non può essere condiviso, pertanto, quanto dedotto in sede di comparsa conclusionale circa la sufficiente determinatezza dell'accordo sul compenso.
Aggiungasi altresì che la validità di tali accordi comporta l'assorbimento dell'eccezione riconvenzionale (invero, generica) di annullamento dei contratti (in forza dell'art. 1441 c.c.).
Residua, infine, l'eccezione circa la congruità dei compensi.
Orbene, è pur vero che, come dedotto dal le parti di comune accordo hanno rimesso la CP_1
quantificazione dei compensi al visto di congruità dell'Ordine, ma è altrettanto vero che nel caso di specie, come si evince dalle note spese in atti, le richieste di liquidazione sono state predisposte nei valori minimi, e con ulteriore riduzione del 20%, in conformità alle indicazioni contenute nelle proposte di deliberazione. Il tuttavia, non ha specificamente contestato i compensi quantificati nelle predette note CP_1
spese, né, si ribadisce ancora una volta, l'effettivo e corretto espletamento dei mandati professionali.
Per tali ragioni, la domanda può essere accolta per la misura azionata in citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, la liquidazione viene effettuata in ragione di quanto previsto dal D.M. 55/2014, nei valori minimi, tenuto conto del valore e della scarsa complessità
della controversia, delle difese delle parti e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa de
quo, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
p.t. al pagamento della somma di euro 20.395,36, oltre interessi legali dalla CP_2
domanda e sino al soddisfo;
- Condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in Euro 200,00 per spese ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nola, 25.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7165 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Masi, e con questo Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia alla via Nicolò Paganini, 2, presso lo studio legale
Masi;
ATTRICE
E
, in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian Controparte_1 CP_2
Luca Matarazzi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla via
Mergellina, 32;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.2.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti , nella qualità di Parte_1
cessionaria del credito dell'avv. Anna Cristina Falciano, ha convenuto in giudizio il CP_1
, innanzi al Tribunale di Nola, allo scopo di sentirlo condannare al pagamento della somma
[...]
di euro 20.395,36, in virtù delle prestazioni professionali rese favore dell'ente. Con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_1
con vittoria di spese.
L'attrice agisce, come anticipato, nella qualità di cessionaria di crediti professionali, maturati dall'avv. Anna Cristina Falciano, per l'attività professionale prestata per la difesa dell'ente in sei giudizi amministrativi, celebrati dinanzi al Tribunale Amministrativo della Campania – Napoli.
Il pur non contestando l'effettivo affidamento degli incarichi alla Controparte_1
professionista, né il corretto espletamento degli stessi, ha eccepito l'invalidità dei singoli rapporti professionali, per l'assenza delle corrispondenti delibere di assunzione di impegno contabile, o comunque del riconoscimento di tali somme, quali debiti fuori bilancio. Ha, altresì, eccepito la mancanza del parere di congruità del competente consiglio dell'ordine.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va preliminarmente evidenziato che in corso di causa non sono state espletate attività istruttoria,
stante la natura documentale della controversia.
Tanto premesso, la domanda va accolta.
Nel ribadire che il non ha mai contestato l'effettiva – nonché la corretta - esecuzione delle CP_1
prestazioni professionali da parte del cedente, bensì l'esistenza di espresso provvedimento di copertura delle relative spese, si rappresenta che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo scrivente condivide pienamente, il pagamento delle spese giudiziarie non necessita del previo impegno di spesa, in quanto esse per definizione risultano non prevedibili nell'esito finale.
È stato affermato in questa prospettiva, che “Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato che, nel
contratto di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad
substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso
che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto
difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma
scritta (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.; Cass. n. 1830 del 2018; conf., con riferimento alla
procura generale, Cass. n. 3721 del 2015; Cass. n. 2266 del 2012; Cass. n. 13963 del 2006). In
effetti, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene
investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un
negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene
incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera
professionale in favore della parte: ne consegue, in particolare, che, ai fini della conclusione del
contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa
necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta,
vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. La procura ad litem, tuttavia, quando sia
stata conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c., ed è accettata dal professionista
con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto,
perfeziona il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, del quale, infatti, sussistono
tutti i requisiti necessari, vale a dire l'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione
economico-sociale (causa) del negozio, l'oggetto nonché la forma scritta, che, quale requisito
proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., risponde all'esigenza di identificarne il contenuto
negoziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria (Cass. n. 8500 del 2004; Cass. n.
2266 del 2012): specie se considera la particolare liquidità delle obbligazioni hinc et inde assunte,
considerato che oggetto del contratto di patrocinio sono, da un lato, l'attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile specificamente, e, dall'altro, il pagamento del compenso
secondo la tariffa forense (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.). Non a caso, è stato segnatamente
evidenziato che la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non
può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie
giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla
soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella
quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.;
conf., Cass. n. 8646 del 1993; Cass. n. 3581 del 1998; Cass. n. 11859 del 1999; Cass. SU n. 11098
del 2002) (Cass. Civ. Sent. n. 20381 del 26/07/2019).
Anche più di recente, è stato ribadito che “non è affetta da nullità la delibera dell'ente locale che
affidi l'incarico di difendere in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione
della spesa e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in materia
riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili
nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione” (Cass. n. 13317 del
19.5.2025), e ciò in quanto le spese giudiziarie “non sono concettualmente determinabili all'atto
della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese
processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce
sufficiente copertura” (Cass. n. 11098 del 26.7.2002).
È stato precisato, in questa prospettiva, che l'ipotesi di nullità degli impegni di spesa senza apposita copertura finanziaria non riguarda il caso in esame, giacché “le spese giudiziarie non sono
concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al
capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive,
trovando in tale voce sufficiente copertura. In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la
nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa
indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al
momento della relativa assunzione” (Cass. n. 13913 del 22.5.2019).
Ne consegue, in definitiva, che “Non è affetta da nullità la delibera dell'ente locale che affidi
l'incarico di difendere in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione della
spesa e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in materia riguardano
solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili nel caso di
spesa non determinabile al momento della relativa assunzione” (Cass. n. 13913 del 22.5.2019).
Orbene, non vi è dubbio che i principi giurisprudenziali appena indicati debbano trovare applicazione al caso in esame, e del resto lo stesso convenuto, sin dalla comparsa di CP_1
costituzione e risposta (cfr. pag. 3), ha riconosciuto l'assenza di un preciso accordo preventivo sulla misura complessiva dei compensi, soprattutto in caso di onorari superiori ad Euro 2.500,00, al punto che “la liquidazione avrebbe potuto essere effettuata solo all'esito della valutazione di
congruità eventualmente espressa dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Si tratta
insomma di accordi del tutto generici”.
Non può essere condiviso, pertanto, quanto dedotto in sede di comparsa conclusionale circa la sufficiente determinatezza dell'accordo sul compenso.
Aggiungasi altresì che la validità di tali accordi comporta l'assorbimento dell'eccezione riconvenzionale (invero, generica) di annullamento dei contratti (in forza dell'art. 1441 c.c.).
Residua, infine, l'eccezione circa la congruità dei compensi.
Orbene, è pur vero che, come dedotto dal le parti di comune accordo hanno rimesso la CP_1
quantificazione dei compensi al visto di congruità dell'Ordine, ma è altrettanto vero che nel caso di specie, come si evince dalle note spese in atti, le richieste di liquidazione sono state predisposte nei valori minimi, e con ulteriore riduzione del 20%, in conformità alle indicazioni contenute nelle proposte di deliberazione. Il tuttavia, non ha specificamente contestato i compensi quantificati nelle predette note CP_1
spese, né, si ribadisce ancora una volta, l'effettivo e corretto espletamento dei mandati professionali.
Per tali ragioni, la domanda può essere accolta per la misura azionata in citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, la liquidazione viene effettuata in ragione di quanto previsto dal D.M. 55/2014, nei valori minimi, tenuto conto del valore e della scarsa complessità
della controversia, delle difese delle parti e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa de
quo, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
p.t. al pagamento della somma di euro 20.395,36, oltre interessi legali dalla CP_2
domanda e sino al soddisfo;
- Condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in Euro 200,00 per spese ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nola, 25.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)