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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/04/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2019, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Anzio, viale dei Gladioli n. 55, presso lo studio dell'avv. Assunta Pagano (pec:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in Email_1 calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Torino, via San Quintino n. 42, presso lo studio dell'avv. Donata Matone (pec:
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle Email_2
liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., recepite nell'ordinanza del 29 novembre 2024, con cui la causa è stata assunta in decisione
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il dott. al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità Controparte_1
1 per le lesioni riportate alla gamba sinistra a seguito di due sedute di “scleroterapia” e, conseguentemente, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, e alla ripetizione del compenso corrisposto.
A fondamento delle domande svolte, l'attrice ha esposto che, agli inizi del mese di ottobre
2017, si era recata presso lo studio del dott. medico specializzato in Controparte_1
angiologia e chirurgia vascolare, sito in Anzio, via Ardeatina n. 373/B, al fine di trovare una valida soluzione al problema delle cc.dd. vene varicose;
in data 11.10.2017 il predetto specialista aveva eseguito un ecodoppler venoso agli arti inferiori e stabilito che la soluzione migliore fossero delle sedute di “scleroterapia”, una procedura medica usata per il trattamento di malformazioni dei vasi sanguigni e consistente nell'iniezione, all'interno dei vasi malformati,
di una dose di soluzione c.d. sclerosante capace di provocare la chiusura ed il collasso dei vasi stessi;
il dott. l'aveva informata brevemente e verbalmente dell'iter chirurgico cui si CP_1 sarebbe dovuta sottoporre ma non le aveva fatto firmare l'apposito modulo del consenso informato;
aveva peraltro avvisato il medico che soffriva da tempo di “trombofilia” ma il dott.
l'aveva rassicurata sul fatto che non ci sarebbero state complicazioni;
si era quindi CP_1 sottoposta a due sedute di scleroterapia alla gamba sinistra, una ad ottobre 2017 e l'altra a novembre 2017; nel mese di gennaio 2018 aveva notato che, nella zona trattata con le iniezioni di sclerosante, stava iniziando a formarsi un edema inizialmente di piccole dimensioni;
allertata, si era precipitata dal dott. il quale, in maniera superficiale, le aveva prescritto, in data CP_1
10.01.2018, il farmaco denominato “connettivina”; tale terapia farmacologica era stata seguita scrupolosamente;
nei mesi successivi, tuttavia, anziché migliorare, la lesione era diventata più
grande e dolorante e, dal momento che il dott. continuava a porre in essere lo stesso CP_1
atteggiamento leggero e superficiale, dal 12 al 28 aprile 2018 si era vista costretta a richiedere delle cure infermieristiche domiciliari, che non avevano però risolto il problema, tanto che in data 9.05.2018 si era dovuta recare presso il pronto soccorso di Aprilia;
successivamente, era rimasta sotto l'osservazione del proprio medico curante e si era rivolta ad un altro specialista angiologo e chirurgo cardiovascolare, il dott. che, a seguito di un'accurata Persona_1
visita medica, aveva confermato la gravità della situazione e prescritto una diversa terapia –
nello specifico il farmaco “clexane 4000” – attraverso la quale si era finalmente potuto notare un miglioramento;
acclarata la responsabilità del dott. che non aveva mai preso in seria CP_1
considerazione la sua condizione e cercato una soluzione alternativa alla sola prescrizione del farmaco connettivina, nel mese di luglio 2018 era stato trasmesso l'invito a trovare una
2 soluzione bonaria della controversia ma il medico aveva declinato ogni responsabilità; vano era stato anche il tentativo di mediazione, al quale il dott. non aveva inteso aderire. CP_1
Si è costituito tempestivamente in giudizio, con comparsa di risposta depositata il
13.05.2019, il dott. che in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per irregolare esperimento, da parte dell'attrice, della procedura di mediazione obbligatoria e la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza degli elementi costitutivi della domanda. Nel merito, il convenuto ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità, esponendo, in sintesi, che: l'attrice, in data 11.10.2017, si era effettivamente recata presso il suo studio ed era stata sottoposta a visita e ad esame eco-colordoppler venoso agli arti inferiori;
nella stessa occasione, fatta la diagnosi e resa un'ampia informazione sulla patologia e sui possibili trattamenti chirurgici e medici, egli aveva predisposto il piano terapeutico dopo averle fatto firmare il modulo del consenso informato, con tutte le indicazioni e l'avvertimento in ordine alle possibili complicanze;
era quindi stato eseguito correttamente, come del resto riconosciuto dalla stessa parte attrice, il trattamento di scleroterapia dei capillari alla gamba sinistra;
il successivo 29.11.2017, invece, la paziente era stata sottoposta ad un nuovo trattamento di scleroteria dei capillari, questa volta alla gamba destra e, in detta occasione, non aveva lamentato alcun problema alla gamba sinistra, trattata più di un mese prima e che anche all'esame visivo non presentava anomalie di sorta;
peraltro, in nessuno degli incontri la aveva mai dichiarato di essere affetta da trombofilia o di assumere (o di Parte_1
aver assunto in passato) farmaci anticoaugulanti;
solo verso la fine del mese di febbraio 2018 la si era rivolta telefonicamente al suo studio riferendo di aver notato sulla gamba Parte_1 sinistra un'escoriazione in corrispondenza della tibia (“stinco” come testualmente riferito dall'attrice), che non ricordava in che occasione si fosse provocata mentre stava lavorando, urtando contro un bancale;
la paziente era stata invitata a farsi visitare ma, essendo impossibilitata a farlo nell'immediatezza per impegni lavorativi, aveva prenotato una visita per il 5 marzo;
nel frattempo, le era stato consigliato di detergere l'escoriazione con acqua ossigenata, di applicare una crema a base di collagene, c.d. “connettivina”, già prescrittale in precedenza per un'altra problematica, di coprire la ferita e di indossare le calze elastiche in permanenza;
il 5.03.2018 la non si era però presentata alla visita e, contattata Parte_1
telefonicamente dalla segretaria dello studio, aveva riferito di aver avuto problemi di lavoro e che, comunque, la gamba era migliorata;
aveva fissato un altro appuntamento per il 26 marzo, al quale nuovamente non si era poi presentata;
era evidente l'insussistenza di una sua
3 responsabilità, avendo egli correttamente eseguito la scleroterapia e avendo cercato di seguire la paziente anche a seguito del presentarsi dell'ulcera, peraltro del tutto scollegata rispetto al trattamento, essendo comparsa diversi mesi dopo rispetto alla seduta di ottobre 2017. In via riconvenzionale, il convenuto domandava la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di
€ 600,00, non avendo la mai corrisposto il compenso pattuito e spettante per la Parte_1
visita e il trattamento.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria, all'esito delle memorie di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali
(interrogatorio formale dell'attrice e prove testimoniali con i testi di entrambe le parti) e c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'istruttoria, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria: - accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. nella causazione delle Controparte_1 lesioni patite dalla sig.ra , nonché nell'aggravamento delle lesioni stesse Parte_1 in quanto non correttamente curate con farmaci adeguati e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi
€ 131.077,12- comprensivi del danno non patrimoniale esso stesso comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute – oltre alla ripetizione della somma di € 200,00 quale prezzo versato per il trattamento pattuito, e così per un totale €
131.277,12, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, ovvero accertate a seguito di espletanda C.T.U. medico legale sulla persona della IG.ra Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. In ogni ipotesi, con vittoria di spese, anche relative al costo del C.T.P. di parte attrice come da
parcella del Dott. che si deposita in allegato;
nonché alle competenze ed Persona_2
onorari della scrivente difesa come da nota spese in allegato alle presenti memorie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il convenuto, dal canto proprio, ha chiesto al Tribunale di: “…- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4) c.p.c.; - ancora in via preliminare, accertare l'irrituale mutatio della domanda attorea con riferimento alla responsabilità commissiva contestata al convenuto con la prima memoria difensiva del
27.12.2019 e sulla quale il convenuto stesso non ha accettato il contraddittorio e per l'effetto dichiararne l'inammissibilità; - nel merito, respingere, perché infondate e pretestuose, tutte le
4 domande attoree e per l'effetto mandare assolto il convenuto da ogni avversaria pretesa;
- in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento contrattuale da parte della sig.ra Parte_1
in ordine al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali rese dal
[...]
convenuto, condannare la suddetta a pagare in favore del dott. la Controparte_1 complessiva somma di € 600,00 o altra minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertata la responsabilità processuale aggravata di parte attrice, condannare la stessa, ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., a risarcire al convenuto i conseguiti danni, da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria delle spese legali, ivi comprese quelle di CTU e di CTP, del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29.11.2014, con la quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**********
Per prima cosa, va respinta l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto ai sensi degli artt. 164 e 163 n. 4 c.p.c.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata, che il Tribunale condivide, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per vizi della c.d. editio actionis “presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il
"petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass., 25 settembre 2014, n. 20294); inoltre, “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a
tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass., 29 gennaio 2015, n. 1681).
Nel caso concreto, non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità della citazione, dalla quale si desumono sia la causa petendi (il contratto d'opera intellettuale intercorso tra la e il Parte_1
che il petitum (il risarcimento del danno per le lesioni subite e la restituzione del CP_1 corrispettivo versato). Il fatto che non siano elencati l'esatto numero delle lesioni riportate o il
5 numero delle volte in cui la si sarebbe recata, dal mese di gennaio 2018, presso lo Parte_1 studio medico del convenuto, non integra in alcun modo una causa di nullità dell'atto introduttivo, trattandosi di elementi di “contorno”, che non rendono incerti il petitum o la causa petendi. A riprova dell'insussistenza del vizio della citazione, non può omettersi di rilevare come il convenuto abbia preso puntuale posizione sul merito delle domande attoree,
difendendosi ampiamente e proponendo altresì una domanda riconvenzionale connessa.
Ciò posto, le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
all'esito dell'istruttoria espletata, sono risultate infondate nel merito;
di contro, merita
[...]
accoglimento, per quanto si dirà, la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per l'attività svolta, avanzata dal convenuto.
Occorre premettere che la dedotta responsabilità del dott. deve essere ricondotta CP_1
agli artt. 1218 e ss. c.c., con la conseguenza che trova applicazione il relativo regime giuridico in punto di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.): pertanto, spetta al danneggiato dedurre uno o più specifici inadempimenti del medico e fornire la prova, secondo il criterio della regolarità causale (altrimenti definito del “più probabile che non”), che da quella determinata condotta negligente, imprudente o imperita, gli è derivato un evento dannoso, da cui sono discese conseguenze dannose risarcibili. Compete invece al convenuto dare prova di aver diligentemente e con la dovuta perizia adempiuto la propria prestazione e che l'evento dannoso è dipeso, piuttosto, da un evento imprevedibile e/o inevitabile.
Il danneggiato deve, in altri termini, fornire la prova del contratto (o del “contatto” qualificato), dell'aggravamento della situazione patologica - o dell'insorgenza di nuove patologie - e del relativo nesso di causalità con il dedotto inadempimento del sanitario, restando a carico della parte obbligata la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo pienamente diligente e che gli esiti pregiudizievoli siano discesi da un fattore fortuito
(cfr. ex plurimis Cass., 17 giugno 2016, n. 12516, nonché Cass., 21 luglio 2011, n. 15993).
Tale regime è coerente con il principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di dimostrare quei fatti che sono nella sfera di conoscenza di colui che è tenuto - conseguentemente - a darne prova (sul principio di vicinanza della prova in ambito medico-sanitario cfr. Cass., 27 ottobre 2010, n.
10060).
Nel caso di specie, tra l'attrice e il convenuto è intercorso un contratto d'opera professionale, nel momento in cui la prima si è recata presso lo studio medico del secondo e ha
6 accettato il piano terapeutico da costui prescritto per il trattamento delle cc.dd. vene varicose,
problematica da cui la era affetta. Parte_1
È infatti pacifico tra le parti, oltreché documentato per tabulas, che in data 11.10.2017 sia stato effettuato un ecodoppler venoso di entrambi gli arti inferiori (v. doc. 1 di parte attrice), all'esito del quale il dott. ha individuato la scleroterapia come trattamento adeguato alla CP_1
situazione della paziente, consistendo in una procedura medica con cui si inietta, tramite un ago di modeste dimensioni, all'interno del vaso o dei vasi malformati, una soluzione particolare
(volgarmente definita “sclerosante”), capace di provocarne la chiusura e il collasso;
nel caso di specie, il dott. ha deciso di intervenire sui capillari somministrando il farmaco CP_1
denominato Atossisclerol 0,5%.
Tale terapia, proposta dal sanitario, è stata “accettata” dalla paziente, che si è affidata alle cure del primo sottoponendosi, prima in data 11.10.2017 e, poi, in data 29.11.2017, a due sedute di scleroterapia.
È dunque acclarata l'esistenza del contratto tra medico e paziente, sotteso alle domande attoree.
Quanto agli inadempimenti in cui sarebbe incorso il convenuto, nell'atto di citazione la ha allegato soltanto: 1) l'omessa acquisizione del c.d. consenso informato, da cui Parte_1
sarebbe derivata la lesione della sua libertà di autodeterminarsi in modo consapevole rispetto al trattamento di scleroterapia praticato;
2) la colposa sottovalutazione della ferita ulcerosa,
comparsa a gennaio 2018, della gamba sinistra, che era stata trattata con scleroterapia nei mesi precedenti, e la prescrizione di una terapia farmacologica (connettivina) inadeguata.
Sennonché, dalle prove orali assunte e dalla c.t.u. medico-legale espletata è emersa l'infondatezza di tali addebiti formulati dall'attrice nei riguardi del convenuto.
Quanto alla presunta omessa acquisizione del consenso informato, il convenuto ha depositato in atti il relativo modulo (doc. 08) con la descrizione dell'intervento di
“scleroterapia delle varici” e dei suoi possibili effetti indesiderati, datato 11.10.2017 e recante la sottoscrizione della . Parte_1
A fronte del disconoscimento della sottoscrizione effettuato da quest'ultima nel primo scritto difensivo successivo alla produzione (la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e considerata la perdita incolpevole dell'originale da parte del convenuto (come si dirà, dall'escussione della teste , segretaria dello studio, è infatti emerso che sia stata proprio Tes_1 quest'ultima, per una svista, a consegnare all'attrice l'originale del documento, anziché
7 trattenerlo presso lo studio medico), la circostanza della piena e corretta informativa resa dal alla è stata acclarata tramite la prova testimoniale espletata su istanza del CP_1 Parte_1
convenuto, in linea con il condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l'avvenuto disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l'esistenza del diritto fatto valere, e, quindi, anche attraverso prova testimoniale, salvo che la legge richieda la forma scritta, "ad substantiam" o
"ad probationem", del fatto costitutivo” (cfr. ex plurimis Cass., 1 agosto 2002, n. 11437).
In particolare, all'udienza del 10.02.2022 è stata escussa, come accennato, la collaboratrice dello studio medico del dott. , persona estranea alla CP_1 Testimone_2
lite e della cui attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare, che ha confermato che alla “è stato dato il modulo (che viene mostrato alla teste) e anche verbalmente il Parte_1 dottore ha illustrato il trattamento. Io ero presente”; la testimone ha altresì precisato di aver errato lei stessa nel consegnare all'attrice il modulo in originale anziché la copia: “è stato un errore mio, perché lo studio era pieno di gente, perché mi sono occupata io di fotocopiare e poi ho dato l'originale alla signora anziché la copia”; conseguentemente, anche a voler ritenere che il consenso informato debba essere “racchiuso” in un documento scritto, nella specie la prova dell'autenticità della sottoscrizione della è stata ammissibilmente data dal Parte_1
convenuto a mezzo prova testimoniale anziché tramite c.t.u. grafologica ai sensi dell'art. 2724
n. 3 c.c. (cfr. in argomento Cass., 16 ottobre 2017, n. 24306).
La deposizione della consente dunque di ritenere sufficientemente raggiunta la Tes_1
prova, incombente sul professionista, che la paziente sia stata resa edotta, prima di essere sottoposta alla scleroterapia, della tipologia di trattamento medico e dei suoi possibili rischi, e che le venne altresì esibito e consegnato il modulo acquisito agli atti di causa.
Il Tribunale ritiene peraltro di doversi discostare da alcune valutazioni espresse dal c.t.u.,
nella propria relazione definitiva, in merito alla ritenuta incompletezza del modulo in parola se riferito ad un trattamento con finalità prettamente estetica anziché, primariamente, di tipo clinico/terapeutico.
Il c.t.u. ha evidenziato come, a suo dire, il modulo, rispetto ad una prestazione di chirurgia estetica, non sarebbe sufficientemente preciso perché non indicherebbe il rischio di comparsa di necrosi cutanea e/o esiti ulcerosi discromici (“per quanto attiene al consenso informato- nell'ipotesi l'intervento de quo fosse proposto alla finalità estetica- dal momento che
l'intervento non è finalizzato al recupero della salute in senso stretto, né è connotato
8 dall'urgenza essendo volto solo a migliorare l'aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione (ed è questo l'orizzonte in cui ci muoviamo con la presente CTU),
l'informazione deve essere particolarmente precisa e dettagliata. Elementi questi che non si rinvengono nella “Scheda paziente trattamento scleroterapico”, ritenuta generica e non adeguatamente precisa e dettagliata. Per cui risulta censurabile che la paziente non sia stata
informata circa la possibilità di comparsa di necrosi cutanea e/o esiti ulcerosi discromici”, cfr. pag. 22 della c.t.u.).
In realtà, diversamente da quanto si legge nella c.t.u., nel modulo in atti, alla seconda pagina, è espressamente elencata tra le possibili complicanze la “necrosi (escara) cutanea
(3%): appare come un'area circoscritta di colore nero, circondata da alone rossastro, il diametro varia in genere da pochi millimetri a poco più di un centimetro…”, con l'ulteriore precisazione che “possono permanere cicatrici nell'area interessata”. Pertanto, il documento non può reputarsi incompleto.
A ciò si aggiunga che l'attrice non ha mai specificamente dedotto in giudizio di essersi rivolta al dott. per sottoporsi ad un trattamento con finalità estetiche;
anzi, negli scritti CP_1 difensivi la ha sempre fatto riferimento all'esigenza di “trovare una valida Parte_1 soluzione al problema delle c.d. vene varicose”, ragion per cui si era rivolta al convenuto in qualità di “medico specializzato in angiologia e chirurgia vascolare” e non come medico specializzato in trattamenti estetici;
sempre l'attrice ha esposto di aver accettato il trattamento di scleroterapia proposto dal dott. dopo apposito ecodoppler (eseguito su entrambe le CP_1
gambe, sia la destra che la sinistra, altro elemento che smentisce la tesi attorea secondo cui la gamba da trattare era solo la sinistra e avvalora, invece, la conclusione del trattamento funzionale, sia pure con ricadute “estetiche”, e non di medicina estetica), ossia “una procedura medica usata per il trattamento di malformazioni dei vasi sanguigni e consistente
nell'iniezione, all'interno dei vasi malformati di una dose di soluzione c.d. sclerosante capace di provocare la chiusura ed il collasso dei suddetti vasi” (v. pag. 1 della citazione).
Dunque, l'attrice non ha dedotto – se non nel corso dell'interrogatorio formale e della c.t.u., ossia tardivamente – né ha chiesto di provare (per testimoni) di aver concordato con il convenuto dei trattamenti con finalità prevalentemente “estetica”. Tale finalità non si evince neppure dalla documentazione sanitaria in atti: nel rispondere alle osservazioni critiche del consulente dell'attrice, infatti, il c.t.u. ha sottolineato che “non è ipotizzabile esprimere
l'indicazione univoca al trattamento estetico, tesi sostenuta da parte attrice, sulla scorta del
9 farmaco usato e sull'aspetto delle lesioni, che siano esse teleangectasie o meno: infatti anche se non per mera finalità estetica, le teleangectasie possono essere meritevoli di trattamento, se non altro con finalità preventive, e l' -pur con i limiti già riportati- era possibile Parte_2 farmaco con indicazione per il trattamento” (v. pag. 35-36 dell'elaborato).
In sintesi, non risulta dagli atti e dai documenti di causa né l'attrice ha allegato tempestivamente (e provato) di essersi rivolta al dott. per risolvere un inestetismo che le CP_1
arrecava disagio, anziché un problema ai vasi sanguigni (cc.dd. varici) meritevole di cura sul piano clinico;
in ogni caso, il modulo in atti – che la teste ha confermato essere stato Tes_1
illustrato nel suo contenuto e consegnato all'attrice – reca l'indicazione della necrosi (escara)
cutanea e delle conseguenti cicatrici nella zona trattata quale possibile effetto indesiderato della scleroterapia.
Senza considerare che la , in contrasto rispetto ai presupposti per la Parte_1 risarcibilità del danno da c.d. “consenso informato” delineati dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ad esempio Cass., 12 giugno 2023, n. 16633), non ha mai chiaramente allegato che avrebbe rifiutato il trattamento, essendosi piuttosto limitata a dedurre che avrebbe verosimilmente
“ponderato in maniera diversa” la sua decisione, né ha ben individuato il tipo di conseguenze dannose riportate, sul piano non patrimoniale - in termini di patema d'animo e di contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, a causa della presunta informativa incompleta ricevuta (a ben vedere, sui danni in generale l'attrice ha di fatto
“rinviato” integralmente alla propria c.t.p., ove si discorre, genericamente – e impropriamente, di un danno biologico del 16/18%, comprensivo di un disturbo da stress post traumatico non riscontrato affatto dal c.t.u., e di un “danno biologico esistenziale del 35%”, che non si comprende neanche se corrisponda alla voce del c.d. danno morale soggettivo).
Quanto alla lamentata omissione colposa in cui sarebbe incorso il che avrebbe CP_1 sottovalutato la ferita comparsa sulla gamba sinistra dell'attrice, dalla c.t.u. – rimasta priva di specifica contestazione sul punto – si evince la correttezza dell'operato del sanitario.
L'ausiliario del Tribunale, infatti, ha chiarito al riguardo che “a seguito della comparsa delle lesioni ulcerose, le è stato prescritto di indossare calze elastiche e medicarsi col farmaco
“Connettivina”, a base di acido ialuronico e sale sodico, entrambi correttamente indicati per la risoluzione della patologia in questione” (cfr. pag. 24 della c.t.u.).
Peraltro, va detto che non è risultato sufficientemente acclarato, all'esito dell'istruttoria svolta, che la si sia effettivamente recata, dopo la comparsa dell'ulcera, presso lo Parte_1
10 studio del dott. per mostrargli la ferita;
sicuramente ha contattato telefonicamente il CP_1 sanitario per esporgli il problema e chiedergli indicazioni su come curare l'ulcera (il fatto è sostanzialmente pacifico ed è stato confermato anche dalla teste , di parte convenuta) ma Tes_1 non è stata invece fornita dall'attrice la prova che il convenuto sia stato messo in condizione di vedere la ferita e, quindi, di prescrivere altre terapie, in ipotesi maggiormente mirate. Il teste di parte attrice, ha dichiarato di rammentare che l'attrice avesse un foglio con Tes_3
l'indicazione della connettivina e delle calze elastiche aggiungendo, subito dopo, “…non ricordo se fosse una vera e propria prescrizione su carta intestata o se recasse la firma del dott. (v. verbale dell'8.11.2022). CP_1
È certo, invece, che l'attrice, nel mese di marzo 2018, sebbene avesse prenotato dei controlli (uno per il 5 marzo, l'altro per il 26 marzo, circostanza allegata dal convenuto in comparsa e non specificamente contestata dall'attrice in prima memoria o nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c.), non si sia presentata presso lo studio del dott. e si è invece CP_1
rivolta ad altri professionisti. Precisamente, ad aprile 2018 ha eseguito cure domiciliari con l'infermiere Daniele Riccioli, inefficaci a detta della stessa attrice;
a maggio 2018 si è recata presso il pronto soccorso di Aprilia (v. doc. 3 e 4 allegati alla citazione), ove a ben vedere le è
stato semplicemente prescritto di assumere una compressa al giorno di moment act (un farmaco di uso comune acquistabile senza prescrizione) e di effettuare una vista angiologica di approfondimento;
a giugno 2018 ha effettuato tale visita con il dott. , che le ha indicato dei Per_1
trattamenti in verità molto simili a quelli già suggeriti dal convenuto: medicazione della ferita con garza e betadine o amukina e di indossare calze/gambaletti a compressione graduata (v.
doc. 6 di parte attrice), mentre la prescrizione dell'eparina (clexane 4000) risale a molti mesi dopo, ossia al mese di ottobre 2018, ad opera del dott. (v. sempre doc. 6). Pt_3
Premesso, dunque, che le cure suggerite dal dott. (presumibilmente a mezzo CP_1
telefono, non essendo emerso con certezza che la da gennaio 2018 si sia mai recata Parte_1
presso il suo studio medico) erano quelle adeguate a giudizio del c.t.u., è indubbio che, da marzo in poi, il convenuto non sia stato messo in condizione di controllare l'evoluzione dell'ulcera e di prescrivere eventuali altre terapie, dato che la non si è più Parte_1
presentata ai controlli fissati, come riferito anche dalla teste . Tes_1
Ne consegue che alcuna responsabilità può essere concretamente addebitata al convenuto per pretese negligenze relative al periodo successivo alla comparsa della lesione.
11 Occorre infine esaminare l'ulteriore profilo di asserito inadempimento del convenuto –
l'errata scelta del trattamento di scleroterapia, nonostante l'attrice fosse affetta da trombofilia – dedotto dall'attrice, a ben vedere, soltanto nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c.
Nell'atto introduttivo, infatti, oltre a dolersi di non essere stata adeguatamente informata dei rischi del trattamento, l'attrice aveva mosso soltanto le seguenti censure all'operato del dott.
“non risulta arduo in tale ambito dimostrare il nesso di casualità tra la condotta non CP_1
tanto commissiva (poiché, ricordiamo, la mera procedura medica, seppur svolta in maniera illecita data l'assenza del consenso informato, sembrava essere stata svolta in maniera lineare) quanto omissiva del Dott. ed il danno subito dalla IG.ra dal momento che CP_1 Parte_1
questa ha più volte mostrato la ferita ulcerosa al Dott. ma egli non ha mai CP_1 approfondito la questione con un'indagine più ricercata, ma si è limitato solo alla prescrizione del farmaco connettivina facendo, così, in modo che un'ulcera di piccole dimensioni acquisisse
una dimensione maggiore ed arrivasse, persino, allo stato di tumefazione. È palese, quindi, che un'attenzione maggiore del medico alla paziente avrebbe ovviamente evitato la manifestazione di un danno così ingente, come risulta evidente che, altresì, una terapia diversa avrebbe certamente evitato il suddetto danno” (v. pag. 7 del libello introduttivo).
Come correttamente eccepito dal convenuto, dunque, nell'atto di citazione (e nelle perizie di parte a firma dei dott.ri e doc. 10 e 11 di parte attrice) alcuna negligenza o Per_2 Pt_3
imperizia erano state censurate rispetto alla scelta, a monte, di praticare la scleroterapia e alle modalità esecutive di tale trattamento;
la si era limitata, nelle premesse in fatto, a Parte_1 riferire che “Perdippiù, la IG.ra informava il medico di soffrire di “trombofilia” Parte_1
(doc. n. 13) quindi chiedeva rassicurazione allo stesso che non ci sarebbero state complicazioni nell'intervento, rassicurazione ovviamente data dal medesimo” (v. pag. 2 della citazione) senza a ciò ricollegare alcuna specifica censura da muovere all'operato del sanitario;
ad ulteriore riprova di ciò va detto che, nel prendere posizione sull'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto, l'attrice ha precisato che “la tempistica cui si riferiscono i fatti posti a fondamento dell'azione sia quella circoscritta tra il 10.01.2018 (data nella quale veniva prescritta per la prima volta dal Dott. ) ed il periodo tra maggio e Persona_3
giugno 2018”, così confermando di aver inteso incentrare le proprie doglianze sul periodo successivo alla comparsa dell'ulcera e non sul trattamento effettuato a ottobre-novembre del
2017.
12 Soltanto in sede di prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., invece, ha lamentato –
peraltro in modo piuttosto generico – l'ulteriore inadempimento del sanitario consistito nell'averla sottoposta al trattamento, “inadeguato”, di scleroterapia.
Tale attività difensiva integra non una mera emendatio libelli ma una vera e propria mutatio non consentita, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui il
Tribunale ritiene di uniformarsi. Infatti, nelle azioni di inadempimento contrattuale, “la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non
si traduce in una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in
corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali” (cfr. Cass., 17 dicembre 2024, n.
32952; conforme Cass., 28 gennaio 2015, n. 1611).
Ciò si giustifica in ragione del fatto che “l'attore ha l'onere di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione”. Trattandosi, infatti, di diritti eterodeterminati, l'attore deve indicare espressamente sin dalla citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata ma, piuttosto, l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (in arg. ex multis Cass., 16 aprile 2021, n.10141; Cass., 16 marzo 2018, n. 6618).
Senza recesso da quanto sin qui esposto, nessun rimprovero può essere comunque formulato nei confronti del convenuto per il fatto di aver iniettato il farmaco “sclerosante” alla paziente, affetta da trombofilia.
Infatti, l'attrice ha soltanto dedotto ma non ha fornito prova di aver compiutamente informato il convenuto di tale pregressa condizione patologica, che le era stata diagnosticata nel
2007; per parte sua, il dott. ha sempre specificamente contestato tale circostanza. Né CP_1
può imputarsi al convenuto di non aver raccolto correttamente e in modo completo i dati anamnestici della paziente, poiché ciò integrerebbe un inadempimento ancora diverso, mai contestato dall'attrice.
13 Senza considerare che la trombofilia, come chiarito dal c.t.u. (cui è stato comunque demandato, per completezza dell'indagine peritale, di approfondire tale aspetto), non era una reale controindicazione al trattamento medico che, al più, avrebbe dovuto essere accompagnato da una profilassi anticoagulante (“la terapia sclerosante non sembra che presenti complicanze differenti nei pazienti portatori di trombofilia ereditaria, non costituendo quindi una
controindicazione assoluta, a patto che le iniezioni di Aetossisclerol siano associate ad una terapia profilattica anticoagulante, con tassi di riuscita sovrapponibili alle popolazioni normali”, pag. 19 della c.t.u.; “…può risultare elemento censurabile la mancata somministrazione di profilassi anticoagulante in modo da prevenire la formazione di ulcere
necrotiche su base trombotica farmacologica, qualora venisse dimostrato che il sanitario fosse
effettivamente a conoscenza di detta condizione”, pag. 23-24 dell'elaborato definitivo).
L'omessa somministrazione di un farmaco anticoagulante, tuttavia, integrerebbe una condotta colposa che non è mai stata allegata da parte attrice, che anche nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. si è limitata a censurare in questi termini l'agire del convenuto:
“appare palesemente chiaro come tanto la condotta commissiva del Dott. (l'intervento CP_1
di scleroterapia) quanto quella omissiva (omissione nel sottoporre al paziente un trattamento post operatorio differente una volta appurata l'inefficienza del precedente) siano direttamente collegati alle tumefazioni verificatesi a danno della IG.ra , configurandosi quindi Parte_1
in tutto e per tutto il nesso causale tra le predette condotte e la patologia lamentata da parte attrice”, senza specificare che tipo di errore avrebbe commesso il medico nelle fasi di scelta e di esecuzione del trattamento;
neppure nella c.t.p. a firma del dott. (doc. 10 di parte Per_2
attrice) si fa menzione della trombofilia o del fatto che il dott. avrebbe dovuto CP_1
somministrare un qualche farmaco anticoagulante. In altri termini, negli scritti difensivi e nei documenti di parte attrice non risulta eccepito, in maniera tempestiva e puntuale, tale inadempimento, che quindi è stato individuato soltanto dal c.t.u.; trattasi, pertanto, di un fatto nuovo, inammissibile nel processo.
Il trattamento di scleroterapia, da ultimo, è stato correttamente eseguito (lo ha sostanzialmente riconosciuto la stessa attrice nell'atto di citazione e lo ha sottolineato il c.t.u. nella propria relazione), di talché l'ulcera comparsa può qualificarsi come evento non evitabile da parte del sanitario;
è cioè una complicanza dipesa (forse) dalla mancata somministrazione dell'anticoagulante (che, per quanto detto, è un profilo irrilevante e comunque non addebitabile al convenuto, che non è emerso sapesse della trombofilia della paziente) e, al contempo, dal
14 “meccanismo del farmaco stesso che, come suggerisce la sua stessa scheda tecnica ed emerge dalle ultime acquisizioni della Società Italiana di Medicina Estetica nonché dalle Linee Guida del Collegio Italiano di Flebologia, può presentare come effetto collaterale la necrosi tissutale” (v. pag. 19 della c.t.u.).
Conclusivamente e in sintesi, le domande attoree, sia quella risarcitoria che quella di ripetizione dell'importo di € 200,00 (anche questa, infatti, postulerebbe l'esistenza di un grave inadempimento del convenuto, tale da giustificare la risoluzione del contratto d'opera con conseguente diritto alle restituzioni ai sensi dell'art. 1458 c.c.), vanno respinte dal momento che: 1) il consenso informato prima del trattamento è stato correttamente acquisito;
2) alcuna omissione colposa si ravvisa, in capo al convenuto, nella fase successiva alla comparsa dell'ulcera, avendo il indicato una terapia iniziale corretta, secondo quanto CP_1
condivisibilmente accertato dal c.t.u., e non avendo, in seguito, avuto la possibilità di controllare la paziente, che ha disertato le visite prenotate e, solo mesi dopo, si è rivolta ad altri professionisti;
3) rispetto alla scelta e all'esecuzione del trattamento di scleroterapia, l'attrice non ha specificamente – e tempestivamente – individuato di quali inadempimenti sarebbe responsabile il convenuto;
in ogni caso, dalla c.t.u. si traggono però sufficienti elementi per ritenere che la necrosi dei tessuti della gamba sinistra si sia prodotta quale “effetto collaterale” non evitabile del farmaco, che è stato correttamente iniettato.
Merita accoglimento, invece, la domanda riconvenzionale tempestivamente formulata dal convenuto. Quest'ultimo, infatti, ha eccepito il mancato pagamento del compenso di € 600,00, pattuito per l'attività svolta (la visita iniziale e le sedute di scleroterapia); era onere dell'attrice fornire prova dell'avvenuto, integrale pagamento.
Invece, sia in prima udienza che nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c. non ha preso puntuale posizione sulla domanda riconvenzionale e non ha quindi specificamente contestato né la misura dell'onorario pattuito con il dott. né il mancato pagamento. Non CP_1
ha neppure articolato prove volte a dimostrare di aver versato l'acconto di € 200,00, per il quale ha agito in ripetizione.
Le dichiarazioni a sé favorevoli rese nel corso dell'interrogatorio formale sono prive di efficacia probatoria e il doc. n. 3bis depositato, oltreché scarsamente significativo (non reca, infatti, alcuna sottoscrizione per ricevuta del dott. , rappresenta anche una produzione CP_1 tardiva perché effettuata soltanto con la terza memoria di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., anziché entro il secondo termine di cui allo stesso art. 183, 6 comma, c.p.c.
15 Consegue a quanto esposto che va condannata a corrispondere al Parte_1 convenuto la somma di € 600,00, oltre interessi al saggio legale (art. 1284, comma 1, c.c., in difetto di apposita domanda volta al pagamento di quelli di cui al comma 4) dal 12.07.2018
(data della richiesta stragiudiziale di pagamento, doc. 8 di parte attrice e 3 del convenuto) al soddisfo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attrice, sollecitata dal convenuto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che l'azione intrapresa è risultata infondata all'esito dell'istruttoria svolta e non può pertanto classificarsi già ex ante come “abusiva”.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 (da ultimo aggiornato dal d.m. 147/2022) previsti per lo scaglione di riferimento, che va individuato in base al valore della domanda (nella specie indicato dall'attrice in € 131.277,12). Si farà applicazione dei parametri medi alla fase introduttiva e alla fase di trattazione/istruzione della causa e dei minimi alle fasi di studio e decisoria.
Le spese della c.t.u. (pari all'acconto versato all'ausiliario, in difetto di successive istanze di liquidazione a saldo) vanno poste, in via definitiva, a carico della parte attrice soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 600,00, oltre interessi al saggio Controparte_1 legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dal 12.07.2018 al soddisfo;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
che si liquidano in € 10.701,00 per compensi professionali, oltre al 15% Controparte_1
di rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di parte attrice.
Così deciso in Velletri in data 28 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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