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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte al n. 63/2023 ed al n. 5275/2023 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, (Avv.ti VANNICELLI FRANCESCO e
[...] Parte_7
CELLETTI BIANCAMARIA)
ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
(AVVOCATURA DELLO STATO)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Le parti ricorrenti, premesso di avere conseguito il titolo di specializzazione su sostegno all'estero, hanno chiesto che previa disapplicazione dell'art. 7, comma 4,
lett. e) dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 - nella parte in cui stabilisce che
“l'inserimento con riserva non dà titolo nell'individuazione in qualità di avente
titolo alla stipula del contratto” -, venga accertato il loro diritto ad essere destinatarie di incarichi di supplenza nella classe di concorso ADSS per la
Provincia di con la conseguente condanna del alla relativa CP_2 CP_1
attribuzione. L'Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto dei ricorsi e contestandone la fondatezza.
◊
I ricorsi sono infondati.
Giova premettere che, come evidenziato anche da altra giurisprudenza di merito che si richiama espressamente ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Trib. Varese, n.
74/2024), i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e non UE) e che intendano esercitare in Italia la professione di docente sono tenuti a chiedere ed ottenere il riconoscimento del titolo professionale secondo quanto previsto dalla Direttiva 2013/55/UE, recepita in
Italia con il D. Lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016. Soltanto la sussistenza contestuale del doppio requisito, ossia del conseguimento del titolo di specializzazione unitamente all'avvenuto riconoscimento dello stesso da parte del , CP_1
permette di ritenere l'effettività del conseguimento all'estero del titolo abilitante,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro con il relativo diritto, per il docente, di far valere in Italia la relativa abilitazione
(rectius, la specializzazione) ai fini dell'accesso all'insegnamento. Il
provvedimento di riconoscimento del titolo emesso dall'Amministrazione, infatti,
ha efficacia costitutiva e non soltanto dichiarativa (sul punto si vedano ex plurimis
Tar Lazio-Roma, Sez. III, 19 ottobre 2017, n. 10501; Consiglio di Stato, Adunanza
di Sezione del 27 agosto 2020, n. 01611), con la conseguenza che il titolo conseguito all'estero è equiparato ad una abilitazione conseguita in Italia soltanto a decorrere dalla data di adozione del provvedimento stesso, ragione per cui –
nelle more – il titolo conseguito all'estero è tamquam non esset.
La mera presentazione, al competente , della domanda di CP_1
riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero non può,
dunque, assumere di regola alcuna rilevanza, analogamente all'impugnazione del diniego del riconoscimento. Il provvedimento con cui l'Amministrazione
riconosce la validità del titolo costituisce, del resto, l'atto conclusivo del procedimento amministrativo in cui la PA, nell'esercizio del suo potere discrezionale, effettua una valutazione di comparazione fra il percorso di formazione espletato all'estero dal docente e quello previsto in Italia, ad esito del quale può anche prevedere, in caso di rilevata differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato a seguito di percorso effettuato all'estero, l'indicazione delle cosiddette “misure compensative”, costituite da prove attitudinali o da tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
Argomentando diversamente si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra coloro che conseguono la specializzazione in Italia e coloro che posseggono un titolo estero non ancora riconosciuto nel nostro Paese, anche in considerazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del fatto che la procedura di riconoscimento della professione di docente non è
automatica ed altresì rappresenta il risultato di una valutazione discrezionale della PA cui il Tribunale, pacificamente, non può sostituirsi.
E' dunque da escludersi una qualsivoglia violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza da parte dell'Amministrazione scolastica, perché le parti ricorrenti non si trovano nella medesima situazione dei docenti che hanno conseguito la specializzazione sulla materia del sostegno in Italia entro i termini,
considerato – come già detto – che il titolo di specializzazione conseguito all'estero, per essere spendibile in Italia, deve essere riconosciuto secondo la normativa vigente (per l'esercizio della professione di docente di sostegno in Italia
è necessario, in particolare, il possesso di un titolo di specializzazione conseguibile nei modi precisati dal D.M. n. 249/2010 e successive disposizioni attuative).
Si è pure osservato, sulla falsariga della medesima linea interpretativa, che avendo il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero carattere non vincolato e risultando in particolar modo subordinato ad accertamenti istruttori rimessi all'amministrazione scolastica italiana, “appare del tutto legittima la scelta compiuta con la citata ordinanza n. 112/2022, con riferimento alla fattispecie di titolo conseguito all'estero, consistente nella mera individuazione, nelle more del necessario riconoscimento, del solo possibile posizionamento nelle graduatorie, in attesa del necessario presupposto costituito dall'avvenuto riconoscimento del titolo;
del resto, lo stesso art. 5 ter del DL 228/2021 richiede l'effettivo 'possesso
del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della
legge 3 maggio 1999, n. 124'.
La scelta dell'Amministrazione, in pendenza di una mera domanda di riconoscimento di titolo estero, di individuare la possibile collocazione in
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro graduatoria, ma senza 'titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla
stipula di contratto', non appare irragionevole ed anzi è aderente alle considerazioni ed indicazioni del giudice amministrativo in precedenza richiamate circa la natura del procedimento di riconoscimento del titolo estero e tiene conto anche delle possibili conseguenze della diversa scelta sia sugli interessi e la posizione dei soggetti che sono già in possesso di un valido titolo 'pleno iure', sia sull'organizzazione scolastica generale (vedi, sul punto, quanto osservato in motivazione da TAR Roma, (Lazio) sez. III, 06/10/2022, ud. 27/09/2022,
n.12662: 'la scelta di estendere la possibilità di conseguire detti titoli anche
all'estero, avrebbe comportato, in virtù dei richiamati termini procedimentali e del cospicuo numero di domande di riconoscimento che il CP_1
abitualmente tratta, l'inserimento con riserva nelle graduatorie di tutti i soggetti
abilitandi all'estero, con la conseguenza che in caso di successivi dinieghi alle
istanze di riconoscimento presentate, come già successo per gli anni scolastici
passati, avrebbero fatto seguito dei provvedimenti di esclusione, con risoluzione
dei contratti di lavoro in corso d'anno, a scapito della continuità didattica e della
regolarità nello svolgimento delle lezioni, ossia di obiettivi che il servizio
pubblico dell'istruzione deve mirare a perseguire”).”.
Si è escluso, per altro verso, “che l'iscrizione con riserva sia del tutto priva di
utilità, posto che l'ordinanza ministeriale, con disposizione di favore, consente
comunque l'inserimento con riserva nella graduatoria di prima fascia GPS
nonostante l'assenza del decreto di riconoscimento (che, di per sé, impedirebbe di
valutare il possesso del titolo di specializzazione estero, con conseguente
esclusione dalla graduatoria di prima fascia), assicura l'attribuzione del relativo
punteggio e la possibilità di stipulare contratti di lavoro nel biennio di efficacia
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle GPS non appena dovesse intervenire il decreto di riconoscimento” (Trib.
Palermo, 19/11/2024).
Conseguentemente escluso, alla luce di tali persuasive argomentazioni, che le parti ricorrenti avessero titolo per aspirare ed ottenere la stipula dei contratti di supplenza, vanno respinti i due ricorsi riuniti. Ma i difformi pronunciamenti documentati dalle parti ricorrenti in altri fori italiani giustifica la compensazione delle spese.
◊
Così deciso in Palermo, il 23/10/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte al n. 63/2023 ed al n. 5275/2023 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, (Avv.ti VANNICELLI FRANCESCO e
[...] Parte_7
CELLETTI BIANCAMARIA)
ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
(AVVOCATURA DELLO STATO)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Le parti ricorrenti, premesso di avere conseguito il titolo di specializzazione su sostegno all'estero, hanno chiesto che previa disapplicazione dell'art. 7, comma 4,
lett. e) dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 - nella parte in cui stabilisce che
“l'inserimento con riserva non dà titolo nell'individuazione in qualità di avente
titolo alla stipula del contratto” -, venga accertato il loro diritto ad essere destinatarie di incarichi di supplenza nella classe di concorso ADSS per la
Provincia di con la conseguente condanna del alla relativa CP_2 CP_1
attribuzione. L'Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto dei ricorsi e contestandone la fondatezza.
◊
I ricorsi sono infondati.
Giova premettere che, come evidenziato anche da altra giurisprudenza di merito che si richiama espressamente ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Trib. Varese, n.
74/2024), i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e non UE) e che intendano esercitare in Italia la professione di docente sono tenuti a chiedere ed ottenere il riconoscimento del titolo professionale secondo quanto previsto dalla Direttiva 2013/55/UE, recepita in
Italia con il D. Lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016. Soltanto la sussistenza contestuale del doppio requisito, ossia del conseguimento del titolo di specializzazione unitamente all'avvenuto riconoscimento dello stesso da parte del , CP_1
permette di ritenere l'effettività del conseguimento all'estero del titolo abilitante,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro con il relativo diritto, per il docente, di far valere in Italia la relativa abilitazione
(rectius, la specializzazione) ai fini dell'accesso all'insegnamento. Il
provvedimento di riconoscimento del titolo emesso dall'Amministrazione, infatti,
ha efficacia costitutiva e non soltanto dichiarativa (sul punto si vedano ex plurimis
Tar Lazio-Roma, Sez. III, 19 ottobre 2017, n. 10501; Consiglio di Stato, Adunanza
di Sezione del 27 agosto 2020, n. 01611), con la conseguenza che il titolo conseguito all'estero è equiparato ad una abilitazione conseguita in Italia soltanto a decorrere dalla data di adozione del provvedimento stesso, ragione per cui –
nelle more – il titolo conseguito all'estero è tamquam non esset.
La mera presentazione, al competente , della domanda di CP_1
riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero non può,
dunque, assumere di regola alcuna rilevanza, analogamente all'impugnazione del diniego del riconoscimento. Il provvedimento con cui l'Amministrazione
riconosce la validità del titolo costituisce, del resto, l'atto conclusivo del procedimento amministrativo in cui la PA, nell'esercizio del suo potere discrezionale, effettua una valutazione di comparazione fra il percorso di formazione espletato all'estero dal docente e quello previsto in Italia, ad esito del quale può anche prevedere, in caso di rilevata differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato a seguito di percorso effettuato all'estero, l'indicazione delle cosiddette “misure compensative”, costituite da prove attitudinali o da tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
Argomentando diversamente si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra coloro che conseguono la specializzazione in Italia e coloro che posseggono un titolo estero non ancora riconosciuto nel nostro Paese, anche in considerazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del fatto che la procedura di riconoscimento della professione di docente non è
automatica ed altresì rappresenta il risultato di una valutazione discrezionale della PA cui il Tribunale, pacificamente, non può sostituirsi.
E' dunque da escludersi una qualsivoglia violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza da parte dell'Amministrazione scolastica, perché le parti ricorrenti non si trovano nella medesima situazione dei docenti che hanno conseguito la specializzazione sulla materia del sostegno in Italia entro i termini,
considerato – come già detto – che il titolo di specializzazione conseguito all'estero, per essere spendibile in Italia, deve essere riconosciuto secondo la normativa vigente (per l'esercizio della professione di docente di sostegno in Italia
è necessario, in particolare, il possesso di un titolo di specializzazione conseguibile nei modi precisati dal D.M. n. 249/2010 e successive disposizioni attuative).
Si è pure osservato, sulla falsariga della medesima linea interpretativa, che avendo il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero carattere non vincolato e risultando in particolar modo subordinato ad accertamenti istruttori rimessi all'amministrazione scolastica italiana, “appare del tutto legittima la scelta compiuta con la citata ordinanza n. 112/2022, con riferimento alla fattispecie di titolo conseguito all'estero, consistente nella mera individuazione, nelle more del necessario riconoscimento, del solo possibile posizionamento nelle graduatorie, in attesa del necessario presupposto costituito dall'avvenuto riconoscimento del titolo;
del resto, lo stesso art. 5 ter del DL 228/2021 richiede l'effettivo 'possesso
del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della
legge 3 maggio 1999, n. 124'.
La scelta dell'Amministrazione, in pendenza di una mera domanda di riconoscimento di titolo estero, di individuare la possibile collocazione in
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro graduatoria, ma senza 'titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla
stipula di contratto', non appare irragionevole ed anzi è aderente alle considerazioni ed indicazioni del giudice amministrativo in precedenza richiamate circa la natura del procedimento di riconoscimento del titolo estero e tiene conto anche delle possibili conseguenze della diversa scelta sia sugli interessi e la posizione dei soggetti che sono già in possesso di un valido titolo 'pleno iure', sia sull'organizzazione scolastica generale (vedi, sul punto, quanto osservato in motivazione da TAR Roma, (Lazio) sez. III, 06/10/2022, ud. 27/09/2022,
n.12662: 'la scelta di estendere la possibilità di conseguire detti titoli anche
all'estero, avrebbe comportato, in virtù dei richiamati termini procedimentali e del cospicuo numero di domande di riconoscimento che il CP_1
abitualmente tratta, l'inserimento con riserva nelle graduatorie di tutti i soggetti
abilitandi all'estero, con la conseguenza che in caso di successivi dinieghi alle
istanze di riconoscimento presentate, come già successo per gli anni scolastici
passati, avrebbero fatto seguito dei provvedimenti di esclusione, con risoluzione
dei contratti di lavoro in corso d'anno, a scapito della continuità didattica e della
regolarità nello svolgimento delle lezioni, ossia di obiettivi che il servizio
pubblico dell'istruzione deve mirare a perseguire”).”.
Si è escluso, per altro verso, “che l'iscrizione con riserva sia del tutto priva di
utilità, posto che l'ordinanza ministeriale, con disposizione di favore, consente
comunque l'inserimento con riserva nella graduatoria di prima fascia GPS
nonostante l'assenza del decreto di riconoscimento (che, di per sé, impedirebbe di
valutare il possesso del titolo di specializzazione estero, con conseguente
esclusione dalla graduatoria di prima fascia), assicura l'attribuzione del relativo
punteggio e la possibilità di stipulare contratti di lavoro nel biennio di efficacia
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle GPS non appena dovesse intervenire il decreto di riconoscimento” (Trib.
Palermo, 19/11/2024).
Conseguentemente escluso, alla luce di tali persuasive argomentazioni, che le parti ricorrenti avessero titolo per aspirare ed ottenere la stipula dei contratti di supplenza, vanno respinti i due ricorsi riuniti. Ma i difformi pronunciamenti documentati dalle parti ricorrenti in altri fori italiani giustifica la compensazione delle spese.
◊
Così deciso in Palermo, il 23/10/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro