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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile - Specializzata in materia di impresa, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2457/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4971/2019 del 18 ottobre-13 novembre
2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e ivi residente in [...], deceduto il 10 dicembre 2022, già
[...]
elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Antonio Bon-
giorno che lo rappresentava e difendeva per mandato in calce all'atto introdut-
tivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
la (P.I. e Controparte_1
C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elet- P.IVA_1
tivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Mario Parisi che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
1 APPELLATA
a seguito della presentazione dell'istanza di estinzione del processo, avanzata dalla UR, sono state chiamate in giudizio nata Milazzo il Controparte_2
21 dicembre 1970 (C.F.: ) e nata a [...]- CodiceFiscale_2 Parte_2
gheria il 15 novembre 1963 (C.F.: ), elettivamente do- CodiceFiscale_3
miciliate in Palermo presso lo studio dell'avv. Antonio Bongiorno che le rap-
presenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione del 24
marzo 2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e Controparte_2 Parte_2
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle sig.re Controparte_2
e nel procedimento de quo; Parte_2
condannare la , in persona Parte_3
del Curatore pro tempore, alle spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Condannare la , in persona Parte_3
del Curatore pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 96 Cpc in favore delle signore per avere la UR agito in malafede e colpa grave, con quanti-
ficazione in via equitativa.
Per l'appellata
Ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio promosso in grado di ap-
pello dal sig. nei confronti della UR del Fallimento “Eu- Parte_1
, iscritto al numero di R.G. 2457/2019, Controparte_3
per la mancata riassunzione nel termine perentorio previsto dall'art. 305 Cpc;
rigettare la domanda di condanna al pagamento delle spese e al
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 Cpc, proposta nei confronti della
UR, con vittoria di spese di lite o, in subordine, compensazione integrale delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 4971/2019 del 18 ottobre-13 novembre 2019, il
Tribunale di Palermo condannò a pagare alla UR falli- Parte_1
mentare di l'importo €350.000,00 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno provocato, quale amministratore della mede-
sima società, a quest'ultima e ai suoi creditori.
1.1. Per la riforma di quella pronuncia propose appello Parte_4
; dal canto suo, chiese il rigetto del gravame.
[...] Pt_3
1.2. Con note depositate il 7 ottobre 2024, il Legale dell'appellante di-
chiarò che il proprio assistito era deceduto il 10 dicembre 2022; quindi, con ordinanza del successivo 25 ottobre 2024 la Corte dichiarò interrotto il pro-
cesso.
1.3. Con ricorso datato 6 febbraio 2025 la UR, premesso che era infruttuosamente decorso il termine previsto dall'art. 305 Cpc per la riassun-
zione del processo interrotto, ne chiese l'estinzione.
1.4. All'udienza odierna la causa è stata quindi posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc.
2. Ciò premesso, la Corte rileva che, successivamente all'ordinanza del
25 ottobre 2024, con la quale il processo è stato dichiarato interrotto per inter-
venuta decesso dell'appellante , il processo non è stato rias- Parte_1
sunto nel termine perentorio di tre mesi stabilito dal 1° comma dell'art. 305
Cpc.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 2.1. Ora, ai sensi del 3° comma del successivo art. 307, il processo si estingue (per quel che qui interessa) qualora le parti tenute a riassumere il giu-
dizio non vi provvedano entro il termine perentorio stabilito dalla legge. E poi-
ché – si ripete – non si è proceduto a tale riassunzione, va quindi adottata la conseguente pronuncia richiesta dalla UR.
3. Quanto, poi, alle spese di lite, si rileva che e Controparte_2 Pt_2
, nei confronti delle quali la UR ha riassunto il giudizio in quanto
[...]
ritenute eredi di , nel costituirsi hanno dedotto: Parte_1
- di non essere eredi del medesimo , avendo rinunciato all'ere- Pt_1
dità dello stesso (la con atto in notaio di Palermo CP_2 Persona_1
del 16 gennaio 2023; la con dichiarazione resa davanti al Cancelliere Pt_1
del Tribunale di Termini Imerese l'11 aprile 2024);
- che la UR avrebbe potuto acquisire conoscenza di tali rinunce mediante richiesta del «relativo certificato al registro delle successioni»;
- che dunque la UR va condannata al pagamento non solo di spese e compensi del giudizio, ma anche di un importo, da quantificarsi equitativa-
mente, pari al risarcimento del danno ex art. 96 Cpc.
3.1. Ciò posto, ritiene questo collegio che la richiesta delle sig.re CP_2
e non possa accogliersi non solo perché, ai sensi dell'ul-
[...] Parte_2
timo comma dell'art. 310 Cpc, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ma anche perché le rinunce all'eredità delle stesse potevano esser portate a conoscenza della UR, prima o dopo la rias-
sunzione, senza la necessità di una costituzione in giudizio, le cui spese ap-
paiono, dunque, superflue e quindi non ripetibili (art. 92 Cpc).
4. Si precisa, infine, che questa pronuncia viene redatta nella forma della
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 sentenza conformemente al pacifico insegnamento della Corte Suprema, per la quale, «a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 Cpc, che contemplava e disci-
plinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provve-
dimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, più
soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi» (in questi termini la motivazione di Cass. 11434/2007; nello stesso senso, Cass. 5250/1999,
14936/2000, 12537/2003 e 19124/2004).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4971/2019 del Parte_5
18 ottobre-13 novembre 2019, dichiara estinto il processo.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile - Specializzata in materia di impresa, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2457/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4971/2019 del 18 ottobre-13 novembre
2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e ivi residente in [...], deceduto il 10 dicembre 2022, già
[...]
elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Antonio Bon-
giorno che lo rappresentava e difendeva per mandato in calce all'atto introdut-
tivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
la (P.I. e Controparte_1
C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elet- P.IVA_1
tivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Mario Parisi che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
1 APPELLATA
a seguito della presentazione dell'istanza di estinzione del processo, avanzata dalla UR, sono state chiamate in giudizio nata Milazzo il Controparte_2
21 dicembre 1970 (C.F.: ) e nata a [...]- CodiceFiscale_2 Parte_2
gheria il 15 novembre 1963 (C.F.: ), elettivamente do- CodiceFiscale_3
miciliate in Palermo presso lo studio dell'avv. Antonio Bongiorno che le rap-
presenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione del 24
marzo 2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e Controparte_2 Parte_2
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle sig.re Controparte_2
e nel procedimento de quo; Parte_2
condannare la , in persona Parte_3
del Curatore pro tempore, alle spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Condannare la , in persona Parte_3
del Curatore pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 96 Cpc in favore delle signore per avere la UR agito in malafede e colpa grave, con quanti-
ficazione in via equitativa.
Per l'appellata
Ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio promosso in grado di ap-
pello dal sig. nei confronti della UR del Fallimento “Eu- Parte_1
, iscritto al numero di R.G. 2457/2019, Controparte_3
per la mancata riassunzione nel termine perentorio previsto dall'art. 305 Cpc;
rigettare la domanda di condanna al pagamento delle spese e al
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 Cpc, proposta nei confronti della
UR, con vittoria di spese di lite o, in subordine, compensazione integrale delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 4971/2019 del 18 ottobre-13 novembre 2019, il
Tribunale di Palermo condannò a pagare alla UR falli- Parte_1
mentare di l'importo €350.000,00 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno provocato, quale amministratore della mede-
sima società, a quest'ultima e ai suoi creditori.
1.1. Per la riforma di quella pronuncia propose appello Parte_4
; dal canto suo, chiese il rigetto del gravame.
[...] Pt_3
1.2. Con note depositate il 7 ottobre 2024, il Legale dell'appellante di-
chiarò che il proprio assistito era deceduto il 10 dicembre 2022; quindi, con ordinanza del successivo 25 ottobre 2024 la Corte dichiarò interrotto il pro-
cesso.
1.3. Con ricorso datato 6 febbraio 2025 la UR, premesso che era infruttuosamente decorso il termine previsto dall'art. 305 Cpc per la riassun-
zione del processo interrotto, ne chiese l'estinzione.
1.4. All'udienza odierna la causa è stata quindi posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc.
2. Ciò premesso, la Corte rileva che, successivamente all'ordinanza del
25 ottobre 2024, con la quale il processo è stato dichiarato interrotto per inter-
venuta decesso dell'appellante , il processo non è stato rias- Parte_1
sunto nel termine perentorio di tre mesi stabilito dal 1° comma dell'art. 305
Cpc.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 2.1. Ora, ai sensi del 3° comma del successivo art. 307, il processo si estingue (per quel che qui interessa) qualora le parti tenute a riassumere il giu-
dizio non vi provvedano entro il termine perentorio stabilito dalla legge. E poi-
ché – si ripete – non si è proceduto a tale riassunzione, va quindi adottata la conseguente pronuncia richiesta dalla UR.
3. Quanto, poi, alle spese di lite, si rileva che e Controparte_2 Pt_2
, nei confronti delle quali la UR ha riassunto il giudizio in quanto
[...]
ritenute eredi di , nel costituirsi hanno dedotto: Parte_1
- di non essere eredi del medesimo , avendo rinunciato all'ere- Pt_1
dità dello stesso (la con atto in notaio di Palermo CP_2 Persona_1
del 16 gennaio 2023; la con dichiarazione resa davanti al Cancelliere Pt_1
del Tribunale di Termini Imerese l'11 aprile 2024);
- che la UR avrebbe potuto acquisire conoscenza di tali rinunce mediante richiesta del «relativo certificato al registro delle successioni»;
- che dunque la UR va condannata al pagamento non solo di spese e compensi del giudizio, ma anche di un importo, da quantificarsi equitativa-
mente, pari al risarcimento del danno ex art. 96 Cpc.
3.1. Ciò posto, ritiene questo collegio che la richiesta delle sig.re CP_2
e non possa accogliersi non solo perché, ai sensi dell'ul-
[...] Parte_2
timo comma dell'art. 310 Cpc, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ma anche perché le rinunce all'eredità delle stesse potevano esser portate a conoscenza della UR, prima o dopo la rias-
sunzione, senza la necessità di una costituzione in giudizio, le cui spese ap-
paiono, dunque, superflue e quindi non ripetibili (art. 92 Cpc).
4. Si precisa, infine, che questa pronuncia viene redatta nella forma della
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 sentenza conformemente al pacifico insegnamento della Corte Suprema, per la quale, «a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 Cpc, che contemplava e disci-
plinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provve-
dimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, più
soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi» (in questi termini la motivazione di Cass. 11434/2007; nello stesso senso, Cass. 5250/1999,
14936/2000, 12537/2003 e 19124/2004).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4971/2019 del Parte_5
18 ottobre-13 novembre 2019, dichiara estinto il processo.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
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