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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 16885/2022 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Carmine Picone)
- ATTORE - OPPONENTE
E
CP_1
(Avv. Sabrina Marotta)
- CONVENUTO – OPPOSTO
NONCHÉ'
[...]
- CONTUMACE Controparte_2
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.6.2021 la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di assegnazione emessa il 28.5.2021 nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.
12345/2020, all'esito della quale il GE, “vista la costituzione da ultimo svolta da parte esecutata e ritenuto che sia suscettibile di accoglimento l'istanza di riduzione del pignoramento, recando
l'ingiunzione nei confronti di la espressa limitazione dell'importo dovuto entro i limiti Parte_2 della fideiussione prestata, ossia entro l'importo di € 268.320,00”, ha: a) rideterminato il credito 2
fatto valere nei confronti di in € 268.320,00; b) assegnato “l'importo pari ad 1\5 della Parte_2 pensione mensile, detratta la somma di € 690,00 da ritenersi impignorabile e al netto delle ritenute fiscali, dovuto dal terzo pignorato suddetto al debitore esecutato, all'esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza del complessivo importo di € 271.520,00” e pari alla predetta somma rideterminata, oltre alle spese di procedura.
Nell'atto oppositivo deduceva l'opponente che il G.E. avrebbe errato nel limitare l'assegnazione alla somma di € 268.320,00, in considerazione del fatto che ognuno dei fideiussori aveva assunto l'obbligo di garantire l'intero importo del contratto sottoscritto, per € 2.236.000,00, come anche riconosciuto nel titolo esecutivo. Dichiarava inoltre che nel presentare opposizione a decreto ingiuntivo, i fideiussori nulla avevano eccepito in ordine alla somma ingiunta, con la conseguenza che l'importo garantito doveva ritenersi oramai cristallizzato nel totale oggetto di ingiunzione. Affermava inoltre che il GE avrebbe leso il principio del contraddittorio in quanto avrebbe deciso di limitare l'importo basandosi sulla comparsa di costituzione del debitore e senza acquisire sul punto la prospettazione di parte creditrice.
Chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza e l'assegnazione degli importi sino alla complessiva somma di € 760.666,39, ossia il debito accumulato dal debitore principale.
Con comparsa depositata il 13.12.2021 si costituiva il debitore opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di fase.
Con ordinanza del 15.12.2021 il GE, rilevato che nel ricorso non veniva “richiesta
l'adozione di provvedimenti sospensivi e che neppure ricorrono i presupposti per adottare provvedimenti indilazionabili”, dichiarava chiusa la fase cautelare, assegnando termine per la riassunzione della causa nel merito.
Tempestivamente riassunto il giudizio, l'opponente ha reiterato i motivi di opposizione presentati e le richieste avanzate nel ricorso cautelare, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Disposta con ordinanza del 13.5.2022 l'integrazione ex art. 102 c.p.c. con il terzo pignorato alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, l' non è costituito in giudizio. CP_2
Costituitosi con comparsa depositata il 10.2.2023 il convenuto ha preliminarmente eccepito la carenza di interesse della all'opposizione in ragione del fatto che “gli importi oggetto di CP_3
assegnazione sono pacificamente inidonei a soddisfarne il credito, anche in caso di rideterminazione del quantum eseguibile nei confronti del Sig. ”; nel merito ha quindi Parte_2 evidenziato l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione nella parte in cui il limite di impignorabilità individuato per l'anno in corso è maggiore di quello indicato nell'ordinanza di assegnazione. Infine, ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione, ribadendo che l' sarebbe debitore nei limiti Pt_2 3
del 12% della fideiussione, pertanto, dell'importo di € 268.320,00. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di causa.
Solamente nelle memorie ex art. 183, VI co., n. 2), il convenuto ha quindi chiesto, ex novo, di dichiarare “l'inefficacia del pignoramento per essere l'importo pignorato al sig. superiore Pt_2
alla sua quota debitoria. Il sig. è eventualmente responsabile unicamente e soltanto Parte_2 nei limiti dell'importo di €. 91.729,92” (pag. 2, memorie citate).
All'udienza del 27.11.2024, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del terzo pignorato che, pur CP_2
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Del pari preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova, presentata dall' solamente con le memorie ex art. 183, VI. Co., n. 2) c.p.c., di inefficacia del Pt_2 pignoramento “per essere l'importo pignorato al sig. superiore alla sua quota debitoria”, da Pt_2 individuarsi in asseriti € 91.729,92.
Tale eccezione, infatti, non risulta mai avanzata dal convenuto in sede di costituzione, laddove al contrario insiste, seppur in via subordinata, per la determinazione del limite da individuarsi in € 268.320,00.
L'introduzione della domanda nuova, all'interno di memorie deputate esclusivamente a
“replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime”, in assenza dei presupposti di legge, porta quindi alla valutazione della sua inammissibilità.
Parimenti in via preliminare occorre rigettare l'eccezione di carenza di interesse all'impugnazione ex art. 617 c.p.c. avanzata dall'opposto.
Invero, seppur la somma oggetto di assegnazione possa non vedere una concreta soddisfazione nella pratica, in quanto la quota mensile di pensione assegnabile è esigua, ciò non toglie che la società creditrice abbia il diritto di vedersi riconosciuta la somma corretta, anche ai fini di una esecuzione futura e diversa. L'eccezione non può dunque trovare accoglimento.
Venendo quindi al merito dell'opposizione, si deve osservare quanto segue.
Il motivo relativo all'errata individuazione della somma di cui l' sarebbe debitore Pt_2
risulta infondato.
Invero, il titolo azionato nella procedura R.G.E. n. 12345/2020 è costituito dal decreto ingiuntivo n. 8535/2017 con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto di pagare, fra gli altri, a Pt_3 [...]
ed in favore della “senza dilazione, in solido, ma per i garanti/fideiussori
[...] Parte_4 indicati in ricorso non oltre il limite di fideiussione, la somma di € 755.296,39”, oltre accessori e spese.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la stessa banca specificava che “A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla detta società nei confronti della banca rilasciavano fideiussione omnibus pro-quota sino alla concorrenza del complessivo importo di €
2.236.000,00, con contratto sottoscritto in data 18/11/2009 […]: il Sig. […] (per la Parte_2 quota del 12% pari ad € 268.320,00)”.
Discende da quanto sopra che il decreto ingiuntivo, nel richiamare il limite di fideiussione, non può che a sua volta richiamare, per relationem, quanto dalla stessa ricorrente indicato come limite “pro-quota” per ciascuno dei fideiussori, quantificato dalla stessa in € 268.320,00 per Pt_4
l'Aprile.
Del resto, conferma di tale piana interpretazione la si ricava dal testo della fideiussione sottoscritta dai garanti, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e posta a base della sua emissione, laddove viene chiaramente riportato che “La fideiussione viene da noi assunta nel senso che insieme garantiamo l'intero ammontare degli affidamenti concessi, ma ognuno nei limiti della seguente quota: € 268.320,00 pari al 12% […]”. Parte_2
La limitazione riportata nel decreto ingiuntivo (non oltre il limite di fideiussione), che ricalca la limitazione per la fideiussione indicata nel ricorso (fideiussione omnibus pro-quota per la quota del 12% pari ad € 268.320,00) e che riprende le medesime parole riportate nella fideiussione
(ognuno nei limiti della seguente quota), è stata pertanto correttamente interpretata dal GE.
Né alcuna rilevanza può rivestire il celebrato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non ha avuto ad oggetto la somma di cui i fideiussori erano debitori, con conseguente rigetto dell'opposizione in parte qua.
Infondata si palesa, inoltre, la doglianza mossa dall'opponente e relativa alla violazione del contraddittorio nella determinazione dell'importo oggetto dell'assegnazione.
In primo luogo, in quanto vale in thema il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in virtù del quale: “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere
d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe
- determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa” (Cassazione civile, sez.
III, 13/07/2011, n. 15363). 5
L'individuazione di una somma non coerente con il titolo azionato, pertanto, rientra fra i controlli specificamente rimessi al giudice dell'esecuzione, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti.
In secondo luogo in quanto, disposta dal GE la trattazione scritta all'udienza del 27.5.2021 e lo scambio di note precedenti, il creditore ha depositato le note di udienza il 19.5.2021, il debitore il
24.5.2021 (contenente la richiesta di individuazione degli importi di assegnazione secondo il limite di fideiussione), ossia in tempo affinché il creditore potesse prenderne visione ed eventualmente chiedere prima dell'udienza del 27.5.2021 al giudice, ove ritenuto necessario, un termine per ulteriormente controdedurre, viceversa mai chiesto da parte creditrice.
Infine, non si palesa infondata la doglianza di parte convenuta relativa all'aumento del limite della soglia di impignorabilità individuato per l'anno in corso rispetto a quello indicato nell'ordinanza di assegnazione: la soglia, infatti, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 545 c.p.c., è CP_ pari al doppio dell'assegno sociale, importo individuato ogni anno dalla Circolare dell' pubblicata a gennaio, con conseguente adeguamento automatico della stessa da parte del terzo pignorato, senza che ciò costituisca in alcun modo un motivo di revoca o modifica dell'ordinanza di assegnazione delle somme.
Da tutto quanto sopra esposto discende conclusivamente il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate CP_4 Parte_2 in € 8.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, l'11.4.2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Messina)