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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 02/10/2025, alle ore 10.10 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 6255 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2021, sono comparsi:
- l'avvocato Giorgio PINNA, procuratore della parte attrice, il quale:
o in via principale conferma le conclusioni dell'atto di citazione;
o in via subordinata, nel casso di rigetto, chiede la compensazione totale o parziale delle spese di lite;
o svolge breve discussione orale;
- l'avvocato MO NT, procuratore della parte convenuta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o chiede la condanna al rimborso delle spese anche del procedimento di ATP;
o svolge breve discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6255 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giorgio PINNA (C.F. ), studio in Cagliari, nel CodiceFiscale_2
Viale Diaz n. 29, elettivamente domiciliata presso il difensore;
attrice contro
(C.F. nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._3 residente in [...]; con il patrocinio dell'avv. MO NT
(C.F. ) e dell'avv. Raffaello SPANO ( ); C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso l'avv. Raffaello SPANO;
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo n. Parte_1
3077/2019 RAC nei confronti di per accertare quali fossero le cause CP_1 delle fessurazioni che si erano manifestate nel 2016 nell'appartamento di sua proprietà, sito ai piani secondo e terzo dell'edificio in Cagliari via Collegio numero 6, composto da altre due unità immobiliari poste ai sottostanti piani terreno (proprietà Per_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 , ed altri) e primo, (proprietà CP_2 Controparte_3 CP_1 sostenendo che fossero riconducibili e i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta proprietaria dell'appartamento sito al piano primo.
2. La convenuta ha contestato di essere responsabile delle lesioni, sostenendo che fossero riconducibili ai lavori di sopraelevazione fatti eseguire dall'attrice, consistiti nella costruzione di nuovi volumi al piano quarto terzo.
3. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Presidente del Tribunale è stato incaricato di rispondere ai seguenti quesiti:
a) accerti [il CTU] le cause del fenomeno fessurativo che si sta verificando nell'immobile di proprietà della ricorrente sito a Cagliari, nella via del Collegio n. 6, come sopra individuato in catasto;
b) individui le possibili soluzioni tecniche da adottare per la stabilizzazione e messa in sicurezza, nonché i relativi costi ipotizzabili;
c) valuti l'entità e il valore economico dei danni patiti dall'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra . Parte_1
4. Terminato il procedimento di istruzione preventiva, la ha iniziato la Parte_1 presente causa nei confronti della sola , con atto di citazione notificato il CP_1
17/12/2021, nel quale ha chiesto l'accertamento delle cause delle lesioni murarie (crepe e fessurazioni) presenti nel suo appartamento e la condanna della convenuta ad eseguire tutte le opere necessarie ad eliminarle nonché a risarcire all'attrice i danni che le hanno causato, nell'ipotesi che le cause dipendano dall'eccessiva deformabilità del solaio che separa gli appartamenti delle parti e dalla presenza, nell'intradosso di detto solaio, di una plafonatura realizzata con malta da intonaco su rete metallica.
5. Nell'atto di citazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE:
1) - Accertare preliminarmente la sussistenza di crepe e fessurazioni lamentate dall'esponente nell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari via del Collegio 6 sito al piano secondo e terzo dello stabile e distinto al N.C.E.U. al foglio 18, particella 2844,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 sub 4.
2) - Accertare le origini e le cause delle crepe e fessurazioni lamentate dall'esponente nell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari via del Collegio 6 sito al piano secondo e terzo dello stabile e distinto al al foglio 18, particella 2844, sub 4. CP_4
3) - Nell'ipotesi che tali origini e cause dipendano e siano da ricondurre all'eccessiva deformabilità del solaio di calpestio del secondo piano che divide l'appartamento dell'attrice da quella della e dalla presenza in detto solaio di una CP_1 plafonatura realizzata con malta da intonaco su rete metallica, condannare la CP_1
ad eseguire tutte le opere necessarie tese all'eliminazione di tali cause.
[...]
4) - Con il risarcimento del danno in ipotesi del verificarsi della fattispecie di cui al superiore punto 3, costituito anche dalla rimessa in pristino dell'immobile dell'esponente.
5) - Con vittoria di spese ed onorari, ivi comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo espletato.”.
6. La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio a mezzo comparsa depositata il
10/12/2021, con la quale:
a. ha ribadito di non essere responsabile delle fessurazioni;
b. ha sostenuto che il CTU del procedimento n. 3077/2019 RAC non aveva individuato alcuna causale delle fessurazioni riconducibile ad essa convenuta;
c. ha ribadito il dubbio che i volumi realizzati dall'attrice nel terzo piano dell'edificio
– senza concessione edilizia, licenza o permesso di costruire – possano avere generato sovraccarichi responsabili non solo delle lesioni all'interno della casa dell'attrice ma anche delle altre lesioni presenti sulle pareti murarie esterne dell'edificio (condominiali);
d. ha osservato che il CTU aveva accertato documentalmente che la sopraelevazione realizzata dalla convenuta era stata colpita da ordinanza sindacale di demolizione, cui era seguita una richiesta di concessione in sanatoria che prevedeva la sostituzione del nuovo volume abusivo con un tetto ad aria passante, alla quale però l'attrice non aveva fatto seguire alcuna opera;
e. ha sostenuto che pertanto la soprelevazione doveva ritenersi abusiva;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 f. ha lamentato il fatto che il consulente tecnico d'ufficio del proc. n. 3077/2019
RAC non avesse esaminato l'incidenza sulle strutture dei sovraccarichi generati dalla sopraelevazione realizzato dalla convenuta e quindi l'eventuale effetto causale sulle lesioni murarie presenti nella sua casa;
g. ha rassegnato le seguenti conclusioni: “conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia: in via principale, accertare che nessuna responsabilità è configurabile in capo alla convenuta in ordine a quanto lamentato dall'attrice e, per l'effetto, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna della signora al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, qualora a seguito di nuova CTU venga accertato che i dissesti interessanti, oltre la proprietà attrice, anche la facciata e le parti comuni, siano da ricondurre alla presenza di carichi eccessivi e allo stato non legittimi esistenti sull'unità al secondo e terzo piano, dichiarare che il costo degli interventi che si ravvisassero necessari debba essere sopportato dalla sola parte attrice;
in via gradata, qualora a seguito di nuova
CTU venga accertato che i dissesti interessanti, oltre la proprietà attrice, anche la facciata e le parti comuni, siano conseguenti a problemi strutturali dell'edificio, dichiarare che il costo degli interventi necessari per la loro eliminazione debba essere ripartito tra tutti i condomini, secondo i criteri di legge, previa eliminazione, con oneri a esclusivo carico della parte attrice, dei carichi eccessivi
e allo stato non legittimi esistenti sull'unità al secondo e terzo piano. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
7. In prima udienza il giudice, osservato che il consulente tecnico d'ufficio del procedimento n. 3077/2019 RAC attribuiva le lesioni murarie a fattori riconducibili all'attrice – quali il sovraccarico con pavimento e massetto di oltre 27 cm di spessore, la costruzione del muro di spina che conduce al piano terzo fuori terra e la posa di mattonelle senza fughe – ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis cpc: “l'attrice rinuncia alla domanda e rimborsa alla convenuta le spese di difesa tecnica del procedimento di ATP (fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e del presente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 procedimento (fasi di studio e istruttoria), da liquidarsi applicando gli importi tabellari previsti dal DM 55/2014, senza aumenti né riduzioni, per lo scaglione di valore indeterminabile compreso tra i 26.000 e i 52.000 euro”.
8. La convenuta ha accettato la proposta conciliativa del giudice.
9. L'attrice l'ha respinta, obiettando che il consulente il consulente tecnico d'ufficio del procedimento n. 3077/2019 RAC:
a. aveva imputato parte delle fessurazioni che si erano presentate nel suo appartamento 1) all'eccessiva deformabilità del solaio ligneo tra i piani primo
( secondo ( ), 2) alla plafonatura realizzata dalla CP_1 Parte_1
nell'estradosso del solaio, 3) alla demolizione da parte della Parte_1 convenuta di un muro di tramezzo, che poteva avere amplificato le lesioni;
b. aveva escluso l'effetto causale dei carichi generati dal muro di spina che sostiene la scala costruita dalla convenuta per collegare i piani secondo e terzo;
c. non aveva attributo effetto causale delle lesioni al massetto-pavimento di 27 cm presente nell'estradosso del solaio del secondo piano;
d. aveva escluso che il muro di spina che sorregge la scala di collegamento tra i piani secondo e terzo all'interno dell'appartamento dell'attrice avesse generato sovraccarichi sul solaio tra il primo il secondo piano;
e. aveva proposto quale rimedio un intervento di rinforzo strutturale del solaio da eseguire all'interno dell'appartamento della convenuta.
L'attrice ha inoltre ha contestato che la rottura delle mattonelle del pavimento del suo appartamento fosse riconducibile alla inadeguatezza delle fughe.
10. Con le rispettive prime memorie ex articolo 183 cpc, le parti hanno confermato le rispettive domande e difese.
11. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice ha chiesto venissero ammessi i seguenti mezzi di prova costituendo: interrogatorio formale della convenuta sulle seguenti circostanze:
“a) Vero che nel mese di novembre del 2015, ha provveduto a far eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Cagliari, in via del Collegio 6;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 b) Vero che, in occasione di tale ristrutturazione, ha provveduto alla demolizione di un tramezzo come da foto che mi vengono esibite;
prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
c) Vero che fin dal mese di gennaio dell'anno 2016, in occasione di una visita nell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Cagliari, in via del Collegio 6, ho rilevato rilevanti crepe sui muri portanti;
d) vero che in occasione di altra visita nel mese di maggio del 2022, ho rilevato che tali crepe erano aumentate come numero e come evoluzione e larghezza”.
12. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice ha contestato gli assunti della convenuta relativi ai sovraccarichi generati dalla copertura del terzo piano affermando che “Risulta altresì la marginalità del carico dovuto alla copertura del 3° piano nella parte interna dell'U.I. della ricorrente” (pag. 27 relazione CTU) e che “tali sovraccarichi (riferito al 3° piano) incidono in maniera non significativa sul carico alla base della muratura principale destra, quella più cimentata”.
13. Con ordinanza depositata il 01/02/2024, il giudice ha così provveduto:
1. Non ammette l'interrogatorio formale della convenuta chiesto dall'attrice nella seconda memoria ex art 183 cpc sui capitoli a) [“Vero che nel mese di novembre del 2015, ha provveduto a far eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Cagliari, in via del Collegio 6”] e b) [“Vero che, in occasione di tale ristrutturazione, ha provveduto alla demolizione di un tramezzo come da foto che mi vengono esibite”] perché superfluo, vertendo su fatti non contestati e comunque irrilevanti ai fini del decidere, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio; 2. Non ammette la prova testimoniale chiesta dall'attrice nella seconda memoria ex art 183 cpc, sui capitoli c) [“Vero che fin dal mese di gennaio dell'anno 2016, in occasione di una visita nell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Cagliari, in via del Collegio 6, ho rilevato rilevanti crepe sui muri portanti”] e d) [“vero che in occasione di altra visita nel mese di maggio del 2022, ho rilevato che tali crepe erano aumentate come numero e come evoluzione e larghezza”] perché irrilevanti ai fini del decidere, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio. 3. Invita le parti a tentare la conciliazione tenendo conto delle seguenti circostanze: a. il consulente tecnico d'ufficio ha individuato quali concause del quadro fessurativo lamentato dall'attrice: i. il sovraccarico del solaio tra primo e secondo piano, causato da opere interne alla proprietà dell'attrice (massetti e pavimenti); questa causale è riconducibile all'attrice; ii. le modalità di posa del pavimento senza fughe;
questa causale è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 riconducibile all'attrice; iii. il sovraccarico generato dal muro di spina di sostegno della scala che conduce dal secondo al terzo piano, realizzata dalla attrice all'interno del suo appartamento, che rende inadeguata l'orditura metallica presente nell'infrarosso del solaio tra il primo e il secondo piano;
questa causale è riconducibile all'attrice; iv. il modesto cedimento del fondale;
questa causale potrebbe essere riconducibile ai sovraccarichi prodotti dall'attrice nel realizzare la sopraelevazione;
b. qualora le parti non raggiungessero un accordo conciliativo il giudice avrebbe necessità per decidere in ordine la domanda riconvenzionale formulata per la convenuta di disporre un supplemento peritale incaricando il consulente tecnico d'ufficio l'ingegner di accertare se la soprelevazione Persona_2 realizzata dalla attrice posso avere concorso nella determinazione del quadro fessurativo dalla stessa lamentato. c. Rinvia all'udienza del 07/02/2024 ore 9.00 per il tentativo di conciliazione.
5. Dispone che la cancelleria comunichi alle parti la presente ordinanza.
14. La convenuta ha aderito alla proposta ma l'attrice no.
15. Con ordinanza del 08/02/2024 il giudice ha così provveduto:
MOTIVI 1. l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni: 1) - Accertare preliminarmente la sussistenza di crepe e fessurazioni lamentate dall'esponente nell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari via del Collegio 6 sito al piano secondo e terzo dello stabile e distinto al N.C.E.U. al foglio 18, particella 2844, sub 4.
2) - Accertare le origini e le cause delle crepe e fessurazioni lamentate dall'esponente nell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari via del Collegio 6 sito al piano secondo e terzo dello stabile e distinto al al foglio 18, particella 2844, sub 4. CP_4
3) - Nell'ipotesi che tali origini e cause dipendano e siano da ricondurre all'eccessiva deformabilità del solaio di calpestio del secondo piano che divide l'appartamento dell'attrice da quella della e dalla presenza in detto solaio di una CP_1 plafonatura realizzata con malta da intonaco su rete metallica, condannare la CP_1
ad eseguire tutte le opere necessarie tese all'eliminazione di tali cause.
[...]
4) - Con il risarcimento del danno in ipotesi del verificarsi della fattispecie di cui al superiore punto 3, costituito anche dalla rimessa in pristino dell'immobile dell'esponente.
5) – Con vittoria di spese ed onorari, ivi comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo espletato.”. 2. Nella CTU svolta nel procedimento n. 3077/2019 RAC (paragrafo 5, punto 1, pagine 22 e 23 relazione CTU), nell'appartamento dell'attrice (piano 2°), il consulente ing.
ha individuato molteplici differenti cause delle lesioni Persona_2 murarie lamentate dall'attrice, di cui soltanto due potrebbero determinare una
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 responsabilità della convenuta (ex art. 1126 c.c.) e precisamente quelle richiamate nella lettera b) delle conclusioni dell'attrice: a. la “eccessiva deformabilità del solaio di calpestio del 2° piano, che copre la sottostante U.I.”; il solaio è infatti un bene, alla cui manutenzione devono concorrere. per quote uguali, le proprietarie degli appartamenti del primo e del secondo piano (art. 1126 c.c.), sempre che la sua efficienza strutturale non sia stata compromessa da una delle due proprietarie, perché in questo caso è quest'ultima che ne risponde;
b. la presenza della “pesante plafonatura realizzata con malta da intonaco su rete metallica connessa all'orditura primaria con listelli e distanziatori in legno” nell'estradosso del solaio;
trattandosi di finitura senza funzioni strutturali che si trova all'interno dell'appartamento della se il CP_1 solaio non regge a causa di questo carico, in linea di principio competerebbe alla porvi rimedio;
tuttavia anche in questo caso qualora, il carico in CP_1 esame fosse equivalente a quello originario (cosa assai verosimile considerato che al tempo della costruzione dell'edificio oggetto di causa si usava realizzare un controsoffitto con orditura in legno e finitura in intonaco sorretto da canne o rete metallica) e l'inefficienza del solaio fosse riconducibile a modificazioni della situazione originaria poste in essere dalla proprietaria dell'appartamento sovrastante, sarebbe soltanto quest'ultima a dovermi rispondere
3. Ma, a ben vedere, il CTU ha individuato una terza importante concausa nel fatto “che il soprastante pavimento ha uno spessore di ben 27 cm.”, rientrante nella sfera di competenza della sola attrice, ed ha anche già eseguito i calcoli dei carichi aggiuntivi generati da questo abnorme massetto, che sono di ben 9 volte rispetto a quelli generati dalla plafonatura a controsoffitto presente nell'appartamento della convenuta.
4. Non è invece del tutto chiaro se le opere (scala e muro che la sostiene) che l'attrice ha realizzato per collegare il secondo piano col terzo piano quando ha costruito il volume abusivo chiudendo l'originaria terrazza abbiano generato nuovi carichi sul solaio in legno posto tra il primo e il secondo piano.
5. Il consulente tecnico d'ufficio ha infine individuato una soluzione al problema dell'insufficienza del solaio in questione a sostenere i carichi cui è sottoposto che prevede di intervenire dall'interno dell'appartamento della CP_1
6. Per verificare se la soluzione proposta dal CTU sia quella giuridicamente corretta, occorre che il Consulente chiarisca: a. se il solaio tra primo e secondo piano ha subito un ulteriore sovraccarico per effetto delle opere (scala e muro che la sostiene) realizzate dall'attrice per consentire di raggiungere dal secondo piano il nuovo volume abusivo ricavato nel terzo piano;
b. se (in caso di risposta positiva al quesito a), eliminando il sovraccarico di cui al punto che precede e (in ogni caso) se sostituendo il massetto-pavimento di 27 centimetri di spessore nell'appartamento del secondo piano con un massetto alleggerito del giusto spessore e con un nuovo pavimento, il sovraccarico del solaio si riduca in modo sufficiente a renderlo idoneo a reggere i carichi accidentali;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 c. in caso negativo, se la capacità strutturale del solaio sia stata compromessa dal fatto di essere stato sottoposto per anni ai sovraccarichi riconducibili alle causali di cui alle lettere a) e b) che precedono, riconducibili alla sfera dell'attrice, che gli abbiano fatto perdere la sua originaria elasticità; d. in tutte le ipotesi in cui l'insufficienza strutturale del solaio fosse riconducibile all'attrice, quali siano i rimedi per assicurargli stabilità, operando dall'interno dell'appartamento della e senza interessare la proprietà della Parte_1
CP_1
7. Non occorre invece chiedere alcun approfondimento peritale in ordine alla rimozione del muro di tramezzo dall'appartamento della convenuta, perché il consulente tecnico d'ufficio ha già chiarito che aveva uno spessore ridottissimo ed era privo di funzione strutturale.
PER QUESTI MOTIVI
8. Nomina CTU anche nella presente causa di merito l'ing. . Persona_2
9. Dispone la comparizione del CTU all'udienza del 15.02.2024 ore 9:00
10. Dispone che la cancelleria comunichi alle parti e al CTU la presente ordinanza
16. Nella sua relazione peritale, depositata il 07/11/2024, il CTU:
a. al primo quesito ha risposto che “le opere realizzate dall'attrice per connettere il secondo piano al terzo non hanno comportato un ulteriore sovraccarico sull'originario solaio tra primo e secondo piano, ossia, il preesistente solaio, non
è interessato dai carichi derivanti dall'esercizio dell'abitazione al 2° piano.”;
b. al secondo quesito non ha risposto perché lo ha ritenuto subordinato alla risposta positiva al primo quanto alla prima parte e assorbito dalla risposta al terzo quanto alla seconda;
c. al terzo quesito ha risposto affermando che “le condizioni statiche attuali di esercizio (riferite al solaio tra primo e secondo piano) portano ad una verifica certamente positiva, se si ipotizza (per quanto visibile) una buona condizione del legname, in quanto l'impalcato deve sostenere esclusivamente il peso proprio e i carichi permanenti dati dalla pavimentazione e dalla plafonatura.”;
d. al quarto quesito ha risposto affermando che “Non occorre, pertanto, dare risposta al Quesito D).
17. Il giudice ha svolto un ulteriore tentativo di conciliazione, fallito il quale ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
18. Nell'udienza odierna:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 a. l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
▪ in via principale conferma le conclusioni dell'atto di citazione;
▪ in via subordinata, nel casso di rigetto, chiede la compensazione totale o parziale delle spese di lite;
b. la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
▪ si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
▪ chiede la condanna al rimborso delle spese anche del procedimento di
ATP;
c. le parti hanno svolto breve discussione orale;
d. il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
*****
19. La domanda con cui l'attrice chiede la condanna della convenuta a eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare le cause delle fessurazioni murarie presenti nel suo appartamento e quella conseguente di risarcimento danni (punto 4 delle conclusioni dell'atto di citazione) devono essere respinte, per le ragioni che seguono.
19.1 Come si è detto nell'ordinanza del 08/02/2024, nella relazione peritale depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3077/2019 RAC, promosso dall'attrice nei confronti della convenuta, il CTU ing. ha accertato che il Per_3 quadro fessurativo lamentato dall'attrice è riconducibile alle seguenti concause:
- il sovraccarico del solaio tra primo e secondo piano, causato da opere interne alla proprietà dell'attrice (massetti e pavimenti), causale riconducibile all'attrice;
- le modalità di posa del pavimento senza fughe, causale riconducibile all'attrice;
- il sovraccarico generato dal muro di spina di sostegno della scala che conduce dal secondo al terzo piano, realizzata dalla attrice all'interno del suo appartamento, che rende inadeguata l'orditura metallica presente nell'infrarosso del solaio tra il primo e il secondo piano, causale riconducibile all'attrice;
- il modesto cedimento del fondale, certamente non attribuibile alla convenuta;
- contrariamente a quanto sostiene l'attrice, nessun apporto causale rispetto alle fessurazioni è riconducibile al controsoffitto della casa della convenuta, non solo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 perché si tratta di opera coeva alla costruzione dell'edificio, ma anche perché ha una incidenza minima in termini di carico sul solaio che separa l'appartamento del primo piano, di proprietà della convenuta, da quello del secondo piano, di proprietà dell'attrice;
- il CTU, già in sede di ATP, aveva d'altra parte già ben spiegato che le fessure erano in gran parte attribuibili alla flessione di detto solaio ligneo, provocata dal massetto e dal pavimento della casa dell'attrice, avente l'abnorme spessore di circa 27 centimetri.
19.2 Queste conclusioni del consulente tecnico d'ufficio – congruamente motivate, esenti da vizi logici e non contestate dalle parti – escludono qualsivoglia profilo di responsabilità dell'attrice perché l'eziologia delle fessurazioni non è riconducibile a sue condotte.
19.3 Il CTU – nel rispondere al quesito B) formulato dal giudice del procedimento di ATP, con cui gli si chiedeva di individuare “le possibili soluzioni tecniche da adottare per la stabilizzazione e messa in sicurezza, nonché i relativi costi ipotizzabili” – ha suggerito di rinforzare e alleggerire il solaio tramite un intervento, da farsi dall'appartamento dell'attrice, consistente nella “asportazione dell'attuale plafonatura” nello “inserimento intermedio tra l'orditura primaria esistente di orditura suppletiva in legno o acciaio” e nella “ricostruzione del controsoffitto, possibilmente in cartongesso al fine di ridurre i carichi”.
19.4 Questa soluzione – quantunque verosimilmente più economica rispetto ad altre che prevedessero di operare dall'appartamento dell'attrice, rimovendo massetto e pavimento
– è indubbiamente errata sul piano giuridico, perché espone la convenuta a gravi disagi per risolvere problemi (le fessurazioni) interamente riconducibili alla sfera dell'attrice, la quale peraltro pretende irragionevolmente anche di porne i costi in tutto o in parte a carico della CP_1
20. La domanda riconvenzionale con cui la convenuta chiede che – qualora venga accertato che i dissesti che interessano la facciata e le parti comuni siano da ricondurre alla presenza di carichi eccessivi e allo stato non legittimi esistenti sull'unità al secondo e terzo piano – il giudice dichiari che il costo degli interventi che si ravvisassero necessari debba essere sopportato dalla sola parte attrice, deve essere accolta per le ragioni che seguono:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 20.1 Il CTU nella relazione redatta nel procedimento di ATP, ha concluso che “Le fessure di distacco della facciata (U.I. Brigaglia punto 6.b, U.I. Scalas punto 4) sono riconducibili alla mancanza di ritegni o compenetrazione del solaio di calpestio del 2° piano con le murature, necessaria a garantire un adeguato comportamento scatolare.
Non è da escludere una modesta componente di assestamento differenziale della parte a monte della parete per la presenza delle fessure riguardanti gli spigoli dx delle portefinestre. Si rammenta che il quartiere di Marina è stato oggetto di importanti lavori di rifacimento dei sottoservizi e delle pavimentazioni stradali.”. Dette conclusioni logiche e ben motivate non sono contestate dalle parti.
20.2 Poiché il solaio che separa il secondo dal terzo piano è bene di proprietà esclusiva dell'attrice, quale proprietaria dell'appartamento che si sviluppa ai piano secondo e terzo,
è evidente che i distacchi degli intonaci e le fessure nei parametri murari condominiali cagionati da difetti del solaio debbano essere riparati a sue spese, ai sensi dell'articolo
1125 del codice civile, che dispone che “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali( dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
21. Le spese processuali del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio di merito devono essere regolate secondo il principio di soccombenza, cosicché
l'attrice dovrà interamente rimborsare la convenuta. Non ricorrono infatti ragioni che possano giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
22. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della convenuta, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni, senza aumenti né riduzioni in regione del livello ordinario di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
23. Per le stesse ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del procedimento di ATP anticipate dall'attrice, dovranno restare a suo corico, mentre quelle della consulenza
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 tecnica d'ufficio svolta nel presente procedimento, che il giudice ha posto a carico delle parti nel rapporto col consulente, debbono essere regolate nel rapporto interno ai debitori solidali ponendole a carico della sola attrice.
24. Spetta alla convenuta anche il rimborso delle spese di CTP dei due procedimenti, liquidabili in un importo minimo di 500,00 oltre accessori di legge per ciascun procedimento, in assenza di prova dell'importo pagato.
PER QUESTI MOTIVI
25. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. rigetta tutte le domande formulate dall'attrice.
b. dichiara che le fessure e i distacchi di intonaco della facciata (U.I. Brigaglia punto
6.b, U.I. Scalas punto 4) debbono essere riparate a spese della attrice;
c. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del procedimento di ATP n.
3077/2019 RAC, così liquidate:
€ 567,00 per compensi di avvocato della fase di studio
€ 709,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva
€ 1.061,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria
€ 2.337,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge
d. dispone che le spese di CTU del procedimento di ATP restino a carico dell'attrice;
e. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di CTP del procedimento di
ATP, liquidate in 500,00 euro, oltre accessori di legge;
f. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del presente procedimento, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale
€ 5.077,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge
g. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di CTP del presente procedimento, liquidate in 500,00 euro, oltre accessori di legge.
Il Giudice
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 02/10/2025, alle ore 10.10 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 6255 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2021, sono comparsi:
- l'avvocato Giorgio PINNA, procuratore della parte attrice, il quale:
o in via principale conferma le conclusioni dell'atto di citazione;
o in via subordinata, nel casso di rigetto, chiede la compensazione totale o parziale delle spese di lite;
o svolge breve discussione orale;
- l'avvocato MO NT, procuratore della parte convenuta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o chiede la condanna al rimborso delle spese anche del procedimento di ATP;
o svolge breve discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6255 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giorgio PINNA (C.F. ), studio in Cagliari, nel CodiceFiscale_2
Viale Diaz n. 29, elettivamente domiciliata presso il difensore;
attrice contro
(C.F. nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._3 residente in [...]; con il patrocinio dell'avv. MO NT
(C.F. ) e dell'avv. Raffaello SPANO ( ); C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso l'avv. Raffaello SPANO;
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo n. Parte_1
3077/2019 RAC nei confronti di per accertare quali fossero le cause CP_1 delle fessurazioni che si erano manifestate nel 2016 nell'appartamento di sua proprietà, sito ai piani secondo e terzo dell'edificio in Cagliari via Collegio numero 6, composto da altre due unità immobiliari poste ai sottostanti piani terreno (proprietà Per_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 , ed altri) e primo, (proprietà CP_2 Controparte_3 CP_1 sostenendo che fossero riconducibili e i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta proprietaria dell'appartamento sito al piano primo.
2. La convenuta ha contestato di essere responsabile delle lesioni, sostenendo che fossero riconducibili ai lavori di sopraelevazione fatti eseguire dall'attrice, consistiti nella costruzione di nuovi volumi al piano quarto terzo.
3. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Presidente del Tribunale è stato incaricato di rispondere ai seguenti quesiti:
a) accerti [il CTU] le cause del fenomeno fessurativo che si sta verificando nell'immobile di proprietà della ricorrente sito a Cagliari, nella via del Collegio n. 6, come sopra individuato in catasto;
b) individui le possibili soluzioni tecniche da adottare per la stabilizzazione e messa in sicurezza, nonché i relativi costi ipotizzabili;
c) valuti l'entità e il valore economico dei danni patiti dall'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra . Parte_1
4. Terminato il procedimento di istruzione preventiva, la ha iniziato la Parte_1 presente causa nei confronti della sola , con atto di citazione notificato il CP_1
17/12/2021, nel quale ha chiesto l'accertamento delle cause delle lesioni murarie (crepe e fessurazioni) presenti nel suo appartamento e la condanna della convenuta ad eseguire tutte le opere necessarie ad eliminarle nonché a risarcire all'attrice i danni che le hanno causato, nell'ipotesi che le cause dipendano dall'eccessiva deformabilità del solaio che separa gli appartamenti delle parti e dalla presenza, nell'intradosso di detto solaio, di una plafonatura realizzata con malta da intonaco su rete metallica.
5. Nell'atto di citazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE:
1) - Accertare preliminarmente la sussistenza di crepe e fessurazioni lamentate dall'esponente nell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari via del Collegio 6 sito al piano secondo e terzo dello stabile e distinto al N.C.E.U. al foglio 18, particella 2844,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 sub 4.
2) - Accertare le origini e le cause delle crepe e fessurazioni lamentate dall'esponente nell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari via del Collegio 6 sito al piano secondo e terzo dello stabile e distinto al al foglio 18, particella 2844, sub 4. CP_4
3) - Nell'ipotesi che tali origini e cause dipendano e siano da ricondurre all'eccessiva deformabilità del solaio di calpestio del secondo piano che divide l'appartamento dell'attrice da quella della e dalla presenza in detto solaio di una CP_1 plafonatura realizzata con malta da intonaco su rete metallica, condannare la CP_1
ad eseguire tutte le opere necessarie tese all'eliminazione di tali cause.
[...]
4) - Con il risarcimento del danno in ipotesi del verificarsi della fattispecie di cui al superiore punto 3, costituito anche dalla rimessa in pristino dell'immobile dell'esponente.
5) - Con vittoria di spese ed onorari, ivi comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo espletato.”.
6. La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio a mezzo comparsa depositata il
10/12/2021, con la quale:
a. ha ribadito di non essere responsabile delle fessurazioni;
b. ha sostenuto che il CTU del procedimento n. 3077/2019 RAC non aveva individuato alcuna causale delle fessurazioni riconducibile ad essa convenuta;
c. ha ribadito il dubbio che i volumi realizzati dall'attrice nel terzo piano dell'edificio
– senza concessione edilizia, licenza o permesso di costruire – possano avere generato sovraccarichi responsabili non solo delle lesioni all'interno della casa dell'attrice ma anche delle altre lesioni presenti sulle pareti murarie esterne dell'edificio (condominiali);
d. ha osservato che il CTU aveva accertato documentalmente che la sopraelevazione realizzata dalla convenuta era stata colpita da ordinanza sindacale di demolizione, cui era seguita una richiesta di concessione in sanatoria che prevedeva la sostituzione del nuovo volume abusivo con un tetto ad aria passante, alla quale però l'attrice non aveva fatto seguire alcuna opera;
e. ha sostenuto che pertanto la soprelevazione doveva ritenersi abusiva;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 f. ha lamentato il fatto che il consulente tecnico d'ufficio del proc. n. 3077/2019
RAC non avesse esaminato l'incidenza sulle strutture dei sovraccarichi generati dalla sopraelevazione realizzato dalla convenuta e quindi l'eventuale effetto causale sulle lesioni murarie presenti nella sua casa;
g. ha rassegnato le seguenti conclusioni: “conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia: in via principale, accertare che nessuna responsabilità è configurabile in capo alla convenuta in ordine a quanto lamentato dall'attrice e, per l'effetto, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna della signora al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, qualora a seguito di nuova CTU venga accertato che i dissesti interessanti, oltre la proprietà attrice, anche la facciata e le parti comuni, siano da ricondurre alla presenza di carichi eccessivi e allo stato non legittimi esistenti sull'unità al secondo e terzo piano, dichiarare che il costo degli interventi che si ravvisassero necessari debba essere sopportato dalla sola parte attrice;
in via gradata, qualora a seguito di nuova
CTU venga accertato che i dissesti interessanti, oltre la proprietà attrice, anche la facciata e le parti comuni, siano conseguenti a problemi strutturali dell'edificio, dichiarare che il costo degli interventi necessari per la loro eliminazione debba essere ripartito tra tutti i condomini, secondo i criteri di legge, previa eliminazione, con oneri a esclusivo carico della parte attrice, dei carichi eccessivi
e allo stato non legittimi esistenti sull'unità al secondo e terzo piano. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
7. In prima udienza il giudice, osservato che il consulente tecnico d'ufficio del procedimento n. 3077/2019 RAC attribuiva le lesioni murarie a fattori riconducibili all'attrice – quali il sovraccarico con pavimento e massetto di oltre 27 cm di spessore, la costruzione del muro di spina che conduce al piano terzo fuori terra e la posa di mattonelle senza fughe – ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis cpc: “l'attrice rinuncia alla domanda e rimborsa alla convenuta le spese di difesa tecnica del procedimento di ATP (fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e del presente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 procedimento (fasi di studio e istruttoria), da liquidarsi applicando gli importi tabellari previsti dal DM 55/2014, senza aumenti né riduzioni, per lo scaglione di valore indeterminabile compreso tra i 26.000 e i 52.000 euro”.
8. La convenuta ha accettato la proposta conciliativa del giudice.
9. L'attrice l'ha respinta, obiettando che il consulente il consulente tecnico d'ufficio del procedimento n. 3077/2019 RAC:
a. aveva imputato parte delle fessurazioni che si erano presentate nel suo appartamento 1) all'eccessiva deformabilità del solaio ligneo tra i piani primo
( secondo ( ), 2) alla plafonatura realizzata dalla CP_1 Parte_1
nell'estradosso del solaio, 3) alla demolizione da parte della Parte_1 convenuta di un muro di tramezzo, che poteva avere amplificato le lesioni;
b. aveva escluso l'effetto causale dei carichi generati dal muro di spina che sostiene la scala costruita dalla convenuta per collegare i piani secondo e terzo;
c. non aveva attributo effetto causale delle lesioni al massetto-pavimento di 27 cm presente nell'estradosso del solaio del secondo piano;
d. aveva escluso che il muro di spina che sorregge la scala di collegamento tra i piani secondo e terzo all'interno dell'appartamento dell'attrice avesse generato sovraccarichi sul solaio tra il primo il secondo piano;
e. aveva proposto quale rimedio un intervento di rinforzo strutturale del solaio da eseguire all'interno dell'appartamento della convenuta.
L'attrice ha inoltre ha contestato che la rottura delle mattonelle del pavimento del suo appartamento fosse riconducibile alla inadeguatezza delle fughe.
10. Con le rispettive prime memorie ex articolo 183 cpc, le parti hanno confermato le rispettive domande e difese.
11. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice ha chiesto venissero ammessi i seguenti mezzi di prova costituendo: interrogatorio formale della convenuta sulle seguenti circostanze:
“a) Vero che nel mese di novembre del 2015, ha provveduto a far eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Cagliari, in via del Collegio 6;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 b) Vero che, in occasione di tale ristrutturazione, ha provveduto alla demolizione di un tramezzo come da foto che mi vengono esibite;
prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
c) Vero che fin dal mese di gennaio dell'anno 2016, in occasione di una visita nell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Cagliari, in via del Collegio 6, ho rilevato rilevanti crepe sui muri portanti;
d) vero che in occasione di altra visita nel mese di maggio del 2022, ho rilevato che tali crepe erano aumentate come numero e come evoluzione e larghezza”.
12. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice ha contestato gli assunti della convenuta relativi ai sovraccarichi generati dalla copertura del terzo piano affermando che “Risulta altresì la marginalità del carico dovuto alla copertura del 3° piano nella parte interna dell'U.I. della ricorrente” (pag. 27 relazione CTU) e che “tali sovraccarichi (riferito al 3° piano) incidono in maniera non significativa sul carico alla base della muratura principale destra, quella più cimentata”.
13. Con ordinanza depositata il 01/02/2024, il giudice ha così provveduto:
1. Non ammette l'interrogatorio formale della convenuta chiesto dall'attrice nella seconda memoria ex art 183 cpc sui capitoli a) [“Vero che nel mese di novembre del 2015, ha provveduto a far eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Cagliari, in via del Collegio 6”] e b) [“Vero che, in occasione di tale ristrutturazione, ha provveduto alla demolizione di un tramezzo come da foto che mi vengono esibite”] perché superfluo, vertendo su fatti non contestati e comunque irrilevanti ai fini del decidere, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio; 2. Non ammette la prova testimoniale chiesta dall'attrice nella seconda memoria ex art 183 cpc, sui capitoli c) [“Vero che fin dal mese di gennaio dell'anno 2016, in occasione di una visita nell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Cagliari, in via del Collegio 6, ho rilevato rilevanti crepe sui muri portanti”] e d) [“vero che in occasione di altra visita nel mese di maggio del 2022, ho rilevato che tali crepe erano aumentate come numero e come evoluzione e larghezza”] perché irrilevanti ai fini del decidere, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio. 3. Invita le parti a tentare la conciliazione tenendo conto delle seguenti circostanze: a. il consulente tecnico d'ufficio ha individuato quali concause del quadro fessurativo lamentato dall'attrice: i. il sovraccarico del solaio tra primo e secondo piano, causato da opere interne alla proprietà dell'attrice (massetti e pavimenti); questa causale è riconducibile all'attrice; ii. le modalità di posa del pavimento senza fughe;
questa causale è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 riconducibile all'attrice; iii. il sovraccarico generato dal muro di spina di sostegno della scala che conduce dal secondo al terzo piano, realizzata dalla attrice all'interno del suo appartamento, che rende inadeguata l'orditura metallica presente nell'infrarosso del solaio tra il primo e il secondo piano;
questa causale è riconducibile all'attrice; iv. il modesto cedimento del fondale;
questa causale potrebbe essere riconducibile ai sovraccarichi prodotti dall'attrice nel realizzare la sopraelevazione;
b. qualora le parti non raggiungessero un accordo conciliativo il giudice avrebbe necessità per decidere in ordine la domanda riconvenzionale formulata per la convenuta di disporre un supplemento peritale incaricando il consulente tecnico d'ufficio l'ingegner di accertare se la soprelevazione Persona_2 realizzata dalla attrice posso avere concorso nella determinazione del quadro fessurativo dalla stessa lamentato. c. Rinvia all'udienza del 07/02/2024 ore 9.00 per il tentativo di conciliazione.
5. Dispone che la cancelleria comunichi alle parti la presente ordinanza.
14. La convenuta ha aderito alla proposta ma l'attrice no.
15. Con ordinanza del 08/02/2024 il giudice ha così provveduto:
MOTIVI 1. l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni: 1) - Accertare preliminarmente la sussistenza di crepe e fessurazioni lamentate dall'esponente nell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari via del Collegio 6 sito al piano secondo e terzo dello stabile e distinto al N.C.E.U. al foglio 18, particella 2844, sub 4.
2) - Accertare le origini e le cause delle crepe e fessurazioni lamentate dall'esponente nell'appartamento di sua proprietà sito in Cagliari via del Collegio 6 sito al piano secondo e terzo dello stabile e distinto al al foglio 18, particella 2844, sub 4. CP_4
3) - Nell'ipotesi che tali origini e cause dipendano e siano da ricondurre all'eccessiva deformabilità del solaio di calpestio del secondo piano che divide l'appartamento dell'attrice da quella della e dalla presenza in detto solaio di una CP_1 plafonatura realizzata con malta da intonaco su rete metallica, condannare la CP_1
ad eseguire tutte le opere necessarie tese all'eliminazione di tali cause.
[...]
4) - Con il risarcimento del danno in ipotesi del verificarsi della fattispecie di cui al superiore punto 3, costituito anche dalla rimessa in pristino dell'immobile dell'esponente.
5) – Con vittoria di spese ed onorari, ivi comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo espletato.”. 2. Nella CTU svolta nel procedimento n. 3077/2019 RAC (paragrafo 5, punto 1, pagine 22 e 23 relazione CTU), nell'appartamento dell'attrice (piano 2°), il consulente ing.
ha individuato molteplici differenti cause delle lesioni Persona_2 murarie lamentate dall'attrice, di cui soltanto due potrebbero determinare una
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 responsabilità della convenuta (ex art. 1126 c.c.) e precisamente quelle richiamate nella lettera b) delle conclusioni dell'attrice: a. la “eccessiva deformabilità del solaio di calpestio del 2° piano, che copre la sottostante U.I.”; il solaio è infatti un bene, alla cui manutenzione devono concorrere. per quote uguali, le proprietarie degli appartamenti del primo e del secondo piano (art. 1126 c.c.), sempre che la sua efficienza strutturale non sia stata compromessa da una delle due proprietarie, perché in questo caso è quest'ultima che ne risponde;
b. la presenza della “pesante plafonatura realizzata con malta da intonaco su rete metallica connessa all'orditura primaria con listelli e distanziatori in legno” nell'estradosso del solaio;
trattandosi di finitura senza funzioni strutturali che si trova all'interno dell'appartamento della se il CP_1 solaio non regge a causa di questo carico, in linea di principio competerebbe alla porvi rimedio;
tuttavia anche in questo caso qualora, il carico in CP_1 esame fosse equivalente a quello originario (cosa assai verosimile considerato che al tempo della costruzione dell'edificio oggetto di causa si usava realizzare un controsoffitto con orditura in legno e finitura in intonaco sorretto da canne o rete metallica) e l'inefficienza del solaio fosse riconducibile a modificazioni della situazione originaria poste in essere dalla proprietaria dell'appartamento sovrastante, sarebbe soltanto quest'ultima a dovermi rispondere
3. Ma, a ben vedere, il CTU ha individuato una terza importante concausa nel fatto “che il soprastante pavimento ha uno spessore di ben 27 cm.”, rientrante nella sfera di competenza della sola attrice, ed ha anche già eseguito i calcoli dei carichi aggiuntivi generati da questo abnorme massetto, che sono di ben 9 volte rispetto a quelli generati dalla plafonatura a controsoffitto presente nell'appartamento della convenuta.
4. Non è invece del tutto chiaro se le opere (scala e muro che la sostiene) che l'attrice ha realizzato per collegare il secondo piano col terzo piano quando ha costruito il volume abusivo chiudendo l'originaria terrazza abbiano generato nuovi carichi sul solaio in legno posto tra il primo e il secondo piano.
5. Il consulente tecnico d'ufficio ha infine individuato una soluzione al problema dell'insufficienza del solaio in questione a sostenere i carichi cui è sottoposto che prevede di intervenire dall'interno dell'appartamento della CP_1
6. Per verificare se la soluzione proposta dal CTU sia quella giuridicamente corretta, occorre che il Consulente chiarisca: a. se il solaio tra primo e secondo piano ha subito un ulteriore sovraccarico per effetto delle opere (scala e muro che la sostiene) realizzate dall'attrice per consentire di raggiungere dal secondo piano il nuovo volume abusivo ricavato nel terzo piano;
b. se (in caso di risposta positiva al quesito a), eliminando il sovraccarico di cui al punto che precede e (in ogni caso) se sostituendo il massetto-pavimento di 27 centimetri di spessore nell'appartamento del secondo piano con un massetto alleggerito del giusto spessore e con un nuovo pavimento, il sovraccarico del solaio si riduca in modo sufficiente a renderlo idoneo a reggere i carichi accidentali;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 c. in caso negativo, se la capacità strutturale del solaio sia stata compromessa dal fatto di essere stato sottoposto per anni ai sovraccarichi riconducibili alle causali di cui alle lettere a) e b) che precedono, riconducibili alla sfera dell'attrice, che gli abbiano fatto perdere la sua originaria elasticità; d. in tutte le ipotesi in cui l'insufficienza strutturale del solaio fosse riconducibile all'attrice, quali siano i rimedi per assicurargli stabilità, operando dall'interno dell'appartamento della e senza interessare la proprietà della Parte_1
CP_1
7. Non occorre invece chiedere alcun approfondimento peritale in ordine alla rimozione del muro di tramezzo dall'appartamento della convenuta, perché il consulente tecnico d'ufficio ha già chiarito che aveva uno spessore ridottissimo ed era privo di funzione strutturale.
PER QUESTI MOTIVI
8. Nomina CTU anche nella presente causa di merito l'ing. . Persona_2
9. Dispone la comparizione del CTU all'udienza del 15.02.2024 ore 9:00
10. Dispone che la cancelleria comunichi alle parti e al CTU la presente ordinanza
16. Nella sua relazione peritale, depositata il 07/11/2024, il CTU:
a. al primo quesito ha risposto che “le opere realizzate dall'attrice per connettere il secondo piano al terzo non hanno comportato un ulteriore sovraccarico sull'originario solaio tra primo e secondo piano, ossia, il preesistente solaio, non
è interessato dai carichi derivanti dall'esercizio dell'abitazione al 2° piano.”;
b. al secondo quesito non ha risposto perché lo ha ritenuto subordinato alla risposta positiva al primo quanto alla prima parte e assorbito dalla risposta al terzo quanto alla seconda;
c. al terzo quesito ha risposto affermando che “le condizioni statiche attuali di esercizio (riferite al solaio tra primo e secondo piano) portano ad una verifica certamente positiva, se si ipotizza (per quanto visibile) una buona condizione del legname, in quanto l'impalcato deve sostenere esclusivamente il peso proprio e i carichi permanenti dati dalla pavimentazione e dalla plafonatura.”;
d. al quarto quesito ha risposto affermando che “Non occorre, pertanto, dare risposta al Quesito D).
17. Il giudice ha svolto un ulteriore tentativo di conciliazione, fallito il quale ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
18. Nell'udienza odierna:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 a. l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
▪ in via principale conferma le conclusioni dell'atto di citazione;
▪ in via subordinata, nel casso di rigetto, chiede la compensazione totale o parziale delle spese di lite;
b. la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
▪ si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
▪ chiede la condanna al rimborso delle spese anche del procedimento di
ATP;
c. le parti hanno svolto breve discussione orale;
d. il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
*****
19. La domanda con cui l'attrice chiede la condanna della convenuta a eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare le cause delle fessurazioni murarie presenti nel suo appartamento e quella conseguente di risarcimento danni (punto 4 delle conclusioni dell'atto di citazione) devono essere respinte, per le ragioni che seguono.
19.1 Come si è detto nell'ordinanza del 08/02/2024, nella relazione peritale depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3077/2019 RAC, promosso dall'attrice nei confronti della convenuta, il CTU ing. ha accertato che il Per_3 quadro fessurativo lamentato dall'attrice è riconducibile alle seguenti concause:
- il sovraccarico del solaio tra primo e secondo piano, causato da opere interne alla proprietà dell'attrice (massetti e pavimenti), causale riconducibile all'attrice;
- le modalità di posa del pavimento senza fughe, causale riconducibile all'attrice;
- il sovraccarico generato dal muro di spina di sostegno della scala che conduce dal secondo al terzo piano, realizzata dalla attrice all'interno del suo appartamento, che rende inadeguata l'orditura metallica presente nell'infrarosso del solaio tra il primo e il secondo piano, causale riconducibile all'attrice;
- il modesto cedimento del fondale, certamente non attribuibile alla convenuta;
- contrariamente a quanto sostiene l'attrice, nessun apporto causale rispetto alle fessurazioni è riconducibile al controsoffitto della casa della convenuta, non solo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 perché si tratta di opera coeva alla costruzione dell'edificio, ma anche perché ha una incidenza minima in termini di carico sul solaio che separa l'appartamento del primo piano, di proprietà della convenuta, da quello del secondo piano, di proprietà dell'attrice;
- il CTU, già in sede di ATP, aveva d'altra parte già ben spiegato che le fessure erano in gran parte attribuibili alla flessione di detto solaio ligneo, provocata dal massetto e dal pavimento della casa dell'attrice, avente l'abnorme spessore di circa 27 centimetri.
19.2 Queste conclusioni del consulente tecnico d'ufficio – congruamente motivate, esenti da vizi logici e non contestate dalle parti – escludono qualsivoglia profilo di responsabilità dell'attrice perché l'eziologia delle fessurazioni non è riconducibile a sue condotte.
19.3 Il CTU – nel rispondere al quesito B) formulato dal giudice del procedimento di ATP, con cui gli si chiedeva di individuare “le possibili soluzioni tecniche da adottare per la stabilizzazione e messa in sicurezza, nonché i relativi costi ipotizzabili” – ha suggerito di rinforzare e alleggerire il solaio tramite un intervento, da farsi dall'appartamento dell'attrice, consistente nella “asportazione dell'attuale plafonatura” nello “inserimento intermedio tra l'orditura primaria esistente di orditura suppletiva in legno o acciaio” e nella “ricostruzione del controsoffitto, possibilmente in cartongesso al fine di ridurre i carichi”.
19.4 Questa soluzione – quantunque verosimilmente più economica rispetto ad altre che prevedessero di operare dall'appartamento dell'attrice, rimovendo massetto e pavimento
– è indubbiamente errata sul piano giuridico, perché espone la convenuta a gravi disagi per risolvere problemi (le fessurazioni) interamente riconducibili alla sfera dell'attrice, la quale peraltro pretende irragionevolmente anche di porne i costi in tutto o in parte a carico della CP_1
20. La domanda riconvenzionale con cui la convenuta chiede che – qualora venga accertato che i dissesti che interessano la facciata e le parti comuni siano da ricondurre alla presenza di carichi eccessivi e allo stato non legittimi esistenti sull'unità al secondo e terzo piano – il giudice dichiari che il costo degli interventi che si ravvisassero necessari debba essere sopportato dalla sola parte attrice, deve essere accolta per le ragioni che seguono:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 20.1 Il CTU nella relazione redatta nel procedimento di ATP, ha concluso che “Le fessure di distacco della facciata (U.I. Brigaglia punto 6.b, U.I. Scalas punto 4) sono riconducibili alla mancanza di ritegni o compenetrazione del solaio di calpestio del 2° piano con le murature, necessaria a garantire un adeguato comportamento scatolare.
Non è da escludere una modesta componente di assestamento differenziale della parte a monte della parete per la presenza delle fessure riguardanti gli spigoli dx delle portefinestre. Si rammenta che il quartiere di Marina è stato oggetto di importanti lavori di rifacimento dei sottoservizi e delle pavimentazioni stradali.”. Dette conclusioni logiche e ben motivate non sono contestate dalle parti.
20.2 Poiché il solaio che separa il secondo dal terzo piano è bene di proprietà esclusiva dell'attrice, quale proprietaria dell'appartamento che si sviluppa ai piano secondo e terzo,
è evidente che i distacchi degli intonaci e le fessure nei parametri murari condominiali cagionati da difetti del solaio debbano essere riparati a sue spese, ai sensi dell'articolo
1125 del codice civile, che dispone che “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali( dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
21. Le spese processuali del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio di merito devono essere regolate secondo il principio di soccombenza, cosicché
l'attrice dovrà interamente rimborsare la convenuta. Non ricorrono infatti ragioni che possano giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
22. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della convenuta, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni, senza aumenti né riduzioni in regione del livello ordinario di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
23. Per le stesse ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del procedimento di ATP anticipate dall'attrice, dovranno restare a suo corico, mentre quelle della consulenza
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6255/2021 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 tecnica d'ufficio svolta nel presente procedimento, che il giudice ha posto a carico delle parti nel rapporto col consulente, debbono essere regolate nel rapporto interno ai debitori solidali ponendole a carico della sola attrice.
24. Spetta alla convenuta anche il rimborso delle spese di CTP dei due procedimenti, liquidabili in un importo minimo di 500,00 oltre accessori di legge per ciascun procedimento, in assenza di prova dell'importo pagato.
PER QUESTI MOTIVI
25. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. rigetta tutte le domande formulate dall'attrice.
b. dichiara che le fessure e i distacchi di intonaco della facciata (U.I. Brigaglia punto
6.b, U.I. Scalas punto 4) debbono essere riparate a spese della attrice;
c. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del procedimento di ATP n.
3077/2019 RAC, così liquidate:
€ 567,00 per compensi di avvocato della fase di studio
€ 709,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva
€ 1.061,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria
€ 2.337,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge
d. dispone che le spese di CTU del procedimento di ATP restino a carico dell'attrice;
e. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di CTP del procedimento di
ATP, liquidate in 500,00 euro, oltre accessori di legge;
f. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del presente procedimento, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale
€ 5.077,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge
g. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di CTP del presente procedimento, liquidate in 500,00 euro, oltre accessori di legge.
Il Giudice
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