Articolo 5 della Legge 5 agosto 1962, n. 1262
Articolo 4
Versione
9 settembre 1962
Art. 5.
Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 80.000.000 per l'esercizio 1961-62, sara' provveduto con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1961, n. 1196 , concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 settembre 1962