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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 31/10/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RAL 590/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone all'udienza del
29/10/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 590/2024 vertente tra
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Rita Schiavi, ed Parte_1 elett.te dom.to presso il suo studio sito in Morolo, Via Piglio n. 11
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: riconoscimento di nuova malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1 aveva lavorato con mansioni di autista di camion per oltre 30 anni alle dipendenze di diverse società di autotrasporti, per 30 ore settimanali;
2) nell'espletamento delle proprie mansioni, si occupava sia della guida del camion, stando seduto su sediolini non ergonomici, soggetto a continue sollecitazioni
–vibrazioni, compiendo movimenti delle braccia per eseguire manovre e sterzate, sia dello scarico del mezzo, eseguendo movimenti ripetitivi con la schiena;
3) lo svolgimento delle predette mansioni comportava l'assunzione di posture incongrue, la sottoposizione a vibrazioni e sollecitazioni a carico del tratto lombare, l'esecuzione di movimenti ripetitivi;
4) dall'esposizione predetta era derivata la malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare con deficit funzionale e disturbi trofico- sensitivi;
5) aveva inutilmente richiesto all' il riconoscimento della predetta malattia CP_1 professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 10%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
Nello specifico, la Consulenza medica espletata sulla persona del ricorrente ha escluso l'origine tecnopatica della patologia dallo stesso riportata in quanto: a) non è stato individuato un rischio ad eziologia lavorativa tecnicamente rilevabile tale da poter avere dignità causale ovvero concausale nel determinismo della stessa;
b) l'epoca di inizio della sofferenza, ascrivibile all'epoca di denuncia della malattia professionale (2022), corrisponde anche alla data del primo accertamento strumentale che colloca tale elemento ad una condizione di sofferenza del tratto condivisa dalla popolazione di riferimento;
c) vi è assenza di una indicazione di esposizione al rischio da parte di un sanitario preposto dall'azienda; d) vi è una minima rilevanza sia anatomica che funzionale del danno.
Tali conclusioni sono state ulteriormente ribadite dal C.T.U., in replica alle osservazioni del consulente di parte.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono dichiarate irripetibili.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 29/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone all'udienza del
29/10/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 590/2024 vertente tra
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Rita Schiavi, ed Parte_1 elett.te dom.to presso il suo studio sito in Morolo, Via Piglio n. 11
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: riconoscimento di nuova malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1 aveva lavorato con mansioni di autista di camion per oltre 30 anni alle dipendenze di diverse società di autotrasporti, per 30 ore settimanali;
2) nell'espletamento delle proprie mansioni, si occupava sia della guida del camion, stando seduto su sediolini non ergonomici, soggetto a continue sollecitazioni
–vibrazioni, compiendo movimenti delle braccia per eseguire manovre e sterzate, sia dello scarico del mezzo, eseguendo movimenti ripetitivi con la schiena;
3) lo svolgimento delle predette mansioni comportava l'assunzione di posture incongrue, la sottoposizione a vibrazioni e sollecitazioni a carico del tratto lombare, l'esecuzione di movimenti ripetitivi;
4) dall'esposizione predetta era derivata la malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare con deficit funzionale e disturbi trofico- sensitivi;
5) aveva inutilmente richiesto all' il riconoscimento della predetta malattia CP_1 professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 10%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
Nello specifico, la Consulenza medica espletata sulla persona del ricorrente ha escluso l'origine tecnopatica della patologia dallo stesso riportata in quanto: a) non è stato individuato un rischio ad eziologia lavorativa tecnicamente rilevabile tale da poter avere dignità causale ovvero concausale nel determinismo della stessa;
b) l'epoca di inizio della sofferenza, ascrivibile all'epoca di denuncia della malattia professionale (2022), corrisponde anche alla data del primo accertamento strumentale che colloca tale elemento ad una condizione di sofferenza del tratto condivisa dalla popolazione di riferimento;
c) vi è assenza di una indicazione di esposizione al rischio da parte di un sanitario preposto dall'azienda; d) vi è una minima rilevanza sia anatomica che funzionale del danno.
Tali conclusioni sono state ulteriormente ribadite dal C.T.U., in replica alle osservazioni del consulente di parte.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono dichiarate irripetibili.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 29/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi